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Decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 coordinato con la legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 650 (GU serie generale n. 300 del 23 dicembre 1996), recante:
Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni
(GU serie generale n. 249 del 23 ottobre 1996),

AVVERTENZA:

Il titolo del presente decreto è stato modificato dalla legge di conversione con quello sopra riportato.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

La legge di conversione sostituisce integralmente le disposizioni del decreto-legge, salvo l'art. 4.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione, secondo quanto prevede il comma 7 dell'art. 1 della legge stessa (v. appresso), entrano in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

I commi da 2 a 7 dell'art. 1 della legge di conversione così recitano:

"2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 agosto 1996, n. 444.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 558, e delle sue successive reiterazioni, compreso il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540, concernenti disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI S.p.a.

4. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 443, e delle sue successive reiterazioni, compreso il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 544, concernenti disposizioni urgenti per assicurare l'attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata.

5. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 558 e delle sue successive reiterazioni, compreso il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 544, concernenti i servizi audiotex e videotex.

6. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 23 febbraio 1994, n. 129, e delle sue successive reiterazioni, compreso il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 541, concernenti disposizioni urgenti in materia di bilancio per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore.

7. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".

Art. 1. Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata

1.In attesa della riforma complessiva del sistema radiotelevisivo e delle telecomunicazioni, da attuare nel rispetto delle indicazioni date dalla Corte costituzionale con sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, ed al fine di consentire la predisposizione del nuovo piano nazionale di assegnazione delle frequenze, è consentita ai soggetti che legittimamente svolgono attività radiotelevisiva alla data del 27 agosto 1996 la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva e sonora in ambito nazionale e locale fino al 31 maggio 1997. Qualora entro tale data la legge di riforma del sistema radiotelevisivo non sia entrata in vigore, ma abbia avuto l'approvazione di una Camera, il termine predetto è fissato al 31 luglio 1997.

2. Su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in applicazione dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i regolamenti per l'attuazione:

a. della direttiva 95/51/CE, riguardante l'uso di reti televisive via cavo per la fornitura di servizi di telecomunicazioni già liberalizzati;

b. della direttiva 95/62/CE sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale;

c. della direttiva 96/19/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE, al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni. Con i regolamenti di cui al presente comma si riconosce: la soppressione dei diritti esclusivi e speciali, il diritto di ciascuna impresa di svolgere servizi di telecomunicazioni e di installare reti di telecomunicazioni, la sottoposizione delle imprese ad autorizzazione, salve le concessioni previste da legge. I regolamenti di cui al presente comma stabiliscono, secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, condizioni, requisiti e procedure per il rilascio delle autorizzazioni o concessioni, la loro durata, onerosità, obblighi di interconnessione, di accesso e di fornitura del servizio universale. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro venti giorni dalla data di assegnazione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine, i regolamenti sono emanati anche in mancanza del parere.

3. Per l'anno 1997 restano fissati nella misura prevista per l'anno 1996 il canone di concessione a carico della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., il sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione, il canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi ed il canone complessivo dovuto per l'uso privato di apparecchi radiofonici o televisivi a bordo di automezzi o autoscafi. Le disponibilità in conto competenza del capitolo 1344 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non impegnate entro il 31 dicembre 1995, possono esserlo nell'anno in corso ed in quello successivo.

4. Tutti gli atti inerenti ai rapporti regolati dagli articoli 16, 17, 22 e 23 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1994, sono resi noti dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi che esercita, ove occorra, funzioni di indirizzo, entro venti giorni. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni trasmette alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi gli atti relativi alle attività di cui all'articolo 5, comma 3, della predetta convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI. La Commissione segnala, entro venti giorni, al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni eventuali attività che possano arrecare pregiudizio allo svolgimento del pubblico servizio concesso. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni entro trenta giorni dalla segnalazione riferisce alla Commissione e adotta gli eventuali provvedimenti.

