Decreto legislativo 6 maggio
1999, n. 169
Attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle
banche di dati
(G. U. serie generale n. 138 del 14
giugno 1999)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Vista la direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo
del Consiglio dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di
dati;
Vista la legge 24 aprile 1908, n.128, ed in
particolare gli articoli 1 e 2, nonché l'articolo 43 che detta i criteri di
delega al Governo per il recepimento della citata direttiva 96/9/CE;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633,
concernente protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio;
Vista la legge 20 giugno 1973, n. 399, recante
ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere
letterarie ed artistiche;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1998;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche
comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e
giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle
comunicazioni e per i beni e le attività culturali;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1. Al secondo comma dell'articolo 1 della legge
22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché
le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale
costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.».
Art. 2
1. Dopo il numero 8) dell'articolo 2 della legge
22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente:
«9) Le banche di dati di cui al secondo comma
dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi
indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente
accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche
di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti
esistenti su tale contenuto.».
Art. 3
1. L'articolo 12-bis della legge 22 aprile 1941,
n. 633 è sostituito dal seguente:
«Art. 12-bis. - Salvo patto contrario, il datore
di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del
programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente
nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore
di lavoro.».
Art. 4
1. Dopo la sezione VI del capo IV del titolo 1
della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserita la seguente:
«Sezione VII
BANCHE DI DATI
Art. 64-quinquies. - 1. L'autore di un banca di dati ha il diritto
esclusivo di eseguire o autorizzare:
a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi
mezzo e in qualsiasi forma;
b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;
e) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della
banca di dati; la prima vendita di una copia nel territorio dell'Unione europea
da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di
controllare, all'interno dell'Unione stessa, le vendite successive della copia;
d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi
compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o
dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).
Art. 64-sexies. - 1. Non sono soggetti
all'autorizzazione di cui all'articolo 64-quinquies da parte del titolare del
diritto:
a) l'accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano
esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolta
nell'ambito di un'impresa, purché si indichi la fonte e nei limiti di quanto
giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. Nell'ambito di tali
attività di accesso e consultazione, le eventuali operazioni di riproduzione
permanente della totalità o di parte sostanziale del contenuto su altro
supporto sono comunque soggette all'autorizzazione del titolare del diritto;
b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto
di una procedura amministrativa o giurisdizionale.
2. Non sono soggette all'autorizzazione
dell'autore le attività indicate nell'articolo 64-quinquies poste in essere da
parte dell'utente legittimo della banca di dati o di una sua copia, se tali
attività sono necessarie per l'accesso al contenuto della stessa banca di dati
e per il suo normale impiego; se l'utente legittimo è autorizzato ad utilizzare
solo una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a
tale parte.
3. Le clausole contrattuali pattuite in
violazione del comma 2 sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.
4. Conformemente alla Convenzione di Berna per la
protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva con
legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono
essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi
indebitamente pregiudizio al titolare del diritto o entri in conflitto con il
normale impiego della banca di dati.».
Art. 5
1. Dopo il titolo Il della legge 22 aprile 1941,
n. 633, è inserito il seguente:
«TITOLO II-bis
DISPOSIZIONI SUI DIRITTI DEL COSTITUTORE DI UNA BANCA DI DATI DIRITTI E OBBLIGHI
DELL'UTENTE
Capo I
DIRITTI DEL COSTITUTORE DI UNA BANCA DI DATI
Art. 102-bis. - 1. Ai fini del presente
titolo si intende per:
a) costitutore di una banca di dati: chi effettua investimenti rilevanti per la
costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione,
impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro;
b) estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una
parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con
qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma. L'attività di prestito dei soggetti di
cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto di estrazione;
c) reimpiego: qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico della
totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante
distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e
in qualsiasi forma. L'attività di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69,
comma 1, non costituisce atto di reimpiego.
2. La prima vendita di una copia della banca di
dati effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro dell'Unione
europea esaurisce il diritto di controllare la rivendita della copia nel
territorio dell'Unione europea.
