Decreto Legislativo 17 marzo
1995, n. 103
Recepimento della direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei
mercati dei servizi di telecomunicazioni
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 54 della legge 22 febbraio 1994,
n.146, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 90/388/CEE in
tema di concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1995;
Acquisito il parere delle competenti commissioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1995;
Sulla proposta del Ministro del bilancio e della
programmazione economica incaricato del coordinamento delle politiche
dell'Unione europea e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e
del tesoro;
EMANA il seguente decreto legislativo
Art .1
Definizioni
Ai fini del presente decreto legislativo si
intendono per:
a) "organismi di telecomunicazioni",
gli enti pubblici o privati, ivi comprese le consociate da essi controllate ai
quali uno Stato membro concede diritti speciali e esclusivi per l'installazione
di reti pubbliche di telecomunicazioni, qualora necessario, per la fornitura di
servizi di telecomunicazioni;
b) "diritti speciali o esclusivi", i
diritti concessi da uno Stato membro o da un'autorità pubblica ad uno o più
organismi pubblici o privati mediante ogni strumento Iegislativo, regolamentare
o amministrativo che riservi loro la fornitura di un servizio o la gestione di
una determinata attività;
c) "rete pubblica di
telecomunicazioni", l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che
permette la trasmissione di segnali fra punti terminali definiti della rete,
mediante fili, ponti radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
d) "servizi di telecomunicazioni", i
servizi la cui fornitura consiste totalmente o parzialmente nella trasmissione e
nell'instradamento di segnali sulla rete pubblica di telecomunicazioni mediante
procedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e della
televisione;
e) "punto terminale di rete", I'insieme
delle connessioni fisiche e delle specifiche tecniche d'accesso che fanno parte
della rete pubblica di telecomunicazioni e sono necessarie per poter accedere a
detta rete pubblica e comunicare efficacemente per il suo tramite;
f ) "esigenze fondamentali", i motivi
di interesse generale e di natura non economica, che possono indurre uno Stato
membro a limitare l'accesso alla rete pubblica o ai servizi pubblici di
telecomunicazioni Tali motivi sono la sicurezza di funzionamento della rete, il
mantenimento della sua integrità e, nei casi in cui sono giustificate I'interoperabilità
dei servizi e la protezione dei dati; la protezione dei dati pu_ comprendere la
tutela dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmess e o
memorizzate, nonché la tutela della sfera privata;
g) "servizio di telefonia vocale", la
fornitura al pubblico del trasporto diretto e della commutazione della voce in
tempo reale in partenza e a destinazione dei punti terminali della rete pubblica
commutata, che consente ad ogni utente di utilizzare l'attrezzatura collegata al
suo punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale;
h) "servizio telex", la fornitura al
pubblico del trasporto diretto di messaggi telescritti conformemente alla
relativa raccomandazione del comitato consultivo internazionale telegrafico e
telefonico (CCITT), in partenza e a destinazione dei punti terminali della rete
pubblica commutata, che consente ad ogni utente di utilizzare l'attrezzatura
collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto
terminale;
i) "servizio di trasmissione di dati a
commutazione di pacchetto o di circuito", la fornitura al pubblico del
trasporto diretto di dati in partenza e a destinazione dei punti terminali della
rete pubblica commutata, che consente ad ogni utente di utilizzare
l'attrezzatura collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con
un altro punto terminale;
l) "semplice rivendita di capacità",
la fornitura al pubblico, come servizio distinto, della trasmissione di dati su
linee affittate in cui la commutazione, il trattamento, I'archiviazione di dati
o la conversione di protocollo sono compresi solo nella misura necessaria per la
trasmissione in tempo reale in partenza e a destinazione della rete pubblica
commutata.
Art. 2
Accesso alla rete pubblica di
telecomunicazioni
1. L'accesso alla rete pubblica per la fornitura,
mediante collegamenti commutati o diretti della predetta rete, dei servizi di
telecomunicazioni diversi dal servizio di telefonia vocale, come definito
dall'art. 1, comma 1, lettera g), è consentito, salvo quanto disposto nei commi
2 e 3, ai sensi del presente decreto legislativo.
2. Il presente decreto legislativo non si applica
al servizio telex, alla radiotelefonia mobile, al radioavviso ed alle
comunicazioni via satellite.
3 . L'accesso di cui al comma 1 pu_ essere
limitato, nell'ambito dei poteri di autorizzazione di cui all'art. 3, per il
rispetto delle esigenze fondamentali rappresentate: a) dalla sicurezza di
funzionamento della rete pubblica;
b) dal mantenimento dell'integrità della rete
stessa;
c) dalla interoperabilità dei servizi di
telecomunicazioni e dalla protezione dei dati qualora ricorrano comprovati
motivi di interesse pubblico generale non di natura economica.
