Capo I
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Art. 1.
Servizi radiotelevisivi
1. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo
radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino,
firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, il
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e' autorizzato ad assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del
bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della
fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI -
Radiotelevisione Italiana S.p.A.
Capo II
RIFORME PER IL FEDERALISMO
Art. 2.
Proroga dei termini di cui all'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 24
dicembre 2003, n. 350
1. All'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «1° gennaio 2010».
2. All'articolo 2, comma 23, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2007» sono sostituite dalle
seguenti: «1° gennaio 2010».
Capo III
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE
Art. 3.
Accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni
1. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole:
«31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
Art. 4.
Taglia-enti
1. All'alinea del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo
2009».
Art. 5.
Validità delle graduatorie delle amministrazioni pubbliche soggette a
limitazioni delle assunzioni
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e' prorogato al 31 dicembre 2009 e si applica alle graduatorie per le
assunzioni a tempo indeterminato approvate successivamente al 1° gennaio 2001
relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni.
Art. 6.
Concorsi con riserva di posti per le assunzioni nelle pubbliche
amministrazioni
1. Le facoltà di cui all'articolo 3, comma 106, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, possono essere applicate alle procedure concorsuali avviate entro
il 30 giugno 2009.
Art. 7.
Società di rilevazione statistica dell'ISTAT
1. All'articolo 10-bis, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2009».
Art. 8.
Accantonamento di risorse per previdenza complementare in favore dei
dipendenti della P.A.
1. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2009, possono essere
utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei fondi di
previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
Capo IV
AUTORITà GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Art. 9.
Versamento delle sanzioni e comandi di personale
1. Il termine per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145, e 2 agosto 2007, n. 146,
irrogate nell'anno 2008 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato,
e' prorogato di trenta giorni. Gli importi da pagare per le suddette sanzioni,
anche irrogate negli anni successivi, sono versati fino all'importo di 50.000
euro per ciascuna sanzione, sul conto di tesoreria intestato all'Autorità, da
destinare a spese di carattere non continuativo e non obbligatorio; la parte di
sanzione eccedente il predetto importo e' versata al bilancio dello Stato per le
destinazioni previste dalla legislazione vigente. L' importo di 50.000 euro può
essere ridotto o incrementato ogni sei mesi con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, avente natura non regolamentare, in relazione a
specifiche esigenze dell'Autorità.
2. I comandi di personale previsti da specifiche disposizioni di legge presso
l'Autorità sono annualmente prorogati con provvedimento dell'Autorità stessa,
con imputazione della relativa spesa secondo i criteri di cui all'articolo 9,
comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215.
Capo V
AFFARI ESTERI
Art. 10.
Elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero
1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES)
e conseguentemente del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) sono
rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 8 della legge 23 ottobre
2003, n. 286. Tali elezioni avranno luogo entro il 31 dicembre 2010.
2. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in
carica fino alla data di entrata in funzione dei nuovi Comitati.
Capo VI
INTERNO
Art. 11.
Contrasto al terrorismo internazionale
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole :
«fino al 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31
dicembre 2009».
Art. 12.
Mantenimento in bilancio delle disponibilità finanziarie concernenti
l'istituzione di uffici periferici dello Stato nelle nuove province, nonche'
requisiti di servizio previsti per la promozione a viceprefetto
1. In applicazione dell'articolo 4-bis, comma 4, del decreto-legge 3
giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n.
129, le disponibilità finanziarie recate dalle leggi 11 giugno 2004, n. 146, 11
giugno 2004, n. 147, e 11 giugno 2004, n. 148, ed esistenti alla chiusura
dell'esercizio finanziario 2008 nella pertinente unità previsionale di base
dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione
Fondi da ripartire al programma Fondi da assegnare, sono conservate nel conto
dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
2. All'articolo 36, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 19
maggio 2000, n. 139, le parole: «1° gennaio 2009,» sono sostituite dalle
seguenti: «1° gennaio 2011,».
