Decreto ministeriale 5
settembre 1995
Determinazione dei contributi per le autorizzazioni concernenti
l'offerta dei servizi di telecomunicazioni liberalizzati
(G.U. n. 247 - 21/10/95)
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
di concerto con il Ministro del Tesoro
Visto l'art.54 della legge 22 febbraio 1994,
n.146, recante delega per l'attuazione della direttiva n.90/388/cee in tema di
concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995,
n.103, che ha recepito la predetta direttiva n. 90/388/cee, ed in particolare
l'art.10;
Visto il decreto del Presidente della repubblica
4 settembre 1995 n.420, con il quale è stato emanato il regolamento riguardante
le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei servizi di
telecomunicazioni di cui all'art. 2 , comma 1, del menzionato decreto
legislativo n.103/1995;
DECRETA
Art. 1 - Contributo per l'autorizzazione
1. Al momento di richiedere il rilascio o il
rinnovo dell'autorizzazione di cui all'art.5, commi 1,2 e 3 , del decreto del
Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n.420, gli interessati sono tenuti
a versare la somma di lire un milione a titolo di contributo per le spese
sostenute dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni per l'istruttoria
ed il rilascio od il rinnovo dell'autorizzazione.
Art. 2 - Contributo per controlli e
verifiche
1.I titolari delle autorizzazioni di cui
all'art.5, commi 1,2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4
settembre 1995, n.420, oltre ad effettuare il versamento di cui all'art.1, sono
tenuti a corrispondere un contributo annuo di lire un milione per ciascuna sede
in cui sono installate apparecchiature di commutazione, a titolo di rimborso
delle spese sostenute dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per
l'esecuzione di controlli amministrativi e di verifiche tecniche.
Art. 3 - Gestore pubblico
1. Ai sensi dell'art.18 del decreto del
Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n.420, il gestore della rete
pubblica, qualora fornisca servizi di telecomunicazioni liberalizzati per i
quali sia richiesta l'autorizzazione, è tenuto a versare i contributi di cui
agli articoli 1 e 2.
Art. 4 - Modalità di pagamento
1. Il pagamento delle somme di cui agli articoli
1 e 2, per prestazioni svolte dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, può essere effettuato co le seguenti modalità:
a) versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato
b) versamento con vaglia postale ordinario nazionale o internazionale intestato
alla tesoreria dello Stato;
c) accreditamento bancario a favore dell'ufficio italiano cambi per il
successivo versamento sull'apposito capitolo del Ministro del tesoro.
Art. 5 - Aggiornamento dei contributi
1. La rivalutazione dei contributi avviene
secondo il disposto dell'art.10, comma3, del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 103.
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