Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 198
Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle
infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo
sviluppo del Paese, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre
2001, n. 443
(G.U. n. 215 del 13 settembre 2002)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;
Vista la deliberazione CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, ed in
particolare la sintesi del piano degli interventi nel comparto delle
telecomunicazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 maggio 2002;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 2 agosto 2002;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro
della salute, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con
il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per gli affari
regionali e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Obiettivi
1. Il presente decreto legislativo detta principi fondamentali in materia di
installazione e modifica delle categorie di infrastrutture di telecomunicazioni,
considerate strategiche ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21
dicembre 2001, n. 443, al fine di:
a) agevolare la liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni,
consentendo a tutti gli operatori di installare proprie infrastrutture
celermente, creando così un mercato effettivamente concorrenziale;
b) consentire la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione e
l'adeguamento di quelle esistenti idonee a soddisfare le esigenze connesse con
lo sviluppo tecnologico;
c) razionalizzare le procedure autorizzatorie per l'installazione di impianti di
telecomunicazioni sul territorio nazionale, secondo principi di efficienza,
pubblicità, concentrazione e speditezza;
d) assicurare che la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni sia
coerente con la tutela dell'ambiente e della salute per quanto attiene ai limiti
di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità,
relativamente alle emissioni elettromagnetiche di cui alla legge 22 febbraio
2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione;
e) dare certezza ai termini per la conclusione dei relativi procedimenti
amministrativi, conformemente ad un quadro normativo omogeneo a livello
nazionale anche per quanto attiene ai livelli delle emissioni elettromagnetiche
degli impianti radioelettrici;
f) favorire il raggiungimento degli obiettivi di qualità relativamente alle
predette emissioni elettromagnetiche nelle aree a tal fine determinate a livello
locale nel rispetto delle competenze regionali di cui alla legge 22 febbraio
2001, n. 36;
g) assicurare condizioni che consentano agli operatori di offrire, in regime di
libero mercato, servizi innovativi ai cittadini ed agli utenti, incentivando
così il perseguimento degli obiettivi di qualità da parte degli operatori del
settore;
h) assicurare l'osservanza dei principi di concorrenza e non discriminazione con
riferimento alle attività di installazione delle infrastrutture di
telecomunicazioni ed all'espletamento del relativo servizio al pubblico;
i) favorire una adeguata diffusione delle infrastrutture di telecomunicazione
sull'intero territorio nazionale;
j) facilitare la realizzazione delle reti radio per le comunicazioni relative
alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile di cui, rispettivamente, al
decreto del Ministro della sanità in data 6 ottobre 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 1998, ed al decreto del Ministro delle
comunicazioni in data 22 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
302 del 29 dicembre 1998.
Art. 2. Definizioni
1. La terminologia tecnica utilizzata nel presente decreto legislativo deve
intendersi nel significato suo proprio desumibile dalla normativa di riferimento
ed, in particolare, dal decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973,
n. 156, dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318,
dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1999, nonché dalla
legge 22 febbraio 2001, n. 36, e successive modificazioni.
Art. 3. Infrastrutture di telecomunicazioni
1. Le categorie di infrastrutture di telecomunicazioni, considerate
strategiche ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n.
443, sono opere di interesse nazionale, realizzabili esclusivamente sulla base
delle procedure definite dal presente decreto, anche in deroga alle disposizioni
di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
2. Le infrastrutture di cui all'articolo 4, ad esclusione delle torri e dei
tralicci relativi alle reti di televisione digitale terrestre, sono compatibili
con qualsiasi destinazione urbanistica e sono realizzabili in ogni parte del
territorio comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra
disposizione di legge o di regolamento.
3. Le infrastrutture di cui agli articoli 7, 8 e 9 sono assimilate ad ogni
effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7,
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando
di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa
vigente in materia.
