Il Ministro della Giustizia
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, recante
regolamento per la concessione della utenza del servizio di informatica
giuridica del Centro elettronico di documentazione della Corte suprema di
cassazione (C.E.D.), e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2004, n. 195, recante
regolamento integrativo della disciplina e dell'accesso relativi al servizio di
informatica giuridica del Centro elettronico di documentazione della Corte
suprema di cassazione;
Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1987, n. 224, recante norme di
esecuzione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre
1985, n. 759, concernente le modalità di accesso al servizio di informatica
giuridica del centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione ed
i parametri relativi, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 2 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 21 novembre 1990, n. 272;
Ritenuta la necessità di modificare, in seguito all'introduzione del nuovo
sistema di gestione dei dati Italgiureweb, le tariffe previste dai decreti
ministeriali sopraindicati;
Sentito il Ministro per l'innovazione tecnologica;
Decreta:
Art. 1.
Abbonamenti e tariffe
1. Il pagamento del canone di abbonamento al servizio di informatica giuridica
del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione (C.E.D.)
consente il collegamento per 1000 minuti l'anno. Per le ricerche compiute in
eccedenza a tale limite, l'utente é tenuto al pagamento: per la categoria A, di
Euro 0,50 per ogni minuto di collegamento; per la categoria B, di Euro 1,00 al
minuto e, per la categoria C, di Euro 1,25 al minuto.
2. Per le concessioni a fatturazione il costo di collegamento é di Euro 1,25 al
minuto.
3. I parametri di cui ai commi 1 e 2 sono moltiplicati per 1,5 per le ricerche
effettuate tra le ore 10 e le ore 14 e per 0,50 per le ricerche effettuate dalle
ore 20 fino alle ore 10.
4. Il tempo di collegamento é dato dall'effettiva occupazione del server del
C.E.D., escludendo i tempi intercorrenti tra l'invio della risposta all'utente e
la ricezione di una nuova richiesta da parte di quest'ultimo.
5. Le somme dovute ai sensi dei commi precedenti sono versate su conto corrente
postale intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato, competente per
territorio, con imputazione al capo XI - Ministero della giustizia - capitolo
2408, dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato.
6. I magistrati della giurisdizione ordinaria, amministrativa, contabile e
militare, nonché gli avvocati ed i procuratori dello Stato, sono ammessi -
anche successivamente alla cessazione dal servizio, purché non iscritti in albi
professionali - a fruire gratuitamente del collegamento al C.E.D. sia mediante
apparecchiature collocate presso gli uffici di appartenenza, sia mediante un
collegamento personale compatibile con la rete.
7. La fruizione gratuita del servizio é estesa ai giudici di pace, ai
magistrati onorari ed ai magistrati tributari, limitatamente alla durata delle
funzioni.
8. Il venir meno dei requisiti che giustificano la fruizione gratuita del
servizio deve essere comunicato senza ritardo dall'interessato alla direzione
del C.E.D.
Art. 2.
Ricerche presso uffici giudiziari
1. Gli avvocati, i praticanti avvocati, i notai, i dottori commercialisti, i
ragionieri, i periti commerciali, i consulenti del lavoro, gli ingegneri, gli
architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, i dottori in
agraria, gli agrotecnici, i periti agrari, iscritti nei rispettivi albi
professionali, nonché i dipendenti delle amministrazioni e degli enti pubblici
di cui all'art. 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21
maggio 1981, n. 322, e successive modificazioni, sono ammessi a fruire, a
domanda, del servizio di informatica giuridica attraverso i terminali degli
uffici giudiziari collegati con il C.E.D., ai sensi dell'art. 14 dello stesso
decreto presidenziale.
2. I soggetti di cui al comma 1 versano la somma di Euro 5 per ogni unità di 30
minuti di fruizione del servizio di ricerca o frazione di essa e, inoltre, la
somma di Euro 0,05 per ogni pagina stampata. I versamenti si effettuano secondo
le modalità di cui all'art. 285 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115.
3. Le modalità di fruizione del servizio di cui al comma 1 sono stabilite dal
capo dell'ufficio giudiziario, fermo restando quanto stabilito dall'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2004, n. 195.
4. Il Ministro della giustizia non assume responsabilità per danni di qualunque
natura, diretti o indiretti e derivanti da inesattezze o incompletezze dei dati
contenuti negli archivi o per sospensioni del servizio.
Art. 3.
Ammissione ai corsi di formazione
1. Per ogni concessionario in abbonamento o a fatturazione, possono essere
ammesse due persone a frequentare corsi di addestramento o di aggiornamento
organizzati dal C.E.D., dietro versamento della somma di Euro 120 per ogni
partecipante. Per ogni persona eccedente la somma dovuta é di Euro 240 e pari
importo é richiesto agli utenti non convenzionati ammessi a frequentare i
corsi. La prova dell'avvenuto versamento puo' essere fornita fino al mattino
precedente l'inizio del corso.
2. Per l'acquisto delle pubblicazioni di servizio é versato un rimborso spese
nella misura fissata d'intesa con l'Istituto Poligrafico dello Stato. Il
personale degli organi o delle amministrazioni di cui all'art. 1, secondo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, e le
categorie che fruiscono gratuitamente del servizio, indicate all'art. 1 del
presente decreto, sono ammesse gratuitamente anche ai corsi, in numero
compatibile con le esigenze organizzative del C.E.D., e ricevono gratuitamente
le pubblicazioni di servizio.
3. I pagamenti delle somme di cui ai commi precedenti sono effettuati mediante
versamento su conto corrente postale numero 871012, intestato alla Tesoreria
provinciale dello Stato in Roma, con imputazione all'apposito capo e capitolo
dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato.
Art. 4.
Abrogazioni
1. Sono abrogati il decreto ministeriale 21 maggio 1987, n. 224 ed il decreto
ministeriale 2 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21
novembre 1990, n. 272.
Art. 5.
Disposizioni transitorie
1. La disciplina prevista dal presente decreto si applica dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le convenzioni in atto, alla scadenza successiva alla data di cui al comma
uno sono rinnovate, con accesso ad Italgiureweb, alle nuove condizioni previste
dal presente decreto. L'utente ha facoltà di optare per le nuove condizioni
anche anteriormente alla data di scadenza della convenzione.
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