Decreto ministeriale 28 maggio 2003
Regolamentazione dei servizi Wi-fi ad uso pubblico
(In attesa di pubblicazione sulla G.U.)
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 marzo 2001, n.66;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Vista la legge 1°agosto 2002, n. 166, ed, in particolare, l'articolo 41
recante norme di riassetto in materia di telecomunicazioni;Vista la legge 16
gennaio 2003, n. 3 ed, in particolare, l'articolo 41 recante norme in
materia di tecnologie delle comunicazioni;Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447;
Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 2003, recante modifica del Piano
nazionale di ripartizione delle frequenze pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2003;
Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di
seguito l'Autorità) n. 467/00/Cons del 19 luglio 2000, "Disposizioni
in materia di autorizzazioni generali", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2000;
Vista la Delibera dell'Autorità n. 236/01/CONS "Regolamento per l'organizzazione
e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione" pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2001;
Vista la raccomandazione della Commissione europea relativa alla
armonizzazione della fornitura dell'accesso Radio-LAN del pubblico alle reti
e ai servizi pubblici di comunicazione elettronica nella Comunità del 20
marzo 2003, che prevede la possibilità di un regime di autorizzazione
generale per la fornitura di tali servizi;
Considerato che, secondo quanto
previsto dalla citata raccomandazione, non devono esistere discriminazioni tra
i vari sistemi Radio-LAN e le altre tecnologie che danno accesso alle reti e
ai servizi di comunicazione e che le condizioni di accesso alla proprietà
pubblica e privata da parte dei fornitori di servizi di accesso Radio-LAN
del pubblico sono subordinate alle norme in materia di concorrenza stabilite
dal trattato e, ove pertinente, alle disposizioni della direttiva 2002/21/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio quadro del 7 marzo 2002 (direttiva
quadro);
Tenuto conto delle competenze dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni in materia di telecomunicazioni stabilite dalla normativa
vigente;
Viste le direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE, del
Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 e considerato che il
regime dell'autorizzazione generale per la fornitura dell'accesso del
pubblico alle reti e ai servizi pubblici di comunicazione elettronica nella
Comunità è conforme ai principi delle direttive medesime;
Considerato che ai
sensi della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni) ogniqualvolta sia
possibile e soprattutto qualora il rischio di interferenze dannose sia
trascurabile, l'uso delle frequenze non deve essere subordinato alla
concessione di diritti individuali d'uso;
Considerato che le applicazioni Radio-LAN utilizzano frequenze ad uso
collettivo che non hanno diritto a protezione e non debbono provocare
interferenze ad altri servizi e che, pertanto, l'uso delle relative
frequenze non va subordinato alla concessione di diritti d'uso individuali;
Considerata l'opportunità di fissare le condizioni per il rilascio delle
autorizzazioni generali per la fornitura al pubblico dell'accesso Radio-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni, in accordo con l'articolo 1
del citato decreto 20 febbraio 2003 modificativo del Piano nazionale di
ripartizione delle frequenze e nelle more dell'adozione della normativa di
recepimento delle citate direttive europee prevista dall'articolo 41 della
legge 1°agosto 2002, n. 166;
Sentiti gli operatori di telecomunicazioni e le associazioni rappresentative
del settore in audizione congiunta con l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni in data 17 aprile 2003;
Visto il parere del Consiglio superiore delle comunicazioni espresso nell'adunanza
n. 182 del 22 maggio 2003;
DECRETA
Art. 1 (Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a)"Radio Local Area Network ( di seguito denominate "Radio LAN"
o "R-LAN"): un sistema di comunicazioni in rete locale mediante
radiofrequenze che utilizza apparati a corto raggio secondo le caratteristiche
di armonizzazione e tecniche previste dal vigente Piano nazionale di
ripartizione delle frequenze, nelle seguenti bande di frequenza: 2.400,0 -
2.483,5 MHz (brevemente banda a 2.4 GHz), 5.150 - 5.350 MHz, 5.470 - 5.725
MHz (brevemente bande a 5 GHz);
b)"access point" : strumento di accesso per un numero variabile di
utenti tra la rete Radio-LAN e la struttura di rete di telecomunicazioni ;
c)"codici di abilitazione e identificazione": codici forniti dall'impresa
autorizzata all'abbonato per identificarlo univocamente e verificarne l'abilitazione
all'accesso alla rete tramite l'access point;
d)"autorizzazione generale": un'autorizzazione che è ottenuta su
semplice dichiarazione di inizio attività.
2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo
1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n.
318.
Art. 2 (Oggetto ed ambito di applicazione)
1. Il presente provvedimento fissa le condizioni per il conseguimento dell'autorizzazione
generale per la fornitura, attraverso le applicazioni Radio LAN nella banda
2,4 GHz o nelle bande 5 GHz, dell'accesso del pubblico alle reti e ai
servizi di telecomunicazioni, in locali aperti al pubblico o in aree confinate
a frequentazione pubblica quali aeroporti, stazioni ferroviarie e marittime e
centri commerciali.
