Ministero delle attività produttive - Decreto 20 marzo 2003
Sperimentazione dell'invio telematico dei bilanci di esercizio
delle società
IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordinamento delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581,
regolamento di attuazione dell'art. 8 della predetta legge n. 580 del 1993;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558,
recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro
delle imprese;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999,
recante regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la
duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti
informatici ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;
Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, ed in particolare l'art. 31, comma 2,
che prevede che decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge
stessa le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano presentate
all'ufficio del registro delle imprese, sono inviate per via telematica ovvero
presentate su supporto informatico ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge
15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, così come modificato dal decreto legislativo 23
gennaio 2002, n. 10;
Vista la deliberazione n. 42 del 13 dicembre 2001 dell'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione, recante le regole tecniche per la
riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire
la conformità dei documenti agli originali ai sensi dell'art. 6, secondo comma,
del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;
Visto il decreto dirigenziale 21 marzo 2001 con il quale, in vista dell'obbligo
di cui all'art. 31, comma 2, della citata legge n. 340 del 2000, le camere di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura sono state autorizzate a
sperimentare, per la durata di un anno, il deposito per via telematica o su
supporto informatico dei bilanci d'esercizio e situazioni patrimoniali, secondo
le "Indicazioni tecniche" allegate al decreto stesso, reiterato in
data 19 marzo 2002;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 ("Legge finanziaria 2002") ed
in particolare l'art. 3, comma 13, che ha prorogato di un anno l'entrata in
vigore del predetto art. 31, comma 2, della legge n. 340 del 2000;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 284, ed in particolare l'art. 13-ter, che ha
fissato al 1 luglio 2003, la data entro la quale tutte le formalità presso il
registro delle imprese devono essere eseguite mediante l'utilizzo della firma
digitale ed in via telematica;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 17 maggio 2002, n.
127, che ha modificato la tariffa dell'imposta di bollo, disponendo per le
domande denunce ed atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro
delle imprese ed inviate per via telematica è dovuta l'imposta in misura
forfettaria.
Considerato che numerose camere di commercio non hanno partecipato alla
sperimentazione avviata con i sopra richiamati decreti dirigenziali 21 marzo
2001, e 19 marzo 2002 anche perché non autorizzate dalle competenti direzioni
delle entrate a consentire l'assolvimento dell'imposta di bollo con modalità
virtuale;
Ritenuto opportuno adeguare la durata della sperimentazione al nuovo termine
individuato dalla citata legge n. 284 del 2002, proseguendo nella verifica
dell'operatività degli uffici del registro delle imprese per l'accoglimento
delle domande, delle denunce e degli atti che le accompagnano per via telematica
in vista della prossima entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 31,
comma 2, della citata legge n. 340 del 2000, come più volte modificato ed
integrato;
Decreta:
Art. 1
1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono
autorizzate a sperimentare sino al 30 giugno 2003, il deposito per via
telematica o su supporto informatico dei bilanci di esercizio e situazioni
patrimoniali, secondo le "Indicazioni tecniche" allegate al presente
decreto.
2. Ai fini della sperimentazione di cui al precedente comma, l'obbligo di
deposito della copia del bilancio e degli atti previsti dall'art. 2435 del
codice civile, è validamente adempiuto qualora i documenti trasmessi
all'ufficio del registro delle imprese in via telematica, siano sottoscritti con
la firma digitale di un amministratore, il quale garantisce la conformità dei
documenti informatici agli originali trascritti e sottoscritti sui libri sociali
e conservati per dieci anni.
3. Qualora all'adempimento di cui al comma precedente provveda un soggetto
individuato nella convenzione stipulata con la camera di commercio per la
trasmissione delle pratiche per via telematica, alla firma digitale
dell'amministratore deve essere associata, sul modello di deposito, la firma
digitale del soggetto che provvede alla trasmissione.
4. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Roma, 20 marzo 2003
Il Ministro: Marzano
Allegato
INDICAZIONI TECNICHE
Riferimenti giuridici
L'art. 2435 del codice civile prescrive il deposito presso l'ufficio del
registro delle imprese a cura degli amministratori, entro trenta giorni
dall'approvazione, di una copia del bilancio corredata dalla relazione sulla
gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dal verbale di approvazione
dell'assemblea; a tal fine l'invio telematico equivale alla notificazione a
mezzo posta (art. 14, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000).
I documenti da depositare (copia del bilancio, relazioni a corredo, verbale di
assemblea, relazione dei sindaci, elenco dei soci), non dovendo possedere
carattere di originali con firme autenticate, di copie autentiche nè di
estratti in forma autentica, possono essere validamente rappresentati da
documenti digitali conformi ai documenti analogici trascritti e sottoscritti sui
libri sociali.
I documenti digitali conformi devono essere prodotti con procedimento tecnico
che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura del contenuto dei
documenti originali; tale procedimento potrà consistere sia nella
memorizzazione digitale dell'immagine del documento analogico originale, sia
nella riproduzione su file (in formato "PDF" o "TIF") del
contenuto trascritto nei documenti originali (in questo caso il documento
digitale deve riportare, in luogo delle sottoscrizioni autografe, l'indicazione
dei nominativi e della qualifica dei sottoscrittori e della data di
sottoscrizione dell'originale cartaceo).
A ogni documento digitale conforme dovrà essere scritta in calce o aggiunta la
seguente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi e per
gli effetti degli articoli 21, comma 1, 38, comma 2, 47, comma 3 e 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
integrazioni e modificazioni: "il sottoscritto amministratore dichiara che
il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto
sui libri sociali della società".
Nel caso il verbale assembleare di approvazione del bilancio preveda una
distribuzione di utili e sia stato pertanto sottoposto alla prescritta
registrazione, la predetta dichiarazione da apporre in calce al relativo
documento digitale sarà integrata come segue: "e che ne è stata
effettuata la registrazione presso l'Ufficio delle entrate di in data al numero
".
A ciascuno dei predetti documenti digitali un amministratore appone la propria
firma digitale; i documenti informatici così ottenuti sono l'oggetto dell'invio
telematico.
L'ufficio del registro delle imprese procede agli adempimenti ex art. 14 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 581/1995, ivi compreso il controllo
ex art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Procedura
La trasmissione per via telematica prevede che a ciascuno dei documenti di
cui al citato art. 2435 del codice civile sia apposta la firma digitale
dell'amministratore che ne cura il deposito; possono formare oggetto di
trasmissione telematica mediante utilizzo della firma digitale anche la copia
dell'eventuale relazione di certificazione e l'elenco dei soci.
Qualora il deposito sia effettuato con invio telematico da parte di un soggetto
diverso dall'obbligato, abilitato con apposita convenzione per la trasmissione
telematica degli atti, alla firma digitale dell'amministratore deve essere
associata, e apposta sulla distinta di deposito, quella del soggetto che
provvede alla trasmissione, al quale potranno essere inviati, anche in forma
elettronica, tutti gli atti e le comunicazioni connesse al procedimento.
La trasmissione dei documenti avviene tramite il sistema di collegamento alla
rete delle camere di commercio denominato "Telemaco", realizzato in
conformità al disposto degli articoli 14 e 23 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, e parificato alla trasmissione per plico raccomandato
come previsto dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n.
581/1995.
La presentazione per via telematica tramite il sistema sopra indicato, è svolta
con modalità che assicurano l'avvenuta consegna dei documenti inviati.
L'apposizione della marcatura temporale alla documentazione inviata avviene
automaticamente al momento della ricezione. L'avviso di ricevimento telematico
rilasciato dal sistema informatico costituisce prova dell'avvenuto deposito,
riportandone la data e l'ora. Il sistema consente ogni momento di controllare lo
stato di avanzamento della pratica.