5. I commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, sono sostituiti dal seguente:

"1. Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo, nel quadro di una ridefinizione del sistema radiotelevisivo e dell'editoria nel suo complesso, il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è composto di cinque membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, scelti tra persone di riconosciuto prestigio professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinti in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Essi durano in carica per non più di due esercizi sociali. Il mandato è revocabile dai Presidenti delle Camere su proposta adottata a maggioranza di due terzi dei componenti la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. La carica di membro del consiglio di amministrazione è incompatibile con l'appartenenza al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai consigli regionali, provinciali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, nonché con la titolarità di rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria nonché, altresì, con titolarità di cariche nei consigli di amministrazione di società controllate dalla concessionaria. Successivamente alla conversione dei crediti in capitale, alle riunioni convocate per la verifica mensile sullo stato di avanzamento del piano triennale di ristrutturazione aziendale e per l'esame dell'andamento economico e finanziario della gestione partecipa il direttore generale della Cassa depositi e prestiti che informa, con apposita relazione, i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei Ministri. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria procede, altresì, a verifiche bimestrali sulla attuazione del piano editoriale e ne informa con apposita relazione la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, le Commissioni parlamentari competenti e il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi può formulare, con delibera assunta con la maggioranza assoluta dei componenti, motivate proposte al consiglio di amministrazione in ordine al rispetto delle linee e degli obiettivi contenuti nel piano editoriale, nonché all'adeguamento del piano stesso da parte delle reti e testate nel corso del periodo temporale di validità del piano".

6. Dopo l'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, è inserito il seguente:

"Art. 2-bis (Controllo della gestione sociale)

1. Il controllo della gestione sociale è effettuato a norma degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, scelti tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il presidente del collegio sindacale è il direttore generale dell'IRI o un suo delegato; un sindaco effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministro del tesoro; un sindaco effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. L'assemblea dei soci deve essere convocata per la nomina dei componenti del collegio sindacale entro quindici giorni dalla scadenza del collegio stesso. Le relazioni del collegio sindacale sono trasmesse per conoscenza alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Le incompatibilità previste per i membri del consiglio di amministrazione valgono anche per i componenti del collegio sindacale.

3. L'articolo 7 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, è abrogato".

7. All'articolo 2, comma 7, lettera b), della legge 25 giugno 1993, n. 206, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sui piani di cui alla lettera a) e sui criteri di scelta dei vice direttori generali e dei direttori di rete e testata e su quelli di formulazione dei piani annuali di trasmissione e di produzione, riferisce alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi".

8. Nel rispetto delle diverse tendenze politiche, culturali e sociali e al fine di valorizzare la lingua e la cultura italiana e promuovere l'innovazione tecnologica ed industriale, con particolare riguardo ai processi di convergenza multimediale, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, previa autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentite le competenti Commissioni parlamentari, può realizzare trasmissioni radiotelevisive tematiche in chiaro via satellite.

9. Quanto previsto dalla lettera a) dell'articolo 19 della legge 14 aprile 1975, n. 103, secondo la convenzione stipulata tra regione Valle d'Aosta e RAI, rientra negli obblighi derivanti alla RAI dalla legge 25 giugno 1993, n. 206, e dalla conseguente convenzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994.

10. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dall'articolo 11-bis del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è sostituito dal seguente:

"1. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici, compresi quelli economici, questi ultimi limitatamente alla pubblicità diffusa sul territorio nazionale, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti televisive locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea, nonché su emittenti radiofoniche nazionali e locali operanti nei territori dei medesimi Paesi, almeno il 15 per cento delle somme stanziate in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività. Gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici a rilevanza regionale e locale, compresi quelli economici, sono tenuti a destinare, relativamente alla pubblicità non diffusa in ambito nazionale, almeno il 25 per cento delle somme stanziate in bilancio, per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività, su emittenti televisive e radiofoniche locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea".

11. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, deve essere adeguato alle disposizioni del presente decreto.

12. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non adempiono agli obblighi previsti dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come da ultimo sostituito dal comma 10 del presente articolo, dall'articolo 5, commi 1, 2 e 4, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonché dal comma 28 del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni, secondo le disposizioni del comma 42 del presente articolo.

13. Durante il periodo di validità delle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale e per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale sono consentiti i trasferimenti di intere emittenti televisive e radiofoniche da un concessionario ad un altro concessionario. Sono consentiti inoltre i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari in ambito locale e tra questi e i concessionari nazionali, o gli autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, inclusi negli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 agosto 1992, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 19 agosto 1992, o gli autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio televisivo in ambito nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ad eccezione dei concessionari televisivi che abbiano la copertura pari o superiore al 75 per cento del territorio nazionale, nonché delle emittenti televisive criptate. La possibilità di acquisizione di impianti o rami di azienda in favore dei soggetti autorizzati ai sensi del citato articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 323 del 1993 non modifica la disposizione dell'articolo 3, comma 2, dello stesso decreto-legge n. 323 del 1993. E' soppresso l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 6 del medesimo decreto-legge n. 323 del 1993.