Art. 4. Infrastrutture di telecomunicazioni per impianti radioelettrici
1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la
modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi ed, in specie,
l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di
ripetitori di servizi di telecomunicazione, di stazioni radio base per reti di
telecomunicazioni mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e
contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a
radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile,
nonché per reti radio a larga banda puntomultipunto nelle bande di frequenza
all'uopo assegnate, viene autorizzata dagli enti locali, previo accertamento, da
parte delle ARPA ovvero dall'organismo indicato dalla regione, della
compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione
e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in
relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi
provvedimenti di attuazione.
2. Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali
contenute nel decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 490, nonché le
disposizioni a tutela delle servitù militari di cui alla legge 24 dicembre
1976, n. 898.
Art. 5. Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di
telecomunicazioni per impianti radioelettrici
1. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui
all'articolo 4 è presentata all'ente locale dai soggetti a tale fine abilitati.
Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla
indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.
2. L'istanza, conforme al modello di cui all'allegato A, realizzato al fine
della sua acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione del
catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale, deve
essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti
di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi
alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e
relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli
predittivi conformi alle prescrizioni della CEI, non appena emanate. In caso di
pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente
da più operatori. Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS o
altre, con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 Watt, fermo
restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli
obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la denuncia di inizio
attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non
predisposti, al modello di cui all'allegato B.
3. Copia dell'istanza ovvero della denuncia viene inoltrata contestualmente
all'ARPA, che si pronuncia entro venti giorni dalla comunicazione. Lo sportello
locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i
dati caratteristici dell'impianto.
4. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta,
entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di
dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui
all'articolo 6, comma 1, inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta
integrazione documentale.
5. Nel caso una amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso,
il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di
ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i
rappresentanti delle Amministrazioni degli enti locali interessati, nonché dei
soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio
2001, n. 36, ed un rappresentante dell'Amministrazione dissenziente.
6. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima
convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce
ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale
altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza
dei lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene
tempestivamente informato il Ministero delle comunicazioni.
7. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta
dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'amministrazione preposta alla
tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio
storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano
applicazione, in quanto compatibili con il presente decreto, le disposizioni di
cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 6. Esiti e conseguenze
1. Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui all'articolo
5, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione
degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta
giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta
eccezione per il dissenso di cui all'articolo 5, comma 7, non sia stato
comunicato un provvedimento di diniego. Gli enti locali possono prevedere
termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori
forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni
stabilite dal presente comma.
2. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine
perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio
espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.
Art. 7. Opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico
1. Qualora l'installazione di infrastrutture di telecomunicazioni presupponga
la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e
l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare
apposita istanza conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non
predisposti, al modello di cui all'allegato C, all'ente locale ovvero alla
figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree.
2. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta,
entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di
dichiarazioni e la rettifica e/o integrazione della documentazione prodotta. Il
termine di cui al comma 7 inizia nuovamente a decorrere dal momento
dell'avvenuta integrazione documentale.
3. Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il
responsabile del procedimento può convocare, con provvedimento motivato, una
conferenza di servizi, alla quale prendono parte le figure soggettive
direttamente interessate dall'installazione.
4. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima
convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce
ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale
altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza
dei lavori.
5. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta
dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'amministrazione preposta alla
tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio
storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano
applicazione, in quanto compatibili con il presente decreto, le disposizioni di
cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla
effettuazione degli scavi indicati nel progetto, nonché la concessione del
suolo e/o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture.
Il comune può mettere a disposizione, direttamente o per il tramite di una
società controllata, infrastrutture a condizioni eque, trasparenti e non
discriminatorie.
7. Trascorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda,
senza che l'amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento
espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima si
intende in ogni caso accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque
di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine è
ridotto a trenta giorni.
