Decreto del Presidente della
Repubblica 4 settembre 1995, n. 420
Regolamento recante determinazione delle caratteristiche e delle modalità di
svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103
(Gazzetta Ufficiale n. 240, Serie
Generale del 13.10.1995)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della
Costituzione;
Visto il testo unico delle disposizioni
legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la convenzione stipulata in data 1 agosto
1984 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la concessionaria
SIP, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n.
523, che disciplina la concessione di servizi di telecomunicazioni ad uso
pubblico;
Vista la convenzione stipulata in data 1. agosto
1984 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la concessionaria
ITALCABLE approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984,
n. 523, che disciplina la concessione dei servizi di telecomunicazioni ad uso
pubblico;
Visto il decreto ministeriale 1 settembre 1983
che ha istituito il servizio facsimile tra utenti della rete pubblica telefonica
commutata denominato "telefax", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
99 del 9 aprile 1984;
Visto l'art. 8 della legge 1. aprile 1981, n.
121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza,
Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1986,
che ha introdotto in via permanente il servizio pubblico videotel in campo
nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1986;
Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1986
concernente la scelta dello standard relativo al servizio videotel, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1986;
Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1990
relativo alle tariffe del servizio pubblico di videoconferenza, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 1991;
Visto il decreto 20 ottobre 1992, concernente la
revisione delle tariffe per il servizio di trasmissione dati su rete pubblica a
commutazione di pacchetto (ITAPAC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276
del 23 novembre 1992;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 9 febbraio
1993, n. 55, di attuazione della direttiva 90/387/CEE concernente l'istituzione
del mercato interno per i servizi di telecomunicazioni mediante la realizzazione
della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni;
Vista la legge 28 luglio 1993, n. 300,
concernente la ratifica e l'esecuzione dell'accordo sullo Spazio economico
europeo fatto a Oporto il 2 maggio 1992 e del protocollo di adattamento di detto
accordo firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993, ed in particolare l'atto finale,
allegato XI;
Visto l'art. 54 della legge 22 febbraio 1994, n.
146, recante delega per l'attuazione della direttiva CEE n. 90/388 in tema di
concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
103, che ha recepito la predetta direttiva n. 90/388/CEE;
Visto, in particolare, l'art. 11 del predetto
decreto legislativo che ha rinviato ad un decreto del Presidente della
Repubblica la determinazione delle caratteristiche e delle modalità di
svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma1, del
medesimo decreto legislativo;
Considerata, allo scopo di perseguire unità di
regolamentazione, l'opportunista di inserire nel presente regolamento le
prescrizioni tecniche di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 103;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Sentito il Consiglio superiore tecnico delle
poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso
nell'adunanza generale del 20 luglio 1995;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1995;
Sulla proposta del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
EMANA
il seguente regolamento:
Capo I
SERVIZI LIBERALIZZATI DI TELECOMUNICAZIONI
Art. 1
Ambito della liberalizzazione
1. Nell'ambito dei servizi di telecomunicazioni
ai quali si applica il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, sono
liberalizzati tutti i servizi diversi dal servizio di telefonia vocale come
definito dall'art. 1, comma 1, lettera g), del predetto decreto legìslativo 17
marzo 1995, n. 103.
2. Sono compresi fra i servizi liberalizzati i
servizi vocali per gruppi chiusi di utenti, di cui all'art. 2.
3. Per l'offerta dei servizi liberalizzati di cui
ai commi i e 2 devono essere utilizzati esclusivamente collegamenti commutati o
diretti della rete pubblica.
Art. 2
Gruppo chiuso di utenti
1. Si intende per gruppo chiuso di utenti una
pluralità di soggetti che risultino legati fra di loro da uno stabile interesse
professionale comuni tale da giustificare esigenze interne di comunicazione
connesse direttamente al predetto interesse.
Art. 3
Apparecchiature terminali ed apparati di rete
1. Le apparecchiature terminali e gli apparati di
rete, da collegare alla rete pubblica di telecomunicazioni per l'offerta dei
servizi di qui all'art.1, devono essere preventivamente approvati dal Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni ed inclusi nei relativi registri pubblici.
2. L'installazione, il collaudo, l'allacciamento
e la manutenzione degli apparati di rete devono essere effettuati da imprese
autorizzate ai sensi dell'allegato 13 al decreto del Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314.
Capo II
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI
Art. 4
Dichiarazione
1. Nel caso di offerta di servizi su collegamenti
commutati di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
103, gli interessati, aventi sede in ambito nazionale o in uno dei Paesi dello
Spazio economico europeo (SEE), debbono inviare al Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni una dichiarazione conforme allo schema riportato nell'allegato
A.
2. L'interessato deve presentare una
dichiarazione per ogni tipo di servizio che intende offrire.
Art. 5
Autorizzazione
1. Salvo quanto previsto nei commi 2 e 3, ai fini
dell'offerta dei servizi di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 103, gli interessati, aventi sede in ambito nazionale o in uno
dei Paesi SEE, debbono presentare domanda di autorizzazione al Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni conforme allo schema riportato nell'allegato B.
2. Ai fini dell'offerta di servizi dì
trasmissione dati e di semplice rivendita di capacità previsti dall'art. 3,
comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, gli interessati, aventi
sede in ambito nazionale o in uno dei Paesi SEE, debbono presentare domanda di
autorizzazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni conforme allo
schema riportato nell'allegato C.
3. Ai fini dell'offerta dei servizi vocali per
gruppi chiusi di utenti, di cui all'art. 2, gli interessati, aventi sede in
ambito nazionale o in uno dei Paesi SEE, debbono presentare domandà di
autorizzazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni conforme allo
schema riportato nell'allegato D.
4. L'interessato deve presentare una domanda di
autorizzazione per ogni tipo di servizio che intende offrire.
