Decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 51
Disposizioni integrative e correttive
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernenti il personale dell'ufficio del
Garante per la protezione dei dati personali
(G.U. serie generale n. 56 del 9 marzo
1999)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante
delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, ed in particolare gli articoli 1,
comma 1, lettere c) ed m), e 2, comma 1, lettera b), nonché le raccomandazioni
del Consiglio d'Europa ivi citate;
Vista la legge 6 ottobre 1998, n. 344;
Sentito il Garante per la protezione dei dati
personali;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1998;
Acquisito il parere delle competenti commissioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Disposizioni integrative concernenti l'ufficio del Garante
1. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge 31
dicembre 1996, n. 675, dopo le parole: "ufficio composto", sono
inserite le seguenti: ", in sede di prima applicazione della presente
legge,".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 33 della legge
31 dicembre 1996, n. 675, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. è istituito il ruolo
organico del personale dipendente del Garante. Con proprio regolamento il
Garante definisce:
a) l'ordinamento delle carriere e le modalità del reclutamento secondo le
procedure previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni;
b) le modalità dell'inquadramento in ruolo del personale in servizio alla data
di entrata in vigore del regolamento;
c) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri
previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e, per gli incarichi di funzioni
dirigenziali, dall'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 29,
come sostituito dall'articolo 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80,
tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative. Il
regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Nelle more della più generale razionalizzazione del trattamento economico delle
autorità amministrative indipendenti, al personale è attribuito l'ottanta per
cento del trattamento economico del personale dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni.
Per il periodo intercorrente tra l'8 maggio 1997 e la data di entrata in vigore
del regolamento, resta ferma l'indennità di cui all'articolo 41 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231, corrisposta al personale in
servizio. Dal 1 gennaio 1998 e fino alla data di entrata in vigore del medesimo
regolamento, è inoltre corrisposta la differenza tra il nuovo trattamento e la
retribuzione già in godimento maggiorata della predetta indennità di funzione.
1-ter. L'ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti
dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in
posizione di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero
in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non
superiore, complessivamente, a venti unità e per non oltre il venti per cento
delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di
posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta una
indennità pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato
dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello spettante al
corrispondente personale di ruolo, e comunque non inferiore alla indennità di
cui all'articolo 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 231
del 1991.".
Art. 2.
Disposizioni correttive concernenti l'ufficio del Garante
1. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 33 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, inserito dall'articolo 1 del presente decreto,
sono inseriti i seguenti:
"1-quater. Con proprio regolamento il Garante ripartisce
l'organico, fissato nel limite di cento unità, tra il personale dei diversi
livelli e quello delle qualifiche dirigenziali e disciplina l'organizzazione, il
funzionamento dell'ufficio, la riscossione e la utilizzazione dei diritti di
segreteria, ivi compresi quelli corrisposti dall'8 maggio 1997, e la gestione
delle spese, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato.
Il regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
1-quinquies. In aggiunta al personale di ruolo, l'ufficio può assumere
direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato disciplinato dalle
norme di diritto privato, in numero non superiore a venti unità, ivi compresi i
consulenti assunti con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 4.
1-sexies. All'ufficio del Garante, al fine di garantire la
responsabilità e l'autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e
le funzioni del responsabile del procedimento, nonchè quelli relativi alla
distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi
di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai
dirigenti.".
2. Nel comma 3 dell'articolo 33 della legge 31
dicembre 1996, n. 675, le parole: "Le norme concernenti
l'organizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "In sede di prima
applicazione della presente legge, le norme concernenti l'organizzazione" e
le parole: "sono altresì previste" sono sostituite dalle seguenti:
"sono determinate le indennità di cui all'articolo 30, comma 6, e altresì
previste".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 33 della legge
31 dicembre 1996, n. 675, è inserito il seguente:
"3-bis. Con effetto dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1-quater, cessano di avere
vigore le norme adottate ai sensi del comma 3, primo periodo.".
4. Al comma 4 dell'articolo 33 della legge 31
dicembre 1996, n. 675, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero
sono assunti con contratti a tempo determinato, di durata non superiore a due
anni, che possono essere rinnovati per non più di due volte.".
5. Dopo il comma 6 dell'articolo 33 della legge
31 dicembre 1996, n. 675, è inserito il seguente:
"6-bis. Il personale dell'ufficio del Garante addetto agli
accertamenti di cui all'articolo 32 riveste, in numero non superiore a cinque
unità, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le rispettive
attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.".
Art. 3.
Disposizione finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del
presente decreto si provvede con gli ordinari stanziamenti iscritti nel bilancio
dello Stato.
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui al presente decreto
entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi 26 febbraio 1999
SCALFARO
D'ALEMA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
DILIBERTO, Ministro di grazia e
giustizia
CIAMPI, Ministro del tesoro, del bilancio
e
della programmazione economica
PIAZZA, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli:
DILIBERTO
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