IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonche' in
materia di processo civile, ed in particolare, l'articolo 24 che delega il
Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino, tra
l'altro, del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
(CNIPA);
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge
23 ottobre 1992, n. 421, recante delega al Governo per la razionalizzazione e
la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di
previdenza e di finanza territoriale, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante
norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge
23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14
aprile 1994, n. 609, recante regolamento recante norme per l'organizzazione ed
il funzionamento dell'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta
dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
codice in materia di protezione dei dati personali ed, in particolare,
l'articolo 176;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante
disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività
culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità
dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte
di bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure urgenti, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, che ha inserito il Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione tra gli enti di cui
all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il Codice dell'amministrazione digitale di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);
Visto l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), e successive modificazioni;
Visto l'articolo 17, commi da 20 a 22, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, recante provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della
partecipazione italiana a missioni internazionali;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1°
giugno 2007, n. 110, recante il nuovo regolamento per la gestione delle spese
del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 24 luglio 2009;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui
all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 6 novembre 2009;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del
Ministro per i rapporti con le Regioni e del Ministro per l'attuazione del
programma di Governo;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto provvede al riordino della disciplina del Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), ai sensi
dell'articolo 24, della legge 18 giugno 2009 n. 69.
Art. 2
Natura e finalità dell'Ente
1. Ai sensi dell'articolo 1, il Centro nazionale per l'informatica nella
pubblica amministrazione, di seguito denominato: «CNIPA» assume la
denominazione: «DigitPA».
2. DigitPA e' un ente pubblico non economico, con sede in Roma e competenza
nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
nell'ambito della pubblica amministrazione; esso opera secondo le direttive,
per l'attuazione delle politiche e sotto la vigilanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, con autonomia tecnica e
funzionale, amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale.
3. DigitPA svolge funzioni di natura progettuale, tecnica e operativa, con
la missione di contribuire alla creazione di valore per cittadini e imprese da
parte della pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione
dell'amministrazione digitale.
Art. 3
Funzioni
1. Al fine di conseguire le finalità di cui all'articolo 2, DigitPA opera,
nell'ambito delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro delegato, ed in coerenza con il Piano ICT nella pubblica
amministrazione centrale, di cui all'articolo 22, comma 1, sulla base di un
Piano triennale per la programmazione di propri obiettivi ed attività,
aggiornato annualmente, nel quale sono determinate le metodologie per il
raggiungimento dei risultati attesi, le risorse umane e finanziarie necessarie
al fine. Il Piano triennale e' approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
2. A DigitPA, in particolare, sono affidate le seguenti funzioni:
a) funzioni di consulenza e proposta. L'Ente
fornisce assistenza tecnica, anche nella elaborazione di studi e schemi di
atti normativi, al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro da lui
delegato in materia di amministrazione digitale; in coerenza con le
indicazioni della Conferenza unificata, fornisce collaborazioni tecniche e
consulenza tecnica alle regioni e agli enti locali in materia di innovazione
tecnologica e di informatizzazione, anche per l'utilizzo delle relative
risorse finanziarie pubbliche; propone, ai fini della pianificazione triennale
dell'ICT, iniziative finalizzate alla realizzazione di sistemi innovativi in
materia di ICT; svolge, anche sulla base di apposite convenzioni, attività di
supporto, consulenza e assistenza per amministrazioni pubbliche ed organismi
di diritto pubblico, anche prevedendo il ristoro dei costi sostenuti;
b) funzioni di emanazione di regole, standard e
