Decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 135
Disposizioni integrative della legge 31
dicembre 1996, n. 675 in materia di trattamento di dati sensibili da parte di
soggetti pubblici
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e le raccomandazioni del Consiglio d'Europa ivi citate;
Vista la legge 6 ottobre 1998, n. 344;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 aprile 1999;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7
maggio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i
Ministri per la funzione pubblica, per la solidarietà sociale, di grazia e
giustizia, dell'interno, degli affari esteri, delle finanze, del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, per i beni e le attività culturali,
della sanità, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Capo I - PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI DA
PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI
Art. 1 - Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto:
a) definisce i principi generali in base ai quali i soggetti pubblici sono
autorizzati a trattare dati sensibili o attinenti a particolari provvedimenti
giudiziari ai sensi degli articoli 22, comma 3, e 24 della legge 31 dicembre
1996, n. 675, nel rispetto delle altre disposizioni previste dalla medesima
legge;
b) individua, inoltre, alcune rilevanti finalità di interesse pubblico, per il
cui perseguimento è consentito detto trattamento, nonché le operazioni
eseguibili e i tipi di dati che possono essere trattati.
2. Il presente decreto non si applica:
a) ai trattamenti di cui all'articolo 4 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
all'articolo 1, comma 1, lettera i), della legge 31 dicembre 1996, n. 676;
b) agli enti pubblici economici, ai quali restano applicabili le disposizioni
previste per i soggetti privati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
c) ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera
dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale, in
conformità ai rispettivi ordinamenti.
3. Ai fini del presente decreto:
a) si applicano le definizioni elencate nell'articolo 1 della legge 31 dicembre
1996, n. 675, di seguito denominata "legge";
b) per "dati" si intendono i dati sensibili o attinenti a provvedimenti
giudiziari indicati negli articoli 22, comma 1, e 24 della legge.
4. Salvo quanto previsto dal comma 2, i principi di cui al presente Capo si
applicano in ogni caso di trattamento dei dati comunque effettuato da soggetti
pubblici.
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, lettera b), n. 1), della legge
31 dicembre 1996, n. 676, e dall'articolo 1, comma 2, della legge 8 aprile 1998,
n. 94, per la compiuta disciplina della riservatezza dei dati personali in
ambito sanitario.
Art. 2 - Modalità del trattamento e informativa agli
interessati
1. I soggetti pubblici effettuano il trattamento dei dati con modalità atte
ad assicurare il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della
dignità dell'interessato; adottano, inoltre, le misure occorrenti per
facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 13
della legge.
2. Nell'informare gli interessati ai sensi dell'articolo 10 della legge, i
soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli
obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento.
Art. 3 - Dati trattati
1. I soggetti pubblici sono autorizzati a trattare i soli dati essenziali per
svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per
caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura
diversa.
2. I dati sono raccolti, di regola, presso l'interessato.
3. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), d) ed e), della legge, i
soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei
dati, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità
rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai
dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che
i dati siano strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto agli obblighi e ai
compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto
tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche,
risultano eccedenti o non pertinenti o non necessari non possono essere
utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto
o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la
verifica dell'essenzialità dei dati riferiti a soggetti diversi da quelli cui
si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
4. I dati contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio
di mezzi elettronici o comunque automatizzati, sono trattati con tecniche di
cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altri sistemi
che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, permettono di
identificare gli interessati solo in caso di necessità.
5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono
conservati separatamente da ogni altro dato persone trattato per finalità che
non richiedano il loro utilizzo. Al trattamento di tali dati si procede con le
modalità di cui al comma 4 anche quando detti dati non sono contenuti in
elenchi, registri o banche dati o non sono tenuti con l'ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati.
6. I dati non possono essere trattati nell'ambito di test psico-attitudinali
volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato.
Art. 4 - Operazioni eseguibili
1. Rispetto ai dati la cui disponibilità è essenziale ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, i soggetti pubblici sono autorizzati a svolgere
unicamente le operazioni di trattamento strettamente necessarie al perseguimento
delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati
sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o
ispettivi esercitati anche su richiesta di altri soggetti.
