Decreto legislativo 8 maggio
1998, n. 135
Disposizioni in materia di trattamento di
dati particolari da parte di soggetti pubblici
(G.U. 9 maggio 1998, n. 106)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante
delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, e le raccomandazioni del Consiglio
d'Europa ivi citate;
Sentito il Garante per la protezione dei dati
personali;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Disposizione transitoria
1. Nell'articolo 41, comma 5, della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, la parola: "dodici" è sostituita
dalla seguente: "diciotto".
Art. 2
Trattamento dei dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto
1. Dopo l'articolo 12 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:
"Art. 12-bis (Trattamento dei dati risultanti dalla dichiarazione dei
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto). - 1. I sostituti d'imposta ed i
soggetti comunque incaricati ai sensi dell'articolo 12 di trasmettere la
dichiarazione all'Amministrazione finanziaria, possono trattare i dati connessi
alle dichiarazioni per le sole finalità di prestazione del servizio e per il
tempo a ciò necessario, adottando specifiche misure individuate nelle
convenzioni di cui al comma 11 del predetto articolo 12, volte ad assicurare la
riservatezza e la sicurezza delle informazioni anche con riferimento ai soggetti
da essi designati come responsabili o incaricati ai sensi della legge 31
dicembre 1996, n. 675. Con il decreto di cui al comma 11 dell'articolo 12 sono
individuate, altresì, le modalità per inserire nei modelli di dichiarazione
l'informativa all'interessato e l'espressione del consenso relativo ai
trattamenti, da parte dei soggetti di cui al precedente periodo, dei dati
personali di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
connessi alle dichiarazioni.
2. Limitatamente alle dichiarazioni
presentate nel 1998, l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31
dicembre 1996, n. 675, s'intende resa attraverso i modelli di dichiarazione ed
il consenso di cui al comma 1 è validamente espresso con la sottoscrizione
delle dichiarazioni.".
Art. 3
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente
decreto legislativo entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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