guide tecniche, nonche' di vigilanza e controllo sul rispetto di norme. L'Ente
fissa regole tecniche, standard e guide tecniche, anche attraverso atti
amministrativi generali; rende pareri su atti normativi nei casi previsti
dall'ordinamento; opera come autorità di certificazione della firma digitale
ed e' preposto alla tenuta di elenchi e registri nei casi previsti
dall'ordinamento; contribuisce all'attuazione di iniziative volte all'attività
di informatizzazione della normativa statale vigente;
c) funzioni di valutazione, di monitoraggio e di
coordinamento. L'Ente formula pareri alle amministrazioni sulla coerenza
strategica e sulla congruità economica e tecnica degli interventi e dei
contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici e
telematici, anche ai sensi del comma 3, e monitora l'esecuzione degli
interventi e dei contratti suddetti; svolge attività di monitoraggio
dell'attuazione dei piani di ICT delle pubbliche amministrazioni; coordina,
ove richiesto, le attività delle singole amministrazioni e ne verifica i
risultati sotto il profilo dell'efficienza, efficacia e qualità dei sistemi
informativi; effettua valutazioni, preventive e successive, sull'impatto di
iniziative innovative nel settore dell'ICT;
d) funzioni di predisposizione, realizzazione e
gestione di interventi e progetti di innovazione. DigitPA propone progetti in
tema di amministrazione digitale; realizza e gestisce, direttamente o
avvalendosi di soggetti terzi, specifici progetti in tema di amministrazione
digitale ad esso assegnati; effettua, anche in partenariato, attività di
studio, ricerca, sviluppo e sperimentazione in materia di ICT, relazionando al
Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato; svolge i compiti
ad esso attribuiti dall'ordinamento in materia di reti telematiche delle
pubbliche amministrazioni, di Sistema Pubblico di Connettività (SPC) e di
Rete Internazionale della Pubblica Amministrazione (RIPA); svolge, secondo le
modalità previste dall'ordinamento, compiti tecnico-operativi in materia di
formazione informatica del personale delle pubbliche amministrazioni.
3. DigitPA esprime pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli
schemi di contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni centrali
concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi
automatizzati per quanto concerne la congruità tecnico-economica, qualora il
valore lordo di detti contratti sia superiore a euro 1.000.000,00 nel caso di
procedura negoziata e a euro 2.000.000,00 nel caso di procedura ristretta o di
procedura aperta. Il parere dell'Ente e' reso entro il termine di
quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano
le disposizioni dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni. Copia dei pareri tecnici attinenti a questioni di
competenza dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture e' trasmessa da DigitPA a detta Autorità.
4. Fermo restando quanto disposto all'articolo 22, l'Ente svolge ogni altra
funzione prevista da leggi e regolamenti già attribuita al CNIPA, nell'ambito
delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
delegato.
Capo II
Organi e Direttore Generale
Art. 4
Organi
1. Sono organi di DigitPA:
a) il Presidente;
b) il Comitato direttivo;
c) il Collegio dei revisori.
Art. 5
Il Presidente
1. Il Presidente e' scelto fra persone di alta qualificazione tecnica e
manageriale con profonda conoscenza in materia di innovazione tecnologica
comprovata da competenze in ambito scientifico e da esperienza di gestione di
enti o strutture complesse, pubbliche o private. E' nominato con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro delegato, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri. Dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.
Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata
dell'incarico, e' collocato, rispettivamente, nella posizione di fuori ruolo o
di aspettativa.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale di DigitPA e cura i rapporti
esterni con le istituzioni e le amministrazioni pubbliche nazionali,
comunitarie ed internazionali.
3. Il Presidente, che e' responsabile dell'attività dell'Ente sotto il
profilo tecnico e scientifico, predispone il Piano triennale di cui
all'articolo 3, comma 1, che sottopone alla deliberazione del Comitato
direttivo e ne garantisce l'attuazione.
4. Il Presidente, sentito il Comitato direttivo valuta il raggiungimento
degli obiettivi strategici di cui al Piano triennale previsto dall'articolo 3,
comma 1.
5. Il Presidente convoca, presiede e stabilisce l'ordine del giorno del
Comitato direttivo. In caso di urgenza, provvede alle deliberazioni di
competenza del Comitato direttivo, da sottoporre a ratifica nella prima seduta
successiva. In caso di assenza o impedimento il Presidente e' sostituito da un
vice Presidente, nominato dal Comitato direttivo fra i suoi componenti, cui il
Presidente può conferire specifiche deleghe, senza maggiori oneri.
6. Il Presidente può delegare proprie funzioni ai componenti del Comitato
direttivo di cui all'articolo 6.