2. Le operazioni di raffronto tra dati, nonché i trattamenti di dati ai sensi
dell'articolo 17 della legge, sono effettuati solo con l'indicazione scritta dei
motivi.
3. In ogni caso, la diffusione dei dati, nonché le operazioni e i trattamenti
di cui al comma 2, se effettuati utilizzando banche dati di diversi titolari,
sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.
4. Resta fermo il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di
salute sancito dall'articolo 23, comma 4, della legge.
Art. 5 - Modificazioni alla legge 31 dicembre 1996, n. 675
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 22 della legge è inserito il seguente:
"1-bis. Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli aderenti alle
confessioni religiose i cui i rapporti con lo Stato siano regolati da accordi o
intese ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, nonché relativi ai
soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa
hanno contatti regolari con le medesine confessioni, che siano trattati dai
relativi organi o enti civilmente riconosciuti, sempreché i dati non siano
comunicati o diffusi fuori delle medesime confessioni.
Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti
effettuati.".
2. Il comma 3 dell'articolo 22 della legge è sostituito dal seguente:
"3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato da
espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che
possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di
interesse pubblico perseguite. In mancanza di espressa disposizione di legge, e
fuori dai casi previsti dai decreti legislativi di modificazione ed integrazione
della presente legge, emanati in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n.
676, i soggetti pubblici possono richiedere al Garante, nelle more della
specificazione legislativa, l'individuazione delle attività, tra quelle
demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono rilevanti finalità
di interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi
del comma 2, il trattamento dei dati indicati al comma 1.".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 22 della legge è inserito il seguente:
"3-bis. Nei casi in cui è specificata, a norma del comma 3, la finalità di
rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e le
operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di quanto previsto
dalla presente legge e dai decreti legislativi di attuazione della legge 31
dicembre 1996, n. 676, in materia di dati sensibili, identificano e rendono
pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni
strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità perseguite nei
singoli casi, aggiornando tale identificazione periodicamente."
4. I soggetti pubblici avviano l'adeguamento dei propri ordinamenti a quanto
previsto dai commi 3 e 3"-"bis dell'articolo 22 della legge, introdotto dal
comma 3 del presente articolo entro il 31 dicembre 1999. Per le richieste
presentate al Garante, a norma del comma 3 dell'articolo 22 della legge, come
modificato dal presente decreto, entro il 31 dicembre 1999, il termine per la
decisione del Garante medesimo è di novanta giorni, durante i quali il
trattamento dei dati già in corso può essere proseguito sino alla decisione.
5. I provvedimenti di cui all'articolo 22, comma 3"-"bis, della legge,
introdotto dal comma 3 del presente articolo, costituiscono attuazione dei
principi di cui agli articoli da 1 a 4 del presente decreto. "5bis. In
relazione alle finalità individuate nel Capo II, i soggetti pubblici
identificano e rendono pubblici con le modalità di cui ai commi 4 e 5 e nel
rispetto delle disposizioni di cui al Capo I del presente decreto, anche i tipi
di dati e di operazioni oggetto del trattamento di cui all'articolo 24 della
legge".
Capo II - INDIVIDUAZIONE DI ALCUNE RILEVANTI FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO
Art. 6 - Stato civile, anagrafi e liste elettorali
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico i
trattamenti di dati concernenti la tenuta degli atti e dei registri dello stato
civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini
italiani residenti all'estero, nonché delle liste elettorali.
Art. 7 - Cittadinanza, immigrazione e condizione dello
straniero
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico
le attività dirette all'applicazione della disciplina in materia di
cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e di
profugo e sullo stato di rifugiato.
2. Le disposizioni del presente Capo non riguardano i trattamenti di dati
effettuati in esecuzione della convenzione di cui alla legge 23 marzo 1998, n.
