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Fonti normative e documenti

Ministero della giustizia - Decreto 7 febbraio 2006

Modalità e tariffe di accesso al servizio di informatica giuridica del centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione e fruizione del relativo servizio

 G. U. n. 37 del 14 febbraio 2006
 

Il Ministro della Giustizia

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, recante regolamento per la concessione della utenza del servizio di informatica giuridica del Centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione (C.E.D.), e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2004, n. 195, recante regolamento integrativo della disciplina e dell'accesso relativi al servizio di informatica giuridica del Centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1987, n. 224, recante norme di esecuzione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1985, n. 759, concernente le modalità di accesso al servizio di informatica giuridica del centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione ed i parametri relativi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 2 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 1990, n. 272;

Ritenuta la necessità di modificare, in seguito all'introduzione del nuovo sistema di gestione dei dati Italgiureweb, le tariffe previste dai decreti ministeriali sopraindicati;

Sentito il Ministro per l'innovazione tecnologica;

Decreta:

Art. 1.

Abbonamenti e tariffe

1. Il pagamento del canone di abbonamento al servizio di informatica giuridica del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione (C.E.D.) consente il collegamento per 1000 minuti l'anno. Per le ricerche compiute in eccedenza a tale limite, l'utente é tenuto al pagamento: per la categoria A, di Euro 0,50 per ogni minuto di collegamento; per la categoria B, di Euro 1,00 al minuto e, per la categoria C, di Euro 1,25 al minuto.

2. Per le concessioni a fatturazione il costo di collegamento é di Euro 1,25 al minuto.

3. I parametri di cui ai commi 1 e 2 sono moltiplicati per 1,5 per le ricerche effettuate tra le ore 10 e le ore 14 e per 0,50 per le ricerche effettuate dalle ore 20 fino alle ore 10.

4. Il tempo di collegamento é dato dall'effettiva occupazione del server del C.E.D., escludendo i tempi intercorrenti tra l'invio della risposta all'utente e la ricezione di una nuova richiesta da parte di quest'ultimo.

5. Le somme dovute ai sensi dei commi precedenti sono versate su conto corrente postale intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato, competente per territorio, con imputazione al capo XI - Ministero della giustizia - capitolo 2408, dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato.

6. I magistrati della giurisdizione ordinaria, amministrativa, contabile e militare, nonché gli avvocati ed i procuratori dello Stato, sono ammessi - anche successivamente alla cessazione dal servizio, purché non iscritti in albi professionali - a fruire gratuitamente del collegamento al C.E.D. sia mediante apparecchiature collocate presso gli uffici di appartenenza, sia mediante un collegamento personale compatibile con la rete.

7. La fruizione gratuita del servizio é estesa ai giudici di pace, ai magistrati onorari ed ai magistrati tributari, limitatamente alla durata delle funzioni.

8. Il venir meno dei requisiti che giustificano la fruizione gratuita del servizio deve essere comunicato senza ritardo dall'interessato alla direzione del C.E.D.

Art. 2.

Ricerche presso uffici giudiziari

1. Gli avvocati, i praticanti avvocati, i notai, i dottori commercialisti, i ragionieri, i periti commerciali, i consulenti del lavoro, gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, i dottori in agraria, gli agrotecnici, i periti agrari, iscritti nei rispettivi albi professionali, nonché i dipendenti delle amministrazioni e degli enti pubblici di cui all'art. 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, e successive modificazioni, sono ammessi a fruire, a domanda, del servizio di informatica giuridica attraverso i terminali degli uffici giudiziari collegati con il C.E.D., ai sensi dell'art. 14 dello stesso decreto presidenziale.

2. I soggetti di cui al comma 1 versano la somma di Euro 5 per ogni unità di 30 minuti di fruizione del servizio di ricerca o frazione di essa e, inoltre, la somma di Euro 0,05 per ogni pagina stampata. I versamenti si effettuano secondo le modalità di cui all'art. 285 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

3. Le modalità di fruizione del servizio di cui al comma 1 sono stabilite dal capo dell'ufficio giudiziario, fermo restando quanto stabilito dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2004, n. 195.

4. Il Ministro della giustizia non assume responsabilità per danni di qualunque natura, diretti o indiretti e derivanti da inesattezze o incompletezze dei dati contenuti negli archivi o per sospensioni del servizio.

Art. 3.

Ammissione ai corsi di formazione

1. Per ogni concessionario in abbonamento o a fatturazione, possono essere ammesse due persone a frequentare corsi di addestramento o di aggiornamento organizzati dal C.E.D., dietro versamento della somma di Euro 120 per ogni partecipante. Per ogni persona eccedente la somma dovuta é di Euro 240 e pari importo é richiesto agli utenti non convenzionati ammessi a frequentare i corsi. La prova dell'avvenuto versamento puo' essere fornita fino al mattino precedente l'inizio del corso.

2. Per l'acquisto delle pubblicazioni di servizio é versato un rimborso spese nella misura fissata d'intesa con l'Istituto Poligrafico dello Stato. Il personale degli organi o delle amministrazioni di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, e le categorie che fruiscono gratuitamente del servizio, indicate all'art. 1 del presente decreto, sono ammesse gratuitamente anche ai corsi, in numero compatibile con le esigenze organizzative del C.E.D., e ricevono gratuitamente le pubblicazioni di servizio.

3. I pagamenti delle somme di cui ai commi precedenti sono effettuati mediante versamento su conto corrente postale numero 871012, intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato in Roma, con imputazione all'apposito capo e capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato.

Art. 4.

Abrogazioni

1. Sono abrogati il decreto ministeriale 21 maggio 1987, n. 224 ed il decreto ministeriale 2 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 1990, n. 272.

Art. 5.

Disposizioni transitorie

1. La disciplina prevista dal presente decreto si applica dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Le convenzioni in atto, alla scadenza successiva alla data di cui al comma uno sono rinnovate, con accesso ad Italgiureweb, alle nuove condizioni previste dal presente decreto. L'utente ha facoltà di optare per le nuove condizioni anche anteriormente alla data di scadenza della convenzione.  

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