Art. 8. Condivisione dello scavo e coubicazione dei cavi per
telecomunicazioni
1. Qualora l'installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni comporti
l'effettuazione di scavi all'interno di centri abitati, gli operatori di
telecomunicazione interessati devono provvedere alla comunicazione del progetto
in formato elettronico al Ministero delle comunicazioni, o ad altro ente
delegato, per consentire il suo inserimento in un apposto archivio telematico,
affinché sia agevolata la condivisione dello scavo con altri operatori e la
coubicazione dei cavi di telecomunicazioni conformi alle norme tecniche UNI e
CEI. L'avvenuta comunicazione in forma elettronica del progetto costituisce un
presupposto per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 7.
2. Entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di
presentazione e pubblicizzazione del progetto di cui al comma 1, gli operatori
di telecomunicazione interessati alla condivisione dello scavo e/o alla
coubicazione dei cavi per telecomunicazioni, possono concordare, con l'operatore
che ha già presentato la propria istanza, l'elaborazione di un piano comune
degli scavi e delle opere. In assenza di accordo tra gli operatori, l'ente
pubblico competente rilascia i provvedimenti abilitativi richiesti, in base al
criterio della priorità delle domande.
3. Nei casi di cui al presente articolo si adottano le disposizioni e le
procedure stabilite all'articolo 7.
Art. 9. Reti dorsali
1. Qualora l'installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni
interessi aree di proprietà di più enti, pubblici o privati, l'istanza di
autorizzazione, conforme al modello di cui all'allegato D, viene presentata a
tutti i soggetti interessati. Essa può essere valutata in una conferenza di
servizi per ciascun ambito regionale convocata dal comune di maggiore dimensione
demografica. La conferenza può essere convocata anche su iniziativa del
soggetto interessato.
2. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima
convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce
ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale
altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza
dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Della convocazione e
dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero delle
comunicazioni.
3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta
alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio
storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano
applicazione, in quanto compatibili con il presente decreto, le disposizioni di
cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Salve le disposizioni di cui al successivo articolo 10, nessuna altra
indennità è dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari,
ovvero concessionari di aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni
del suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare le
infrastrutture di telecomunicazioni.
5. Le figure giuridiche soggettive alle quali è affidata la cura di
interessi pubblici devono rendere noto, con cadenza semestrale, i programmi
relativi a lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, al fine di
consentire ai titolari delle licenze individuali una corretta pianificazione
delle rispettive attività strumentali ed, in specie, delle attività di
installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni. I programmi dei lavori
di manutenzione dovranno essere notificati in formato elettronico al Ministero
delle comunicazioni, ovvero ad altro ente all'uopo delegato, con le stesse
modalità di cui all'articolo 8, comma 1, per consentirne l'inserimento in un
apposito archivio telematico consultabile dai titolari delle licenze
individuali.
6. Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche
funzioni hanno l'obbligo, sulla base di accordi commerciali a condizioni eque e
non discriminatorie, di consentire l'accesso alle proprie infrastrutture civili
disponibili, a condizione che non venga turbato l'esercizio delle rispettive
attività istituzionali.
Art. 10. Oneri connessi alle attività di installazione, scavo ed occupazione
di suolo pubblico
1. Gli operatori di telecomunicazioni hanno l'obbligo di tenere indenne
l'ente locale, ovvero l'ente proprietario, dalle spese necessarie per le opere
di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi
di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree
medesime nei tempi stabilitidall'ente locale. Nessun altro onere finanziario o
reale può essere imposto, in base all'articolo 4 della legge 31 luglio 1997, n.
249, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al presente decreto,
fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,
oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui
all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni ed integrazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2,
lettera e), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum
per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del
predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
Art. 11. Limitazioni legali alla proprietà privata
1. Al fine di accelerare l'installazione delle infrastrutture di
telecomunicazioni, all'articolo 232 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è aggiunto,
in fine, il seguente comma:
"L'operatore di telecomunicazioni incaricato del servizio può agire
direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al
passaggio ed alla installazione delle infrastrutture.".
