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 Fonti normative e documenti

Decreto ministeriale 5 settembre 1995
Determinazione dei contributi per le autorizzazioni concernenti l'offerta dei servizi di telecomunicazioni liberalizzati

(G.U. n. 247 - 21/10/95)

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del Tesoro

Visto l'art.54 della legge 22 febbraio 1994, n.146, recante delega per l'attuazione della direttiva n.90/388/cee in tema di concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n.103, che ha recepito la predetta direttiva n. 90/388/cee, ed in particolare l'art.10;

Visto il decreto del Presidente della repubblica 4 settembre 1995 n.420, con il quale è stato emanato il regolamento riguardante le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 2 , comma 1, del menzionato decreto legislativo n.103/1995;

DECRETA

Art.  1 - Contributo per l'autorizzazione

1. Al momento di richiedere il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione di cui all'art.5, commi 1,2 e 3 , del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n.420, gli interessati sono tenuti a versare la somma di lire un milione a titolo di contributo per le spese sostenute dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni per l'istruttoria ed il rilascio od il rinnovo dell'autorizzazione.

Art.  2 - Contributo per controlli e verifiche

1.I titolari delle autorizzazioni di cui all'art.5, commi 1,2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n.420, oltre ad effettuare il versamento di cui all'art.1, sono tenuti a corrispondere un contributo annuo di lire un milione per ciascuna sede in cui sono installate apparecchiature di commutazione, a titolo di rimborso delle spese sostenute dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esecuzione di controlli amministrativi e di verifiche tecniche.

Art.  3 - Gestore pubblico

1. Ai sensi dell'art.18 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n.420, il gestore della rete pubblica, qualora fornisca servizi di telecomunicazioni liberalizzati per i quali sia richiesta l'autorizzazione, è tenuto a versare i contributi di cui agli articoli 1 e 2.

Art.  4 - Modalità di pagamento

1. Il pagamento delle somme di cui agli articoli 1 e 2, per prestazioni svolte dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, può essere effettuato co le seguenti modalità:
a) versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato
b) versamento con vaglia postale ordinario nazionale o internazionale intestato alla tesoreria dello Stato;
c) accreditamento bancario a favore dell'ufficio italiano cambi per il successivo versamento sull'apposito capitolo del Ministro del tesoro.

Art. 5 - Aggiornamento dei contributi

1. La rivalutazione dei contributi avviene secondo il disposto dell'art.10, comma3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103.