Decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467
Disposizioni in materia di protezione dei dati personali in
attuazione della legge 24 marzo 2001, n. 127
(G.U. 16 gennaio 2002, n. 13)
CAPO I (Modificazioni ed integrazioni alla legge n. 675/1996)
Art. 1 (Definizioni e diritto nazionale applicabile)
1. Agli effetti dell'applicazione del presente decreto si applicano le
definizioni elencate nell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675.
2. Nell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono aggiunti i
seguenti commi:
"1-bis. La presente legge si applica anche al trattamento di dati
personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non
appartenente all'Unione europea e impiega, per il trattamento, mezzi situati
nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici o comunque
automatizzati, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel
territorio dell'Unione europea.
1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis il titolare stabilito nel territorio
di un Paese non appartenente all'Unione europea deve designare ai fini dell'applicazione
della presente legge un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello
Stato.".
Art. 2 (Trattamenti per fini esclusivamente personali)
1. Nell'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le
parole: "le disposizioni di cui agli articoli 18 e 36" sono sostituite
dalle seguenti: "l'articolo 18 ".
Art. 3 (Semplificazione dei casi e delle modalità di notificazione)
1. Nell'articolo 7, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è
aggiunto in fine il seguente periodo: "se il trattamento, in ragione
delle relative modalità o della natura dei dati personali, sia suscettibile di
recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato, e nei soli
casi e con le modalità individuati con il regolamento di cui all'articolo 33,
comma 3".
2. Nell'articolo 7, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le
parole: "indicati nel comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "che
devono essere indicati".
3. Nell'articolo 7, comma 4, lettera h), della legge 31 dicembre 1996, n.
675, le parole: "del responsabile;" sono sostituite dalle seguenti:
"del rappresentante del titolare nel territorio dello Stato e di almeno
un responsabile, da indicare nel soggetto eventualmente designato ai fini di cui
all'articolo 13; ".
4. Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3, 4, 5, 5-bis, 5-ter,
5-quater e 5-quinquies, 13, comma 1, lett. b) e 28, comma 7, della legge 31
dicembre 1996, n. 675 sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore
delle modifiche apportate al regolamento di cui all'articolo 33, comma 3,
della medesima legge in applicazione del comma 1 del presente articolo.
Art. 4 (Informativa all'interessato)
1. Nell'articolo 10, comma 1, lettera f), della legge 31 dicembre 1996, n.
675, le parole: "e, se designato, del responsabile" sono sostituite
dalle seguenti: ", del suo rappresentante nel territorio dello Stato e
di almeno un responsabile, da indicare nel soggetto eventualmente designato ai
fini di cui all'articolo 13, indicando il sito della rete di comunicazione o
le modalità attraverso le quali è altrimenti conoscibile in modo agevole l'elenco
aggiornato dei responsabili.".
Art. 5 (Misure precontrattuali e bilanciamento di interessi)
1. Nell'articolo 12, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 1996, n.
675, le parole: "per l'acquisizione di informative precontrattuali
attivate" sono sostituite dalle seguenti: "per l'esecuzione di
misure precontrattuali adottate".
2. Nell'articolo 12, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è
inserita in fine la seguente lettera: "h-bis) è necessario, nei casi
individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per
perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei
dati, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o
un legittimo interesse dell'interessato.".
Art. 6 (Limiti al diritto di accesso)
1. Nell'articolo 14, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è
aggiunta in fine la seguente lettera: "e-bis) da fornitori di servizi di
telecomunicazioni accessibili al pubblico, limitatamente ai dati personali
identificativi di chiamate telefoniche entranti, salvo che possa derivarne
pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge
7 dicembre 2000, n. 397.".
Art. 7 (Presupposti per la comunicazione e la diffusione dei dati)
1. Nell'articolo 20, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dopo la
lettera a) è inserita la seguente: "a-bis) qualora siano necessarie per
l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte
l'interessato o per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su
richiesta di quest'ultimo,".
2. Nell'articolo 20, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è
inserita in fine la seguente lettera: "h-bis) limitatamente alla
comunicazione, quando questa sia necessaria, nei casi individuati dal Garante
sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo
interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora non
prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo
interesse dell'interessato.".