93, o dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge,
ovvero previsti dalla lettera e) del medesimo articolo.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è, in particolare, ammesso il trattamento
dei dati strettamente necessari:
a) al rilascio di visti, permessi, attestazioni, autorizzazioni e documenti
anche sanitari, nonché alla tenuta di registri;
b) al riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di rifugiato, o
all'applicazione della protezione temporanea e di altri istituti o misure di
carattere umanitario, ovvero all'attuazione degli obblighi di legge in materia
di politiche migratorie;
c) agli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai ricongiungimenti,
all'applicazione delle norme vigenti in materia di istruzione e di alloggio,
alla partecipazione alla vita pubblica e all'integrazione sociale.
Art. 8 - Esercizio dei diritti politici e pubblicità
dell'attività di determinati organi
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico
le attività dirette all'applicazione della disciplina in materia di elettorato
attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici, nel rispetto della
segretezza del voto, nonché all'esercizio del mandato degli organi
rappresentativi.
2. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico le
attività dirette all'applicazione della disciplina in materia di documentazione
dell'attività istituzionale di organi pubblici.
3. I trattamenti dei dati per le finalità di cui ai commi 1 e 2 sono consentiti
per eseguire specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti fra i quali,
in particolare, quelli concernenti:
a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della relativa
regolarità;
b) le richieste di referendum, le relative consultazioni e la verifica della
relativa regolarità;
c) l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di
decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di
sospensione o di scioglimento degli organi;
d) l'esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge di
iniziativa popolare, l'attività di commissioni d'inchiesta, il rapporto con
gruppi politici;
e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, enti e uffici.
4. Ai fini del presente articolo, è consentita la diffusione dei dati per le
finalità di cui al comma 1, in particolare con riguardo alle sottoscrizioni di
liste, alle presentazioni delle candidature, agli incarichi in organizzazioni o
associazioni politiche, alle cariche istituzionali e agli organi eletti.
5. Ai fini del presente articolo, in particolare, sono consentiti:
a) il trattamento di dati contenuti in verbali e resoconti dell'attività di
assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o
assembleari;
b) il trattamento dei dati strettamente necessario allo svolgimento della
funzione di controllo, di indirizzo politico e di sindacato ispettivo e di altre
forme di accesso a documenti riconosciute dalla legge e dai regolamenti degli
organi interessati per consentire l'espletamento di un mandato elettivo.
6. I dati trattati per le finalità di cui ai commi 1 e 2 possono essere
comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti anche per
via telematica. Non è comunque consentita la divulgazione dei dati che non
risultino strettamente necessari ad assicurare il rispetto del principio di
pubblicità dell'attività istituzionale, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 23, comma 4, della legge per i dati idonei a rivelare lo stato di
salute.
Art. 9 - Rapporti di lavoro
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico
le attività dirette all'instaurazione ed alla gestione di rapporti di lavoro di
qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo
parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la
costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.
2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma 1, si intendono
ricompresi, in particolare, quelli svolti al fine di:
a) applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio e assumere
personale anche appartenente a categorie protette;
b) garantire le pari opportunità;
c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l'accesso a
specifici impieghi, anche in materia di tutela delle minoranze linguistiche,
ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione
dall'impiego o dal servizio, il trasferimento di sede per incompatibilità e il
conferimento di speciali abilitazioni;
d) adempiere obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico ed
economico, ivi compreso il riconoscimento della causa di servizio o dell'equo
indennizzo, nonché obblighi retributivi, fiscali o contabili, relativamente al
personale in servizio o in quiescenza, ivi compresa la corresponsione di premi e
benefici assistenziali;
e) adempiere specifici obblighi o compiti previsti dalla normativa in materia di
igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, nonché
in materia sindacale;
f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali, la
normativa in materia di previdenza ed assistenza ivi compresa quella
integrativa, anche in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, riguardo alla comunicazione di dati, anche
per via telematica, agli istituti di patronato ed assistenza sociale, alle
associazioni di categoria e agli ordini professionali che abbiano ottenuto il
consenso dell'interessato in relazione a tipi di dati individuati
specificamente;
g) svolgere attività dirette all'accertamento della responsabilità civile,
disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi in conformità
alle norme che regolano le rispettive materie;
h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare alle
procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai
contratti collettivi di lavoro;
i) salvaguardare la vita o l'incolumità fisica dell'interessato o di terzi;
j) gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la normativa in
materia di assunzione di incarichi da parte di dipendenti pubblici,
collaboratori e consulenti;
k) applicare la normativa in materia di incompatibilità e rapporti di lavoro a
tempo parziale; l) svolgere l'attività di indagine e ispezione presso soggetti
pubblici;
m) valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti.