7. Il Presidente presiede la Commissione di coordinamento del Sistema
pubblico di connettività di cui all'articolo 80, comma 2, del Codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.
8. Il Presidente fa parte della Conferenza permanente per l'innovazione
tecnologica di cui all'articolo 18, comma 2, del Codice dell'amministrazione
digitale.
9. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Presidente si avvale di un
Ufficio dirigenziale avente competenza di supporto e di raccordo con gli altri
organi. Tale ufficio svolge la propria attività secondo le direttive
impartite dal Presidente. Alle dipendenze funzionali del Presidente e' posto,
altresì, un Ufficio dirigenziale per il controllo strategico, ai sensi di
quanto previsto nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Gli uffici
dirigenziali di cui al presente comma sono compresi nell'ambito di quelli
previsti all'articolo 11 e si avvalgono del personale di cui agli articoli 12
e 13.
10. Il Presidente può avvalersi di consiglieri con funzioni di supporto
tecnico o scientifico, nell'ambito del contingente e con il trattamento
economico di cui all'articolo 13, comma 2, scelti fra magistrati appartenenti
alla giurisdizione ordinaria, amministrativa e contabile, avvocati dello
Stato, dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche ed
equiparati, professori universitari di ruolo, estranei all'amministrazione
dotati di qualificata competenza specifica. Ove pubblici dipendenti, detti
consiglieri possono essere collocati in posizione di distacco, comando o fuori
ruolo nell'amministrazione di provenienza secondo i rispettivi ordinamenti.
11. Al fine di assicurare il raccordo ed il monitoraggio delle attività
tecnico-scientifiche di DigitPA, il Presidente convoca e presiede
periodicamente una riunione con il Direttore Generale e i responsabili delle
Aree.
Art. 6
Il Comitato direttivo
1. Il Comitato direttivo e' composto dal Presidente e da tre membri, scelti
fra persone dotate di alta e riconosciuta competenza e professionalità
tecnica e gestionale. I componenti del Comitato direttivo sono nominati, su
proposta del Ministro delegato, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri. Il Comitato direttivo dura in carica quattro anni, i suoi componenti
possono essere confermati una sola volta e ove pubblici dipendenti, sono
collocati in posizione di fuori ruolo obbligatorio nell'amministrazione di
provenienza secondo i rispettivi ordinamenti.
2. Il Comitato direttivo ha poteri di programmazione, indirizzo, controllo
e regolazione dell'attività dell'Ente. In particolare, il Comitato direttivo
delibera:
a) il piano triennale di cui all'articolo 3,
comma 1, e gli aggiornamenti annuali e ne verifica l'attuazione avvalendosi
dell'Ufficio per il controllo strategico di cui all'articolo 5, comma 8;
b) il bilancio di previsione, le variazioni di
bilancio ed il rendiconto consuntivo che vengono trasmessi al Presidente del
Consiglio o al Ministro delegato e al Ministero dell'economia e delle finanze;
c) su proposta del Direttore Generale e nei
limiti delle disponibilità economiche e della dotazione organica di cui al
presente decreto, le norme di organizzazione e funzionamento, di ordinamento
del personale e di amministrazione e gestione delle risorse economiche e
finanziarie dell'Ente. Tali delibere, che non possono comunque incidere sulle
competenze e sulla dotazione organica fissate ai sensi del presente decreto,
sono proposte al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato
che le adotta con decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze;
d) su proposta del Direttore Generale, il
disciplinare per l'individuazione delle prestazioni per le quali e' consentito
il ristoro dei costi;
e) i pareri di cui all'articolo 3, comma 3, e le
regole, gli standard e le guide tecniche di cui all'articolo 3, comma 2,
lettera b).
3. Ai fini delle deliberazioni, in caso di parità di voti, prevale quello
del Presidente.