3. Indipendentemente dalla tutelabilità della
banca di dati a norma del diritto d'autore o di altri diritti e senza
pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso, il costitutore di una
banca di dati ha il diritto, per la durata e alle condizioni stabilite dal
presente Capo, di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della
totalità o di una parte sostanziale della stessa.
4. Il diritto di cui al comma 3 si applica alle
banche di dati i cui costitutori o titolari di diritti sono cittadini di uno
Stato membro dell'Unione europea o residenti abituali nel territorio dell'Unione
europea.
5. La disposizione di cui al comma 3 si applica
altresì alle imprese e società costituite secondo la normativa di uno Stato
membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale
o il centro d'attività principale all'interno della Unione europea; tuttavia,
qualora la società o l'impresa abbia all'interno della Unione europea soltanto
la propria sede sociale, deve sussistere un legame effettivo e continuo tra
l'attività della medesima e l'economia di uno degli Stati membri dell'Unione
europea.
6. Il diritto esclusivo del costitutore sorge al
momento del completamento della banca di dati e si estingue trascorsi quindici
anni dal I' gennaio dell'anno successivo alla data del completamento stesso.
7. Per le banche di dati in qualunque modo messe
a disposizione del pubblico prima dello scadere del periodo di cui al comma 6,
il diritto di cui allo stesso comma 6 si estingue trascorsi quindici anni dal I'
gennaio dell'anno successivo alla data della prima messa a disposizione del
pubblico.
8. Se vengono apportate al contenuto della banca
di dati modifiche o integrazioni sostanziali comportanti nuovi investimenti
rilevanti ai sensi del comma 1, lettera a), dal momento del completamento o
della prima messa a disposizione del pubblico della banca di dati così
modificata o integrata, e come tale espressamente identificata, decorre un
autonomo termine di durata della protezione, pari a quello di cui ai commi 6 e
7.
9. Non sono consentiti l'estrazione o il
reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della
banca di dati, qualora presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione
della banca di dati o arrechino un pregiudizio ingiustificato al costitutore
della banca di dati.
10. Il diritto di cui al comma 3 può essere
acquistato o trasmesso in tutti i modi e forme consentiti dalla legge.
Capo II
DIRITTI E OBBLIGHI DELL'UTENTE
Art. 102-ter. - 1. L'utente legittimo
della banca di dati messa a disposizione del pubblico non può arrecare
pregiudizio al titolare del diritto d'autore o di un altro diritto connesso
relativo ad opere o prestazioni contenute in tale banca.
2. L'utente legittimo di una banca di dati messa
in qualsiasi modo a disposizione del pubblico non può eseguire operazioni che
siano in contrasto con la normale gestione della banca di dati o che arrechino
un ingiustificato pregiudizio al costitutore della banca di dati.
3. Non sono soggette all'autorizzazione del
costitutore della banca di dati messa per qualsiasi motivo a disposizione del
pubblico le attività di estrazione o reimpiego di parti non sostanziali,
valutate in termini qualitativi e quantitativi, del contenuto della banca di
dati per qualsivoglia fine effettuate dall'utente legittimo. Se l'utente
legittimo è autorizzato ad effettuare l'estrazione o il reimpiego solo di una
parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.
4. Le clausole contrattuali pattuite in
violazione dei commi 1, 2 e 3 sono nulle.».
Art. 6
1. L'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941,
n. 633, è così modificato:
. a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1 -bis. Chiunque, al fine di trarne profitto, riproduce, trasferisce
su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il
contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli
articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego
della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli
102-bis e 102-ter è soggetto alla pena della reclusione da tre mesi a tre anni
e della multa da lire un milione a lire dieci milioni. La pena non è inferiore
nel minimo a sei mesi di reclusione e a lire tre milioni di multa se il fatto è
di rilevante gravità ovvero se la banca di dati oggetto delle abusive
operazioni di riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione,
comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, estrazione o reimpiego
sia stata distribuita, venduta o concessa in locazione su supporti
contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori ai sensi della
presente legge e del relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 18
maggio 1942, n. 1369»;
b) al comma 2, le parole: «al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: «ai
commi 1 e 1-bis».