La camera di commercio, presso la quale il deposito è stato effettuato,
provvede ai controlli previsti dall'art. 14, sesto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 581/1995; qualora il controllo non dia esito
positivo, la camera di commercio contatterà, tramite il sistema informatico, il
soggetto che ha effettuato il deposito affinché provveda alla regolarizzazione
degli adempimenti.
A seguito dell'assegnazione del numero di protocollo da parte dell'ufficio, al
soggetto che ha eseguito il deposito sarà inviata telematicamente la ricevuta
del protocollo, presso l'indirizzo di posta elettronica registrato all'atto
dell'abilitazione o della trasmissione. Completato il procedimento di
protocollo, i documenti inviati saranno archiviati otticamente e resi
immediatamente disponibili alla consultazione del pubblico.
Gli obblighi fiscali relativi alla presentazione telematica dei documenti da
depositare sono assolti in misura fissa e in modo virtuale, sulla base
dell'autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze rilasciata - ai
sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 -
alla camera di commercio o al soggetto interessato, oppure previa dichiarazione
del soggetto interessato all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate e secondo
la procedura stabilita dall'art. 2 del decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze n. 127 del 2002.
Se l'imposta è corrisposta in modo virtuale tramite la camera di commercio, i
documenti informatici soggetti ad imposta di bollo dovranno riportare la
seguente dicitura: "imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la
camera di commercio di autorizzazione numero del emanata da ".
Gli estremi di autorizzazione da indicare sono quelli relativi alla camera di
commercio di competenza che introita l'imposta. Il sistema informatico
garantisce alla camera di commercio l'accredito del corrispettivo relativo sia
all'imposta di bollo da versare all'erario, sia ai diritti di segreteria
connessi all'adempimento del deposito effettuato.
Se l'imposta è corrisposta sulla base di un'autonoma dichiarazione del soggetto
interessato, i documenti informatici soggetti ad imposta di bollo dovranno
riportare la seguente dicitura: "imposta di bollo assolta sin dall'origine
in modo virtuale in base alla dichiarazione presentata il all'ufficio
dell'Agenzia delle entrate di".
Il soggetto depositante provvede al pagamento dell'imposta di bollo e dei
diritti di segreteria con le modalità e gli strumenti previsti dal tipo di
contratto sottoscritto per l'accesso ai servizi telematici delle camere di
commercio. In seguito alla registrazione del protocollo il sistema dà notifica
puntuale dell'addebito.
Dotazione informatica necessaria per l'invio telematico
Per il deposito del
bilancio e dell' elenco dei soci per via telematica è necessario:
1. disporre
di computer con collegamento Internet e browser Explorer o Navigator, dalla
versione 4 in poi: hardware richiesto: processore Intel Pentium II 350 MHz o
superiore, almeno 64 Mb di Ram, almeno 100 Mb di spazio disco disponibili;
collegamento Internet via Modem, LAN o altro;
lettore di Smart Card compatibile con il sistema operativo;
2. avere installato un programma informatico per la compilazione di moduli
informatici conformi alle specifiche tecniche approvate dal Ministero delle
attività produttive e pubblicate al sito Internet: http://web.telemaco.infocamere.it
alla voce "compatibilità";
3. avere installato un programma informatico per la creazione della firma
digitale;
4. disporre di un dispositivo di firma digitale (smart card) con certificato di
sottoscrizione rilasciato da uno degli enti certificatori iscritti nell'elenco
tenuto dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e
pubblicato all'indirizzo Internet http://www.aipa.it Ulteriori dettagli sulle
apparecchiature informatiche e telematiche per l'invio telematico dei documenti
dei soci sono rinvenibili all'indirizzo Internet http://web.telemaco.infocamere.it
alla voce "invio telematico bilanci", presso il quale sono disponibili
anche i programmi informatici necessari, l'elenco degli estremi di
autorizzazione all'assolvimento virtuale del bollo per ogni camera di commercio
e i manuali di istruzione. |