4. Le condizioni commerciali e tariffarie per
l'accesso alla rete pubblica sono rese note mediante pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni.
5. Il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, in occasione dell'aumento delle tariffe riguardanti i
circuiti affittati, comunica alla Commissione europea gli elementi posti alla
base dell'aumento.
Art. 3.
Offerta di servizi di telecomunicazioni
1. Quando sono utilizzati collegamenti commutati
della rete pubblica, i servizi di cui all'art. 2, comma 1, fatta eccezione per
quelli di cui al comma 3 del presente articolo, possono essere offerti al
pubblico decorsi sessanta giorni dalla presentazione al Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni di una dichiarazione con la relazione descrittiva dei
servizi e dei collegamenti.
2. Quando sono utilizzati collegamenti diretti
della rete pubblica, l'offerta al pubblico dei servizi di cui all'art. 2, comma
1, anche da parte del gestore della rete pubblica, deve essere previamente
autorizzata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
3. L'offerta al pubblico di servizi di
trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito, come definiti
dall'art. 1, comma 1, lettera i), nonché l'offerta al pubblico della semplice
rivendita di capacità, come definita dall'art. 1, comma 1, lettera l), devono
essere previamente autorizzate dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 comporta
l'esplicito impegno del titolare e dei suoi collaboratori a qualsiasi titolo a
rispettare gli obblighi concernenti:
a) le esigenze fondamentali di cui all'art. 2,
comma 3;
b) la natura e le caratteristiche dei servizi di
trasmissione dati a commutazione;
c) le condizioni di permanenza, di disponibilità
e di qualità dei servizi sotto l'aspetto commerciale;
d) le prescrizioni tecniche riguardanti:
1) l'accesso ai servizi di trasmissione dati a
commutazione da parte di terzi;
2) l'interconnessione tra servizi di
telecomunicazioni;
3) la compatibilità di funzionamento tra servizi
di telecomunicazioni;
e) le condizioni per la salvaguardia dei compiti
di interesse economico generale affidati al gestore della rete pubblica per
quanto concerne la trasmissione dati a commutazione, con particolare riguardo
alla graduale estensione della copertura geografica sul territorio nazionale ed
al rispetto delle norme sulla concorrenza;
f) la salvaguardia dell'ordine pubblico, della
sicurezza e della difesa nazionale;
g) il divieto di effettuare la semplice rivendita
di capacità di circuiti affittati per l'espletamento del servizio di telefonia
vocale, come definito dall'art. 1, comma 1, lettera g), e dei servizi di cui
all'art. 2, comma 2.
5. Sulle domande di autorizzazione di cui ai
commi 2 e 3 deve provvedersi entro i novanta giorni successivi alla loro
presentazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Il rifiuto
della autorizzazione deve indicare le ragioni giuridiche o tecniche che lo
motivano. L'autorizzazione è concessa sulla base di criteri oggettivi e non
discriminatori.
6. Entro il termine di cui al comma 5, pu_ essere
data al richiedente comunicazione di un nuovo termine, non superiore a trenta
giorni, entro il quale si deve provvedere, specificandone le ragioni
amministrative o tecniche.
7. Trascorsi i termini di cui ai commi 5 e 6,
senza che sia stato comunicato all'interessato alcun provvedimento da parte del
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, la domanda di rilascio di
autorizzazione si considera accolta.
8. Le prescrizioni tecniche relative agli
obblighi di cui al comma 4 sono adottate con decreto del Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo:
Art. 4.
Interfacce tecniche e omologazione
1. Le caratteristiche delle interfacce tecniche
necessarie per l'utilizzazione delle reti pubbliche di telecomunicazioni sono
disciplinate dal regolamento di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109,
adottato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23
maggio 1992, n. 314.
2. Le apparecchiature terminali necessarie per
l'esercizio dei servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1 devono
essere omologate; si applicano le disposizioni di cui alla citata legge n. 109
del 1991 ed al relativo regolamento di attuazione, adottato con il citato
decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni n. 314 del 1992.
.Art. 5.
Interconnessione con la rete pubblica
1. E' consentito interconnettere collegamenti
diretti per servizi di trattamento delle informazioni e per servizi di
trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito tra di loro e con la
rete pubblica di telecomunicazioni, alle condizioni tecniche e commerciali
stabilite dalle disposizioni vigenti in materia.
Art. 6.
Trattamento dei segnali
1. Nella prestazione dei servizi di
telecomunicazioni non sono ammesse restrizioni relative a1 trattamento dei
segnali prima della loro trasmissione sulla rete pubblica o dopo la loro
ricezione, diverse da quelle occorrenti per la salvaguardia delle esigenze
connesse all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica ed alla difesa nazionale.