5. Il servizio non può in nessun caso essere
avviato prima che l'autorizzazione sia o possa ritenersi concessa ai sensi dei
commi 5, 6 e 7 dell'art. 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103.
6. L'impresa, il consorzio, l'ente, con le
relative sedi o filiali, possono espletare in proprio ed esclusivamente per le
loro esigenze, dopo aver acquisito i necessari collegamenti dal gestore della
rete pubblica, i servizi di cui all'art. 1, comma 1, senza bisogno di
autorizzazione; in alternativa, possono rivolgersi a soggetti autorizzati ad
offrire i servizi stessi ai sensi del presente articolo.
Art. 6
Documentazione a corredo della domanda
1, Alla domanda di autorizzazione di cui all'art.
5 deve essere acclusa la seguente documentazione:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura
italiana o ad altro organismo equivalente nei Paesi SEE, laddove esistente;
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme all'allegato E per i
soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia ai sensi del
decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
c) attestato dell'avvenuto versamento del contributo o dei contributi, di cui
all'art. 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.103, a rimborso degli oneri
sostenuti.
2. Fermo restando il divieto di effettuare la
semplice rivendita di capacità di circuiti affittati di cui all'art.3, Comma 4,
lettera g), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, il fornitore del
servizio che abbia ottenuto l'autorizzazione di cui all'Art.5, comma 3, prima di
attivare il servizio deve presentare, per ciascun gruppo chiuso di utenti, la
relativa documentazione. Questa deve consentire l'indicazione dell'interesse che
lega tra di loro i soggetti ai sensi dell'art. 2; la specificazione dell'elenco
dei componenti del gruppo e dell'ubicazione delle apparecchiatura terminali,
nonché se queste ultime siano attestate a collegamenti diretti ovvero a
collegamenti commutati della rete; in questo ultimo caso devono essere forniti i
numeri di abbonato. Il Ministero comunica entro sessanta giorni il nullaosta
all'avvio del servizio ovvero i motivi che ne giustifichino il diniego;
trascorso tale termine, il nullaosta si intende accordato. Il termine è
interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o
documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al
Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti.
3. Il titolare dell'autorizzazione di cui al
comma 2 deve comunicare ogni variazione dell'elenco di cui al medesimo comma 2,
debitamente documentata.
Art. 7
Obblighi
1. Le variazioni attinenti ai servizi offerti di
cui agli articoli 4 e 5 nonché quelle concernenti i dati di cui all'art. 6,
comma 1, lettera a), sono comunicate entro trenta giorni al Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni. Il Ministero, nei successivi trenta giorni,
può, motivatamente, vietare l'attivazione delle variazioni riguardanti i
servizi.
2. Il soggetto autorizzato si impegna alla tutela
della riservatezza delle comunicazioni e dei dati personali in suo possesso in
conformità alla, legislazione vigente.
3. Le informazioni relative alle condizioni
generali di fornitura o dei servizi debbono rese pubbliche e comunque portate a
conoscenza dell'utente a norma dell'art. 1341 del codice civile.
Art. 8
Pubblico registro
1. Presso il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni è istituito un pubblico registro delle autorizzazioni
rilasciate ai sensi del presente regolamento.
Art. 9
Limitazioni
1. Per ragioni di ordine o di interesse pubblico,
sicurezza pubblica e difesa nazionale, il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni può disporre, per il tempo strettamente necessario, il
divieto di interconnettere collegamenti diretti di cui all'art. 8, comma 1, del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, ovvero la sospensione parziale o
totale dei servizi offerti.
2. Il gestore della rete pubblica, fermo restando
quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
103, può rifiutarsi di interconnettere collegamenti diretti nel solo caso di
impossibilità tecnica di soddisfacimento della richiesta. In tal caso il
gestore deve darne contestuale comunicazione al Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni che decide motivatamente entro novanta giorni anche su reclamo
degli interessati.
3. Avverso i provvedimenti del Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni di cui ai commi 1 e 2 è ammesso ricorso al
tribunale amministrativo regionale competente.
Art. 10
Sospensione e revoca
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni procede, previa diffida, alla sospensione e, poi in caso di in
ottemperanza, alla revoca dell'autorizzazione o, per le ipotesi di servizi
prestati su semplice dichiarazione, al divieto di svolgimento del servizio, nei
seguenti casi:
a) inosservanza dell'art. 3, comma 1, dell'art. 6, comma 3, dell'art. 7,
dell'art. li, comma 3, e dell'art. 17, comma 2;
b) ritardo, oltre il periodo di novanta giorni, nel pagamento dei contribuiti e
delle somme a qualsiasi titolo dovute dal soggetto autorizzato;
c) violazione di divieti o mancato adempimento di obblighi imposti dalla legge.
Art. 11
Validità delle autorizzazioni
1. Le autorizzazioni di cui all'art. 5 hanno una
validità di nove anni e sono rinnovabili.
2. Il rinnovo delle autorizzazioni deve essere
richiesto con almeno centoventi giorni di anticipo rispetto alla scadenza.
3. Le autorizzazioni non possono essere cedute a
terzi.
Art. 12
Disposizione transitoria
1. La dichiarazione e le domande di
autorizzazione da presentare ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 103, devono essere conformi agli schemi riportati,
rispettivamente, negli allegati P, G, H ed I.
2. Gli interessati sono tenuti ad osservare le
disposizioni previste dal presente decreto.