Art. 12. Disposizioni finali
1. I diversi titoli già rilasciati per l'installazione delle infrastrutture
di cui al presente decreto si intendono ad ogni effetto considerati quali
autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente decreto.
2. Le istanze presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto
in tutto il territorio nazionale in relazione agli impianti di cui all'articolo
5, comma 2, ultimo periodo, conformi alle prescrizioni ivi indicate, valgono
come denuncia di inizio attività.
3. I gestori delle reti radiomobili di comunicazione pubblica provvedono ad
inviare ai comuni ed ai competenti ispettorati territoriali del Ministero delle
comunicazioni la descrizione di ciascun impianto installato prima della data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, sulla base dei modelli A e B
allegati al presente decreto, al fine di realizzare il catasto di tali
infrastrutture. Inviano altresì i modelli relativi alle successive
installazioni. I soggetti interessati alla realizzazione delle opere di cui agli
articoli 7, 8 e 9 trasmettono al Ministero delle comunicazioni copie dei modelli
C e D. Il Ministero delle comunicazioni può delegare ad altro ente la tenuta
degli archivi telematici di tutte le comunicazioni trasmessegli.
4. E' abrogato l'articolo 2-bis della legge 1 luglio 1997, n. 189.
Art. 13. Legislazione regionale
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono alle finalità di cui al presente decreto, nell'ambito delle
competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative
norme di attuazione, secondo quanto disposto dai singoli ordinamenti.
Art. 14. Entrata in vigore
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Allegato A
(previsto dall'art. 5, comma 1)
ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE
Il sottoscritto
.................................................
nato a................................... il
........................
residente a .................. via .........................
n. .....
nella sua qualità di ................... della Società
..............
con sede in ....................... via ...................
n. ......
Chiede
il rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto di seguito
descritto dichiarandone la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di
attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36.
Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti.
Posizionamento degli apparati.
Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli
impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale
incaricato. La posizione dovrà essere corredata di coordinate geografiche con
approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni, nonché dell'indirizzo
completo di numero civico se assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione
per l'individuazione del sito.
Descrizione del terreno circostante.
Si descrivano sinteticamente ma in modo esauriente i dintorni dell'apparato,
evidenziando:
edifici posti in vicinanza del sito;
conformazione e morfologia del terreno circostante;
eventuale presenza di altre stazioni emittenti collocate con la stazione da
installare.
(Si vedano in calce gli allegati richiesti per una descrizione più
dettagliata).
Caratteristiche radioelettriche dell'impianto.
Si enumerino in modo dettagliato, completo e privo di ambiguità tutte le
caratteristiche radioelettriche dell'impianto trasmittente.
(Si vedano in calce gli allegati richiesti per una descrizione più
dettagliata).
Stime del campo generato.
Presentare i risultati ottenuti con le modalità di simulazione numerica
specificate nel punto 2.1. Tali risultati dovranno essere forniti,
alternativamente, in una delle due forme seguenti:
volume di rispetto, ovvero la forma geometrica in grado di riassumere in modo
grafico la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di
cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36. Allo scopo si raccomanda di utilizzare
la definizione di volume di rispetto, o in alternativa quella di isosuperficie
3D, contenute nella "Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base
per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta
frequenza" [Guida CEI 211-10].
Nel caso in cui volumi di rispetto evidenzino punti con intersezioni critiche
(rispetto alle soglie usate) per posizioni accessibili alla popolazione con
tempi di permanenza superiore a 4 ore dovranno essere fornite le curve isocampo
rispetto ai punti di criticità per le stesse soglie.