Art. 7
Il Collegio dei revisori
1. Il Collegio dei revisori e' l'organo di controllo di regolarità
amministrativa e contabile previsto all'articolo 1, comma 2, lettera
a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
2. Il Collegio dei revisori e' composto da tre membri, di cui due iscritti
al registro dei revisori contabili, nominati dal Presidente del Consiglio dei
Ministri. L'incarico di Presidente e' conferito ad un dirigente di prima
fascia dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, collocato in
posizione di fuori ruolo per la durata dell'incarico. Uno dei componenti e'
designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e l'altro dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, determina i compensi spettanti. I revisori dei conti durano in carica
quattro anni e sono rinnovabili una sola volta.
3. Il Collegio di revisori svolge tutte le altre funzioni previste
dall'ordinamento. Allo stesso e' affidato il controllo contabile di cui
all'articolo 2409-bis del codice civile.
Art. 8
Il Direttore Generale
1. Il Direttore Generale, di cui all'articolo 11, comma 2, e' nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato.
L'incarico e' conferito a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale. E' responsabile dell'amministrazione dell'ente. A tale fine,
sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria di DigitPA, esercita
funzioni di coordinamento delle Aree operative e delle strutture dell'ente,
formula proposte agli organi di indirizzo dell'ente, dà attuazione alle
deliberazioni ed ai programmi da questi approvati ed assicura gli adempimenti
di carattere tecnico-amministrativo di tutte le attività di DigitPA in
relazione alle finalità istituzionali. Dura in carica quattro anni e può
essere confermato. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera
durata dell'incarico, e' collocato, rispettivamente, nella posizione di fuori
ruolo o di aspettativa.
2. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Comitato direttivo e
può chiederne la convocazione con specifica motivazione. Ha facoltà di
intervento e proposta, senza diritto di voto.
3. Il Direttore Generale nell'assolvimento dei propri compiti e di quelli
assegnatigli dal Presidente e dal Comitato direttivo, adotta le deliberazioni
necessarie, ivi compresa la proposizione di azioni e la resistenza in
giudizio. In attuazione del piano triennale e dei relativi aggiornamenti e
delle deliberazioni adottate dal Comitato direttivo stipula, in nome e per
conto dell'ente, convenzioni, accordi e contratti.
4. Il Direttore Generale coadiuva il Presidente nella predisposizione del
Piano triennale di cui all'articolo 3, comma 1, e individua le risorse umane e
finanziarie necessarie al fine.
5. Il Direttore Generale adotta i provvedimenti in materia di assunzione e
gestione del personale, ivi compresi i provvedimenti di selezione. Assegna le
risorse umane alle strutture di DigitPA con modalità che garantiscano ampia
flessibilità nell'impiego di tali risorse.
6. Il Direttore Generale può conferire deleghe ai dirigenti mediante
espressa attribuzione. Il Direttore Generale, sentito il Presidente,
conferisce gli incarichi dirigenziali e stipula i relativi contratti; avanza
proposte al Comitato direttivo sui provvedimenti organizzativi e di gestione
previsti nel presente decreto; rappresenta DigitPA nei rapporti con le
organizzazioni sindacali. In attuazione di quanto disposto all'articolo 5,
comma 3, sentito il Presidente, attribuisce gli obiettivi specifici ai singoli
dirigenti per la valutazione delle prestazioni; fornisce supporto agli organi
di indirizzo; coordina l'attività di comunicazione esterna ed interna in
riferimento alle finalità ed ai compiti delle Aree e degli Uffici.
7. Alle dipendenze del Direttore Generale opera l'Area «Organizzazione,
risorse umane e funzionamento».
8. Il Direttore Generale e' titolare dell'unico centro di responsabilità
amministrativa e predispone il bilancio di previsione e le variazioni di
bilancio nonche' il rendiconto consuntivo annuale ed esercita le funzioni ad
esso attribuite dal Regolamento per la gestione delle risorse economiche e
finanziarie dell'Ente.
Art. 9
Incompatibilità
1. Le cariche di Presidente, Direttore Generale e componente del Comitato
direttivo sono incompatibili con cariche di governo e con incarichi politici
elettivi di parlamentare nazionale ed europeo, di Presidente o Consigliere
regionale e provinciale, di Sindaco o di Consigliere comunale e di componente
delle relative giunte.