Art. 8 (Dati sensibili)
1. Nell'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dopo il comma
1-bis è inserito il seguente:
"1-ter. Il comma 1 non si applica, altresì, ai dati riguardanti l'adesione
di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre
associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di
categoria".
2. Nell'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il comma 4 è
sostituito dal seguente:
"4. I dati personali indicati al comma 1 possono essere oggetto di
trattamento previa autorizzazione del Garante:
a) qualora il trattamento sia effettuato da associazioni, enti od organismi
senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico,
religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, confessioni e
comunità religiose, per il perseguimento di fnalità lecite, relativamente ai
dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità
hanno contatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i
dati non siano comunicati o diffusi fuori del relativo ambito e l'ente, l'associazione
o l'organismo determinino idonee garanzie relativamente ai trattamenti
effettuati;
b) qualora il trattamento sia necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato
non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità
di agire o per incapacità d'intendere o di volere;
c) qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 o, comunque,
per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, di rango pari a
quello dell'interessato quando i dati siano idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per
tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove
la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta
secondo le modalità di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h). Resta fermo
quanto previsto dall'articolo 43, comma 2. ".
Art. 9 (Verifiche preliminari)
1. Dopo l'articolo 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è inserito il
seguente:
"Articolo 24-bis (Altri dati particolari)
1. Il trattamento dei dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24 che
presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per
la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o alle
modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso nel
rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove
prescritti.
2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante
sulla base dei principi sanciti dalla legge nell'ambito di una verifica
preliminare all'inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a
determinate categorie di titolari o di trattamenti, sulla base di un eventuale
interpello del titolare.".
Art. 10 (Semplificazione e garanzie per i trasferimenti di dati personali
all'estero)
1. Nell'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le
parole: "o riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24" sono
sostituite dalle seguenti: "e ricorra uno dei casi individuati ai sensi
dell'articolo 7, comma 1".
2. Nell'articolo 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le
parole da: "ovvero," fino alla fine del periodo sono soppresse.
3. Nell'articolo 28, comma 4, lettera b), della legge 31 dicembre 1996, n.
675, le parole: "per l'acquisizione di informative precontrattuali
attivate" sono sostituite dalle seguenti: "per l'esecuzione di
misure precontrattuali adottate".
4. Nell'articolo 28, comma 4, lettera g), della legge 31 dicembre 1996, n.
675, sono inserite in fine le seguenti parole: ", ovvero individuate
dalla Commissione europea con le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo
6, e 26, paragrafo 4, della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 ottobre 1995".
Art. 11 (Misure per il trattamento illecito o non corretto)
1. Nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 31 dicembre
1996, n. 675, la parola: "opportune" è sostituita dalle seguenti:
"necessarie o opportune".
2. Nella lettera l) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 31 dicembre
1996, n. 675, dopo la parola: "blocco" sono inserite le seguenti:
"se il trattamento risulta illecito o non corretto anche per effetto
della mancata adozione delle misure necessarie di cui alla lettera c), oppure".
Art. 12 (Sanzione in tema di notificazione)
1. L'articolo 34 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 è sostituito dal
seguente:
"Art. 34 (Omessa o incompleta notificazione)
1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alle
notificazioni in conformità a quanto previsto dagli articoli 7, 16, comma 1, e
28, ovvero indica in esse notizie incomplete, è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta
milioni e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione.".
2. Alle violazioni dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
commesse prima dell'entrata in vigore del presente decreto si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 100, 101 e 102 del
decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.
Art. 13 (Trattamento illecito di dati personali)
1. Nell'articolo 35, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le
parole: "comunica o diffonde" sono sostituite dalle seguenti: "procede
al trattamento di" e le parole: "e 24, ovvero" sono
sostituite dalle parole: ", 24 e 24-bis, ovvero".
Art. 14 (Omessa adozione di misure minime di sicurezza)
1. L'articolo 36 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è sostituito dal
seguente:
"Art. 36 (Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati)
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a
garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni dei
regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, è punito con l'arresto sino
a due anni o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire ottanta milioni.
