Decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50
Attuazione della direttiva n. 85/577/CEE in materia di contratti
negoziati fuori dei locali commerciali
(G. U. 3 febbraio 1992, n. 27)
Art. 1. Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai contratti tra un operatore commerciale
ed un consumatore, riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi,
in qualunque forma conclusi, stipulati:
a) durante la visita dell'operatore commerciale al domicilio del consumatore o
di un altro consumatore ovvero sul posto di lavoro del consumatore o nei locali
nei quali il consumatore si trovi, anche temporaneamente, per motivi di lavoro,
di studio o di cura;
b) durante una escursione organizzata dall'operatore commerciale al di fuori dei
propri locali commerciali;
c) in area pubblica o aperta al pubblico, mediante la sottoscrizione di una nota
d'ordine, comunque denominata;
d) per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il consumatore ha
avuto modo di consultare senza la presenza dell'operatore commerciale.
2.Il presente decreto si applica anche nel caso di proposte contrattuali sia
vincolanti che non vincolanti effettuate dal consumatore in condizioni analoghe
a quelle specificate nel comma 1, per le quali non sia ancora intervenuta
l'accettazione dell'operatore commerciale.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) Consumatore: la persona fisica che, in relazione ai contratti o alle proposte
contrattuali disciplinate dal presente decreto agisce per scopi che possono
considerarsi estranei alla propria attività professionale;
b) Operatore commerciale: la persona fisica o giuridica che, in relazione ai
contratti o alle proposte contrattuali disciplinate dal presente decreto, agisce
nell'ambito della propria attività commerciale o professionale, nonché la
persona che agisce in nome o per conto di un operatore commerciale.
Art. 3. Esclusioni
1. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto:
a) i contratti per la costruzione, vendita e locazione di beni immobili ed i
contratti relativi ad altri diritti concernenti beni immobili, con eccezione dei
contratti relativi alla fornitura di merci e alla loro incorporazione in beni
immobili, nonché i contratti relativi alla riparazione di beni immobili;
b) i contratti relativi alla fornitura di prodotti alimentari o bevande o di
altri prodotti di uso domestico corrente consegnati a scadenze frequenti e
regolari;
c) i contratti di assicurazione;
d) i contratti relativi ai valori mobiliari.
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto anche i contratti
aventi ad oggetto la fornitura di beni o la prestazione di servizi per i quali
il corrispettivo globale che deve essere pagato da parte del consumatore non
supera l'importo di lire cinquantamila, comprensivo di oneri fiscali ed al netto
di eventuali spese accessorie che risultino specificamente individuate nella
nota d'ordine o nel catalogo o altro documento illustrativo con indicazione
della relativa causale. Si applicano comunque le disposizioni del presente
decreto nel caso di più contratti stipulati contestualmente tra le medesime
parti, qualora l'entità del corrispettivo globale, indipendentemente
dall'importo dei singoli contratti, superi l'importo di lire cinquantamila.
Art. 4. Diritto di recesso
1. Per i contratti e per le proposte contrattuali soggetti alle disposizioni
del presente decreto è attribuito al consumatore un diritto di recesso nei
termini ed alle condizioni indicati negli articoli seguenti.
Art. 5. Informazione sul diritto di recesso
1. Per i contratti e per le proposte contrattuali soggetti alle disposizioni
del presente decreto l'operatore commerciale deve informare il consumatore del
diritto di cui all'art. 4. L'informazione deve essere fornita per iscritto e
deve contenere:
a) l'indicazione dei termini, delle modalità e delle eventuali condizioni per
l'esercizio del diritto di recesso;
b) l'indicazione del soggetto nei cui riguardi va esercitato il diritto di
recesso ed il suo indirizzo o, se si tratti di società o altra persona
giuridica, la denominazione e la sede della stessa, nonché l'indicazione del
soggetto al quale deve essere restituito il prodotto eventualmente già
consegnato, se diverso. Qualora il contratto preveda che l'esercizio del diritto
di recesso non sia soggetto ad
alcun termine o modalità, l'informazione deve comunque contenere gli elementi
indicati nella lettera b).
2. Per i contratti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1 qualora sia
sottoposta al consumatore per la sottoscrizione di una quota d'ordine, comunque
denominata, l'informazione, di cui al comma 1 deve essere riportata nella
suddetta nota d'ordine separatamente dalle altre clausole contrattuali e con
caratteri tipografici uguali o superiori a quelli degli altri elementi indicati
nel documento. Una copia della nota d'ordine, recante l'indicazione del luogo e
della data di sottoscrizione deve essere consegnata al consumatore.
3. Qualora non venga predisposta una nota d'ordine, l'informazione deve
essere comunque fornita al momento della stipulazione del contratto ovvero
all'atto della formulazione della proposta, nell'ipotesi prevista dal comma 2
dell'art. 1, ed il relativo documento deve contenere, in caratteri chiaramente
leggibili, oltre agli elementi di cui al comma 1, l'indicazione del luogo e
della data in cui viene consegnato al consumatore, nonché gli elementi
necessari per identificare il contratto. Di tale documento l'operatore
commerciale può richiederne una copia sottoscritta dal consumatore.