2. Il Presidente e i componenti del Comitato direttivo non possono
ricoprire incarichi di responsabile delle strutture organizzative dell'Ente
ovvero di componente di commissioni di concorso per il reclutamento di
personale dell'Ente medesimo.
3. Il Presidente, il Direttore Generale e i componenti del Comitato
direttivo non possono ricoprire il ruolo di amministratore o dipendente di
qualsiasi società. Ferme restando le norme sulle incompatibilità previste
dalla disciplina del pubblico impiego, la carica di Direttore Generale e'
incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi altra attività professionale.
Art. 10
Indennità e compensi
1. Le indennità di carica del Presidente e del Direttore Generale sono
determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. In sede di prima attuazione sono confermate le indennità percepite.
2. Ai tre componenti del Comitato direttivo spetta un'indennità di importo
pari al settanta per cento dell'indennità del Presidente.
Capo III
Organizzazione di DigitPA e ordinamento del personale e di
contabilità
Art. 11
Organizzazione di DigitPA
1. DigitPA, nel definire l'assetto della sua struttura organizzativa, in
applicazione dei principi stabiliti dalle norme generali sul funzionamento e
organizzazione della pubblica amministrazione, distingue i compiti di
indirizzo, di supervisione tecnico-operativa e di verifica dei risultati,
riservati al Presidente ed al Comitato direttivo, dalle attività
amministrative, finanziarie e contabili, riservate al Direttore Generale.
2. L'organizzazione di DigitPA, deliberata dal Comitato direttivo ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, lettera c), definita nel rispetto della dotazione
organica stabilita ai sensi del presente decreto, prevede l'ufficio di livello
dirigenziale generale del Direttore generale e, oltre alle due strutture di
livello dirigenziale non generale, poste alle dipendenze del Presidente, di
cui all'articolo 5, comma 9, e dell'area, di livello dirigenziale non
generale, posta alle dipendenze del Direttore Generale, di cui all'articolo 8,
comma 7, sedici uffici dirigenziali, di livello dirigenziale non generale, di
cui sei definiti «aree operative» organizzate in relazione alle missioni
affidate all'ente stesso.
Art. 12
Dotazione organica
1. La dotazione organica e' determinata nell'allegata Tabella A, che
costituisce parte integrante del presente decreto. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, la dotazione organica di DigitPA può essere rideterminata, nei
limiti delle disponibilità economiche e nel rispetto dei vincoli previsti
dalla normativa vigente in materia di organici e di assunzioni di personale, a
seguito dell'approvazione del Piano triennale di cui all'articolo 3, comma 1.
2. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, DigitPA può
avvalersi, nei limiti della dotazione organica e della disponibilità
economica esistente, di personale in posizione di comando, distacco o fuori
ruolo in misura non superiore ad un terzo della dotazione organica.
Art. 13
Contingente di personale con contratti di lavoro
flessibile
1. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, DigitPA può
ricorrere, nei limiti della disponibilità economica esistente, alla stipula
di contratti di lavoro flessibile per un numero non superiore a trenta unità.
In sede di prima attuazione, nel limite temporale di cui all'articolo 16,
comma 3, il numero massimo del personale di cui al presente comma e' fissato
nel limite di dieci unità.
2. I contratti di cui al comma 1 possono essere stipulati, in misura non
superiore a dieci, con esperti nelle materie di competenza dell'Ente, ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il
trattamento economico degli esperti, stabilito in tre fasce retributive
definite da apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
previa delibera del Comitato direttivo, e' determinato in relazione alla
professionalità posseduta e alle funzioni che si intendono conferire.
3. I restanti venti contratti di lavoro di cui al comma 1 sono stipulati
nel rispetto dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
4. Il Piano triennale e i relativi aggiornamenti annuali determinano il
fabbisogno complessivo di personale da utilizzare per gli obiettivi in esso
individuati, nei limiti di quanto previsto nella tabella A e successive
modifiche e delle disponibilità economiche esistenti.