Capo VII
DIFESA
Art. 13.
Emanazione del regolamento in materia di cause di servizio e indennizzi
1. Il termine per l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma
79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato al 31 marzo 2009.
2. Il regolamento di cui al comma 1, inteso a disciplinare, entro il limite
massimo di spesa stabilito nell'articolo 2, comma 78, della predetta legge n.
244 del 2007, termini e modalità per il riconoscimento della causa di servizio
e di adeguati indennizzi in favore dei soggetti indicati nel medesimo comma, e'
emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, dell'interno e del lavoro, della salute e delle
politiche sociali.
3. Le somme iscritte in bilancio, in applicazione dell'articolo 2, comma 78,
della predetta legge n. 244 del 2007, non impegnate al 31 dicembre 2008, sono
mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio
successivo.
Art. 14.
Proroga di termini per l'Amministrazione della difesa
1. All'articolo 60-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490, le parole: «fino all'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti:
«fino all'anno 2015».
2. All'articolo 61 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «fino al 2009» sono
sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2015»;
b) al comma 4-bis, le parole: «fino
all'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2015»;
c) al comma 5-bis, le parole: «fino
all'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2015».
3. Dall'applicazione dei commi 1, 2 e 8 non devono derivare maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
4. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298,
le parole: «al 2008» sono sostituite dalle seguenti: «al 2009».
5. Al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole:
«31 dicembre 2009», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».
6. L'Agenzia industrie difesa, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e' autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2011 i
contratti di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 13, comma 8, del decreto
del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424.
7. Per le strutture periferiche del Ministero della difesa, l'applicazione
dell'articolo 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' differita al
31 dicembre 2009.
8. Il periodo transitorio di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e successive modificazioni, e' prorogato di
2 anni.
Art. 15.
Proroga di termini in materia di accantonamenti
1. Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2008 ai sensi
dell'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere
utilizzate nell'esercizio successivo.
2. Le somme conservate nel conto residui, ai sensi dell'articolo 22, comma
13, della legge 27 dicembre 2006, n. 298, non utilizzate nell'anno 2008, sono
ulteriormente conservate nel conto residui per essere utilizzate nell'esercizio
finanziario 2009.
Capo VIII
SVILUPPO ECONOMICO
Art. 16.
Proroga dei termini di cui al codice delle assicurazioni
1. All'articolo 354, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, come modificato dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 3 giugno 2008,
n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le
parole: «e comunque non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2
dell'articolo 355» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre
diciotto mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355».
Art. 17.
Proroga dei termini per l'impegno delle risorse di cui all'articolo 148 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388
1. Le risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, riassegnate nell'anno 2008 e non impegnate al termine
dell'esercizio, permangono per l'anno 2009 nelle disponibilità del fondo di cui
al comma 2 del citato articolo 148, iscritto nello stato di previsione della
spesa del Ministero dello sviluppo economico.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 18.
Liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari
1. I termini di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31, relativi alla chiusura delle procedure di liquidazione coatta amministrativa
dei consorzi agrari, nonche' relativi al termine per l'adeguamento degli statuti
dei consorzi agrari medesimi, sono prorogati al 31 dicembre 2009.
Art. 19.
Class action
1. All'articolo 2, comma 447, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come
modificato dall'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «decorso
un anno» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi diciotto mesi».
Art. 20.
Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni
societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo di impresa S.p.A.
1. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole:
«31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009».
Art. 21.
Differimento di termini in materia di distributori stradali di gas di
petrolio liquefatto per autotrazione (GPL)
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, per l'adeguamento degli impianti
esistenti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione, la cui capacità
complessiva resti limitata fino a 30 m3, e' differito al 31 dicembre 2009.
Capo IX
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Art. 22.
Disposizioni in materia di pesca
1. All'articolo 2, comma 4, della legge 21 maggio 1998, n. 164, le parole: «fino
al 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2009».