2. Ai fini della limitazione delle interferenze dannose ad altri servizi
previsti dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze,gli access point
operanti nella banda 5.150-5.350 MHz possono essere installati all'interno di
edifici secondo le caratteristiche tecniche di cui alla nota 184 del Piano
nazionale di ripartizione delle frequenze come modificato dal decreto del
Ministro delle comunicazioni 20 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2003.
Art. 3 (Procedura per il conseguimento dell' autorizzazione generale)
1. La fornitura del servizio di cui all'articolo 2 è subordinata ad un'autorizzazione
generale secondo le condizioni di cui all'articolo 6.
2. Il soggetto che intende fornire il servizio di cui all'articolo 2,
avente sede in ambito nazionale o in uno dei paesi dello Spazio economico
europeo (SEE), in uno dei paesi appartenenti all'Organizzazione mondiale del
commercio (OMC), o in altri Paesi con i quali vi siano accordi di reciprocità
nel settore disciplinato dal presente provvedimento, fatta comunque salva ogni
eventuale limitazione derivante da accordi internazionali, è tenuto a
presentare al Ministero delle comunicazioni, di seguito denominato
"Ministero", una dichiarazione comprensiva di tutte le informazioni
necessarie a verificare la conformità alle condizioni di cui all'articolo
6.La predetta dichiarazione, che deve attenersi a quanto indicato nell'allegato
A al presente decreto, costituisce denuncia di inizio attività e dà titolo
ad avviare il servizio contestualmente alla sua presentazione.
3. Il soggetto richiedente allega alla dichiarazione la documentazione di
cui all'art. 6, comma 1, lett. a) e b) della delibera dell'Autorità n.
467/00/Cons. Il soggetto che abbia precedentemente ottenuto una o più
autorizzazioni all'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni, può
presentare la dichiarazione facendo riferimento alla documentazione già
esibita, nei limiti della prevista validità.
4. I soggetti autorizzati sono obbligati all'iscrizione al registro degli
operatori di comunicazione, previsto dall'articolo 1, comma 6, lett. a), n.
5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, secondo le disposizioni della delibera
dell'Autorità n. 236/01/Cons e successive modificazioni.
5. I soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui al presente
articolo, comunicano entro 30 giorni al Ministero ogni variazione delle
informazioni contenute nella stessa e nella relativa documentazione allegata.
Art. 4 (Contributi)
1. I diritti amministrativi imposti ai soggetti autorizzati ad offrire il
servizio di cui all'articolo 2 coprono esclusivamente i costi amministrativi
sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di
autorizzazione generale .
2. La misura di tali contributi sarà fissata con apposito provvedimento e
resa pubblica ai sensi delle normative vigenti.
Art. 5 (Validità e cessione dell'autorizzazione generale)
1. L'autorizzazione generale di cui all'articolo 3 ha una durata non
superiore a nove anni a decorrere dalla data di notifica della dichiarazione
di cui al medesimo articolo ed è rinnovabile, previa nuova dichiarazione
presentata con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla scadenza.
2. La scadenza coincide con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validità
dell'autorizzazione generale.
3. L'autorizzazione generale non può essere ceduta a terzi senza l'assenso
del Ministero volto a verificare la sussistenza dei requisiti in capo all'impresa
cessionaria, per il rispetto delle condizioni di cui all'autorizzazione
medesima.
Art. 6 (Condizioni dell'autorizzazione generale)
1. Il soggetto titolare dell'autorizzazione generale per la fornitura,
attraverso le applicazioni Radio LAN, dell'accesso del pubblico alle reti e
ai servizi di telecomunicazioni, è tenuto a soddisfare le seguenti
condizioni:
a)l'utilizzazione di apparecchiature conformi a quanto previsto dal decreto
legislativo 9 maggio 2001, n. 268, di recepimento della direttiva 1999/5/CE;
b)la sicurezza delle operazioni di rete, il mantenimento dell'integrità
della rete, l'interoperabilità dei servizi nonché la protezione dei dati;
a tal fine l'interconnessione tra reti Radio LAN è ammessa esclusivamente
attraverso reti pubbliche di telecomunicazioni ; è ammesso il collegamento
tra
gli access point appartenenti alla medesima Radio LAN limitatamente all'ambito
geografico locale definito all'articolo 2, comma 1 e nel rispetto delle
caratteristiche tecniche previste dal vigente Piano nazionale di ripartizione
delle frequenze;
c)la fornitura delle informazioni necessarie per verificare il rispetto delle
condizioni stabilite ed a fini statistici;
d)il rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute
pubblica e dell'ambiente, ivi incluso il rispetto dei tetti previsti per le
emissioni elettromagnetiche;
e)l'utilizzazione delle frequenze di cui all'articolo 1, comma 1, lett.