14. Sono consentite durante il periodo di validità delle concessioni radiofoniche e televisive in ambito locale le acquisizioni, da parte di società di capitali o di società cooperative a responsabilità limitata, che intendano operare in ambito locale, di concessionarie costituite in imprese individuali. Tale disposizione ha efficacia dalla data di sottoscrizione dei decreti di concessione.

15. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle more del procedimento di modifica della concessione, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può rilasciare, per un periodo di centoventi giorni rinnovabile una sola volta, autorizzazioni finalizzate alla sperimentazione delle modifiche tecniche richieste".

16. I trasferimenti di cui al comma 13 danno titolo a utilizzare i collegamenti di telecomunicazione necessari per interconnettersi con gli impianti acquisiti.

17. Per il periodo di validità delle concessioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 di cembre 1992, n. 482, e successive modificazioni, la percentuale di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è fissata al 30 per cento.

18. Il comma 8 dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:

"8. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte dei concessionari privati non può eccedere per ogni ora di programmazione, rispettivamente, il 18 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il 5 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte di concessionaria a carattere comunitario. Un'eventuale eccedenza di messaggi pubblicitari, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o in quella successiva".

19. Per i concessionari per la radiodiffusione sonora in ambito locale il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, ove siano comprese forme di pubblicità diverse dagli spot, è portato al 35 per cento, fermo restando per questi ultimi il limite di affollamento orario di cui all'articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, come sostituito dal comma 18 del presente articolo.

20. Le sponsorizzazioni delle imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale possono esprimersi anche mediante segnali acustici e visivi trasmessi in occasione delle interruzioni dei programmi accompagnati dalla citazione del nome e del marchio dello sponsor e in tutte le forme consentite dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989. Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, è adeguato alle disposizioni di cui al presente comma entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

21. Il comma 18 dell'articolo 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:

"18. E' comunque requisito essenziale per il rilascio della concessione in ambito locale l'impegno dei richiedenti a destinare almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all'informazione, di cui almeno il 50 per cento all'informazione locale, notizie e servizi, e a programmi comunque legati alla realtà locale di carattere non commerciale".

22. È abrogato l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

23. Nei confronti degli esercenti la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono ridotte ad un decimo. Le sanzioni già irrogate agli stessi soggetti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto devono intendersi prive di efficacia.

24. Sono vietate la costruzione, l'importazione, la commercializzazione e la distribuzione di decodificatori per trasmissioni da satellite o via cavo con accesso condizionato non conformi alle norme tecniche nazionali, dell'ETSI (European Telecommunication Standard Institute) e del CE/CENELEC (Comitato europeo di normazione/Comitato europeo di normazione elettrotecnica). Le violazioni sono punite con una sanzione pecuniaria da uno a sessanta milioni, oltre la somma di lire ventimila per ciascuna apparecchiatura.

25. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta, sentite le competenti Commissioni parlamentari, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento contenente norme riguardanti l'accesso ai servizi audiotex, videotex, ed a quelli offerti su codici internazionali, prevedendo modalità di autoabilitazione e di autodisabilitazione da parte degli utenti e degli abbonati al servizio telefonico ed al servizio radiomobile di comunicazione. L'attivazione del servizio audiotex da parte di utenze collegate a centrali non numerizzate può avvenire solo previa richiesta scritta dell'abbonato salvo che si tratti di servizi audiotex di particolare utilità autorizzati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Fino all'emanazione del predetto regolamento si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

26. Sono vietati i servizi audiotex ed internazionali che presentino forme o contenuti di carattere erotico, pornografico o osceno. È vietato alle emittenti televisive e radiofoniche, locali e nazionali, propagandare servizi di tipo interattivo audiotex e videotex quali "linea diretta" conversazione, "messaggerie locali", "chat line", "one to one" e "hot line", nelle fasce di ascolto e di visione fra le ore 7 e le ore 24. E' fatto altresì divieto di propagandare servizi audiotex, in programmi radiotelevisivi, pubblicazioni periodiche ed ogni altro tipo di comunicazione espressamente dedicato ai minori.