2. Nel decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, e' soppresso il numero 3) della lettera c)
del comma 1 dell'articolo 1, e sono abrogati gli articoli 4-quater e 4-septiesdecies.
Art. 23.
Disposizioni relative all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la
trasformazione fondiaria di Puglia, Basilicata ed Irpinia - EIPLI
1. All'articolo 26, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31, le parole: «fino al 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «fino
al 30 giugno 2009».
Capo X
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Art. 24.
Limitazioni alla guida
1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive
modificazioni, le parole: «1° gennaio 2009» sono sostituite dalle seguenti:
«1° gennaio 2010».
Art. 25.
Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale
1. All'articolo 17, comma 10, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188,
come da ultimo modificato dall'articolo 17 del decreto-legge 31 dicembre 2007,
n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le
parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2009».
Art. 26.
Proroghe convenzioni Tirrenia
1. Al fine di pervenire alla completa liberalizzazione del settore del
cabotaggio marittimo attraverso il completamento, entro il 31 dicembre 2009, del
processo di privatizzazione delle società esercenti i servizi di collegamento
ritenuti essenziali per le finalità di cui all'articolo 8 della legge 20
dicembre 1974, n. 684, e agli articoli 1 e 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169,
e successive modificazioni, a condizioni che assicurino la migliore
valorizzazione delle suddette società, le convenzioni attualmente in vigore
sono prorogate fino al 31 dicembre 2009, nei limiti degli stanziamenti di
bilancio in essere. Conseguentemente al comma 999 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, le parole: «le convenzioni», ovunque ricorrenti, sono
sostituite dalle seguenti: «le nuove convenzioni».
Art. 27.
Indagine conoscitiva sui servizi ferroviari
1. Ai fini della prosecuzione dei contratti di servizio e degli accordi in
essere, il termine di cui all'articolo 2, comma 253, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, come modificato dal comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31, e' differito al 30 giugno 2009.
Art. 28.
Diritti aeroportuali
1. All'articolo 21-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole:
«31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
Art. 29.
Concessioni aeroportuali
1. All'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2009».
Capo XI
LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI
Art. 30.
Delimitazione delle aree di balneabilità delle acque
1. All'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116,
le parole: «entro il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro
il 31 dicembre 2009».
Art. 31.
Sostanze attive utilizzate come materia prima per la produzione di medicinali
1. All'articolo 54, comma 3-bis, del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, le parole: «dal 1° gennaio 2009» sono sostituite dalle
seguenti: «dal 1° gennaio 2010».
Art. 32.
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. Le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e 41,
comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e
successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 16 maggio 2009.
2. Il termine di cui all'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, con riferimento alle
disposizioni di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, del medesimo decreto
legislativo, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data
certa, e' prorogato al 16 maggio 2009.
Art. 33.
Commercializzazione di medicinali veterinari omeopatici
1. All'articolo 24 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, le parole:
«31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
Art. 34.
Proroga in materia di farmaci
1. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, primo periodo, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2008, n. 31, e' prorogata fino al 31 dicembre 2009. Con
successiva determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco, da approvarsi entro
il 31 gennaio 2009, sono definiti gli aspetti applicativi.
Art. 35.
Personale degli enti di ricerca
1. Limitatamente agli enti di ricerca, l'applicazione delle disposizioni di
cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel
testo modificato dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successivamente dall'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
e' prorogata al 30 giugno 2009.
Capo XII
ISTRUZIONE, UNIVERSITà E RICERCA
Art. 36.
Procedure di nomina in ruolo del personale docente
1. Limitatamente all'anno scolastico 2009/2010, il termine di cui
all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, e' prorogato
al 31 agosto 2009.
Art. 37.
Proroga di termini in materia di istruzione
1. All'articolo 27, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, le parole: «a decorrere
dall'anno scolastico e formativo 2009-2010» sono sostituite dalle seguenti: «a
decorrere dall'anno scolastico e formativo 2010-2011».