4. Per i contratti di cui all'art. 1, lettera d), l'informazione sul diritto
di recesso deve essere riportata nel catalogo o altro documento illustrativo
della merce o del servizio oggetto del contratto, o nella relativa nota
d'ordine, con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli delle altre
informazioni concernenti la stipulazione del contratto, contenute nel documento.
Nella nota d'ordine, comunque, in luogo della indicazione completa degli
elementi di cui al comma 5, può essere riportato il solo riferimento al diritto
di esercitare il recesso, con la specificazione del relativo
termine e con rinvio alle indicazioni contenute nel catalogo o altro documento
illustrativo della merce o del servizio per gli ulteriori elementi previsti
nell'informazione.
5. L'operatore commerciale non potrà accettare a titolo di corrispettivo
effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore a 15 giorni dalla
stipulazione del contratto e non potrà presentarli allo sconto prima di tale
termine.
Art. 6. Esercizio del diritto di recesso
1. Il consumatore che intenda esercitare il diritto di cui all'art. 4 deve
inviare all'operatore commerciale o al soggetto indicato nel precedente art. 5,
ove sia diverso, una comunicazione in tal senso nel termine di 7 giorni che
decorrono:
a) dalla data di sottoscrizione della nota d'ordine contenente l'informazione di
cui al precedente art. 5, ovvero, nel caso in cui non sia predisposta una nota
d'ordine, dalla data di ricezione dell'informazione stessa, per i contratti
riguardanti la prestazione di servizi ovvero per i contratti riguardanti la
fornitura di beni, qualora al consumatore sia stato preventivamente mostrato o
illustrato dall'operatore commerciale il prodotto oggetto del contratto;
b) dalla data di ricevimento della merce, se successiva, per i contratti
riguardanti la fornitura di beni, qualora l'acquisto sia stato effettuato senza
la presenza dell'operatore commerciale ovvero sia stato mostrato o illustrato un
prodotto di tipo diverso da quello oggetto del contratto. Le parti possono
convenire nel contratto garanzie più ampie nei confronti dei consumatori
rispetto a quanto previsto nel presente decreto.
2. Qualora l'operatore commerciale abbia omesso di fornire al consumatore
l'informazione sul diritto di recesso, ai sensi dell'art. 5, oppure abbia
fornito una informazione incompleta o errata che non abbia consentito il
corretto esercizio di tale diritto, il termine indicato nel comma 1 è di
sessanta giorni dalla data di stipulazione del contratto, per i contratti
riguardanti la prestazione di servizi, ovvero dalla data di ricevimento della
merce, nel caso di contratti riguardanti la fornitura di beni.
3. La comunicazione di cui al comma 1, sottoscritta dal medesimo soggetto che
ha stipulato il contratto o che ha formulato la proposta contrattuale, deve
essere inviata mediante lettera raccomanda con avviso di ricevimento, che si
intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante
entro i termini previsti dal presente decreto o dal contratto, ove diversi. La
comunicazione può essere inviata anche mediante telegramma, telex e fac-simile
spediti entro i termini indicati nel comma 1 o nel comma 2, a condizione che sia
confermata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con le medesime
modalità, entro le 48 ore successive.
L'avviso di ricevimento non è comunque, condizione essenziale per provare
l'esercizio del diritto di recesso.
4. Qualora espressamente previsto nell'offerta o nell'informazione
concernente il diritto di recesso in luogo di una specifica comunicazione, è
sufficiente la restituzione, entro il termine di cui al comma 1, della merce
ricevuta.
Art. 7. Condizioni per l'esercizio del diritto di recesso
1. Per i contratti riguardanti la vendita di beni, qualora vi sia stata la
consegna della merce, la sostanziale integrità della merce da restituire ai
sensi del successivo art. 8 è condizione essenziale per l'esercizio del diritto
di recesso. Nell'ipotesi prevista dal comma 2 dell'art. 6 è comunque
sufficiente che la merce sia restituita in normale stato di conservazione, in
quanto sia stata custodita ed eventualmente adoperata
con l'uso della normale diligenza.
2. Per i contratti riguardanti la prestazione di servizi, il diritto di
recesso non può essere esercitato nei confronti delle prestazioni che siano
state già eseguite.
Art. 8. Effetti dell'esercizio del diritto di recesso
1. Con la ricezione da parte dell'operatore commerciale della comunicazione
di cui al precedente art. 6, le parti sono sciolte dalle rispettive obbligazioni
derivanti dal contratto o dalla proposta contrattuale, fatte salve, nell'ipotesi
in cui le obbligazioni stesse siano state nel frattempo in tutto o in parte
eseguite, le ulteriori obbligazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
2. Qualora sia avvenuta la consegna della merce, il consumatore è tenuto a
restituire all'operatore commerciale o al soggetto da questi designato la merce
ricevuta entro sette giorni dalla data del suo ricevimento ovvero entro il
maggior termine convenuto dalle parti. Ai fini della scadenza del termine la
merce si intende restituita nel momento in cui viene consegnata all'ufficio
postale accettante o allo spedizioniere. Le spese di spedizione sono a carico
del consumatore.