27. I concessionari del servizio telefonico e del servizio radiomobile di comunicazione e le emittenti radiotelevisive che violino le disposizioni di cui ai commi 25 e 26 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50 milioni a lire 500 milioni.

28. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria determina con propri provvedimenti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale , stabilendo altresì le modalità e i termini di comunicazione e con un anticipo di almeno novanta giorni rispetto ai termini fissati, i dati contabili ed extra-contabili, nonché le notizie che i soggetti di cui agli articoli 11, commi secondo e quarto, 12, 18, commi primo, secondo e terzo, e 19, comma primo, della legge 5 agosto, 1981, n. 416, all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni, agli articoli 12 e 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, o che comunque esercitano, in qualsiasi forma e con qualsiasi tecnologia, attività di radiodiffusione sonora o televisiva, sono tenuti a trasmettere al suo ufficio, nonché i dati che devono formare oggetto di comunicazione da parte dei soggetti di cui agli articoli 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e 11-bis del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Le fondazioni, gli enti morali, le associazioni, i gruppi di volontariato, i sindacati, le cooperative non aventi scopo di lucro, le imprese e le ditte individuali, che siano editrici di un solo periodico che pubblichi meno di dodici numeri all'anno, ovvero di un solo periodico distribuito in un'unica area geografica provinciale, ovvero di più periodici tutti a carattere scientifico, sempre che i ricavi della raccolta pubblicitaria non rappresentino più del 40 per cento dei ricavi derivanti dalle vendite, o che siano titolari di una sola concessione per la radiodiffusione in ambito locale, sonora o televisiva, sono tenuti ad inviare annualmente al Garante per la radiodiffusione e l'editoria una comunicazione unica, su carta semplice, recante i seguenti dati:

a. denominazione e codice fiscale della fondazione, o dell'ente, o del gruppo, o dell'associazione, o del sindacato, ovvero ragione sociale e codice fiscale della cooperativa non avente scopo di lucro, con indicazione normativa del rispettivo legale rappresentante;

b. denominazione e codice fiscale della società editrice o del titolare dell'impresa individuale, nonché eventuale ditta da questi usata ai sensi dell'articolo 2563 del codice civile;

c. sede legale;

d. elenco e tiratura dei periodici editi, con indicazione del soggetto proprietario delle testate se diverso dall'editore dichiarante, ovvero nome dell'emittente gestita;

e. numero complessivo dei dipendenti e dei giornalisti dipendenti a tempo pieno;

f. contributi pubblici, ricavi da vendite, abbonamenti e pubblicità, nonché, per le concessionarie di radiodiffusione, da ulteriori prestazioni.

29. Ferma restando la facoltà del Garante per la radiodiffusione e l'editoria di chiedere in ogni caso la trasmissione di ulteriori atti e documenti ai soggetti di cui al comma 28, fissando i relativi termini, i dati ivi previsti sono stabiliti dal Garante medesimo, anche avuto riguardo alle voci di stato patrimoniale e di conto economico di cui agli articoli 2424 e seguenti del codice civile, tenendo conto delle competenze allo stesso attribuite dalla legge.

30. Le disposizioni contenute nei commi 28 e 29 si applicano anche nei confronti dei soggetti che controllano, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dell'articolo 1, comma ottavo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dell'articolo 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223, uno o più soggetti di cui al comma 28.

31. In sede di prima applicazione, i provvedimenti di cui ai commi 28, 29 e 30 sono adottati dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

32. Ai fini e per gli effetti previsti dal codice civile, i soggetti di cui al comma 28, sono tenuti a redigere i propri bilanci di esercizio secondo le disposizioni dello stesso codice.

33. I soggetti di cui all'articolo 11, comma secondo, numeri 1) e 2), della legge 5 agosto 1981, n. 416, devono pubblicare su tutte le testate edite lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio, corredato da un prospetto di dettaglio delle voci di bilancio relative all'esercizio dell'attività editoriale secondo il modello stabilito con i provvedimenti di cui ai commi 28, 29, 30 e 31 nonché, eventualmente, lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio consolidato del gruppo di appartenenza, entro il 31 agosto di ogni anno.

34. Il comma secondo dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

"Lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio delle imprese concessionarie di pubblicità, integrati da un elenco che indichi le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva della pubblicità, devono essere pubblicati, entro il 31 agosto di ogni anno, su tutte le testate servite dalla stessa impresa di pubblicità".

