Decreto legislativo 6 novembre
1998, n. 389
Disposizioni in materia di trattamento di dati particolari da parte di
soggetti pubblici
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n.
675, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n.
676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e le raccomandazioni del
Consiglio d'Europa ivi citate;
Vista la legge 6 ottobre 1998, n.
344;
Sentito il Garante per la protezione
dei dati personali;
Visto l'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1998;
Acquisito il parere delle competenti
commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1998;
Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Disposizione transitoria
1. Nell'articolo 41, comma 5, della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, come modificato dal decreto legislativo 8 maggio
1998, n. 135, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "ventiquattro mesi".
2. La disposizione di cui al comma 1
entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarą inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi 6 novembre 1998
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