Art. 7 . Disposizioni finali
e transitorie
1. Le disposizioni del titolo I della legge 22
aprile 1941, n. 633, si applicano anche alle banche di dati create prima del I'
gennaio 1998 e che entro la data di entrata in vigore del presente decreto
soddisfino i requisiti di cui all'articolo 2 del decreto medesimo, fatti salvi
gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente. La stessa
disposizione si applica anche alle banche di dati create dal 1° gennaio 1998
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le disposizioni del capo 1 del titolo II-bis
della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applicano anche alle banche di dati
costituite completamente nei 15 anni precedenti il I' gennaio 1998 e che alla
data di entrata in vigore del presente decreto soddisfino i requisiti di cui
all'articolo 5 del decreto medesimo, fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i
diritti acquisiti anteriormente. La stessa disposizione si applica anche alle
banche di dati costituite completamente dal I' gennaio 1998 fino alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
3. Per le banche di dati di cui al comma 2, primo
periodo, il termine di cui all'articolo 102-bis, comma 5, della legge 22 aprile
1941, n. 633, decorre dal I' gennaio 1998.
4. Il presente decreto non osta all'applicazione
delle disposizioni concernenti, in particolare modo, il diritto d'autore, i
diritti connessi o altri diritti od obblighi preesistenti su dati, opere o altri
elementi inseriti in una banca di dati, brevetti, marchi commerciali, disegni e
modelli industriali, la protezione dei beni appartenenti al patrimonio
nazionale, le norme sulle intese e sulla concorrenza sleale, il segreto
industriale, la sicurezza, la riservatezza, la tutela dei dati di carattere
personale ed il rispetto della vita privata, l'accesso ai documenti pubblici o
il diritto dei contratti.
Art. 8
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. IR fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 6 maggio 1999
SCALFARO
D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri
LETTA, Ministro perle politiche comunitarie
DINI, Ministro degli affari esteri
DILIBERTO, Ministro di grazia e giustizia
CIAMPI, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CARDINALE, Ministro delle comunicazioni
MELANDRI, Ministro per i beni e le attività culturali
Visto, il Guardasigilli.- DILIBERTO
AVVERTENZA
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è stato
redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).
Nota al titolo:
- Per quanto concerne la direttiva 96/9/CE si
vedano nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se
non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di
emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La direttiva 96/9/CE è pubblicata in G.U.C.E.
L 49/29 del 28 febbraio 1996.
- La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca:
«Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997).
- Gli articoli 1, 2 e 43 della succitata legge 24
aprile 1998, n. 128, così recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - l. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine
di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato A; la scadenza è prorogata di sei mesi
se, per effetto di direttive notificate nel corso dell'anno di delega, la
disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco è modificata senza che
siano introdotte nuove norme di principio.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel
rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per il
coordinamento delle politiche comunitarie e dei Ministri con competenza
istituzionale nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di
grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se
non proponenti.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito
di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi, entro
il termine di cui al comma 1, alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di
trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale
termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il
termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi
ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa
fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3,
disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi
del comma 1 del presente articolo e ai sensi dell'art. 17.
5. Il Governo è delegato ad emanare, entro il
termine di cui al comma 1, e con le modalità di cui ai commi 2 e 3,
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e con l'osservanza della procedura indicati nell'art. 25 della legge
19 febbraio 1992, n. 142.
6. Il Governo è delegato ad emanare, entro il
termine di cui al comma 1, disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, di recepimento della direttiva 92/57/CEE del
Consiglio, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza
delle procedure indicate dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146, e dalla. legge 6
febbraio 1996, n. 52. Nell'esercizio della delega il Governo dispone
l'applicazione delle norme di cui all'art. 10 del citato decreto legislativo n.
494 del 1996 a laureati con adeguata competenza tecnica o documentabile
esperienza curriculare e professionale nel settore della sicurezza.
7. Il Governo è delegato ad emanare, entro il
termine di cui al comma 1 e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, le
disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina
recata dal decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, alle direttive del
Consiglio 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d), della
legge 19 febbraio 1992, n. 142.