35. L'alinea del comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, già sostituito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 agosto 1991, n. 278, è sostituito dal seguente:

"10. Alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano complessivamente almeno due rappresentanti eletti nelle Camere, ovvero uno nelle Camere e uno nel Parlamento europeo, nell'anno di riferimento dei contributi a decorrere dall'inizio della XI legislatura, a condizione che abbiano presentato domanda entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi, nei limiti delle disponibilità dello stanziamento del rispettivo capitolo di bilancio, è corrisposto:".

36. Dopo il comma 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, è inserito il seguente:

"11-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 10 e 11, il requisito della rappresentanza parlamentare della forza politica, la cui impresa editrice dell'organo o giornale aspiri alla concessione dei contributi di cui ai predetti commi, è soddisfatto, in assenza di specifico collegamento elettorale, anche da una dichiarazione di appartenenza e rappresentanza di tale forza politica da parte dei parlamentari interessati, certificata dalla Camera di cui sono componenti.".

37. Dopo il comma 11-bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, è inserito il seguente:

"11-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli ultimi due periodi del comma 5. Dal medesimo anno i contributi previsti dal comma 2 sono concessi a condizione che non fruiscano dei contributi previsti dal predetto comma imprese collegate con l'impresa richiedente, o controllate da essa, o che la controllano, o che siano controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti che la controllano.".

38. All'articolo 2, comma 32, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è soppresso l'ultimo periodo.

39. All'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a. il periodo: "Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno cinque anni." è sostituito dal seguente: "Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni e devono avere editato e diffuso con la stessa periodicità la testata per la quale richiedono la corresponsione dei contributi da almeno cinque anni, ridotti a tre per le cooperative giornalistiche editrici di quotidiani.";

b. l'ultimo periodo è soppresso.

40. Alle imprese di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, che abbiano maturato i requisiti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continua ad applicarsi quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della medesima legge 7 agosto 1990, n. 250.

41. Il legale rappresentante, gli amministratori dell'impresa, il titolare della ditta individuale che non provvedono alla comunicazione, nei termini e con le modalità prescritti, dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, ovvero non provvedono agli adempimenti di cui ai commi 33 e 34 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da dieci milioni a cento milioni di lire. I soggetti di cui al secondo periodo del comma 28 che non provvedano alla comunicazione dei dati, ivi indicati alle lettere a), b), c), e) ed f), nei termini e con le modalità prescritti, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

42. Competente alla contestazione ed all'applicazione della sanzione è il Garante per la radiodiffusione e l'editoria; si applicano in quanto compatibili le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

43. I soggetti di cui al comma 41, primo periodo, che nelle comunicazioni richieste dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attività non rispondenti al vero, sono puniti con le pene stabilite dall'articolo 2621 del codice civile.

44. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai fini dell'espletamento delle sue funzioni può avvalersi della Guardia di finanza, che agisce secondo le norme e con le facoltà di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.

45. In sede di prima applicazione, i soggetti di cui ai commi 28, 29, 30 e 31 sono tenuti ad ottemperare ai provvedimenti di cui ai suddetti commi entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

46. Sono abrogati:

a. gli articoli 7, 12, comma primo, e 18, commi quarto e quinto, della legge 5 agosto 1981, n. 416;

b. l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268;

c. il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, n. 73;

d. gli articoli 14 e 15, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

e. il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 22 novembre 1990, n. 382;

f. l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, nonché l'articolo 1, commi 4 e 5, dello stesso decreto-legge, nella parte in cui prescrivono, come requisiti essenziali per il rilascio e per la validità delle concessioni per la radiodiffusione, la presentazione dei bilanci e dei relativi allegati al Garante per la radiodiffusione e l'editoria;

g. l'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, limitatamente alle parole: "ricevuti i bilanci di cui all'articolo 14 della legge 6 agosto 1990, n. 223";

h. l'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, limitatamente alle disposizioni di cui alla lettera b).

47. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme di cui ai commi da 28 a 46.