3. I dati raccolti mediante impianti audiovisivi o altre apparecchiature, anche
informatiche o telematiche, richiesti da esigenze organizzative e produttive
ovvero dalla sicurezza del lavoro, possono essere utilizzati unicamente per tali
finalità, individuate secondo le procedure di cui all'articolo 4 della legge 20
maggio 1970, n. 300, e all'articolo 24 della legge 29 marzo 1983, n. 93. Gli
interessati sono edotti delle modalità di tale trattamento, anche attraverso
l'informativa di cui all'articolo 10 della legge.
4. La diffusione dei dati di cui alle lettere da k) a m) del comma 2 è
consentita in forma anonima e, comunque, tale da non consentire l'individuazione
dell'interessato.
Art. 10 - Materia tributaria e doganale
1. Ai sensi dell'articolo 1 si considerano di rilevante interesse pubblico le
attività dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro
concessionari, delle disposizioni in materia di tributi, in relazione ai
contribuenti, ai sostituti e ai responsabili di imposta, nonché in materia di
deduzioni e detrazioni e per l'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione
è affidata alle dogane.
2. Ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, si considerano, inoltre, di
rilevante interesse pubblico le attività dirette, in materia di imposte, alla
prevenzione e repressione delle violazioni degli obblighi ed all'adozione dei
provvedimenti previsti da leggi, regolamenti o normativa comunitaria, nonché al
controllo ed all'esecuzione forzata dell'esatto adempimento di tali obblighi,
all'effettuazione dei rimborsi, alla destinazione di quote d'imposta, e quelle
dirette alla gestione ed alienazione di immobili statali, all'inventario e alla
qualificazione degli immobili e alla conservazione dei registri immobiliari.
Art. 11 - Attività di controllo e ispettive
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico
le finalità di verifica della legittimità, del buon andamento,
dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza di
detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed
efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti
pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri
soggetti.
2. Nell'esercizio di tali funzioni, i soggetti di cui al comma 1 possono
effettuare trattamenti dei dati legittimamente trattati presso i soggetti
controllati.
3. Ai sensi dell'articolo 1 si considerano altresì di rilevante interesse
pubblico le attività di accertamento, nei limiti delle proprie finalità
istituzionali, con riferimento a dati relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad
atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui all'articolo 8, comma 5.
Art. 12 - Istruzione
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico
le attività di istruzione e di formazione, in ambito scolastico, professionale,
superiore o universitario, con particolare riferimento a quelle svolte anche in
forma integrata.
Art. 13 - Benefici economici e abilitazioni
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico
le attività dirette all'applicazione della disciplina in materia di
concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici,
agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni.
2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente articolo
anche quelli necessari relativi a:
a) alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste dalla normativa
antimafia;
b) all'elargizioni di contributi previsti dalla normativa in materia di usura e
antiracket;
c) alla corresponsione delle pensioni di guerra o al riconoscimento di benefici
in favore di perseguitati politici e di internati in campo di sterminio e di
loro congiunti;
d) al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile;
e) alla concessione di contributi in materia di formazione professionale;
f) alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri benefici
previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in
favore di associazioni, fondazioni ed enti;
g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie o
economiche, franchigie, o al rilascio di concessioni anche radiotelevisive,
licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla
legge, da regolamento o dalla normativa comunitaria.
4. Il trattamento può comprendere la diffusione nei soli casi in cui ciò sia
indispensabile per la trasparenza delle attività indicate nel presente
articolo, in conformità alle leggi, e per finalità di vigilanza e di controllo
conseguente alle attività medesime.