2. E' abrogato il comma 8 dell'articolo 1 della legge 12 luglio 2006, n. 228,
di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173;
all'articolo 13, comma 1-quater, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, il secondo
periodo e' soppresso.
Capo XIII
BENI E ATTIVITA' CULTURALI
Art. 38.
Autorizzazione paesaggistica
1. All'articolo 159, comma 1, primo, secondo e quarto periodo, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le parole: «31
dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009».
Art. 39.
Compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi
1. All'articolo 71-septies, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n.
633, e successive modificazioni, le parole: «entro il 31 dicembre 2008» sono
sostituite dalle seguenti «entro il 31 dicembre 2009».
Art. 40.
Enti culturali
1. I termini di durata del Presidente dell'ente di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e del Presidente dell'ente di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, sono
prorogati fino al 31 dicembre 2010.
2. I termini di durata degli organi nominati ai sensi dell'articolo 21, comma
2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni,
sono comunque prorogabili fino al 31 dicembre 2010.
Capo XIV
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA
Art. 41.
Proroghe di termini in materia finanziaria
1. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui
all'articolo 1, commi 523 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2009 e le relative
autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2009.
2. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle
cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 526, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' prorogato al 30
giugno 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31
marzo 2009.
3. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e successive modificazioni, e' prorogato al 30 settembre 2009 e le relative
autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2009.
4. Il termine per effettuare le assunzioni di personale già autorizzate per
l'anno 2008 ai sensi dell'articolo 3, comma 89, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e' prorogato al 30 giugno 2009.
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 74, comma 6, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
6. Il divieto di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e' prorogato anche per gli anni successivi al 2008.
7. Le disposizioni dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così
come interpretate dall'articolo 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, sono prorogate per gli anni 2009 e 2010. Conseguentemente, a decorrere
dall'anno 2011 le indennità e i compensi di cui al primo periodo possono essere
aggiornati, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni istitutive, con
riferimento alle variazioni del costo della vita intervenute rispetto all'anno
2010, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili in base alla
legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
8. All'articolo 8, comma 1, lettera c), terzo periodo, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2009».
9. All'articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le
parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
10. Il potere di adozione da parte dei Ministeri degli atti applicativi delle
riduzioni degli assetti organizzativi di cui all'articolo 74 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e' differito al 31 maggio 2009, ferma la facoltà per i predetti
Ministeri di provvedere alla riduzione delle dotazioni organiche con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il medesimo termine.
Conseguentemente, al fine di consentire il rispetto del termine di cui al primo
periodo, semplificando il procedimento di organizzazione dei Ministeri,
all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole: «dei relativi
compiti» sono inserite le seguenti: «, nonche' la distribuzione dei predetti
uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale,»;
b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis.
La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale
distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel
regolamento di organizzazione del singolo Ministero.».
11. Al fine di assicurare alla regione Friuli-Venezia Giulia previsioni
finanziare certe per il bilancio di previsione relativo al triennio 2009-2011,
le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, sono prorogate per l'anno 2011 nella misura di
30 milioni di euro. Gli interventi in favore della minoranza slovena di cui
all'articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, sono prorogati per l'anno
2008 e conseguentemente e' autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno
2008, da assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia. All'onere derivante dal
presente comma, si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2008,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca; quanto a 30 milioni di euro
per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrato dal
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12. Le attività conseguenti alla disposizione di cui all'articolo 9, comma
1-bis, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112,
proseguono fino al 30 giugno 2009 e fino a tale data restano efficaci gli atti
convenzionali di applicazione della predetta disposizione.