2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi
complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione
fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo
tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l'oggettiva
difficoltà dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta
giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla
prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari
al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione.
L'adempimento e il pagamento estinguono il reato. L'organo che impartisce la
prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli
21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, in quanto
applicabili.".
2. Per i procedimenti penali per il reato di cui all'articolo 36 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675 in corso, entro quaranta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto l'autore del reato può fare richiesta all'autorità
giudiziaria di essere ammesso alla procedura indicata all'articolo 36, comma
2, della medesima legge n. 675 del 1996, come sostituito dal presente decreto. L'Autorità
giudiziaria dispone la sospensione del procedimento e trasmette gli atti al
Garante per la protezione dei dati personali che provvede ai sensi del medesimo
articolo 36, comma 2.
Art. 15 (Inosservanza di provvedimenti di divieto o di blocco)
1. Nell'articolo 37, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le
parole: "o dell'articolo 29, commi 4 e 5," sono sostituite dalle
seguenti: "o degli articoli 29, commi 4 e 5, e 31, comma 1, lettera l),".
Art. 16 (False comunicazioni e dichiarazioni)
1. Dopo l'articolo 37 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è inserito il
seguente:
"Art. 37-bis (Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al
Garante)
1. Chiunque, nelle notificazioni di cui agli articoli 7, 16, comma 1, e 28 o
in atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al
Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o
circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto
costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.".
Art. 17 (Adeguamento di sanzioni amministrative)
1. Nell'articolo 39, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le
parole: "da lire un milione a lire sei milioni" sono sostituite dalle
seguenti: "da lire cinquemilioni a lire trentamilioni".
2. L'articolo 39, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è
sostituito dal seguente:
"2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 è punita
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a
lire diciotto milioni o, nei casi di cui agli articoli 22, 24 e 24-bis o,
comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, da
lire cinque milioni a lire trenta milioni. La somma può essere aumentata sino
al triplo quando essa risulti inefficace in ragione delle condizioni economiche
del contravventore. La violazione della disposizione di cui all'articolo 23,
comma 2, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquecentomila a lire tre milioni. ".
3. Nell'articolo 39, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "presente
articolo" sono sostituite dalle seguenti: "presente capo".
Art. 18 (Adeguamento dei trattamenti alla disciplina comunitaria)
1. Nell'articolo 41, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è
aggiunto in fine il seguente periodo: "Le disposizioni del presente
comma restano in vigore sino alla data del 30 giugno 2003.".
Art. 19 (Investigazioni difensive)
1. Negli articoli 10, comma 4, 12, comma 1, lettera h), 20, comma 1, lettera
g) e 28, comma 4, lettera d), le parole: "investigazioni di cui
all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, e successive modificazioni," sono sostituite dalle parole: "investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397,".
CAPO II (Attuazione dei principi di protezione dei dati in determinati
settori)
Art. 20 (Codici di deontologia e di buona condotta)
1. Al fine di garantire la piena attuazione dei principi previsti dalla
disciplina in materia di trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo
31, comma 1, lett. h), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il Garante promuove
entro il 30 giugno 2002 la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona
condotta per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati
personali nei settori indicati al comma 2, tenendo conto della specificità dei
trattamenti nei diversi ambiti, nonché dei criteri direttivi delle
raccomandazioni del Consiglio d'Europa indicate nell'articolo 1, comma 1,
lettera b), della legge 31 dicembre 1996, n. 676.
