Pagina pubblicata tra il 1995 e il 2013
Le informazioni potrebbero non essere più valide
Documenti e testi normativi non sono aggiornati

 

 Fonti normative e documenti

Ministero delle attività produttive - Decreto 12 novembre 2001

Modalità per la presentazione per via telematica o su supporto informatico degli atti di conversione in euro del capitale delle società al fine del deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese

(G.U. 20 novembre 2001, n. 270)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, regolamento di attuazione dell'art. 8 della predetta legge n. 580 del 1993;
Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante delega al Governo per l'introduzione dell'euro;
Visto l'art. 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 1999, n. 206, che detta le modalità di conversione del capitale sociale da lire in euro per le società di capitali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante, tra l'altro, criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione, e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 agosto 1998, recante l'aggiornamento e la semplificazione della modulistica per l'iscrizione e il deposito nel registro delle imprese e per la denuncia al repertorio economico amministrativo;
Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante «Primi interventi per il rilancio dell'economia», e in particolare l'art. 9, che ha apportato semplificazioni per le operazioni di conversione del capitale sociale da lire in euro;
Ritenuto opportuno rendere parimenti semplificata l'operazione presso l'ufficio del registro delle imprese relativa al predetto adempimento;

Decreta:

Art. 1

1. Il deposito per l'iscrizione presso il registro delle imprese degli atti di conversione in euro del capitale delle società, può essere effettuato per via telematica o su supporto informatico, secondo le «Indicazioni tecniche» allegate al presente decreto;
2. L'obbligo di deposito degli atti di cui al precedente comma è validamente adempiuto qualora i documenti presentati all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico siano sottoscritti con la firma digitale di un amministratore, il quale ne garantisce la conformità agli originali cartacei a sua cura conservati per dieci anni;
3. Qualora all'adempimento di cui al comma 2 provveda un soggetto individuato nella convenzione stipulata con la camera di commercio per la trasmissione delle pratiche per via telematica, alla firma digitale di un amministratore deve essere associata, sul modello di deposito, la firma digitale del soggetto che provvede alla trasmissione;
4. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 12 novembre 2001

Il direttore generale: CINTI

ALLEGATO

INDICAZIONI TECNICHE
ASPETTI PROCEDURALI

Per l'adempimento di deposito per via telematica o su supporto informatico degli atti di conversione in euro del capitale delle società, ai documenti informatici deve essere apposta la firma digitale dell'amministratore che ne cura il deposito. L'apposizione su tali documenti della firma digitale dell'amministratore ne garantisce l'origine, l'integrità e la conformità agli originali cartacei obbligatoriamente conservati.
In caso di deposito per via telematica, qualora all'adempimento provveda un soggetto diverso dall'obbligato, alla firma digitale dell'amministratore deve essere associata, sul modello di deposito, la firma digitale del soggetto che provvede alla trasmissione, presso il cui indirizzo di posta elettronica potranno essere inviate tutte le comunicazioni dell'ufficio connesse al procedimento di deposito e iscrizione.
Per la presentazione per via telematica della documentazione deve essere utilizzata l'infrastruttura di trasmissione denominata «Telemaco», quale sistema che assicura l'avvenuta consegna dei documenti informatici ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
L'apposizione della marcatura temporale alla documentazione inviata avviene automaticamente al momento della ricezione. L'avviso di ricevimento telematico rilasciato dal sistema informatico costituisce prova dell'avvenuto deposito, riportandone la data e l'ora. Il sistema consente in ogni momento di controllare lo stato di avanzamento della pratica.
A seguito dell'assegnazione del numero di protocollo da parte dell'ufficio, al soggetto che ha eseguito il deposito sarà inviata telematicamente la ricevuta del protocollo, presso l'indirizzo di posta elettronica registrato all'atto dell'abilitazione.
In caso di irregolarità, la camera di commercio contatterà, tramite il sistema informatico o altro canale, il soggetto che ha effettuato il deposito perché provveda a regolarizzare l'adempimento.
A seguito dell'avvenuta iscrizione, al soggetto che ha eseguito il deposito sarà inviata telematicamente la visura aggiornata dei dati risultanti dal registro delle imprese, presso l'indirizzo di posta elettronica registrato.
Gli obblighi fiscali relativi alla presentazione telematica dei documenti sono assolti in modo virtuale, previa autorizzazione alla camera di commercio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. Gli estremi dell'autorizzazione devono essere indicati sul modello di deposito (distinta di presentazione).
Per il pagamento per via telematica dell'imposta di bollo il soggetto depositante compila la distinta di presentazione indicando i documenti oggetto del deposito, e per ogni documento gravato dall'imposta di bollo indica il numero delle pagine e la quantità di bolli necessaria all'assolvimento degli obblighi fiscali. Il sistema informatico garantisce alle camere di commercio l'accredito del corrispettivo relativo sia all'imposta di bollo da versare al Ministero dell'economia e delle finanze, sia all'assolvimento del diritto di segreteria relativo all'adempimento.
Nel caso in cui il soggetto depositante provveda al pagamento con carta di credito, si procede al versamento registrando nel sistema informatico Telemaco gli estremi identificativi del documento oggetto di deposito, la causale, il numero totale di bolli e l'importo per i diritti. Il sistema darà conferma che il pagamento è stato validamente effettuato.