Capo III
VIDEOTEX E AUDIOTEX
Art. 13
Accesso al servizio
1. Gli utenti possono accedere ai servizi
videotex ed audiotex in base a due diverse modalità;
a) accesso riservato: consente l'accesso ai soli utenti abbonati a ciascun
servizio videotex e audiotex, utilizzando la "parola chiave" assegnata
dai fornitori del servizio stesso. In tale caso vengono applicati, da parte del
gestore della rete pubblica di telecomunicazioni, la tariffa per il trasporto
sulla rete telefonica pubblica delle informazioni e prestazioni e, da parte del
fornitore del servizio videotex o audiotex, un prezzo relativo alla erogazione
delle stesse;
b) accesso generalizzato: consente l'accesso "senza parola chiave" da
parte di qualunque utente telefonico a quei centri videotex o audiotex che di
tale modalità di accesso abbiano fatto richiesta al gestore della rete pubblica
di telecomunicazioni con predisposizione di apposita numerazione telefonica. è
compito del gestore della rete pubblica di telecomunicazioni addebitare agli
utenti telefonici un importo comprensivo della tariffa per il trasporto sulla
rete pubblica di telecomunicazioni, da determinare con apposito provvedimento
tariffario, e del prezzo relativo alle informazioni e prestazioni, sulla base
delle risultanze del contatore di abbonato.
Art. 14
Fatturazione
1. In caso di accesso ai servizi videotex e
audiotex da parte di utente munito di "parola chiave", i gestori dei
centri possono demandare al gestore della rete pubblica di telecomunicazioni,
previ accordi tecnici ed economici, il compito della fatturazione all'utenza del
prezzo relativo alla fornitura delle informazioni o delle prestazioni.
2. In caso di accesso generalizzato da parte di
qualunque utente telefonico ai centri videotex e audiotex, le operazioni di
contabilizzazione e di fatturazione delle informazioni e prestazioni fruite sono
effettuate dal gestore della pubblica di telecomunicazioni; questo ultimo
provvede a riconoscere ai fornitori dei servizi videotex e audiotex, sulla base
delle risultanze documentate dei dispositivi di tassazione dello stesso gestore
della rete pubblica di telecomunicazioni, quanto dovuto dagli utenti, al netto
degli oneri di contabilizzazione e di fatturazione.
3. I fornitori di informazioni e di prestazioni,
che svolgono vendita di beni e servizi attraverso i centri videotex e audiotex,
sono tenuti ad effettuare direttamente la fatturazione di detti beni e servizi
ai propri clienti.
Art. 15
Responsabilità
1. I fornitori di informazioni e prestazioni sono
responsabili del contenuto e della esattezza delle stesse. è vietato fornire,
tramite la rete pubblica di telecomunicazioni, informazioni e prestazioni
contrarie a norme cogenti, all'ordine pubblico ed al buon costume.
Capo IV
PRESCRIZIONI TECNICHE
Sezione I - Trasmissione
dati
Art. 16
Condizioni operative
1. Nel caso di offerta del servizio di
trasmissione dati, di cui all'art. 5, comma 2, il richiedente l'autorizzazione
deve allegare alla domanda, oltre a quanto previsto dall'art. 6, un progetto di
massima della rete di trasmissione corredato delle seguenti informazioni:
a) iniziale copertura geografica che si intende soddisfare;
b) eventuale programma di graduale estensione della iniziale copertura
geografica nel territorio nazionale.
2. L'interoperabilità di servizi tecnicamente
compatibili deve essere assicurata nel rispetto delle norme vigenti.
3. Il soggetto autorizzato informa i clienti
circa gli altri servizi con i quali il proprio servizio interopera.
4. Le informazioni relative alle condizioni di
permanenza, disponibilità e qualità del servizio devono essere descritte nel
relativo contratto.
5. In conformità alla raccomandazione X.121
dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, il Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni assegna al fornitore del servizio di trasmissione dati,
all'atto del rilascio dell'autorizzazione, la numerazione che deve essere
utilizzata per la rete dati a commutazione sulla base delle disponibilità del
piano nazionale di numerazione.
6. Allorché la disponibilità di numerazione
prevista dal piano nazionale di cui al comma 5 sia prossima all'esaurimento, il
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni adotta i provvedimenti per
l'integrazione, assegnando al soggetto autorizzato, se necessario, una
numerazione provvisoria.
Sezione II - Gruppo chiuso
di utenti
Art. 17
Condizioni operative
1. Le informazioni relative alle condizioni di
permanenza, disponibilità e qualità dei servizi vocali per gruppi chiusi di
utenti devono essere descritte nel relativo contratto. 2. Nell'ambito dei
servizi vocali per gruppi chiusi di utenti, il fornitore del servizio:
a) non deve espletare detto servizio per soggetti estranei a ciascun gruppo
chiuso;
b) non deve realizzare l'interconnessione fra gruppi chiusi di utenti.
Capo V
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 18
Gestore pubblico
1. Le disposizioni del presente regolamento si
applicano anche al gestore della rete pubblica di telecomunicazioni, in quanto
operi nell'ambito dei servizi liberalizzati.
Art. 19
Controlli
1. Il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni esercita i controlli necessari a verificare l'osservanza delle
disposizioni recate dal presente regolamento per í servizi di cui, all'art. 1,
comma 1.
2. Il gestore della rete pubblica ed i fornitori
dei servizi devono consentire l'accesso alle sedi ed alla documentazione onde
consentire l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1.
Art. 20
1. Sono abrogati i decreti ministeriali 1
settembre 1983, 27 gennaio 1986, 12 febbraio 1986, 27 dicembre 1990 e 20 ottobre
1992 citati nelle premesse.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi dalla
Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 4 settembre 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GAMBINO, Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni
CLO, Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1995
Atti di Governo, registro n. 97, foglio n. 7
ALLEGATO A
DICHIARAZI0NE
(ai sensi e per gli effetti dell'art. 3,
comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103)
Al Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni - Direzione generale concessioni e autorizzazioni
ROMA
Il sottoscritto:
cognome e nome......................................................
luogo e data di nascita......................................................
residenza o domicilio ......................................................
società-ditta......................................................
sede......................................................
certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura
o ad altro organismo equivalente nei Paesi SEE, se
esistente............................................................
codice fiscale e partita I.V.A
......................................................