a)esclusivamente secondo le caratteristiche di armonizzazione e tecniche
previste dal vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, con l'esclusione
di utilizzo delle medesime per scopi di interconnessione;
f)l'assenza di interferenze dannose alle altre utilizzazioni previste dal
vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze nelle bande di cui all'articolo
1, comma 1, lettera a), senza alcun diritto a protezione dalle medesime
utilizzazioni ;
g)la pubblicizzazione delle condizioni di offerta del servizio, incluse quelle
attinenti alle condizioni economiche, alla qualità e alla disponibilità del
servizio nonché le relative variazioni delle condizioni stesse;
h)l'istituzione di una procedura per la trattazione dei reclami;
i)il pagamento dei contributi, ove previsti;
j)la fornitura di fatture dettagliate e documentate, ove applicabile in
funzione della tipologia del servizio offerto;
k)l'adozione di opportuni codici di abilitazione e identificazione per
identificare univocamente l'abbonato e verificarne l'abilitazione all'accesso
alla rete tramite l'access point ;
l)il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza e
tempestiva collaborazione con l'Autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo
7, comma 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997;
m)il rispetto di ogni ragionevole misura tecnica di mitigazione, come previsto
dalle rilevanti raccomandazioni e decisioni dell'ECC;
n)il rispetto delle eventuali disposizioni emanate dall'Autorità in materia
di accesso, condivisione degli apparati e delle strutture, garanzie in materia
di tutela della effettiva concorrenza.
2. In particolare il soggetto di cui al comma 1 è tenuto al rispetto degli
obblighi di cui agli articoli 4 e 5 della direttiva 97/66/CE ed alle
successive modificazioni di cui alla direttiva 2002/58/CE, quando recepita
nell'ordinamento nazionale, che disciplinano gli aspetti legati alla
sicurezza ed alla riservatezza delle reti e dei servizi.
Art. 7 (Controlli e verifiche - Disposizioni sanzionatorie -
Conciliazione e risoluzione delle controversie)
1.Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze,
possono procedere all'attuazione di controlli periodici per la verifica del
rispetto delle condizioni di cui al presente decreto.
2.In caso di inosservanza delle condizioni previste per le autorizzazioni
generali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo
6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n.
318 e all'articolo 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato
dall'articolo 13 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.3.Le procedure di
conciliazione e risoluzione delle controversie sono disciplinate dall'articolo
18 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.
Art. 8 (Disposizioni transitorie e finali)
1.Le imprese già autorizzate all'esercizio sperimentale del servizio di
fornitura, attraverso le applicazioni Radio LAN, dell'accesso del pubblico
alle reti e ai servizi di telecomunicazioni mediante l'impiego delle
frequenze 2.400 - 2.483,5 MHz, cessano la sperimentazione entro sessanta
giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.
2. I titoli abilitativi di cui al presente decreto verranno adeguati alla
normativa comunitaria in corso di recepimento di cui alle premesse, in materia
di comunicazioni elettroniche.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 28 maggio 2003
Il Ministro delle Comunicazioni
ALLEGATO A
Il sottoscritto:
Cognome:..........Nome:...........Luogo
e data di nascita......
Residenza e domicilio.......Cittadinanza.........
Società/Ditta........Nazionalità..........Sede............
Codice
fiscale e Partita IVA........ Dati del rappresentante
legale:
Cognome e nome.......Luogo e data di nascita.....Residenza e
domicilio......
Codice fiscale.......
Dichiara:
di voler offrire al pubblico il seguente servizio di telecomunicazioni, mediante
utilizzo di frequenze collettive R-LAN operanti nelle bande a 2,4 e 5 GHz:
(descrivere il servizio)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
che tale servizio verrà offerto al pubblico a partire dalla data del.......
Si impegna ad osservare le disposizioni previste dal decreto del Presente della
Repubblica 19 settembre
1997, n. 318;
a rispettare le condizioni e gli obblighi previsti dal presente provvedimento,
ivi comprese le misure adottate dall'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni;
a comunicare entro trenta giorni al Ministeroogni modifica al contenuto della
presente dichiarazione;
al pagamento dei contributi previsti;
ad ottemperare a tutte le norme adottate ai fini della sicurezza pubblica o per
l'adeguamento delle interfacce alla normativa nazionale o comunitaria.
Dichiara, inoltre, di utilizzare le seguenti apparecchiature di
telecomunicazioni:
a)tipo e modello.........b)ubicate in...........e
di adottare il seguente codice di identificazione e
abilitazione:___________________________________________________________
Descrive nel seguito icollegamenti alle reti pubbliche:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Data.....Firma.........