8. Il Governo è delegato ad emanare, secondo i
criteri e i principi direttivi di cui all'art. 2, entro il termine di cui al
comma 1 e con le modalità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, le
disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina
recata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, alla direttiva
86/653/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati
membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti.
9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con le modalità di cui ai commi 2 e 3, informandosi ai
criteri e ai principi generali di cui all'art. 2, è data attuazione:
a) alla direttiva 93/118/CE del Consiglio, che
modifica la direttiva 85/73/CEE del Consiglio, relativa al finanziamento delle
ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili
da cortile, informandosi anche ai criteri specifici previsti all'art. 35 della
legge 6 febbraio 1996, n. 52, e tenendo conto delle direttive del Consiglio
94/64/CE, 95/24/CE, 96/17/CE e 96/43/CE, di modifica della citata direttiva
85/73/CEE;
b) alla direttiva 93/119/CE del Consiglio,
relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento,
informandosi anche ai criteri specifici previsti all'art. 37 della legge 6
febbraio 1996, n. 52;
c) alla direttiva 95/29/CE del Consiglio sulla
protezione degli animali durante il trasporto e alla direttiva 97/2/CE del
Consiglio sulle norme minime per la protezione dei vitelli, tenendo conto della
decisione della Commissione 97/182/CE».
«Art. 2 (Criteri e principi direttivi generali
della delega legislativa).
1. Salvi gli specifici principi e criteri
direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti
nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 saranno
informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture
amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline
vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno
introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;
c) salva l'applicazione delle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute
nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per
le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei
limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e
dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta,
solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi
generali dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34
e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno previste: la
pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a
quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare
gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a
lire cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sarà prevista per le
infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra
indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra
indicate saranno determinate nella loro entità tenendo conto della diversa
potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che
impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del
vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona
o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra
indicati. per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno
previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già
comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari
offensiva rispetto alle infrazioni medesime;
d) eventuali spese non contemplate da leggi
vigenti e che non riguardino l'attività ordinaria delle amministrazioni statali
o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per
l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa
copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati
alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21
della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'art.
11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'art. 7 della
legge 23 agosto 1988, n. 362, e successive modificazioni;
e) all'attuazione di direttive che modificano
precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si
provvederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia
regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) abolizione dei diritti speciali o esclusivi,
con regime autorizzatorio a favore di terzi, in tutti i casi in cui il loro
mantenimento ostacoli la prestazione, in regime di concorrenza, di servizi che
formano oggetto di disciplina delle direttive per la cui attuazione è stata
conferita la delega legislativa, o di servizi a questi connessi;
g) i decreti legislativi assicureranno in ogni
caso che nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina
disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime,
tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al
momento dell'esercizio della delega;
h) nelle materie di competenza delle regioni a
statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano
saranno osservati l'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'art. 6, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».
«Art. 43 (Tutela giuridica delle banche di
dati). - 1. L'attuazione della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio si informa ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definire la nozione giuridica di banca di dati
ai sensi dell'art. 1 della direttiva ed agli effetti del recepimento della
medesima;
b) comprendere la banca di dati alle condizioni
previste dalla direttiva, tra le opere protette ai sensi dell'art. 2 della legge
22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
c) riconoscere e disciplinare l'esercizio del
diritto esclusivo dell'autore delle banche di dati;
il) prevedere deroghe al diritto esclusivo di
autorizzare l'estrazione e il reimpiego di una parte sostanziale del contenuto
di una banca di dati, in conformità a quanto disposto dall'art. 6, comma 2,
lettere b) e c), della direttiva;
e) riconoscere e disciplinare, in applicazione
delle disposizioni contenute nel capitolo III della direttiva, il diritto
specifico di chi ha costituito la banca di dati alla tutela dell'investimento;
f) prevedere disposizioni transitorie in
conformità a quanto previsto dall'art. 14 della direttiva».
Nota all'art. 1:
- Il testo vigente del secondo comma dell'art. 1
della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio), così come modificato dal presente decreto,
così recita:
«Sono altresì protetti i programmi per
elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla
protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con
legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la
disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale
dell'autore. ».