Dati del legale rappresentante:
cognome e nome ......................................................
luogo e data di nascita......................................................
residenza o domicilio......................................................
Dichiara:
di voler offrire al pubblico, utilizzando
esclusivamente collegamenti commutati della rete pubblica, il seguente servizio
di telecomunicazioni:
..:...............................................................................................................................................;
A tal fine si impegna:
ad osservare le disposizioni previste dal decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 103;
a rispettare le seguenti esigenze fondamentali:
a) sicurezza di funzionamento della rete pubblica di telecomunicazioni;
b) mantenimento dell'integrità della rete pubblica di telecomunicazioni;
c) interoperabilità dei terminali con le apparecchiatura della rete pubblica;
d) interoperabilità dei servizi di telecomunicazioni;
e) protezione dei dati, qualora ricorrano ragioni di interesse pubblico
generale;
a comunicare tempestivamente ogni modifica al
contenuto della presente dichiarazione;
ad impiegare apparecchiatura terminali ed apparati di rete gia, approvati dal
Ministero p.t.
(data)....................
(firma) ..........................
Visto, il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni
GAMBINO
A tal proposito dichiara che il servizio sarà
svolto con le seguenti modalità:
Apparato (tipo e
modello) |
Ubicazione |
Tipo della rete
utilizzata |
|
|
|
(In alternativa, qualora il
richiedente, al momento della dichiarazione, non fosse in possesso delle
informazioni relative agli apparati, alla loro ubicazione ed al tipo di rete da
utilizzare).
A tal proposito si impegna a comunicare al Ministero, prima
dell'avviamento del servizio, le informazioni relative agli apparati, alla loro
ubicazione ed al tipo di rete da utilizzare.
(data) ....................
(firma) .....................
Visto, il Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni
GAMBINO
ALLEGATO B
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
(ai sensi e per gli effetti dell'art. 3,
comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103)
Al Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni - Direzione generale concessioni e autorizzazioni
ROMA
Il sottoscritto:
cognome e nome......................................................
luogo e data di nascita......................................................
residenza o domicilio ......................................................
società-ditta......................................................
sede......................................................
certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura
o ad altro organismo equivalente nei Paesi SEE, se
esistente............................................................
codice fiscale e partita I.V.A
......................................................
Dati del legale rappresentante:
cognome e nome ......................................................
luogo e data di nascita......................................................
residenza o domicilio......................................................
Chiede
di essere autorizzato ad offrire al
pubblico, utilizzando collegamenti diretti della rete pubblica, il seguente
servizio di telecomunicazioni:
.
..................................................................................................................................................
A tal fine si impegna:
ad osservare le disposizioni previste dal decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 103;
a rispettare le seguenti esigenze fondamentali:
a) sicurezza di funzionamento della rete pubblica di telecomunicazioni;
b) mantenimento dell'integrità della rete pubblica di telecomunicazioni;
c) interoperabilità dei terminali con le apparecchiatura della rete pubblica;
d) interoperabilità dei servizi di telecomunicazioni;
e) protezione dei dati, qualora ricorrano ragioni di interesse pubblico
generale;
a comunicare tempestivamente ogni modifica al
contenuto della presente dichiarazione;
ad impiegare apparecchiatura terminali ed apparati di rete gia, approvati dal
Ministero p.t.
(data)....................
(firma) ..........................
Visto, il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni
GAMBINO
A tal proposito dichiara che il
servizio sarà svolto con le seguenti modalità:
Apparato (tipo e
modello) |
Ubicazione |
Tipo della rete
utilizzata |
|
|
|
(In alternativa, qualora il
richiedente, al momento della presentazione della domanda, non fosse in possesso
delle informazioni relative agli apparati, alla loro ubicazione ed al tipo di
rete da utilizzare).
A tal proposito si impegna a comunicare al Ministero, prima dell'avviamento del
servizio, le informazioni relative agli apparati, alla loro ubicazione ed al
tipo di rete da utilizzare.
(data)....................
(firma) ..........................
Visto, Il Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni
GAMBINO
ALLEGATO C
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
(ai sensi e per gli effetti dell'art. 3,
comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103)
Al Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni - Direzione generale concessioni e autorizzazioni
ROMA
Il sottoscritto:
cognome e nome......................................................
luogo e data di nascita......................................................
residenza o domicilio ......................................................
società-ditta......................................................
sede......................................................
certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura
o ad altro organismo equivalente nei Paesi SEE, se
esistente............................................................
codice fiscale e partita I.V.A
......................................................
Dati del legale rappresentante:
cognome e nome ......................................................
luogo e data di nascita......................................................
residenza o domicilio......................................................
Chiede
di essere autorizzato ad offrire al
pubblico il seguente servizio di telecomunicazioni:
trasmissione dati a commutazione di pacchetto;
trasmissione dati a commutazione di circuito;
trasmissione dati...............................................
(assimilabile a quelli a commutazione di pacchetto o di circuito);
semplice rivendita di capacità.................................
A tal fine si impegna:
ad osservare le disposizioni previste dal decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 103;
a rispettare le seguenti esigenze fondamentali:
a) sicurezza di funzionamento della rete pubblica di telecomunicazioni;
b) mantenimento dell'integrità della rete pubblica di telecomunicazioni;
c) interoperabilità dei terminali con le apparecchiatura della rete pubblica;
d) interoperabilità dei servizi di telecomunicazioni;
e) protezione dei dati, qualora ricorrano ragioni di interesse pubblico
generale;
a comunicare tempestivamente ogni modifica al
contenuto della presente dichiarazione;
ad impiegare apparecchiatura terminali ed apparati di rete già approvati dal
Ministero p.t.
(data)....................
(firma) ..........................