5. Per la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica l'Ente può,
altresì, avvalersi di collaborazioni coordinate e continuative nonche' di
incarichi di studio e consulenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 188, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 14
Norme sul personale
1. L'assunzione del personale di ruolo avviene mediante procedure selettive
nel rispetto degli articoli 35 e 36, comma 1, del decreto legislativo n. 165
del 2001. Allo stesso personale si applica quanto previsto all'articolo 70,
comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Il personale assunto
ai sensi del presente comma e' iscritto, ai fini previdenziali all'Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).
2. I dipendenti dell'Ente conformano la propria condotta ai codici di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e alle
disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro.
Art. 15
Regolamento di contabilità
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e'
adottato, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto
legislativo, il regolamento di contabilità di DigitPA.
2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, si applicano le
norme transitorie di cui al Capo IV.
Capo IV
Disposizioni transitorie in materia di personale e di
ordinamento delle risorse economiche e finanziarie
Art. 16
Disciplina transitoria in materia di personale
1. I dipendenti già assunti con contratto a tempo indeterminato transitano
direttamente nel ruolo dell'Ente sulla base dell'equiparazione di cui alla
Tabella B, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il personale non dirigenziale in posizione di comando, distacco o fuori
ruolo presso il CNIPA alla data di entrata in vigore del presente decreto, può
presentare domanda per l'immissione nel ruolo di DigitPA; la predetta
immissione avviene nei limiti delle posizioni di cui alla Tabella A e con le
modalità definite con apposite disposizioni deliberate dal Comitato
direttivo, su proposta del Direttore Generale e con corrispondente riduzione
delle dotazioni organiche degli Enti di provenienza, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. In via transitoria, fino alla stipula del primo contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto di riferimento e comunque non oltre la durata
del contratto individuale in essere, il personale, anche con qualifica
dirigenziale, in servizio presso l'Ente alla data di entrata in vigore del
presente decreto con contratto a tempo indeterminato o determinato o in
posizione di comando, distacco o fuori ruolo, mantiene il trattamento
economico in godimento. Continua ad applicarsi l'articolo 6 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 609.
4. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo e' iscritto all'INPDAP, fatta salva la facoltà, da
esercitare entro sei mesi dalla medesima data, di optare per il mantenimento
del diverso regime previdenziale in essere.
5. In sede di prima applicazione e fino alle delibere del Comitato
direttivo, e comunque fino ad un massimo di dodici mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, permane l'attuale struttura organizzativa del
CNIPA.
6. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità di DigitPA, nelle
more dell'espletamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
possono essere conferiti incarichi dirigenziali, nei limiti dei posti previsti
nella dotazione organica, con contratti di lavoro a tempo determinato.
7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, si provvede alla costituzione dei nuovi organi.
Art. 17
Contabilità speciale
1. L'Ente provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio
funzionamento e delle spese per la realizzazione di programmi, progetti ad
esso affidati, nonche' di specifiche finalità previste per legge, avvalendosi
di una contabilità speciale. 2. La gestione finanziaria e' sottoposta al
controllo consuntivo della Corte dei conti.
Art. 18
Entrate
1. Le entrate dell'Ente, iscritte in un'unica sezione del bilancio di
previsione, sono costituite:
a) dal contributo finanziario ordinario dello
Stato;
b) dalle assegnazioni e dai contributi da parte
di pubbliche amministrazioni centrali e locali per l'esecuzione di specifiche
iniziative;
c) dai contributi dell'Unione europea o di altri
organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;
d) dai contratti stipulati con terzi pubblici e
privati per la fornitura di servizi;
e) dai ricavi ottenuti attraverso la cessione di
prodotti dell'ingegno o di know-how;
f) da ogni altra eventuale entrata connessa alla
sua attività o prevista dall'ordinamento;
g) dall'avanzo presunto dell'esercizio
precedente;
h) entrate per partite di giro.
2. DigitPA destina una quota delle risorse di cui al comma 1, lettere a),
b), c), f), g) ed h) al finanziamento delle
assunzioni di personale ai fini della copertura dei posti in dotazione
organica.