Stima puntuale dei valori di campo nei punti dove si prevede una maggiore
esposizione della popolazione (max. 10 punti/sito). Per questi ultimi occorre:
evidenziare accuratamente e chiaramente sulle planimetrie a disposizione le
posizioni accessibili alla popolazione (specificando se i tempi di permanenza
siano maggiori o minori di 4 ore);
effettuare una campagna di misure del campo elettromagnetico di fondo presente
(è possibile riferirsi alla "Norma CEI 211-7 - Guida per la misura e per
la valutazione dei campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenza 10 kHz -
300 GHz", con riferimento all'esposizione umana).
La scelta tra i due formati sopra descritti rimane a discrezione dell'operatore,
secondo quanto riportato nella Guida CEI già citata. In entrambi i casi (volume
di rispetto o calcolo puntuale), le valutazioni sopra indicate dovranno
comprendere la stima del fondo ambientale, al fine di ottenere il campo
elettrico complessivo.
Modalità di simulazione numerica.
Specificare l'algoritmo di calcolo con il quale si sono eseguite le stime di
campo; dovrà essere specificata l'implementazione dell'algoritmo utilizzato o,
qualora il software sia di tipo commerciale, il nome del programma, nonché la
versione e la configurazione utilizzata.
Indicare la conformità del programma di calcolo alle prescrizioni CEI, non
appena emanate.
Allega alla presente istanza
Scheda tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello di
antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dBi, direzione di
massimo irraggiamento dell'antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt
(elettrico e/o meccanico).
Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema
irradiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado,
l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E 0).
Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico o foglio
mappale con coordinate UTM della dislocazione dell'impianto.
Specificare se il nuovo impianto utilizzi un sistema di antenne già in
esercizio per altre emittenti (n-plexing). In questo caso il parere sanitario
sarà soggetto alla valutazione complessiva di tutto l'impianto.
Planimetria generale ante opera e post operam del progetto di impianto, su scala
1:500.
Dichiarazione della potenza fornita a connettore d'antenna del sistema
irradiante.
In caso di più frequenze di emissione tali dati vanno rilasciati per ogni
frequenza.
Mappe del territorio circostante all'impianto.
Stralcio del PRG con scala non superiore a 1:2.000 (con indicazione delle
abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda, specificando i
numeri di piani fuori terra di ognuno, nonché dei luoghi di pubblico accesso);
Mappe catastali con scala non superiore a 1:2.000, con indicazione del punto di
installazione e riportante la zona circostante con un raggio di almeno 300 metri
intorno all'impianto;
Stralcio ubicativo con scala non superiore a 1:2.000 con indicazione delle curve
di livello altimetriche;
Tutte le suddette mappe dovranno contenere l'indicazione del Nord geografico.
Nel contempo, il sottoscritto,
consapevole delle conseguenze penali cui incorre, ai sensi della legge 27
gennaio 1968, n. 15, chi presenta dichiarazioni mendaci ovvero utilizza atti
falsi,
Rilascia
la seguente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:
"l'impianto, sulla base della stima del campo generato e della simulazione
numerica effettuata, è conforme ai limiti di esposizione, ai valori di
attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n.
36".
A tal fine, il sottoscritto allega una copia fotostatica non autenticata del
proprio documento di identità.
Firma.
Allegato B
(previsto dall'art. 5, comma 2)
DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'
(per impianti con potenza in antenna inferiore a 20 watt);
Il sottoscritto
.................................................
nato a................................... il
........................
residente a .................. via .........................
n. .....
nella sua qualità di ................... della Società
..............
con sede in ....................... via ...................
n. ......
Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti.
Posizionamento degli apparati.
Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli
impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale
incaricato. La posizione dovrà essere corredata di coordinate geografiche con
approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni, nonché dell'indirizzo
completo di numero civico se assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione
per l'individuazione del sito.
Caratteristiche radioelettriche dell'impianto.
Si enumerino in modo dettagliato, completo e privo di ambiguità tutte le
caratteristiche radioelettriche dell'impianto trasmittente.
Allega alla presente istanza
Scheda tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello di
antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dBi, direzione di
massimo irraggiamento dell'antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt
(elettrico e/o meccanico).
Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema radiante.
In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado da 0o a 360o,
l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E 0).
Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico o foglio
mappale con coordinate UTM della dislocazione dell'impianto.
Allegato C
(previsto dall'art. 7, comma 1)
ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER OPERE CIVILI, SCAVI E OCCUPAZIONE DI
SUOLO PUBBLICO IN AREE URBANE;
Il sottoscritto
.................................................
nato a................................... il
........................
residente a .................. via .........................
n. .....
nella sua qualità di ................... della Società
..............
con sede in ....................... via ...................
n. ......
Chiede
il rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto di seguito
descritto:
Descrizione dell'impianto.
Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il tracciato di posa
dell'impianto con l'elenco delle strade interessate, in particolare:
dovranno essere indicate le caratteristiche salienti dell'impianto con
riferimento alle sedi di posa, ai materiali previsti per la costruzione e alla
tecnica di installazione utilizzata;
dovranno essere indicati i tempi previsti per la realizzazione dell'impianto;
dovranno essere evidenziate eventuali situazioni di interesse comune ad altri
enti/gestori sul medesimo tracciato note al momento della presentazione della
presente istanza;
dovranno essere evidenziate tratte di infrastruttura esistente di proprieta/gestione
dell'Ente a cui è indirizzata la richiesta per valutarne il possibile utilizzo.
Allega alla presente istanza
Planimetria dettagliata in scala 1:1.000 contenente i riferimenti stradali
necessari all'individuazione del tracciato di posa con evidenziati i seguenti
elementi:
tracciato di posa indicante eventuali tratte di concomitanze con altri
enti/gestori;
manufatti previsti lungo l'impianto con apposita simbologia;
particolari "tipo" delle tubazioni utilizzate e dei manufatti;
sezioni trasversali in scala, complete delle quote relative al posizionamento
nel sottosuolo dei cavidotti;
sezioni relative agli attraversamenti stradali, complete delle quote relative al
posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti;
vie interessate, lunghezza dell'impianto e tecnica di posa;
Dichiara
di aver comunicato il progetto in formato elettronico.
Data.
Firma.
Allegato D
(previsto dall'art. 9, comma 1)
ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER OPERE CIVILI, SCAVI E OCCUPAZIONE DI
SUOLO PUBBLICO IN AREE EXTRAURBANE
Il sottoscritto
.................................................
nato a................................... il
........................
residente a .................. via .........................
n. .....
nella sua qualità di ................... della Società
..............
con sede in ....................... via ...................
n. ......
Chiede
il rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto di seguito
descritto:
Descrizione dell'impianto.
Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il tracciato di posa
dell'impianto con l'elenco delle strade interessate, in particolare:
dovranno essere indicate le caratteristiche salienti dell'impianto con
riferimento alle sedi di posa, ai materiali previsti per la costruzione e alla
tecnica di installazione utilizzata;
dovranno essere indicati i tempi previsti per la realizzazione dell'impianto;
dovranno essere evidenziate eventuali situazioni di interesse comune ad altri
enti/gestori sul medesimo tracciato note al momento della presentazione della
presente istanza;
dovranno essere evidenziate tratte di infrastruttura esistente di proprieta/gestione
dell'Ente a cui è indirizzata la richiesta per valutarne il possibile utilizzo.
Allega alla presente istanza
Per impianti extraurbani:
stralcio planimetrico in scala non superiore a 1:25.000 con indicazione del
tracciato di posa dell'impianto e la lunghezza dello stesso;
planimetria dettagliata in scala 1:2.000 o 1:1.000 contenente i riferimenti
stradali necessari all'individuazione del tracciato di posa con evidenziati i
seguenti elementi:
tracciato di posa indicante eventuali tratte di concomitanze con altri
enti/gestori;
manufatti previsti lungo l'impianto;
sezioni trasversali in scala, complete delle quote relative al posizionamento
nel sottosuolo dei cavidotti;
strade interessate, lunghezza dell'impianto e tecnica di posa
Data |