Visto, il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni
GAMBINO
A tal proposito dichiara che il
servizio sarà svolto con le seguenti modalità:
Apparato (tipo e
modello) |
Ubicazione |
Tipo della rete
utilizzata |
|
|
|
(In alternativa, qualora il richiedente, al
momento della presentazione della domanda, non fosse in possesso delle
informazioni relative agli apparati, alla loro ubicazione ed al tipo di rete da
utilizzare).
A tal proposito si impegna a comunicare al Ministero, prima dell'avviamento del
servizio, le informazioni relative agli apparati, alla loro ubicazione ed al
tipo di rete da utilizzare.
(data) ....................
(firma) ..........................
Visto, il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni
GAMBINO
ALLEGATO D
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
(ai sensi e per gli effetti dell'art. 11,
comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103)
Al Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni - Direzione generale concessioni e autorizzazioni
ROMA
Il sottoscritto:
cognome e nome......................................................
luogo e data di nascita......................................................
residenza o domicilio ......................................................
società-ditta......................................................
sede......................................................
certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura
o ad altro organismo equivalente nei Paesi SEE, se
esistente............................................................
codice fiscale e partita I.V.A
......................................................
Dati del legale rappresentante:
cognome e nome ......................................................
luogo e data di nascita......................................................
residenza o domicilio......................................................
Chiede
di essere autorizzato ad offrire i servizi vocali
a gruppi chiusi di utenti.
A tal fine si impegna:
ad osservare le disposizioni previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
103;
ad osservare le prescrizioni tecniche previste dal regolamento;
a rispettare le seguenti esigenze fondamentali:
a) sicurezza di funzionamento della rete pubblica di telecomunicazioni;
b) mantenimento dell'integrità della rete pubblica di telecomunicazioni;
c) interoperabilità dei terminali con le apparecchiatura della rete pubblica;
d) interoperabilità dei servizi di telecomunicazioni;
e) protezione dei dati, qualora ricorrano ragioni di interesse pubblico
generale;
a comunicare ogni modifica al contenuto della presente domanda; ad impiegare
apparecchiatura terminali ed apparati di rete già approvati dal ministero p.t.
A tal proposito dichiara che il servizio sarà
svolto con le seguenti modalità:
Apparato (tipo e
modello) |
Ubicazione |
Tipo della rete
utilizzata |
|
|
|
(In alternativa, qualora il richiedente, al
momento della presentazione della domanda, non fosse in possesso delle
informazioni relative agli apparati, alla loro ubicazione ed al tipo di rete da
utilizzare).
A tal proposito si impegna a comunicare al Ministero, prima dell'avviamento del
servizio, le informazioni relative agli apparati, alla loro ubicazione ed al
tipo di rete da utilizzare.
(data) ....................
(firma) ...........................
Visto, il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni
GAMBINO
ALLEGATO E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
ATTO DI NOTORIETA' AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1968, N. 15
Il sottoscritto
nato a
..........................................................................................il..............................
residente in .................................. Via
........................................................n. ...........
nella qualità di
.............................................................................................................
della società
.................................................................................................................
Dichiara
ai fini del decreto legislativo 8
agosto 1994, n. 490:
(1) che i propri familiari, anche di
fatto conviventi nel territorio dello Stato, sono:
Cognome e nome |
Grado di parentela |
Nato a |
il |
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
............................................................................... |
(*)........................
(*)........................
(*)........................
(*)........................ |
.................
.................
.................
................. |
.................
.................
.................
................. |
Qualora il dichiarante non abbia
conviventi, invece di quanto previsto al punto (1), deve dichiarare:
(2) che non ha familiari anche di fatto conviventi nel territorio dello Stato.
(*) coniuge, figlio/a, fratello, genitore, familiare di fatto convivente.
(firma) .......................
Visto, il Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni
GAMBINO
ALLEGATO F
DICHIARAZI0NE
Al Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni - Direzione generale concessioni e autorizzazioni
ROMA
Il sottoscritto:
cognome e nome......................................................
luogo e data di nascita......................................................
residenza o domicilio ......................................................
società-ditta......................................................
sede......................................................
certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura
o ad altro organismo equivalente nei Paesi SEE, se
esistente........................................................
codice fiscale e partita I.V.A
......................................................
Dati del legale rappresentante:
cognome e nome ......................................................
luogo e data di nascita......................................................
residenza o domicilio......................................................
Dichiara
(ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 1,del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 103)
di trovarsi nella posizione di chi offre al
pubblico, utilizzando esclusivamente collegamenti commutati della rete pubblica,
il seguente servizio di telecomunicazioni:
......................................................................................................................................
con le seguenti modalità:
Apparato (tipo e
modello) |
Ubicazione |
Tipo della rete
utilizzata |
|
|
|
A tal fine si impegna:
ad osservare le disposizioni previste dal decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 103;
a rispettare le seguenti esigenze fondamentali:
a) sicurezza di funzionamento della rete pubblica di telecomunicazioni;
b) mantenimento dell'integrità della rete pubblica di telecomunicazioni;
c) interoperabilità dei terminali con le apparecchiatura della rete pubblica;
d) interoperabilità dei servizi di telecomunicazioni;
e) protezione dei dati, qualora ricorrano ragioni di interesse pubblico
generale;
a comunicare tempestivamente ogni modifica al
contenuto della presente dichiarazione;
ad impiegare apparecchiatura terminali ed apparati di rete gia, approvati dal
Ministero p.t.
(data)....................
(firma) ..........................
Visto, il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni
GAMBINO
ALLEGATO G
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
Al Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni - Direzione generale concessioni e autorizzazioni
ROMA
Il sottoscritto:
cognome e nome......................................................
luogo e data di nascita......................................................
residenza o domicilio ......................................................
società-ditta......................................................
sede......................................................
certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura
o ad altro organismo equivalente nei Paesi SEE, se
esistente.........................................................
codice fiscale e partita I.V.A
......................................................