2. I codici di cui al comma 1 riguardano il trattamento di dati personali:
a) effettuati da fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti
per via telematica, con particolare riguardo ai criteri per assicurare ed
uniformare una più adeguata informazione e consapevolezza degli utenti delle
reti di telecomunicazione gestite da soggetti pubblici e privati rispetto ai
tipi di dati personali trattati e alle modalità del loro trattamento, in
particolare attraverso informative fornite in linea in modo agevole ed
interattivo, per favorire una più ampia trasparenza e correttezza nei confronti
dei medesimi utenti e il pieno rispetto dei principi di cui all'articolo 9
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, anche ai fini dell'eventuale rilascio di
certificazioni attestanti la qualità delle modalità prescelte e il livello di
sicurezza assicurato;
b) necessari per finalità previdenziali o per la gestione del rapporto di
lavoro, prevedendo anche specifiche modalità per l'informativa all'interessato
e per l'eventuale prestazione del consenso relativamente alla pubblicazione di
annunci per finalità di occupazione e alla ricezione di curricula contenenti
dati personali anche sensibili;
c) effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale interattiva, prevedendo anche, per i casi in cui il trattamento non
presuppone il consenso dell'interessato, forme semplificate per manifestare e
rendere meglio conoscibile l'eventuale dichiarazione di non voler ricevere
determinate comunicazioni;
d) svolto a fini di informazione commerciale, prevedendo anche, in
correlazione con quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, della legge 31
dicembre 1996, n. 675, modalità semplificate per l'informativa all'interessato
e idonei meccanismi per favorire la qualità e l'esattezza dei dati raccolti e
comunicati;
e) effettuato nell'ambito di sistemi informativi di cui sono titolari
soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo o
comunque riguardanti l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte
degli interessati, individuando anche specifiche modalità per favorire la
comunicazione di dati personali esatti e aggiornati nel rispetto dei diritti
dell'interessato;
f) provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da
soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui debba essere indicata la
fonte di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per l'associazione
di dati provenienti da più archivi, tenendo presente quanto previsto dalla
Raccomandazione del Consiglio d'Europa N. R (91) 10 in relazione all'articolo
9 della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
g) effettuato con strumenti automatizzati di rilevazione di immagini,
prevedendo specifiche modalità di trattamento e forme semplificate di
informativa all'interessato per garantirne la liceità e la correttezza anche
in riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675.
3. Il rispetto delle disposizioni in essi contenute costituisce condizione
essenziale per la liceità del trattamento dei dati.
4. I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana a cura del Garante e riportati in allegato al testo unico delle
disposizioni in materia previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 24
marzo 2001, n. 127.
CAPO III (Modificazioni ed integrazioni al d.lg. n. 171/1998)
Art. 21 (Modalità di pagamento alternative alla fatturazione)
1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171,
le parole: "consentono che" è sostituita dalle seguenti: "sono
tenuti a predisporre ogni misura idonea affinché ".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 maggio
1998, n. 171, è inserito il seguente: "1-bis. I fornitori di cui al
comma 1 sono tenuti a documentare al Garante, entro il 30 giugno 2002, le misure
predisposte. In caso di mancata documentazione si applica la sanzione
amministrativa prevista dall'articolo 39, comma 1, della legge 31 dicembre
1996, n. 675. In mancanza di idonee misure il Garante provvede altresì ai sensi
dell'articolo 31, comma 1, lettere c) ed l), della medesima legge.".
Art. 22 (Informazione al pubblico sull'identificazione della
linea chiamante e collegata)
1. All'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171,
le parole "di tale servizio" sono sostituite dalle seguenti: "di
tale servizio e delle possibilità previste ai commi 1, 2, 3 e 4".
Art. 23 (Chiamate di emergenza)
1. L'articolo 7 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, è così
modificato:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Chiamate di disturbo
e di emergenza";
b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Il fornitore
di una rete di telecomunicazioni pubblica o di un servizio di telecomunicazioni
accessibili al pubblico deve predisporre procedure adeguate e trasparenti per
garantire, linea per linea, l'annullamento della soppressione dell'identificazione
della linea chiamante da parte dei servizi abilitati a ricevere chiamate d'emergenza.".
Art. 24 (Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 4, 22 e 23 del presente
decreto si applicano a decorrere dal 1 marzo 2002.
2. I provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma
2, e 9 sono adottati, in sede di prima applicazione del presente decreto, entro
centoventi giorni a decorrere dal 1 ottobre 2002.
3. In sede di prima applicazione della disposizione di cui alla lettera a)
del comma 4 dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, introdotta
dall'articolo 8 del presente decreto, le garanzie previste nella medesima
lettera a) sono determinate dall'associazione, dall'ente o dall'organismo
entro il 30 giugno 2002.
Art. 25 (Entrata in vigore)
1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il 1 febbraio
2002.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma addì
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