48. Dopo l'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

"Art. 15-bis. - 1. Agli autori spetta un compenso ridotto quando l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti nonché delle associazioni di volontariato, purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro. In mancanza di accordi fra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di categoria interessate, la misura del compenso sarà determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare sentito il Ministro dell'interno.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'individuazione delle circostanze soggettive ed oggettive che devono dar luogo alla applicazione della disposizione di cui al primo periodo del comma 1. In particolare occorre prescrivere:

a) l'accertamento dell'iscrizione da almeno due anni dei soggetti ivi indicati ai registri istituiti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;

b) le modalità per l'identificazione della sede dei soggetti e per l'accertamento della quantità dei soci ed invitati, da contenere in un numero limitato e predeterminato;

c) che la condizione di socio sia conseguita in forma documentabile e con largo anticipo rispetto alla data della manifestazione di spettacolo;

d) la verifica che la manifestazione di spettacolo avvenga esclusivamente a titolo gratuito da parte degli artisti, interpreti o esecutori, ed a soli fini di solidarietà nell'esplicazione di finalità di volontariato.".

49. È autorizzata la concessione a favore dell'ente autonomo Teatro dell'Opera di Roma e dell'ente autonomo Teatro alla Scala di Milano di un contributo straordinario, rispettivamente, di lire 20 miliardi e di lire 6 miliardi per l'anno 1994, non assoggettato alle disposizioni fiscali sul reddito, a titolo di concorso nel complesso delle azioni adottate dai comuni di Roma e di Milano per conseguire la ristrutturazione organizzativa ed il risanamento finanziario degli enti.

50. Al fine di assicurare continuità al pieno funzionamento e alla valorizzazione degli impianti del Teatro comunale dell'Opera di Genova, è erogato all'ente autonomo del teatro medesimo un contributo straordinario di lire 10 miliardi, non assoggettato alle disposizioni fiscali sul reddito, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per l'anno 1995 ed a prescindere dall'ordinaria ripartizione del Fondo stesso.

51. All'onere derivante dall'attuazione del comma 49 si provvede, rispettivamente per lire 20 miliardi e per lire 6 miliardi, a carico dei capitoli 6677 e 6678 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1994.

52. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' altresì elevato a cinquanta anni il termine di durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento di cui al titolo II, capo I-bis, previsto dall'articolo 78-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633.".

53. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In nessun caso l'elevazione della durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, nonché dei produttori di opere fonografiche, potrà comportare l'automatica estensione dei termini di cessione dei diritti di utilizzo economico delle opere dell'ingegno effettuata dai loro autori. Nel rispetto dell'autonomia contrattuale delle parti, tale estensione dovrà risultare da una esplicita pattuizione tra di esse.".

54. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono aggiunte, in fine, le parole: ", sempreché, per effetto dell'applicazione di tali termini, detti opere e diritti ricadano in protezione alla data del 29 giugno 1995.".

55. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, si applicano a decorrere dal 29 giugno 1995.

56. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le parole: "anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "anteriormente al 29 giugno 1995".

57. La disciplina prevista negli articoli da 2 a 5 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, si estende alle opere ed ai diritti la cui protezione è ripristinata a norma del comma 2 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e la comunicazione di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo luogotenenziale viene fatta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dal presente comma è cessionario chi ha acquistato i diritti prima della loro estinzione.

58. Il diritto di autore di opere del disegno industriale è ricompreso tra quelli tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è autorizzato ad emanare norme di attuazione e di coordinamento della disposizione del precedente periodo del presente comma con la normativa vigente in materia di disegno industriale. Lo schema di regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro venti giorni dalla data di assegnazione, il parere delle commissioni competenti per materia. Decorso tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.

59. La commissione centrale per la musica, di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1967, n. 800, le commissioni consultive per la prosa, di cui all'articolo 7 del regio decreto-legge 1 aprile 1935, n. 327, convertito dalla legge 6 giugno 1935, n. 1142, e all'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, la commissione centrale per la cinematografia ed il comitato per il credito cinematografico, di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, la commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante, di cui all'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 337, tutte insediate presso il Dipartimento dello spettacolo, sono sostituite da cinque commissioni rispettivamente denominate commissione consultiva per la musica, commissione consultiva per la prosa, commissione consultiva per il cinema, commissione per il credito cinematografico e commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. A tali commissioni sono attribuite, salvo quanto disposto dal comma 60, le funzioni già proprie delle commissioni sostituite, nonché ogni altra funzione consultiva che l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo intenda loro affidare.