Dati del legale rappresentante:
cognome e nome ......................................................
luogo e data di nascita......................................................
residenza o domicilio......................................................
Dichiara di trovarsi
nella posizione di chi offre al pubblico,
utilizzando collegamenti diretti della rete pubblica,
il seguente servizio di telecomunicazioni:
...................................................................................................................................................
con le seguenti modalità:
Apparato (tipo e
modello) |
Ubicazione |
Tipo della rete
utilizzata |
|
|
|
Chiede
pertanto (ai sensi e per gli effetti dell'art.
12, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103) il rilascio della
inerente autorizzazione.
A tal fine si impegna:
ad osservare le disposizioni previste dal decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 103;
a rispettare le seguenti esigenze fondamentali:
a) sicurezza di funzionamento della rete pubblica di telecomunicazioni;
b) mantenimento dell'integrità della rete pubblica di telecomunicazioni;
c) interoperabilità dei terminali con le apparecchiatura della rete pubblica;
d) interoperabilità dei servizi di telecomunicazioni;
e) protezione dei dati, qualora ricorrano ragioni di interesse pubblico
generale;
a comunicare ogni modifica al contenuto della
presente dichiarazione;
ad impiegare apparecchiatura terminali ed apparati di rete già approvati dal
Ministero p.t.
(data)....................
(firma) ..........................
Visto, il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni
GAMBINO
ALLEGATO H
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
Al Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni - Direzione generale concessioni e autorizzazioni
ROMA
Il sottoscritto:
cognome e nome......................................................
luogo e data di nascita......................................................
residenza o domicilio ......................................................
società-ditta......................................................
sede......................................................
certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura
o ad altro organismo equivalente nei Paesi SEE, se
esistente..........................................................
codice fiscale e partita I.V.A
......................................................
Dati del legale rappresentante:
cognome e nome ......................................................
luogo e data di nascita......................................................
residenza o domicilio......................................................
Si trova
nella posizione di chi offre al pubblico il
seguente servizio di telecomunicazioni:
trasmissione dati a commutazione di pacchetto.
...................................................................
trasmissione dati a commutazione di circuito.
.....................................................................
trasmissione
dati.................................................................................................................
assimilabile a quelli a commutazione di pacchetto o di circuito)
semplice rivendita di capacità con le seguenti
modalità:
Apparato (tipo e
modello) |
Ubicazione |
Tipo della rete
utilizzata |
|
|
|
Chiede
pertanto (ai sensi e per gli effetti dell'art.
12, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103) il rilascio della
inerente autorizzazione.
A tal fine si impegna:
ad osservare le disposizioni previste dal decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 103;
a rispettare le seguenti esigenze fondamentali:
a) sicurezza di funzionamento della rete pubblica di telecomunicazioni;
b) mantenimento dell'integrità della rete pubblica di telecomunicazioni;
c) interoperabilità dei terminali con le apparecchiatura della rete pubblica;
d) interoperabilità dei servizi di telecomunicazioni;
e) protezione dei dati, qualora ricorrano ragioni di interesse pubblico
generale;
a comunicare ogni modifica al contenuto della
presente dichiarazione;
ad impiegare apparecchiatura terminali ed apparati di rete già approvati dal
Ministero p.t.
(data)....................
(firma) ..........................
Visto, il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni
GAMBINO
ALLEGATO I
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
Al Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni - Direzione generale concessioni e autorizzazioni
ROMA
Il sottoscritto:
cognome e nome......................................................
luogo e data di nascita......................................................
residenza o domicilio ......................................................
società-ditta......................................................
sede......................................................
certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura
o ad altro organismo equivalente nei Paesi SEE, se
esistente.........................................................
codice fiscale e partita I.V.A
......................................................
Dati del legale rappresentante:
cognome e nome ......................................................
luogo e data di nascita......................................................
residenza o domicilio......................................................
Si trova
nella posizione di chi offre i servizi vocali ai
seguenti gruppi chiusi di
utenti...........................................................................................................................................
con le seguenti modalità:
Apparato (tipo e
modello) |
Ubicazione |
Tipo della rete
utilizzata |
|
|
|
Chiede
pertanto (ai sensi e per gli effetti
dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103) il
rilascio della inerente autorizzazione.
A tal fine si impegna:
ad osservare le disposizioni previste dal decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 103;
a rispettare le seguenti esigenze fondamentali:
a) sicurezza di funzionamento della rete pubblica di telecomunicazioni;
b) mantenimento dell'integrità della rete pubblica di telecomunicazioni;
c) interoperabilità dei terminali con le apparecchiatura della rete pubblica;
d) interoperabilità dei servizi di telecomunicazioni;
e) protezione dei dati, qualora ricorrano ragioni di interesse pubblico
generale;
a comunicare ogni modifica al contenuto della
presente dichiarazione;
ad impiegare apparecchiatura terminali ed apparati di rete già approvati dal
Ministero p.t.
(data)....................
(firma) ..........................
Visto, il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni
GAMBINO
NOTE
AVVERTENZA
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma
3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 103, adottato in base all'art. 54 della legge
22 febbraio 1994, n. 146, ha recepito nell'ordinamento interno la direttiva
90/388/CEE in tema di concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni.
Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'allegato 13 al decreto del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314:
"ALLEGATO 13
DISCIPLINA RELATIVA AL RILASCIO
ALLE IMPRESE DELLE
AUTORIZZAZIONI PER L'INSTALLAZIONE, IL COLLAUDO, L'ALLACCIAMENTO E LA
MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE TERMINALI
Art. 1. - 1. Le autorizzazioni
rilasciate alle imprese hanno validità di tre anni su tutto il territorio
nazionale a decorrere dalla data indicata nel relativo atto.