Nota all'art. 2:
- Il testo vigente dell'art. 2 della legge 22
aprile 1941, n. 633, così come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 2. - In particolare sono comprese nella
protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche,
scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o
senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti
di per sé opera originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle
quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
4) le opere della scultura, della pittura,
dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari,
compresa la scenografia, anche se applicata all'industria, semprechè il loro
valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale
sono associate;
5) i disegni e le opere dell'architettura;
6) le opere dell'arte cinematografica, muta o
sonora, semprechè non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi
delle norme del capo quinto del titolo secondo;
7) le opere fotografiche e quelle espresse con
procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di
semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo Il;
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi
forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale
dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee
e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma,
compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende
anche il materiale preparatorio per fa progettazione del programma stesso;
9) le banche di dati di cui al secondo comma
dell'art. 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti
sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili
mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non
si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati i diritti esistenti su tale
contenuto».
Nota all'art. 3:
- Per quanto riguarda la legge 22 aprile 1941, n.
633, si veda in nota all'art. 1.
Note all'art. 4:
- Per quanto riguarda la legge 22 aprile 1941, n.
633, si veda in nota all'art. 1.
- L'art. 1418 del codice civile così recita:
«Art. 1418 (Cause dì nullità del contratto). -
Il contratto è nullo o quando è contrario a norme imperative, salvo che la
legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno
dei requisiti indicati dall'art. 1325; l'illiceità della causa, l'illiceità
dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei
requisiti stabiliti dall'art. 1346. Il contratto è altresì nullo negli altri
casi stabiliti dalla legge.».
- La legge 20 giugno 1978, n. 399, reca:
«Ratifica ed esecuzione della convenzione di Berna per la protezione delle
opere letterarie ed artistiche, firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi
il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il
20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948,
a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi H 24 luglio 1971, con allegato».
Nota all'art. 5:
- Per quanto riguarda la legge 22 aprile 1941, n.
633, si veda in nota all'art. 1.
Nota all'art. 6:
- Il testo vigente dell'art. 171-bis della legge
22 aprile 1941, n. 633, così come modificato dal presente decreto, così
recita:
«Art. 171-bis. - 1. Chiunque abusivamente
duplica a fini di lucro, programmi per elaboratore, o, ai medesimi fini e
sapendo o avendo motivo di sapere che si tratta di copie non autorizzate,
importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale, o concede in
locazione i medesimi programmi, è soggetto alla pena della reclusione da tre
mesi a tre anni e della multa da L. 1.000.000 a L. 10.000.000. Si applica la
stessa pena se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire
o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi
applicati a protezione di un programma per elaboratore.
La pena non è inferiore nel minimo a sei mesi di
reclusione e la multa a L. 3.000.000 se il fatto è di rilevante gravità ovvero
se il programma oggetto dell'abusiva duplicazione, importazione, distribuzione
vendita, detenzione a scopo commerciale o locazione sia stato precedentemente
distribuito, venduto o concesso in locazione su supporti contrassegnati dalla
Società italiana degli autori ed editori ai sensi della presente legge e del
relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 18 maggio 1942, n. 1369.
1-bis. Chiunque, alfine di trarne profitto,
riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o
dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati, in violazione delle
disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue
l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni
di cui agli articoli 102-bis e 102-ter è soggetto alla pena della reclusione da
tre mesi a tre anni e della multa da lire un milione a lire dieci milioni. La
pena non è inferiore nel minimo a sei mesi di reclusione e a lire tre milioni
di multa se il fatto è di rilevante gravità ovvero se la banca di dati oggetto
delle abusive operazioni di riproduzione, trasferimento su altro supporto,
distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico,
estrazione o reimpiego sia stata distribuita, venduta o concessa in locazione su
supporti contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori ai sensi
della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione approvato con P,
D. 18 maggio 1942, n. 1369.
2. La condanna per i reati previsti ai commi 1 e
]-bis comporta la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani e in uno
o più periodici specializzati».
Nota all'art. 7.
- Per quanto riguarda la legge 22 aprile 1941, n.
633, si veda in nota all'art. 1.
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