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Decreto ministeriale 28 maggio 2003

Regolamentazione dei servizi  Wi-fi ad uso pubblico

(In attesa di pubblicazione sulla G.U.)

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n.66;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Vista la legge 1°agosto 2002, n. 166, ed, in particolare, l'articolo 41 recante norme di riassetto in materia di telecomunicazioni;Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3 ed, in particolare, l'articolo 41 recante norme in materia di tecnologie delle comunicazioni;Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447;
Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 2003, recante modifica del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2003;
Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito l'Autorità) n. 467/00/Cons del 19 luglio 2000, "Disposizioni in materia di autorizzazioni generali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2000;
Vista la Delibera dell'Autorità n. 236/01/CONS "Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2001;
Vista la raccomandazione della Commissione europea relativa alla armonizzazione della fornitura dell'accesso Radio-LAN del pubblico alle reti e ai servizi pubblici di comunicazione elettronica nella Comunità del 20 marzo 2003, che prevede la possibilità di un regime di autorizzazione generale per la fornitura di tali servizi;
Considerato che, secondo quanto previsto dalla citata raccomandazione, non devono esistere discriminazioni tra i vari sistemi Radio-LAN e le altre tecnologie che danno accesso alle reti e ai servizi di comunicazione e che le condizioni di accesso alla proprietà pubblica e privata da parte dei fornitori di servizi di accesso Radio-LAN del pubblico sono subordinate alle norme in materia di concorrenza stabilite dal trattato e, ove pertinente, alle disposizioni della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio quadro del 7 marzo 2002 (direttiva quadro);
Tenuto conto delle competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di telecomunicazioni stabilite dalla normativa vigente;
Viste le direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 e considerato che il regime dell'autorizzazione generale per la fornitura dell'accesso del pubblico alle reti e ai servizi pubblici di comunicazione elettronica nella Comunità è conforme ai principi delle direttive medesime;
Considerato che ai sensi della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni) ogniqualvolta sia possibile e soprattutto qualora il rischio di interferenze dannose sia trascurabile, l'uso delle frequenze non deve essere subordinato alla concessione di diritti individuali d'uso;
Considerato che le applicazioni Radio-LAN utilizzano frequenze ad uso collettivo che non hanno diritto a protezione e non debbono provocare interferenze ad altri servizi e che, pertanto, l'uso delle relative frequenze non va subordinato alla concessione di diritti d'uso individuali;
Considerata l'opportunità di fissare le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni generali per la fornitura al pubblico dell'accesso Radio-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni, in accordo con l'articolo 1 del citato decreto 20 febbraio 2003 modificativo del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze e nelle more dell'adozione della normativa di recepimento delle citate direttive europee prevista dall'articolo 41 della legge 1°agosto 2002, n. 166;
Sentiti gli operatori di telecomunicazioni e le associazioni rappresentative del settore in audizione congiunta con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in data 17 aprile 2003;
Visto il parere del Consiglio superiore delle comunicazioni espresso nell'adunanza n. 182 del 22 maggio 2003;

DECRETA

Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a)"Radio Local Area Network ( di seguito denominate "Radio LAN" o "R-LAN"): un sistema di comunicazioni in rete locale mediante radiofrequenze che utilizza apparati a corto raggio secondo le caratteristiche di armonizzazione e tecniche previste dal vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, nelle seguenti bande di frequenza: 2.400,0 - 2.483,5 MHz (brevemente banda a 2.4 GHz), 5.150 - 5.350 MHz, 5.470 - 5.725 MHz (brevemente bande a 5 GHz);
b)"access point" : strumento di accesso per un numero variabile di utenti tra la rete Radio-LAN e la struttura di rete di telecomunicazioni ;
c)"codici di abilitazione e identificazione": codici forniti dall'impresa autorizzata all'abbonato per identificarlo univocamente e verificarne l'abilitazione all'accesso alla rete tramite l'access point;
d)"autorizzazione generale": un'autorizzazione che è ottenuta su semplice dichiarazione di inizio attività.

2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

Art. 2 (Oggetto ed ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento fissa le condizioni per il conseguimento dell'autorizzazione generale per la fornitura, attraverso le applicazioni Radio LAN nella banda 2,4 GHz o nelle bande 5 GHz, dell'accesso del pubblico alle reti e ai servizi di telecomunicazioni, in locali aperti al pubblico o in aree confinate a frequentazione pubblica quali aeroporti, stazioni ferroviarie e marittime e centri commerciali.