2. L'autorizzazione non è cedibile a terzi senza l'assenso dell'organo che ha
rilasciato l'atto. Ciò vale anche in caso di subentro nella titolarità
dell'impresa.
Art. 2. - 1. Le autorizzazioni sono distinte in due classi:
a) installatori e/o manutentori;
b) costruttori.
2. L'autorizzazione per la classe installatori e/o manutentori è suddivisa in
tre gradi:
a) primo grado: consente l'installazione, l'ampliamento e l'allacciamento
nonché la manutenzione di impianti interni di qualsiasi tipo e potenzialità;
b) secondo grado: consente le stesse operazioni del i grado relativamente ad
impianti interni con capacita, fino a 400 terminazioni interne per voce e dati
con esclusione di quelli realizzati con sistemi radio e/o fibra ottica;
c) terzo grado: consente le operazioni del 2 grado
relativamente ad impianti interni per sola fonìa di capacità fino a 120
derivati.
3. L'autorizzazione per la classe costruttori consente alle imprese costruttrici
di apparecchiature terminali l'installazione, l'allacciamento e/o la
manutenzione di impianti interni costituiti dalle proprie apparecchiatura.
Art. 3. - 1. Per ottenere l'autorizzazione, l'impresa interessata deve
dimostrare di possedere, all'atto della presentazione della domanda di cui
all'art. 4, i seguenti requisiti di idoneità:
a) classe installatori e/o manutentori:
1) primo grado:
1.1) personale tecnico dipendente:
una unità addetta alla progettazione degli impianti;
una unità addetta alla direzione dei lavori;
otto unità addette all'esecuzione dei lavori e/o alla manutenzione delle
apparecchiature terminali;
1.2) strumenti di misura:
dotazione individuale di strumentazione di base per ogni unità addetta
all'esecuzione dei lavori;
misuratore di terra e multimetro digitale da laboratorio, oscilloscopio 50 MHz,
impulsografo, analizzatore di spettro, analizzatore di protocollo per reti
locali, un reflettometro per reti locali ed un personal computer portatile con
schede di accesso per reti locali; la strumentazione deve essere conforme alle
specifiche tecniche dichiarate dal costruttore;
1.3) locali:
uffici: un locale ad uso ufficio presso cui ha sede l'impresa;
magazzino: un deposito di adeguate dimensioni ad uso esclusivo dell'impresa che
possa contenere le varie apparecchiatura di telecomunicazioni, le attrezzature
di cantiere e di squadra;
1.4) automezzi:
cinque automezzi di cui due autofurgoni;
1.5) assicurazione:
copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi;
2) secondo grado:
2.1) personale tecnico dipendente:
una unità addetta alla direzione dei lavori;
quattro unità addette all'esecuzione dei lavori e/o alla manutenzione delle
apparecchiatura terminali;
2.2) strumenti di misura:
dotazione individuale di strumentazione di base per ogni unìtal addetta
all'esecuzione dei lavori;
misuratore di terra e multimetro digitale da laboratorio, impulsografo o
impulsometro, reflettometro per reti locali; la strumentazione deve essere
conforme alle specifiche tecniche dichiarate dal costruttore;
la strumentazione va inoltre integrata con quella specifica indicata dal
costruttore delle apparecchiatura;
2.3) locali: come il primo grado;
2.4) automezzi:
tre automezzi di cui un autofurgone;
2.5) assicurazione:
copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi;
3) terzo grado:
3.1) personale tecnico dipendente:
una unità addetta alla direzione dei lavori;
due unità addette all'esecuzione dei lavori e/o alla manutenzione delle
apparecchiatura terminali;
3.2) strumenti di misura:
dotazione individuale di strumentazione di base per ogni unità addetta
all'esecuzione dei lavori;
misuratore di terra, multimetro digitale da laboratorio e strumentazione
specifica indicata dal costruttore degli apparati per i quali è stata ottenuta
la licenza;
3.3) locali: come il primo grado;
3.4) assicurazione:
copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi.
4) i privati, che con proprio personale specializzato intendono
provvedere alla installazione, collaudo, allacciamento e manutenzione di
impianti - di telecomunicazioni su fondi di loro proprietà o dei quali essi
abbiano titolo a disporre, debbono ottenere la relativa autorizzazione;
5) in tale ipotesi non sono richiesti, quanto al primo e secondo grado, i
requisiti di cui, rispettivamente, ai punti 1.3), 1.4) e 1.5) e 2.3), 2.4) e
2.5) e, quanto al terzo grado, i requisiti di cui ai punti 3.3) e 3.4);
b) classe costruttori.-
la costruzione di apparecchiatura terminali di telecomunicazioni e, requisito
sufficiente per l'iscrizione alla classe costruttori.
Art. 4. - 1. Per ottenere l'autorizzazione relativa alla classe installatori e/o
manutentori, l'impresa deve inviare o presentare al Ministero P.T. - Ispettorato
generale delle telecomunicazioni, un'apposita istanza in bollo nella quale deve
essere specificato il grado di autorizzazione richiesto.
