Decreto legislativo 28 luglio
1997 n. 255
Disposizioni integrative e correttive della legge 31 dicembre 1996, n.
675 in materia di notificazione dei trattamenti di dati personali, a norma
dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge
31 dicembre 1996, n. 676.
(G. U. - serie generale -del 5
agosto 1997)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
Visto il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
25 luglio 1997;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Semplificazioni ed esoneri
1. Nell'articolo 7 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"5-bis. La notificazione in forma
semplificata può non contenere taluno degli elementi di cui al comma 4, lettere
b), c), e) e g), individuati dal Garante ai sensi del regolamento di
cui all'articolo 33, comma 3, quando il trattamento è effettuato:
a) da soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, sulla
base di espressa disposizione di legge ai sensi degli articoli 22, comma 3 e 24,
ovvero del provvedimento di cui al medesimo articolo 24;
b) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità, ovvero dai soggetti indicati nel comma
4-bis dell'articolo 25, nel rispetto del codice di deontologia di cui
al medesimo articolo;
c) temporaneamente senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati, ai soli fini e con le modalità strettamente collegate
all'organizzazione interna dell'attività esercitata dal titolare, relativamente
a dati non registrati in una banca di dati e diversi da quelli di cui agli
articoli 22 e 24.
5-ter. Fuori dei casi di cui all'articolo 4, il trattamento non è
soggetto a notificazione quando:
a) è necessario per l'assolvimento di un compito previsto dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria, relativamente a dati diversi da
quelli indicati negli articoli 22 e 24;
b) riguarda dati contenuti o provenienti da pubblici registri, elenchi,
atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità
di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b);
c) è effettuato per esclusive finalità di gestione del protocollo,
relativamente ai dati necessari per la classificazione della corrispondenza
inviata per fini diversi da quelli di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e),
con particolare riferimento alle generalità e ai recapiti degli interessati,
alla loro qualifica e all'organizzazione di appartenenza;
d) riguarda rubriche telefoniche o analoghe non destinate alla
diffusione, utilizzate unicamente per ragioni d'ufficio e di lavoro e comunque
per fini diversi da quelli di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e);
e) è finalizzato unicamente all'adempimento di specifici obblighi
contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali, ed è effettuato
con riferimento alle sole categorie di dati, di interessati e di destinatari
della comunicazione e diffusione strettamente collegate a tale adempimento,
conservando i dati non oltre il periodo necessario all'adempimento medesimo;
f) è effettuato, salvo quanto previsto dal comma 5-bis, lettera b)
da liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali, per le sole
finalità strettamente collegate all'adempimento di specifiche prestazioni e
fermo restando il segreto professionale;
g) dai piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del Codice civile
per le sole finalità strettamente collegate allo svolgimento dell'attività
professionale esercitata, e limitatamente alle categorie di dati di interessati,
di destinatari della comunicazione e diffusione e al periodo di conservazione
dei dati necessari per il perseguimento delle finalità medesime;
h) è finalizzato alla tenuta di albi o elenchi professionali in
conformità alle leggi a ai regolamenti;
i) è effettuato per esclusive finalità; dell'ordinaria gestione di
biblioteche, musei e mostre, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ovvero
per la organizzazione di iniziativeculturali o sportive o per la formazione di
cataloghi e bibliografie;
l) è effettuato da associazioni, fondazioni, comitati anche a carattere
politico, filosofico, religioso o sindacale, ovvero da loro organismi
rappresentativi, istituti per scopi non di lucro e per il perseguimento di
finalità lecite, relativamente a dati inerenti agli associati e ai soggetti che
in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, la
fondazione, il comitato o l'organismo, fermi restando gli obblighi di
informativa degli interessati e di acquisizione del consenso, ove necessario;
m) è effettuato dalle organizzazioni di volontariato di cui alla legge
11 agosto 1991, n. 266, nei limiti di cui alla lettera l) e nel
rispetto delle autorizzazioni e delle prescrizioni di legge di cui agli articoli
22 e 23;
n) è effettuato temporaneamente ed è finalizzato esclusivamente alla
pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni
del pensiero, nel rispettodel Codice di cui all'articolo 25;
o) è effettuato, anche con mezzi elettronici o comunque automatizzati,
per la redazione di periodici o pubblicazioni aventi finalità di informazione
giuridica, relativamente a dati desunti da provvedimenti dell'autorità
giudiziaria o di altre autorità;
p) è effettuato temporaneamente per esclusive finalità di raccolta di
adesioni a proposte di legge d'iniziativa popolare, a richieste di referendum, a
petizioni o ad appelli;
q) è finalizzato unicamente all'amministrazione dei condomini di cui
all'articolo 1117 e seguenti del Codice civile, limitatamente alle categorie di
dati, di interessati e di destinatari della comunicazione necessarie per
l'amministrazione dei beni comuni, conservando i dati non oltre il periodo
necessario per la tutela dei corrispondenti diritti.
5-quater. Il titolare si può avvalere
della notificazione semplificata o dell'esonero di cui ai commi 5-bis e
5-ter, sempre che il trattamento riguardi unicamente le finalità, le
categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e
diffusione individuate, unitamente al periodo di conservazione dei dati, dai
medesimi commi 5-bis e 5-ter, nonchè:
a) nei casi di cui ai commi 5-bis, lettera a) e 5-ter,
lettere a) e m), dalle disposizioni di legge o di regolamento
o dalla normativa comunitaria ivi indicate;
b) nel caso di cui al comma 5-bis, lettera b), dal
codice di deontologia ivi indicato;
c) nei casi residui, dal Garante, con le autorizzazioni rilasciate con
le modalità previste dall'articolo 41, comma 7, ovvero, per i dati diversi da
quelli di cui agli articoli 22 e 24, con provvedimenti analoghi.
5-quinquies. Il titolare che si avvale
dell'esonero di cui al comma 5-ter deve fornire gli elementi di cui al
comma 4 a chiunque ne faccia richiesta".
Articolo 2
Termine
1. L'articolo 41, comma 2, della legge 31
dicembre 1996, n. 675, è sostituito dal seguente:
"2. Per i trattamenti di dati
personali iniziati prima del 1° gennaio 1998 le notificazioni prescritte dagli
articoli 7 e 28 sono effettuate dal 1° gennaio 1998 al 31 marzo 1998 ovvero,
per i trattamenti di cui all'articolo 5 riguardanti dati diversi da quelli di
cui agli articoli 22 e 24, nonchè per quelli di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere c), d) ed e), dal 1° aprile 1998 al 30 giugno
1998".
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
2. Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 28 luglio 1997
SCÁLFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Flick, Ministro di grazia e
giustizia
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