2. Ai fini della limitazione delle interferenze dannose ad altri servizi previsti dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze,gli access point operanti nella banda 5.150-5.350 MHz possono essere installati all'interno di edifici secondo le caratteristiche tecniche di cui alla nota 184 del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze come modificato dal decreto del Ministro delle comunicazioni 20 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2003.

Art. 3 (Procedura per il conseguimento dell' autorizzazione generale)

1. La fornitura del servizio di cui all'articolo 2 è subordinata ad un'autorizzazione generale secondo le condizioni di cui all'articolo 6.

2. Il soggetto che intende fornire il servizio di cui all'articolo 2, avente sede in ambito nazionale o in uno dei paesi dello Spazio economico europeo (SEE), in uno dei paesi appartenenti all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), o in altri Paesi con i quali vi siano accordi di reciprocità nel settore disciplinato dal presente provvedimento, fatta comunque salva ogni eventuale limitazione derivante da accordi internazionali, è tenuto a presentare al Ministero delle comunicazioni, di seguito denominato "Ministero", una dichiarazione comprensiva di tutte le informazioni necessarie a verificare la conformità alle condizioni di cui all'articolo 6.La predetta dichiarazione, che deve attenersi a quanto indicato nell'allegato A al presente decreto, costituisce denuncia di inizio attività e dà titolo ad avviare il servizio contestualmente alla sua presentazione.

3. Il soggetto richiedente allega alla dichiarazione la documentazione di cui all'art. 6, comma 1, lett. a) e b) della delibera dell'Autorità n. 467/00/Cons. Il soggetto che abbia precedentemente ottenuto una o più autorizzazioni all'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni, può presentare la dichiarazione facendo riferimento alla documentazione già esibita, nei limiti della prevista validità.

4. I soggetti autorizzati sono obbligati all'iscrizione al registro degli operatori di comunicazione, previsto dall'articolo 1, comma 6, lett. a), n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, secondo le disposizioni della delibera dell'Autorità n. 236/01/Cons e successive modificazioni.

5. I soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui al presente articolo, comunicano entro 30 giorni al Ministero ogni variazione delle informazioni contenute nella stessa e nella relativa documentazione allegata.

Art. 4 (Contributi)

1. I diritti amministrativi imposti ai soggetti autorizzati ad offrire il servizio di cui all'articolo 2 coprono esclusivamente i costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale .
2. La misura di tali contributi sarà fissata con apposito provvedimento e resa pubblica ai sensi delle normative vigenti.

Art. 5 (Validità e cessione dell'autorizzazione generale)

1. L'autorizzazione generale di cui all'articolo 3 ha una durata non superiore a nove anni a decorrere dalla data di notifica della dichiarazione di cui al medesimo articolo ed è rinnovabile, previa nuova dichiarazione presentata con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla scadenza.

2. La scadenza coincide con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validità dell'autorizzazione generale.

3. L'autorizzazione generale non può essere ceduta a terzi senza l'assenso del Ministero volto a verificare la sussistenza dei requisiti in capo all'impresa cessionaria, per il rispetto delle condizioni di cui all'autorizzazione medesima.

Art. 6 (Condizioni dell'autorizzazione generale)

