Decreto legislativo 8 Maggio
1998, n.135
Disposizioni in materia di trattamento di dati particolari da parte di
soggetti pubblici
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia
di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, e le raccomandazioni del Consiglio d'Europa ivi citate;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 30 aprile 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i
Ministri di grazia e giustizia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Disposizione transitoria
1. Nell'articolo 41, comma 5, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, la
parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «diciotto».
Art. 2.
Trattamento dei dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto
1. Dopo l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito
il seguente:
«Art. 12-bis (Trattamento dei dati risultanti dalla dichiarazione dei
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto)
1. I sostituti d'imposta ed i soggetti comunque incaricati ai sensi
dell'articolo 12 di trasmettere la dichiarazione all'Amministrazione
finanziaria, possono trattare i dati connessi alle dichiarazioni per le sole
finalità di prestazione del servizio e per il tempo a ciò necessario,
adottando specifiche misure individuate nelle convenzioni di cui al comma 11 del
predetto articolo 12, volte ad assicurare la riservatezza e la sicurezza delle
informazioni anche con riferimento ai soggetti da essi designati come
responsabili o incaricati ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675. Con il
decreto di cui al comma 11 dell'articolo 12 sono individuate, altresì, le
modalità per inserire nei modelli di dichiarazione l'informativa
all'interessato e l'espressione del consenso relativo ai trattamenti, da parte
dei soggetti di cui al precedente periodo, dei dati personali di cui
all'articolo 22, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, connessi alle
dichiarazioni.
2. Limitatamente alle dichiarazioni presentate nel 1998, l'informativa di cui
all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 s'intende resa attraverso i
modelli di dichiarazione ed il consenso di cui al comma 1 è validamente
espresso con la sottoscrizione delle dichiarazioni.».
Art. 3.
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo entrano in vigore il
giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 maggio 1998
SCÁLFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
FLICK, Ministro di grazia e giustizia
VISCO, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: FLICK
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