REQUISITI TECNICI PER L'INVIO TELEMATICO DEI DOCUMENTI

Requisiti hardware e software

Per il deposito dei documenti per via telematica tramite il sistema di trasmissione «Telemaco» occorre:
1. Disporre di PC con collegamento Internet:
Hardware richiesto: processore Intel Pentium II 350 MHz o superiore, almeno 64 Mb di RAM, almeno 100 Mb di spazio disco disponibili;
Sistema Windows: 9x, NT, 2000;
Collegamento Internet via modem, LAN o altro;
Lettore di smart card compatibile con il sistema operativo.
2. Possedere l'abilitazione alla trasmissione telematica con il sistema Telemaco, che può essere richiesta alla camera di commercio o ad una delle organizzazioni o associazioni convenzionate e più avanti elencate.
3. Aver installato il software FeDra versione 5.5.x o superiori (gratuito e distribuito da InfoCamere, Società consortile d'informatica delle camere di commercio), o programma analogo compatibile con le specifiche tecniche pubblicate sul sito Internet (v. punto di riferimento).
4. Disporre di programmi per la conversione di documenti in formato Tiff, oppure Pdf. Per questi Infocamere rende disponibili sul proprio sito alcune componenti gratuite.
5. Aver installato il toolkit di firma digitale Dike versione. 1.2.x (gratuito e distribuito da Infocamere) o analogo programma software per la generazione della firma digitale.
6. Disporre di un dispositivo di firma digitale (smart card) con certificato di sottoscrizione per apporre la firma digitale rilasciato da uno degli enti certificatori iscritti nell'elenco tenuto dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e pubblicato all'indirizzo Internet: http://www.aipa.it - punto di accesso a Telemaco: https://www. telemaco.infocamere.it
Punto di riferimento: il punto informativo, di distribuzione del software, dei manuali di istruzioni, delle specifiche tecniche e di ogni altra informazione è il sito Internet: http://web.telemaco.infocamere.it alla voce «FEDRA-Download»

ELENCO DEGLI ORDINI PROFESSIONALI CONVENZIONATI PER IL SERVIZIO «TELEMACO» E DELLE SOCIETÀ DELEGATE ALL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Consiglio nazionale del notariato - Notartel S.p.a.;
Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense - Visura S.r.l.;
Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro Visura S.r.l.; Consiglio nazionale dei dottori commercialisti - Visura S.r.l.;
Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali - Dialogo S.p.a.

ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PROFESSIONALI CONVENZIONATE PER IL SERVIZIO «TELEMACO»

Associazione artigiani e agricoltori;
Associazione lavoratori autonomi - Libera associazione italiana del terziario e dei servizi;
Associazione nazionale consulenti tributari italiani;
Associazione nazionale consulenti tributari;
Circuito di garanzia nazionale;
Confesercenti;
Federconfidi;
Istituto nazionale tributaristi e Libera associazione periti ed esperti tributari;
Consorzio Sermetra;
C.N.A. Emilia-Romagna - SIAER;
Unione nazionale professionisti pratiche amministrative;
Unione nazionale sindacale imprenditori e coltivatori.