Art. 14 - Onorificenze, ricompense e riconoscimenti
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico
le attività dirette all'applicazione della disciplina in materia di
conferimento di onorificenze e ricompense, di riconoscimento della personalità
giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, di accertamento
dei requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine, per quanto di
propria competenza, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone
giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonché di
rilascio e revoca di titoli autorizzatori o abilitativi, di concessione di
patrocini, patronati e premi di rappresentanza, di adesione a comitati d'onere e
di ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali.
Art. 15 - Volontariato e obiezione di coscienza
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico i
trattamenti di dati volti all'applicazione della disciplina in materia di
rapporti tra i soggetti pubblici e le organizzazioni di volontariato, in
particolare per quanto riguarda l'elargizione di contributi finalizzati al loro
sostegno, la tenuta dei registri generali delle medesime organizzazioni e la
cooperazione internazionale.
2. Si considerano parimenti di rilevante interesse pubblico le attività dirette
all'applicazione della legge 8 luglio 1998, n. 230, e delle altre disposizioni
di legge in materia di obiezione di coscienza.
Art. 16 - Attività sanzionatorie e di predisposizione di
elementi di tutela in sede amministrativa o giurisdizionale
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico i
trattamenti di dati:
a) volti all'applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e
ricorsi;
b) necessari per far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o
giudiziaria, anche da parte di un terzo, o per ciò che attiene alla riparazione
di un errore giudiziario o di un'ingiusta restrizione della libertà personale;
c) effettuati in conformità alle leggi e ai regolamenti per l'applicazione
della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi.
2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la
vita sessuale, il trattamento è consentito se il diritto da far valere o
difendere, di cui alla lettera b) del comma 1, è di rango almeno pari a quello
dell'interessato.
Art. 17 - Tutela della salute
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico
le seguenti attività rientranti nei compiti del servizio sanitario nazionale e
degli altri organismi sanitari pubblici, nel rispetto dell'articolo 23, comma 1,
della legge:
a) la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione dei soggetti
assistiti dal servizio sanitario nazionale, ivi compresa l'assistenza degli
stranieri in Italia e dei cittadini italiani all'estero, nonché l'assistenza
sanitaria erogata al personale navigante ed aeroportuale;
b) la programmazione, la gestione, il controllo e la valutazione dell'assistenza
sanitaria;
c) la vigilanza sulle sperimentazioni, la farmacovigilanza, l'autorizzazione
all'immissione in commercio ed all'importazione di medicinali e di altri
prodotti di rilevanza sanitaria;
d) le attività certificatorie;
e) il monitoraggio epidemiologico, ivi compresi la sorveglianza della emergenza
o riemergenza delle malattie, e degli eventi avversi nelle vaccinazioni, i
registri di patologia e la gestione della profilassi internazionale;
f) l'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di
lavoro e di sicurezza e salute della popolazione;
g) i trapianti d'organo e le trasfusioni di sangue umano, anche in applicazione
della legge 4 maggio 1990, n. 107;
h) l'instaurazione, la gestione, la pianificazione ed il controllo dei rapporti
tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio
sanitario nazionale.
2. L'identificazione dell'interessato è riservata ai soggetti che perseguono
direttamente le finalità di cui al comma 1. L'accesso alle diverse tipologie di
dati è consentito ai soli incaricati del trattamento, preposti caso per caso,
alle specifiche fasi delle attività di cui al comma 1, secondo il principio
della pertinenza dei dati di volta in volta trattati.
