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Ministero delle finanze - Decreto 15 febbraio 2001, n. 156
Regolamento recante autorizzazione alla raccolta telefonica o telematica delle giocate relative a scommesse, giuochi e concorsi pronostici

(GU n. 100 del 2-5-2001)

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti i regolamenti che disciplinano i diversi concorsi pronostici, nonché quelli che disciplinano le scommesse ippiche, le scommesse sugli eventi sportivi gestiti od organizzati dal CONI e le scommesse diverse da quelle ippiche e da quelle sportive;

Visto l'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale stabilisce che il Ministro delle finanze, con riferimento alle nuove tipologie di scommesse diverse da quelle ippiche e da quelle sulle competizioni sportive organizzate dal CONI, nonché ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni;

Considerato che allo scopo di modernizzare e migliorare il servizio reso all'utenza e di incrementare le entrate erariali appare opportuno consentire la raccolta telefonica e telematica delle giocate relative a scommesse e concorsi pronostici per i quali non è attualmente prevista da norme di delegazione la possibilità di effettuare il gioco con tali particolari modalità;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 aprile 2000;

Vista la nota n. 114/31890/45143 del 2 giugno 2000, con la quale la Presidenza del Consiglio ha ritenuto necessario che nel testo del presente provvedimento venga specificato che la raccolta delle giocate relative a scommesse e concorsi pronostici avvenga mediante l'utilizzo di linee telefoniche ordinarie;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-8704 del 9 maggio 2000;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1. Accettazione telefonica o telematica delle giocate

1. è facoltà del Ministero delle finanze autorizzare i concessionari o i gestori dei giochi, concorsi pronostici o scommesse ad effettuare la raccolta telefonica o telematica delle giocate, mediante sistemi, centri di servizio o operatori di telecomunicazioni che utilizzino linee telefoniche ordinarie, secondo le modalità stabilite con il decreto dirigenziale di cui al comma 2. I concessionari, ai fini delle necessarie interconnessioni, rendono disponibile il proprio sistema di automazione a tutti gli operatori di telecomunicazioni interessati a detta modalità di raccolta del gioco.

2. Con decreto dirigenziale del Ministero delle finanze sono stabilite le procedure di acquisizione, registrazione e documentazione delle giocate telefoniche o telematiche di cui al comma 1.

Art. 2. Autorizzazioni dei concessionari o dei gestori dei giochi

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 1 sono rilasciate in applicazione di apposita direttiva del Ministro delle finanze riguardante i giochi, concorsi pronostici o scommesse ai quali sono da estendere i tipi di raccolta previsti dall'articolo 1 e nel rispetto dei principi della certezza giuridica del rapporto tra concessionario e scommettitore, della sicurezza e della trasparenza del gioco, della tutela della buona fede degli utenti, della responsabilità del concessionario per la correttezza della procedura anche sotto il profilo della rendicontazione contabile, dell'utilizzo di metodi informatici per la registrazione in tempo reale delle scommesse presso i sistemi di totalizzazione nazionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 febbraio 2001
Il Ministro: Del Turco
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2001
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Finanze, foglio n. 384