3. L'operatore commerciale entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui all'art. 6 ovvero dal ricevimento della merce restituita,
deve rimborsare al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, ivi
comprese le somme versate a titolo di caparra. Dal rimborso sono escluse
soltanto le eventuali spese accessorie, così come individuate ai sensi
dell'art. 3, comma 2, a condizione che tale esclusione sia stata espressamente
prevista nella nota d'ordine o nell'informazione di cui all'art. 5, ovvero nel
catalogo o altro documento illustrativo.
Le somme si intendono rimborsate nei termini qualora vengano effettivamente
restituite spedite o riaccreditate con valuta non posteriore alla scadenza del
termine precedentemente indicato Nell'ipotesi in cui il pagamento sia stato
effettuato per mezzo di effetti cambiari, qualora questi non siano stati ancora
presentati all'incasso, deve procedersi alla loro restituzione. È nulla
qualsiasi clausola che preveda limitazioni al rimborso nei confronti del
consumatore delle somme versate, in conseguenza dell'esercizio del diritto di
recesso.
Art. 9. Altre forme speciali di vendita
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai contratti
riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, negoziati fuori
dei locali commerciali sulla base di offerte effettuate al pubblico tramite il
mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi, e finalizzate ad una diretta
stipulazione del contratto stesso, nonché ai contratti conclusi mediante l'uso
di strumenti informatici e telematici.
2. Per i contratti di cui al comma 1 l'informazione sul diritto di cui
all'art. 4 deve essere fornita nel corso della presentazione del prodotto o del
servizio oggetto del contratto, compatibilmente con le particolari esigenze
poste dalle caratteristiche dello strumento impiegato e dalle relative
evoluzioni tecnologiche. Per i contratti negoziati sulla base di una offerta
effettuata tramite il mezzo televisivo l'informazione deve essere fornita
all'inizio e nel corso della trasmissione nella quale sono contenute le offerte.
L'informazione di cui all'art. 5 deve essere altresì fornita per iscritto, con
le modalità previste dal comma 3 di tale articolo, non oltre il momento in cui
viene effettuata la consegna della merce. Il termine per l'invio della
comunicazione, indicato nel precedente art. 6, decorre dalla data di ricevimento
della merce.
Art. 10. Irrinunciabilità del diritto di recesso
1. Il diritto di cui all'art. 4 è irrinunciabile.
2. È nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del presente
decreto.
Art. 11. Sanzioni
1. Fatta salva l'azione della legge penale qualora il fatto costituisca
reato, nell'ipotesi in cui l'operatore commerciale non abbia fornito
l'informazione di cui al comma 1 dell'art. 5 o abbia fornito una informazione
incompleta o errata o comunque non conforme a quanto prescritto dagli articoli 5
e 9 del presente decreto, che ostacoli l'esercizio del diritto di recesso, o
abbia presentato all'incasso o allo sconto gli effetti cambiari prima che sia
trascorso il termine di cui al comma 1 dell'art. 5 o non abbia rimborsato al
consumatore le somme da questi eventualmente pagate o non abbia restituito gli
effetti cambiari secondo le modalità previste dal comma 3 dell'art. 8 del
presente decreto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire un milione a lire dieci milioni.
2. Nei casi di particolare gravità o di recidività i limiti minimo e
massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli
ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'art. 13 della predetta
legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni provvedono ,
di ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto
previsto dall'art. della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato
all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato della
provincia in cui vi è la residenza o la sede legale dell'operatore commerciale.
Art. 12. Foro competente
1.Per le controversie civili inerenti all'applicazione del presente decreto
la competenza territoriale inderogabile e del giudice del luogo di residenza o
di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.
Art. 13. Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. In via transitoria è consentito, per il periodo di centoottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che i cataloghi o altri
documenti illustrativi della merce o del servizio oggetto del contratto non
contengano l'informazione di cui al comma 1 dell'art. 5 a condizione che tale
informazione sia riportata nella nota d'ordine o in altro documento consegnato
al consumatore.
3. È altresì consentito per il periodo di sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto che la nota d'ordine eventualmente
sottoposta al consumatore per la sottoscrizione ai sensi del comma 2 dell'art. 5
non contenga l'informazione sul diritto di recesso, purché tale informazione
sia comunque fornita al consumatore per iscritto, secondo le modalità di cui al
comma 3 dell'art. 5, con documento a parte, che deve essere sottoscritto dal
consumatore ed allegato alla nota d'ordine medesima.
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