3. Per quanto non previsto dal decreto di cui all'articolo 23, comma 1-bis
della legge, il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale da parte di organismi sanitari e di esercenti le professioni
sanitarie è fatto oggetto di appositi codici di deontologia e buona condotta
adottati ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera h), della legge dalle
federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie, la
cui accettazione è condizione essenziale per il trattamento dei dati da parte
degli incaricati del trattamento. Il codice prevede anche:
a) l'impegno al rispetto di regole di condotta analoghe al segreto professionale
da parte degli incaricati del trattamento che non sono tenuti in base alla legge
al segreto professionale;
b) le modalità di applicazione dell'articolo 23, comma 2, della legge ai
professionisti sanitari, diversi dai medici, che intrattengono rapporti diretti
con i pazienti;
c) modalità semplificate per l'informativa agli interessati e per la
prestazione del loro consenso;
c-bis) identificazione dei casi di urgenza nei quali l'informativa e il
consenso possono intervenire successivamente alla richiesta della prestazione.
4. Con i decreti di cui all'articolo 15, commi 2 e 3, della legge, sono
individuate le misure minime per garantire la sicurezza dei trattamenti
effettuati con tecniche di cifratura o mediante codici identificativi, anche al
fine di assicurare il trattamento disgiunto dei dati di cui al comma 3 dagli
altri dati personali che permettono di identificare direttamente gli
interessati.
5. Il trattamento dei dati genetici è consentito nei soli casi previsti da
apposita autorizzazione rilasciata dal Garante, sentito il Ministro della
sanità, che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio superiore di
sanità. I trattamenti autorizzati dal Garante possono essere proseguiti fino al
rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma, che in sede di prima
applicazione della presente disposizione è rilasciata entro dodici mesi dalla
data della relativa entrata in vigore.
Art. 18 - Interruzione volontaria della gravidanza
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico i
trattamenti di dati volti all'applicazione della disciplina in materia di tutela
sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, con
particolare riferimento ai trattamenti svolti per:
a) la gestione dei consultori familiari;
b) l'informazione, la cura e la degenza delle madri, nonché per gli interventi
di interruzione della gravidanza.
Art. 19 - Tossicodipendenze
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico i
trattamenti di dati volti all'applicazione della disciplina in materia di
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza.
2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma 1, si intendono
ricompresi, in particolare quelli svolti al fine di assicurare, anche
avvalendosi di enti ed associazioni senza fine di lucro, i servizi pubblici
necessari per l'assistenza socio"-"sanitaria ai tossicodipendenti e gli
interventi preventivi, curativi e riabilitativi previsti dalle leggi e di
applicare le misure amministrative previste.
Art. 20 - Portatori di handicap
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico i
trattamenti di dati volti all'applicazione della disciplina in materia di
assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.
2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma 1, si intendono
ricompresi, in particolare, anche quelli svolti al fine di:
a) accertare l'handicap ed assicurare la funzionalità dei servizi terapeutici e
riabilitativi, di aiuto personale e familiare, nonché interventi economici
integrativi ed altre agevolazioni;
b) assicurare adeguata informazione alla famiglia della persona handicappata;
c) curare l'integrazione sociale, l'educazione e l'istruzione del portatore di
handicap, nonché il collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla legge;
d) realizzare comunità"-"alloggio e centri socio riabilitativi;
e) curare la tenuta degli albi regionali degli enti e delle associazioni ed
organizzazioni di volontariato impegnati nel settore.
Art. 21 - Rapporti con enti di culto
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico i
trattamenti di dati strettamente necessari allo svolgimento dei rapporti
istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose.
Art. 22 - Statistica
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico i
trattamenti svolti dai soggetti pubblici che fanno parte del sistema statistico
nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
Art. 23 - Ricerca storica e archivi
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico i
trattamenti di dati a fini storici, di studio, di ricerca e di documentazione,
concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti
conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici,
secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 24 - Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 maggio 1999
SCALFARO
D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri
PIAZZA, Ministro per la funzione pubblica
TURCO, Ministro per la solidarietà sociale
DILIBERTO, Ministro di grazia e giustizia
RUSSO JERVOLINO, Ministro dell'interno
DINI, Ministro degli affari esteri
VISCO, Ministro delle finanze
CIAMPI, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
MELANDRI, Ministro per i beni e le attività culturali
BINDI, Ministro della sanità
BERLINGUER, Ministro della pubblica istruzione
ZECCHINO, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
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