60. È istituita la commissione consultiva per la danza, alla quale sono attribuite le funzioni consultive in materia di danza già esercitate dalla commissione centrale per la musica, nonché ogni altra funzione consultiva attinente ai problemi della danza che l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo intenda affidarle.

61. Le commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60 sono composte da nove membri, incluso il capo del Dipartimento dello spettacolo, che le presiede. Gli altri componenti sono nominati nel numero di sei dall'Autorità di Governo competente per lo spettacolo e gli altri due, rispettivamente, uno su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed uno su designazione della conferenza Stato-città. Essi sono scelti tra esperti altamente qualificati nelle materie di competenza di ciascuna delle commissioni. Con successivo provvedimento dell'Autorità di Governo competente per lo spettacolo saranno determinate le modalità di convocazione e funzionamento delle commissioni, che operano con la nomina di almeno cinque componenti. Il capo del Dipartimento può delegare, di volta in volta, un dirigente del medesimo Dipartimento a presiedere le singole sedute delle commissioni.

62. I componenti delle commissioni di cui ai commi 59 e 60 restano in carica due anni e possono essere confermati per un ulteriore biennio. Trascorsi quattro anni dalla cessazione dell'ultimo incarico, essi possono essere nuovamente nominati. Qualora un componente delle commissioni venga nominato nel corso del biennio, cessa comunque dalla carica insieme agli altri componenti.

63. I componenti delle commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60 sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, derivanti dall'esercizio attuale e personale di attività oggetto delle competenze istituzionali delle commissioni.

64. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo procede alla adozione dei decreti di nomina dei componenti delle commissioni, ai sensi del comma 61.

65. Con decreto dell'Autorità di Governo competente per lo spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato, nei limiti di quanto stanziato per il funzionamento delle soppresse commissioni di cui al comma 59, il compenso spettante ai componenti delle commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60 per la partecipazione alle sedute delle medesime commissioni.

66. Le commissioni sostituite ai sensi del comma 59 restano in carica, nella composizione esistente alla data del 26 agosto 1996, fino all'insediamento delle nuove commissioni.

67. Contestualmente alla nomina delle commissioni di cui al comma 59, l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo provvede alla costituzione di un comitato per i problemi dello spettacolo, diviso in cinque sezioni rispettivamente competenti per la musica, la danza, la prosa, il cinema, le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. Al comitato per i problemi dello spettacolo sono attribuite funzioni di consulenza e di verifica in ordine alla elaborazione ed attuazione delle politiche di settore e in particolare in ordine alla predisposizione di indirizzi e di criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività dello spettacolo.

68. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 67 si provvede alla determinazione del numero dei componenti del comitato per i problemi dello spettacolo e, nell'ambito del numero complessivo, del numero, non superiore comunque a nove, dei componenti di ciascuna sezione, nonché alla determinazione delle modalità di designazione dei componenti da parte dei sindacati e delle associazioni di categoria, delle modalità di convocazione e di funzionamento. Del comitato fa parte il capo del Dipartimento dello spettacolo, che può delegare, di volta in volta, un dirigente del medesimo Dipartimento a partecipare alle singole sedute delle sezioni.

60. Il comitato per i problemi dello spettacolo è presieduto dall'Autorità di Governo competente per lo spettacolo. Si applica quanto previsto dal comma 62.

70. Ai costi di funzionamento del comitato per i problemi dello spettacolo e delle commissioni consultive istituite ai sensi dei commi 59 e 60, si provvede nei limiti di quanto stanziato per il funzionamento delle soppresse commissioni di cui al comma 59.

71. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Con regolamento governativo adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'Autorità di Governo competente per lo spettacolo, sentito il comitato per i problemi dello spettacolo, sono disciplinati, anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque tipo in favore dei soggetti che operano nel campo delle attività musicali, della danza, della prosa, del cinema e delle altre forme di spettacolo, considerando anche, a tal fine, la qualità, l'interesse nazionale così come definito dall'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 30 maggio 1995, n. 203, ovvero l'apporto innovativo nel campo culturale dell'iniziativa.

2-ter. Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2-bis, le disposizioni di legge regolanti le materie oggetto del medesimo comma. Lo schema di regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, il parere delle commissioni permanenti, competenti per materia. Decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.".

Articoli 2 e 3.

(Sostituiti dalla legge di conversione, unitamente all'originario art. 1, con l'articolo soprariportato).

Art. 4. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.