Art. 7.
Sanzioni
1. In caso di violazione delle disposizioni di
cui all'art. 3, comma 1, ed all'art. 12, comma l, il Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni dispone la sospensione dei collegamenti sino alla
regolarizzazione delle relative procedure.
2. In caso di espletamento dei servizi di cui
all'art. 3, commi 2 e 3, in difformità da quanto previsto negli atti di
autorizzazione, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dispone la
sospensione dei collegamenti utilizzati per un periodo da dieci giorni a tre
mesi; in caso di recidiva, dispone la revoca dell'autorizzazione.
3. In caso di violazione delle disposizioni di
cui all'art. 3, commi 2 e 3, e di omessa richiesta di autorizzazione, di cui all
art. 12, comma 1, oltre a quanto previsto nel comma 2, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire
trentamilioni.
1. In caso di rifiuto da parte del gestore della
rete pubblica di interconnettere collegamenti diretti per servizi di trattamento
delle informazioni e di trasmissione dati a commutazione, è ammesso reclamo al
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che decide entro novanta giorni.
Analoga procedura è consentita nell'ipotesi che sia eccepita l'onerosità delle
condizioni economiche richieste per l'interconnessione.
2. I provvedimenti del Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni, con i quali non sono accolte richieste di accesso alla
rete pubblica di telecomunicazioni o di affitto di collegamenti diretti, ed i
provvedimenti di mancato accoglimento dei reclami di cui al comma 1 devono
essere motivati.
3. Avverso i provvedimenti di cui all'art. 3,
comma 5, all'art. 7, commi 1 e 2, ed al comma 2 del presente articolo è ammesso
ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
Art. 8.
Mezzi di tutela
1. In caso di rifiuto da parte del gestore della
rete pubblica di interconnettere collegamenti diretti per servizi di
trattamentod elle informazioni e di trasmissione dati a commutazione, è ammesso
reclamo al Ministero delle poste e telecomunicazioni che decide entro novanta
giorni. Analoga procedura è consentita nell'ipotesi che sia eccepita
l'onerosità delle condizioni economiche richieste per l'interconnessione.
2. I provvedimenti del Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni, con i quali non sono accolte richieste di accesso alla
rete pubblica di telecomunicazioni o di affitto di collegamenti diretti, ed i
provvedimenti di mancato accoglimento dei reclami di cui al comma 1 devono
essere motivati.
3. Avverso i provvedimenti di cui all'art. 3,
comma 5, all'art. 7, commi 1 e 2, ed al comma 2 del rpesente articolo è ammesso
il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
Art. 9.
Convenzioni
1. Le convenzioni per la concessione dei servizi
di telecomunicazioni ad uso pubblico, approvate con decreto del Presidente della
Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, sono adeguate alle norme del presente decreta
legislativo entro i sei mesi successivi alla data della sua entrata in vigore.
Art. 10.
Contributi
1. I titolari delle autorizzazioni di cui
all'art. 3, commi 2 e 3, sono tenuti a versare al Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, al momento del rilascio e del rinnovo, un contributo a
rimborso degli oneri sostenuti.
2. I titolari delle autorizzazioni di cui
all'art. 3, comma 3, sono altresì tenuti a versare al Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni un contributo annuo per le spese dallo stesso sostenute
per verifiche e controlli tecnici ed amministrativi.
3. I contributi di cui ai commi I e 2, dovuti
anche dal gestore della rete pubblica, nonché le relative modalità di
versamento sono fissati con decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro. I contributi sono
aggiornati ogni due anni secondo il tasso programmato di inflazione.
4. I contributi non versati sono riscossi, con
gli interessi legali maggiorati del tre per cento, mediante ruoli formati dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ad opera dei concessionari
della riscossione dei tributi. Per la formazione dei ruoli e per la riscossione
delle quote in essi inscritte si applicano le disposizioni contenute nell'art.
67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
Art. 11.
Svolgimento dei servizi
1. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica sono stabilite
le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei servizi di
telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, anche per i servizi destinati a
gruppi chiusi di utenti.
2. Sono fatte salve le disposizioni di legge
relative al trattamento dei dati personali
Art. 12.
Disposizione transitoria
1. Chiunque, alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, offra al pubblico i servizi di telecomunicazioni
di cui all'art. 2, comma 1, deve, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore
del decreto di cui all'art. 11, comma 1, presentare la dichiarazione o
richiedere l'autorizzazione in conformità a quanto previsto dall'art. 3, commi
1, 2 e 3.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
|