1. Il soggetto titolare dell'autorizzazione generale per la fornitura, attraverso le applicazioni Radio LAN, dell'accesso del pubblico alle reti e ai servizi di telecomunicazioni, è tenuto a soddisfare le seguenti condizioni:
a)l'utilizzazione di apparecchiature conformi a quanto previsto dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 268, di recepimento della direttiva 1999/5/CE;
b)la sicurezza delle operazioni di rete, il mantenimento dell'integrità della rete, l'interoperabilità dei servizi nonché la protezione dei dati; a tal fine l'interconnessione tra reti Radio LAN è ammessa esclusivamente attraverso reti pubbliche di telecomunicazioni ; è ammesso il collegamento tra gli access point appartenenti alla medesima Radio LAN limitatamente all'ambito geografico locale definito all'articolo 2, comma 1 e nel rispetto delle caratteristiche tecniche previste dal vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;
c)la fornitura delle informazioni necessarie per verificare il rispetto delle condizioni stabilite ed a fini statistici;
d)il rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, ivi incluso il rispetto dei tetti previsti per le emissioni elettromagnetiche;
e)l'utilizzazione delle frequenze di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a)esclusivamente secondo le caratteristiche di armonizzazione e tecniche previste dal vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, con l'esclusione di utilizzo delle medesime per scopi di interconnessione;
f)l'assenza di interferenze dannose alle altre utilizzazioni previste dal vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze nelle bande di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), senza alcun diritto a protezione dalle medesime utilizzazioni ;
g)la pubblicizzazione delle condizioni di offerta del servizio, incluse quelle attinenti alle condizioni economiche, alla qualità e alla disponibilità del servizio nonché le relative variazioni delle condizioni stesse;
h)l'istituzione di una procedura per la trattazione dei reclami;
i)il pagamento dei contributi, ove previsti;
j)la fornitura di fatture dettagliate e documentate, ove applicabile in funzione della tipologia del servizio offerto;
k)l'adozione di opportuni codici di abilitazione e identificazione per identificare univocamente l'abbonato e verificarne l'abilitazione all'accesso alla rete tramite l'access point ;
l)il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza e tempestiva collaborazione con l'Autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 7, comma 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997;
m)il rispetto di ogni ragionevole misura tecnica di mitigazione, come previsto dalle rilevanti raccomandazioni e decisioni dell'ECC;
n)il rispetto delle eventuali disposizioni emanate dall'Autorità in materia di accesso, condivisione degli apparati e delle strutture, garanzie in materia di tutela della effettiva concorrenza.

2. In particolare il soggetto di cui al comma 1 è tenuto al rispetto degli obblighi di cui agli articoli 4 e 5 della direttiva 97/66/CE ed alle successive modificazioni di cui alla direttiva 2002/58/CE, quando recepita nell'ordinamento nazionale, che disciplinano gli aspetti legati alla sicurezza ed alla riservatezza delle reti e dei servizi.

Art. 7  (Controlli e verifiche - Disposizioni sanzionatorie - Conciliazione e risoluzione delle controversie)

1.Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, possono procedere all'attuazione di controlli periodici per la verifica del rispetto delle condizioni di cui al presente decreto.

2.In caso di inosservanza delle condizioni previste per le autorizzazioni generali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 e all'articolo 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 13 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.3.Le procedure di conciliazione e risoluzione delle controversie sono disciplinate dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

Art. 8 (Disposizioni transitorie e finali)

1.Le imprese già autorizzate all'esercizio sperimentale del servizio di fornitura, attraverso le applicazioni Radio LAN, dell'accesso del pubblico alle reti e ai servizi di telecomunicazioni mediante l'impiego delle frequenze 2.400 - 2.483,5 MHz, cessano la sperimentazione entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.
2. I titoli abilitativi di cui al presente decreto verranno adeguati alla normativa comunitaria in corso di recepimento di cui alle premesse, in materia di comunicazioni elettroniche.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2003
Il Ministro delle Comunicazioni

ALLEGATO A 

Il sottoscritto:
Cognome:..........Nome:...........Luogo e data di nascita......
Residenza e domicilio.......Cittadinanza.........
Società/Ditta........Nazionalità..........Sede............
Codice fiscale e Partita IVA........ Dati del rappresentante legale:
Cognome e nome.......Luogo e data di nascita.....Residenza e domicilio......
Codice fiscale....... 
Dichiara:
di voler offrire al pubblico il seguente servizio di telecomunicazioni, mediante utilizzo di frequenze collettive R-LAN operanti nelle bande a 2,4 e 5 GHz: (descrivere il servizio)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

che tale servizio verrà offerto al pubblico a partire dalla data del.......
Si impegna ad osservare le disposizioni previste dal decreto del Presente della Repubblica 19 settembre
1997, n. 318;
a rispettare le condizioni e gli obblighi previsti dal presente provvedimento, ivi comprese le misure adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
a comunicare entro trenta giorni al Ministeroogni modifica al contenuto della presente dichiarazione;
al pagamento dei contributi previsti;
ad ottemperare a tutte le norme adottate ai fini della sicurezza pubblica o per l'adeguamento delle interfacce alla normativa nazionale o comunitaria.
Dichiara, inoltre, di utilizzare le seguenti apparecchiature di telecomunicazioni:
a)tipo e modello.........b)ubicate in...........e di adottare il seguente codice di identificazione e abilitazione:___________________________________________________________

Descrive nel seguito icollegamenti alle reti pubbliche:
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______________________________________________________________

Data.....Firma.........