3. Nell'ambito di gare o accordi quadro predisposti direttamente o con
altri soggetti, per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 3,
DigitPA riceve dalle amministrazioni contraenti, nell'ambito delle risorse
ordinariamente destinate all'innovazione tecnologica, un contributo forfetario
per spese di funzionamento secondo un importo determinato, in misura fissa
ovvero compresa tra un minimo e un massimo, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, in percentuale sul valore del contratto
sottoscritto.
Art. 19
Eccedenze di bilancio
1. All'Ente si applicano, ove non diversamente disposto e per quanto
compatibili con il presente decreto, le disposizioni contenute nel decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2007, n. 110. I termini: «Collegio»
o: «Collegio del CNIPA» presenti nel citato decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 110 del 2007 sono sostituiti da: «Comitato
direttivo». I termini: «CNIPA», «Centro Nazionale per l'informatica nella
pubblica amministrazione», «Centro» sono sostituiti con: «DigitPA».
2. Sono abrogate le seguenti norme del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 1° giugno 2007, n. 110:
a) articolo 12, comma 4;
b) articolo 29, comma 2;
c) articolo 30;
d) articolo 38, comma 8.
3. Qualora l'avanzo di esercizio di cui all'articolo 12 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2007, n. 110, al netto delle
somme vincolate, nonche' di quelle di cui al comma 5 del medesimo articolo e
di cui all'articolo 15, comma 1, del medesimo decreto n. 110 del 2007, superi
del dieci per cento l'importo della spesa sostenuta per il funzionamento, come
risultante dal rendiconto finanziario, il Comitato direttivo delibera di
versare l'eccedenza in entrata del bilancio dello Stato.
Art. 20
Attività commerciale
1. L'attività commerciale, svolta nel contesto delle funzioni
istituzionali dell'ente, e' contabilizzata, ai fini fiscali, in forma
separata, secondo i principi dell'ordinamento giuridico. Le relative
risultanze sono evidenziate nella nota integrativa di cui all'articolo 16,
comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno
2007, n. 110.
Capo V
Disposizioni finali
Art. 21
Diritti di proprietà intellettuale ed attività per
conto terzi
1. Su proposta del Direttore Generale, con delibera del Comitato direttivo,
sono disciplinati i diritti derivanti da invenzioni, brevetti industriali e da
opere dell'ingegno, sviluppate nello svolgimento delle attività istituzionali
in base alla normativa vigente.
2. Con la medesima procedura di cui al comma 1, sono altresì definiti le
modalità ed i criteri di riparto dei proventi derivanti da contratti di
consulenza e convenzioni per conto terzi.
Art. 22
Trasferimento delle funzioni
1. La funzione di coordinamento, attraverso la redazione di un piano
triennale annualmente riveduto, dei progetti e dei principali interventi di
sviluppo e gestione dei sistemi informativi automatizzati delle
amministrazioni, e' trasferita al Presidente del Consiglio dei Ministri o al
Ministro delegato.
2. La funzione di curare, nel settore delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione nell'ambito della pubblica amministrazione, i rapporti con
gli organi delle Comunità europee e partecipare ad organismi comunitari ed
internazionali, e' trasferita al Presidente del Consiglio dei Ministri o al
Ministro delegato.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato
trasmette al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione che
dia conto dell'attività svolta nell'anno precedente e dello stato
dell'informatizzazione nelle amministrazioni, con particolare riferimento al
livello di utilizzazione effettiva delle tecnologie e ai relativi costi e
benefici.
4. Le funzioni del CNIPA sono trasferite a DigitPA, secondo quanto disposto
dal presente decreto.
Art. 23
Norma di salvaguardia
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fatti salvi,
fino alla loro naturale scadenza, i contratti e le convenzioni stipulati dalle
pubbliche amministrazioni con il CNIPA.
Art. 24
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 17 del decreto
legislativo n. 39 del 1993 sono abrogati;
b) all'articolo 10, comma 6-ter, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, modificato dall'articolo 5 del
decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, l'ultimo periodo e' soppresso;
c) ad eccezione dell'articolo 6, il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 609, recante
regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento della
Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, e' abrogato.
2. La denominazione: «Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione» ovunque presente nella vigente normativa e' sostituita dalla
seguente: «DigitPA». |