IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il
contrasto del terrorismo internazionale, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2005, n. 155 ed in particolare l'art. 7-bis, con il quale e',
tra l'altro, disposto che, con decreto del Ministro dell'interno, siano
individuate le infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale
alla cui protezione informatica provvede l'organo del Ministero dell'interno per
la sicurezza e per la regolarita' dei servizi di telecomunicazione, operando
mediante collegamenti telematici definiti con apposite convenzioni con i
responsabili delle strutture interessate;
Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' l'art. 39 della legge
16 gennaio 2003, n. 3;
Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle
comunicazioni e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, in data 19 gennaio 1999, con il quale il Servizio polizia postale e
delle comunicazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza e' individuato
quale organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e la
regolarita' dei servizi delle telecomunicazioni;
Decreta:
Art. 1. Individuazione delle infrastrutture critiche informatizzate di
interesse nazionale
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7-bis del decreto-legge 27 luglio
2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,
sono da considerare infrastrutture critiche informatizzate di interesse
nazionale i sistemi ed i servizi informatici di supporto alle funzioni
istituzionali di: a) Ministeri, agenzie ed enti da essi vigilati, operanti nei
settori dei rapporti internazionali, della sicurezza, della giustizia, della
difesa, della finanza, delle comunicazioni, dei trasporti, dell'energia,
dell'ambiente, della salute; b) Banca d'Italia ed autorita' indipendenti; c)
societa' partecipate dallo Stato, dalle regioni e dai comuni interessanti aree
metropolitane non inferiori a 500.000 abitanti, operanti nei settori delle
comunicazioni, dei trasporti, dell'energia, della salute e delle acque; d) ogni
altra istituzione, amministrazione, ente, persona giuridica pubblica o privata
la cui attivita', per ragioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
sia riconosciuta di interesse nazionale dal Ministro dell'interno, anche su
proposta dei prefetti - autorita' provinciali di pubblica sicurezza.
2. I collegamenti telematici necessari per assicurare i servizi di protezione
informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di cui al comma 1 sono
definiti sulla base dell'individuazione delle strutture medesime da parte delle
istituzioni, amministrazioni, autorita', societa', enti, persone giuridiche
pubbliche o private di cui al medesimo comma 1, mediante apposite convenzioni ai
sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 39 della legge
16 gennaio 2003, n. 3, stipulate, per il Ministero dell'interno, dal Capo della
polizia direttore generale della pubblica sicurezza e, per le istituzioni ed
altri soggetti interessati, dai competenti organi amministrativi di vertice.
Art. 2.
1. Il Ministero dell'interno collabora alla protezione informatica delle
infrastrutture informatizzate degli organi costituzionali, secondo forme e
modalita' da concordare con gli organi medesimi.
Art. 3. Istituzione del C.N.A.I.P.I.C.
1. Per l'attuazione dell'art. 7-bis del citato decreto-legge n. 144 del 2005,
convertito con modificazioni dalla legge n. 155 del 2005, il Capo della polizia
- direttore generale della pubblica sicurezza provvede con proprio decreto,
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate al
Dipartimento della pubblica sicurezza, all'istituzione ed alla definizione
dell'assetto organizzativo e funzionale del Centro nazionale anticrimine
informatico per la protezione delle infrastrutture critiche (C.N.A.I.P.I.C.),
quale unita' organizzativa di livello non dirigenziale, incardinata nel Servizio
polizia postale e delle comunicazioni del medesimo Dipartimento. Il Capo della
polizia - direttore generale della pubblica sicurezza e' incaricato della
esecuzione del presente decreto, che sara' inviato ai competenti organi di
controllo.
Roma, 9 gennaio 2008
Il Ministro: Amato
Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 2008 Ministeri istituzionali -
Interno, registro n. 2, foglio n. 27
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