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Decreto18 marzo 1998, n. 161 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione

(Gazzetta ufficiale n. 122 del 28maggio 1998)

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo l settembre 1993, n. 385;

Visto in particolare l'articolo 26, comma 1, del citato decreto legislativo, in base al quale i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro, adottato sentita la Banca d'Italia;

Visto inoltre l'articolo 26, comma 3, del medesimo decreto legislativo, in base al quale il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata;

Sentita la Banca d'Italia;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 23 febbraio 1998;

Vista la nota del 12 marzo 1998, con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1 - Requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione di banche s.p.a. e di banche popolari).

1. I consiglieri di amministrazione delle banche costituite in forma di società per azioni e delle banche popolari devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;
c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie.

2. Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1.

3. L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. La medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

4. Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 2 e 3, valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate.

Art. 2 - Requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione di banche di credito cooperativo.

1. Il presidente del consiglio di amministrazione delle banche di credito cooperativo deve aver svolto per un periodo non inferiore a un anno:
a) le attività o le funzioni di cui al precedente articolo 1, comma 1;
b) attività di insegnamento in materie attinenti al settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
c) attività di amministrazione, direzione o controllo nel settore della cooperazione o in enti a carattere mutualistico.

2. Per la carica di direttore generale o per quella che comporti l'esercizio di funzione equivalente è richiesta un'adeguata esperienza di lavoro in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa per un periodo non inferiore a un biennio.

3. Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 1 e 2, valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate.

Art. 3 - Requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di controllo di banche

1. I soggetti competenti al controllo dei conti delle banche, devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

Art. 4 - Situazioni impeditive

1. Non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore generale e sindaco in banche coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni dell'ultimo esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.

2. Il comma 1 si applica anche a coloro che: a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;
b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa.

Art. 5 - Requisiti di onorabilità

1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in banche non possono essere ricoperte da coloro che:
a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

2. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in banche non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene
previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene previste dal comma 1, lettera c), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.

3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d'Italia.

Art. 6 - Sospensione dalle cariche

1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale:
a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera c);
b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'articolo 5, comma 2, con sentenza non definitiva;
c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

2. Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalle lettere c) e d) del comma 1. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.

Art. 7 - Norme transitorie

1. Le banche cooperative si adeguano alle disposizioni dell'articolo 3 entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Per gli esponenti in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento la mancanza dei requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6, non previsti dalla normativa previgente, non rileva per il mandato residuo se verificatasi antecedentemente alla data stessa.

3. Il presente regolamento, salvi gli articoli 2 e 3, si applica anche alle banche indicate nell'articolo 151 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 marzo 1998
Il Ministro: Ciampi
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1998
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 232

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, reca: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".
- Il testo dell'art. 26, comma 1 e comma 3, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, è il seguente:
"1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400".
"3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2".

Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 26, comma 2, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, è il seguente:
"2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia".

Nota all'art. 2:
- Per il testo del comma 2 dell'art. 26 del D.Lgs. n. 385/1993 vedi nota all'art. 1.

Note all'art. 5:
- La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recita:
"Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità".
- La legge 31 maggio 1965, n. 575, recita: "Disposizioni contro la mafia".
- Il titolo XI del libro V del codice civile recita:
"Disposizioni penali in materia di società e di consorzi", e il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, recita: "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa".

Nota all'art. 6:
- Il testo dell'art. 10, comma 3, della citata legge 31 maggio 1965, n. 575, sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni, è il seguente:
"3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità,
può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni,
delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione".

Nota all'art. 7:
- Il testo dell'art. 151 del citato D.Lgs. n. 385/1993 è il seguente:
"Art. 151 (Banche pubbliche residue). - 1. L'operatività, l'organizzazione e il funzionamento delle banche pubbliche residue sono disciplinati dal presente decreto legislativo, dagli statuti e dalle altre norme in questi richiamate".