13. I provvedimenti di comando del personale appartenente a Fintecna Spa, già
dipendente dell'IRI, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale da
almeno cinque anni senza soluzione di continuità, sono prorogati fino alla
conclusione delle procedure di inquadramento nei ruoli dell'INPS da effettuare
ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nei limiti dei posti in organico e, comunque, non oltre il 31
dicembre 2009 e nell'ambito delle facoltà assunzionali previste dall'articolo
66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
14. Il termine di un anno per l'adempimento del dovere di alienazione di cui
all'articolo 30, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e'
differito fino ad un anno qualora il superamento del limite previsto dalla
predetta disposizione derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure
fra investitori.
15. All'Ente italiano montagna (EIM) e' concesso, per l'anno finanziario
2009, un contributo di euro 2.800.000 a cui si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204, come determinato dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n.
203, (legge finanziaria 2009). Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
16. Il termine per effettuare le stabilizzazioni del personale di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 febbraio 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2007, adottato
ai sensi dell'articolo 1, commi 247 e 249, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
e dell'articolo 1, comma 521, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' prorogato
al 30 giugno 2009, fermi restando i limiti finanziari di cui al predetto comma
251. Nelle more del completamento delle procedure di stabilizzazione e, comunque
non oltre il 30 giugno 2009, le amministrazioni interessate possono continuare
ad avvalersi, nei predetti limiti finanziari, del personale destinatario delle
procedure di cui al presente comma.
Art. 42.
Differimento di termini in materia fiscale
1. Al comma 120 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le
parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
2. Il termine di decorrenza stabilito nel mese di gennaio 2009 dal comma 1
dell'articolo 44-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e'
prorogato al mese di gennaio 2010. Conseguentemente, nel predetto comma, dopo le
parole: «per il calcolo dei contributi,» sono inserite le seguenti: «per la
rilevazione della misura della retribuzione e dei versamenti eseguiti,».
3. Per l'anno 2006, i termini di cui agli articoli 39-bis, comma 1, e
39-ter, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono prorogati
rispettivamente al 30 giugno 2009 ed al 30 giugno 2010.
4. Per l'anno 2006, il termine di cui all'articolo 14-ter, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e' fissato
al 30 giugno 2009. Conseguentemente i termini di cui all'articolo 14-quater,
commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640, sono fissati rispettivamente al 30 giugno 2010 ed al 30 giugno 2011.
5. Al fine di assicurare la pronta definizione delle procedure di riparto
delle somme relative al 5 per mille inerenti agli anni finanziari 2006 e 2007,
e' prorogato al 2 febbraio 2009 il termine di integrazione documentale delle
domande regolarmente presentate dai soggetti interessati ai sensi dell'articolo
1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006 e
dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo
2007, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 22 del 27
gennaio 2006 e n. 71 del 26 marzo 2007. La proroga non si applica nei riguardi
delle posizioni amministrative definite ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 24 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 128 del 3 giugno 2008.
6. Il termine per l'adozione del decreto di cui all'articolo 10, comma 3, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, e' prorogato al 31 marzo 2009. Alla
copertura degli oneri recati dal presente comma, quantificati in 1.730 milioni
di euro, si provvede mediante versamento per pari importo all'entrata del
bilancio dello Stato di quota parte delle risorse disponibili sulla contabilità
speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio».
7. In attesa della approvazione parlamentare del disegno di legge recante
delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo
119 della Costituzione, il termine di cui all'articolo 1, comma 43, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato al 1° gennaio 2010.
Art. 43.
Importo massimo di emissione di titoli pubblici
1. Tenuto conto delle maggiori esigenze di finanziamento originate dalla
crisi economico-finanziaria manifestatasi con particolare intensità nel quarto
trimestre 2008, il limite di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 24
dicembre 2007, n. 245, non si applica fino al 31 dicembre 2008.
2. Per l'anno 2009, per assicurare la necessaria flessibilità gestionale
delle risorse preordinate con la legge di bilancio e corrispondere alle
sopravvenute indifferibili occorrenze delle Amministrazioni statali per la
realizzazione dei relativi programmi, entro il 30 giugno dello stesso anno il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri
decreti da comunicare alle Commissione parlamentari e alla Corte dei conti,
variazioni compensative in termini di competenza e di cassa tra gli stanziamenti
dei Fondi previsti dagli articoli 7, 9 e 9-ter della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni.
