IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
di concerto con
IL MINISTRO PER LE RIFORME
E LE INNOVAZIONI
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;
Vista la legge 3 agosto 1998, n. 269, recante «Norme contro lo sfruttamento
della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori,
quali nuove forme di riduzione in schiavitù.» ed in particolare l'art.
14-quater inserito dall'art. 19, comma 1, della legge 6 febbraio 2006, n. 38;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle
comunicazioni elettroniche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di
protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante «Attuazione della
direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti
giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con
particolare riferimento al commercio elettronico»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;
Vista la legge 6 febbraio 2006, n. 38 «Disposizioni in materia di lotta contro
lo sfruttamento sessuale dei bambini e la
pedopornografia anche a mezzo Internet»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2004;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di
connettività alla rete Internet;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto e definizioni
1. Il presente decreto definisce i requisiti tecnici degli strumenti di
filtraggio che i fornitori di connettività alla rete
Internet devono utilizzare al fine di impedire, con le modalità previste dalle
leggi vigenti, l'accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto
della pedopornografia istituito ai sensi dell'art. 14-bis della legge 3 agosto
1998, n. 269, come modificata dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) fornitore di connettività alla rete Internet: ogni soggetto che consente
all'utente l'allacciamento alla rete internet ovvero ad altre reti di
comunicazione elettronica o agli operatori che in relazione ad esse forniscono
servizi di comunicazione elettronica;
b) Centro: Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia istituito ai
sensi dell'art. 14-bis della legge 3 agosto 1998, n. 269, come modificata dalla
legge 6 febbraio 2006, n. 38;
c) sito: spazio virtuale su rete Internet raggiungibile con diversi protocolli
che diffonde materiale concernente l'utilizzo
sessuale dei minori;
d) inibizione: l'attività del fornitore di connettività alla rete Internet,
finalizzata all'impedimento dell'accesso ai siti
segnalati dal Centro.
Art. 2.
Aspetti organizzativi della sicurezza presso i fornitori di connettività
alla rete Internet
1. I fornitori di connettività alla rete Internet adottano un modello
organizzativo che consenta la conoscibilità ed il
trattamento delle pertinenti informazioni solo al personale autorizzato,
preventivamente comunicato al Centro. Attivano altresì idonei meccanismi di
presidio che garantiscono la sicurezza e la riservatezza delle informazioni
trattate.
Art. 3.
Sicurezza dei flussi informativi di scambio con il Centro
1. Il Centro provvede a comunicare ai
fornitori di connettività alla rete Internet di cui all'elenco fornito dal
Ministero delle comunicazioni la lista dei siti cui applicare gli strumenti di
filtraggio in maniera da garantire l'integrità, la riservatezza e la certezza
del mittente del dato trasmesso.
2. I fornitori di connettività alla rete Internet sono tenuti a procedere alle
inibizioni entro 6 ore dalla comunicazione, fornendo la comunicazione
dell'avvenuto oscuramento al Centro, secondo i criteri di cui al comma 1, ferme
restando in ogni caso le competenze dell'Autorità giudiziaria.
3. Il Centro, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del presente decreto, provvederà a indicare ai fornitori di
connettività alla rete Internet le modalità con cui effettuare la
comunicazione di cui al comma 2.
Art. 4.
Livelli di inibizione
1. I siti segnalati dal Centro possono
essere inibiti al livello minimo di nome a dominio ovvero a livello di indirizzo
IP ove
segnalato in via esclusiva.
Art. 5.
Requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio
1. I fornitori di connettività alla
rete Internet installano gli strumenti di filtraggio in base alle
caratteristiche tecniche ed in particolare alla gerarchia della porzione di rete
da loro amministrata. I fornitori di connettività alla rete Internet devono
informare, altresì, il Centro ed il Ministero delle comunicazioni dell'avvenuta
attivazione degli strumenti di filtraggio conformi ai requisiti di cui al
presente decreto entro i termini indicati all'art. 8.
2. La funzione di inibizione del sistema di filtraggio si basa sul blocco delle
richieste di accesso ai livelli indicati all'art. 4.
3. Il filtro opera esclusivamente sulla lista dei siti fornita dal Centro e deve
avere le seguenti caratteristiche:
a) garantire l'impossibilità di accedere e di apportare modifiche non
autorizzate all'elenco dei siti inibiti;
b) permettere l'inibizione dei siti segnalati indipendentemente dalla codifica
dei caratteri utilizzata;
c) escludere che i fornitori di connettività alla rete Internet siano
autorizzati, ai fini del presente decreto e salvo i casi
espressamente previsti dalle leggi vigenti, al trattamento dei dati relativi
agli accessi effettuati dai singoli utenti.
4. La funzione di inibizione dei sistemi di filtraggio è indipendente, in
particolare:
a) dalle caratteristiche e dalle tecnologie dei sistemi e delle risorse
impiegate dall'utente;
b) dal linguaggio a marcatori usato nelle pagine web e dal tipo dei file
presenti;
c) dal linguaggio script usato per le pagine web generate dinamicamente.
Art. 6.
Sanzioni amministrative
1. Ferma restando l'eventuale
responsabilità penale dei fornitori di connettività alla rete Internet, le
violazioni alle disposizioni di cui all'art. 14-quater della legge 3 agosto
1998, n. 269 come modificata dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38 sono punite con
l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro
250.000 da parte degli Ispettorati territoriali del Ministero delle
comunicazioni.
2. Nel caso di violazione delle disposizioni richiamate al comma 1 non si
applica il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.
3. I competenti Uffici della Polizia postale e delle comunicazioni che hanno
accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, presentano rapporto, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, all'Ispettorato territoriale del luogo in cui è
stata commessa la violazione.
Art. 7.
Rimozione del blocco di un sito segnalato dal Centro
1. Il Centro segnala ai fornitori di
connettività alla rete Internet, con le medesime forme di cui all'art. 3, la
cessazione
delle esigenze che impediscono l'accesso ad un sito, in precedenza oggetto di
blocco.
2. I fornitori di connettività alla rete Internet procedono alla rimozione
delle inibizioni entro 12 ore dalla comunicazione del Centro.
Art. 8.
Disposizioni transitorie e finali
1. I fornitori di connettività alla
rete Internet si dotano degli strumenti di filtraggio conformi ai requisiti
previsti dall'art. 5 ed attivano rispettivamente:
a) entro 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del presente decreto, gli strumenti di filtraggio necessari ad inibire
l'accesso ai siti identificati mediante il nome a dominio così come previsto
dall'art. 4;
b) entro 150 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del presente decreto, gli strumenti di filtraggio necessari
ad inibire l'accesso ai siti identificati anche mediante l'indirizzo IP così
come previsto dall'art. 4.
2. Dopo sei mesi dall'approvazione del presente decreto, e poi con cadenza
semestrale, il Ministero delle comunicazioni, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le innovazioni e le tecnologie ed il Ministero
dell'interno - Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia,
procedono:
a) alla verifica dei risultati ottenuti dalle attività regolate dal presente
decreto;
b) alla verifica delle tecnologie adottate e della loro congruenza con gli scopi
della legge 6 febbraio 2006, n. 38, recante
«Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e
la pedopornografia anche a mezzo Internet».
3. All'esito dei risultati delle verifiche, il Ministro delle comunicazioni e il
Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione potranno procedere, sentiti i rappresentanti delle
associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di connettività alla
rete Internet, a modifiche del presente decreto.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti
di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 gennaio 2007
Il Ministro delle comunicazioni
Gentiloni Silveri
Il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione
Nicolais
Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive,
registro n. 1, foglio n. 37
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