3. Copia dei decreti di cui al comma 2 viene allegata alla legge di
approvazione del rendiconto generale dello Stato.
Art. 44.
Disposizioni in materia di tutela della riservatezza
1. All'elenco n. 1, paragrafo 2, allegato alla legge 24 dicembre 2007, n.
244, le parole: «Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 166»
sono soppresse.
2. All'articolo 161, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
le parole da: «tremila euro a diciottomila euro» fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: «da seimila euro a trentaseimila euro».
3. L'articolo 162 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' così
modificato:
a) al comma 1, le parole: «da cinquemila euro a
trentamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da diecimila euro a
sessantamila euro»;
b) al comma 2, le parole: «da cinquecento euro a
tremila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da mille euro a seimila euro»;
c) dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i
seguenti:
«2-bis. In caso di
trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure indicate
nell'articolo 33 o delle disposizioni indicate nell'articolo 167 e' altresì
applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una
somma da ventimila euro a centoventimila euro. Nei casi di cui all'articolo 33
e' escluso il pagamento in misura ridotta.
2-ter. In caso di
inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie o di divieto
di cui, rispettivamente, all'articolo 154, comma 1, lettere c) e d),
e' altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del
pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro.».
4. All'articolo 162-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, le parole: «, che può essere aumentata» fino alla fine del
comma sono soppresse.
5. All'articolo 163, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
le parole: «da diecimila euro a sessantamila euro» sono sostituite dalle
seguenti: «da ventimila euro a centoventimila euro» e le parole: «e con la
sanzione amministrativa accessoria» fino alla fine del comma sono soppresse.
6. All'articolo 164, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
le parole: «da quattromila euro a ventiquattromila euro» sono sostituite dalle
seguenti: «da diecimila euro a sessantamila euro».
7. Dopo l'articolo 164 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e'
inserito il seguente:
«Art. 164-bis (Casi di minore gravità e
ipotesi aggravate). 1. Se taluna delle violazioni di cui agli articoli 161,
162, 163 e 164 e' di minore gravità, avuto altresì riguardo alla natura anche
economica o sociale dell'attività svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti
dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due quinti.
2. In caso di più violazioni di un'unica o di più
disposizioni di cui al presente Capo, a eccezione di quelle previste dagli
articoli 162, comma 2, 162-bis e 164, commesse anche in tempi diversi in
relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquantamila euro a
trecentomila euro. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta.
3. In altri casi di maggiore gravità e, in particolare,
di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, ovvero quando
la violazione coinvolge numerosi interessati, i limiti minimo e massimo delle
sanzioni di cui al presente Capo sono applicati in misura pari al doppio.
4. Le sanzioni di cui al presente Capo possono essere
aumentate fino al quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione delle
condizioni economiche del contravventore.».
8. All'articolo 165, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
le parole: «161, 162 e 164» sono sostituite dalle seguenti: «del presente
Capo» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pubblicazione ha luogo
a cura e spese del contravventore.».
9. L'articolo 169 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' così
modificato:
a) nel comma 1, sono soppresse le parole da: « o
con l'ammenda da» fino alla fine del comma;
b) nel comma 2, le parole: «quarto del massimo
dell'ammenda stabilita per la contravvenzione» sono sostituite dalle seguenti:
«quarto del massimo della sanzione stabilita per la violazione amministrativa».
10. All'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, le parole: «da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantacinque»
sono sostituite da: «da tremila euro a diciottomila euro».
11. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 299.000 a decorrere dal
2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come determinata dalla
tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, (legge finanziaria 2009), in
favore del Garante per la protezione dei dati personali, a decorrere
dall'esercizio 2009.
Art. 45.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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