2. Tale istanza va corredata dai seguenti documenti, in regola con l'imposta di
bollo:
a) certificato di iscrizione alla camera dell'industria, del commercio e
dell'artigianato od alla cancelleria del tribunale comprovante l'attività
specifica dell'impresa;
b) certificato generale del casellario giudiziale di chi rappresenta legalmente
l'impresa;
c) copia conforme della scheda di carico o documento equipollente attestante,
alla data dell'istanza, il legittimo possesso delle attrezzature e degli
automezzi;
d) copia conforme degli atti di proprietà o dei documenti attestanti la
legittima disponibilità dei beni immobili relativamente ai locali di cui
all'art. 3;
e) copia conforme della polizza assicurativa di responsabilità civile verso
terzi;
f) documento rilasciato dai competenti uffici, del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale attestante che l'impresa ha alle proprie dipendenze il
personale previsto dall'art. 3 in corrispondenza al grado richiesto;
g) copia conforme di attestati di abilitazione per il personale dipendente
addetto alla progettazione e/o direzione dei lavori in cui si certifichi:
1) per il primo grado: esperienza di progettazione e/o direzione dei lavori
presso case costruttrici di apparecchiatura rientranti nel primo grado o
esperienza di almeno due anni alle dipendenze di ditte già autorizzate di primo
grado;
2) per il secondo grado: esperienza di direzione dei lavori presso case
costruttrici di apparecchiatura rientranti nel secondo grado o esperienza di
almeno due anni alle dipendenze di ditte già autorizzate di secondo o primo
grado;
3) per il terzo grado: esperienza maturata presso case costruttrici di
apparecchiatura rientranti nel terzo grado o alle dipendenze di ditte già
autorizzate;
4) per ditte già autorizzate si intendono quelle che abbiano ottenuto il
relativo atto ai sensi del decreto del 4 ottobre 1982, citato nelle premesse;
h) ricevuta del versamento in favore dell'Amministrazione, a titolo di rimborso
spese per istruttoria, delle somme:
L. 1.000.000 per il primo grado;
L. 500.000 per il secondo grado;
L. 200.000 per il terzo grado;
L. 200.000 per le imprese di sola manutenzione e per la classe costruttori.
3. Le imprese che chiedono l'autorizzazione per la installazione e/o
manutenzione delle apparecchiatura terminali possono, ai sensi della legge 4
gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, dichiarare nella domanda il
possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d) del comma 2.
4. Tali requisiti vanno successivamente documentati, a richiesta
dell'Amministrazione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione.
5. Per le imprese che chiedono di effettuare la sola manutenzione delle
apparecchiature terminali non occorre allegare all'istanza la documentazione di
cui al comma 2, lettera g).
6. Per la classe costruttori è sufficiente la presentazione dell'istanza
corredata dai documenti di cui al comma 2, lettere a) ed e).
Art. 5. 1. L'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, qualora risulti
comprovato il possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4, invita
l'impresa, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda ! a
provvedere al pagamento della tassa di concessione governativa prevista dal n.
117, lettera a), della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, e
successive modifiche, e rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla data
di ricezione della relativa attestazione di versamento.
2. Dell'autorizzazione rilasciata viene data contestuale notizia al gestore del
servizio pubblico ed agli altri organi dell'Amministrazione interessati.
3. Qualora la documentazione esaminata risulti irregolare o incompleta,
l'impresa è invitata a provvedere per la regolarizzazione o l'integrazione.
4. Se la regolarizzazione o l'integrazione non intervengono entro il termine di
trenta giorni dalla data della richiesta, la procedura per l'autorizzazione non
ha seguito e non si fa luogo al rimborso delle somme versate.
5. Le imprese autorizzate, nel rispetto dell'art. 2, comma 1, della legge 5
marzo 1990, n. 46, sono iscritte in apposito albo, suddiviso per classi e per
gradi, tenuto dall'Ispettorato generale delle telecomunicazioni.
Art. 6. 1. L'Ispettorato generale delle telecomunicazioni dispone, nel triennio,
l'effettuazione di almeno un sopralluogo, senza preavviso, presso l'impresa
autorizzata al fine di constatare la permanenza dei requisiti dì idoneità di
cui all'art. 3.
2. Al termine del sopralluogo viene redatto un rapporto da inoltrare all'organo
che ha disposto l'accertamento.
Art. 7. - 1. L'efficacia dell'autorizzazione è sospesa con provvedimento
dell'Ispettorato generale delle telecomunicazioni quando a carico dell'impresa o
dei titolari della stessa si verifichi uno dei seguenti casi:
a) sia in corso procedura di concordato preventivo, di liquidazione coatta
amministrativa o di fallimento;
b) siano in corso procedimenti per reati per i quali sia prevista una pena
restrittiva della libertà personale superiore a tre anni nonché procedimenti
per l'applicazione di misure di sicurezza o misure di prevenzione;
c) infrazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, alle leggi
sociali e ad ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro;
d) mancanza di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
e) inosservanza dell'obbligo riguardante la consistenza minima e la
qualificazione del personale tecnico.
2. L'efficacia dell'autorizzazione è altresì sospesa, previa diffida ad
adempiere nel termine massimo di trenta giorni, quando i locali e/o le
attrezzature e gli automezzi previsti all'art. 3 manchino o non corrispondano al
minimo prescritto.
3. In caso di reiterate inadempienze al disposto del comma 1, lettere c), d) ed
e), e del comma 2, nonché nel caso di inottemperanza alle diffide di cui al
medesimo comma 2, è disposta la revoca dell'autorizzazione.
4. I provvedimenti di sospensione e di revoca dell'autorizzazione sono
notificati all'impresa e comunicati al gestore del servizio pubblico.
Art. 8. - 1. Almeno novanta giorni prima della scadenza di validità
dell'autorizzazione, le imprese che intendano proseguire la propria attività
debbono presentare all'Ispettorato generale delle telecomunicazioni una
richiesta nella quale, tra l'altro, si dichiari, ai sensi e per gli effetti
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che sussistono i requisiti prescritti per la
classe ed il grado di appartenenza.
2. Le imprese di installazione e/o manutenzione già autorizzate, che intendano
essere abilitate al grado superiore, debbono presentare apposita istanza ai
sensi dell'art. 4.
3. L'Ispettorato generale delle telecomunicazioni rilascia una nuova
autorizzazione con validità triennale entro la scadenza della precedente
autorizzazione ovvero comunica i motivi della reiezione della richiesta.
Art. 9. - 1. Le imprese autorizzate ai sensi del decreto ministeriale 4 ottobre
1982, citato nelle premesse, che non chiedano una nuova autorizzazione a norma
del presente decreto, possono continuare ad esercitare la propria attività fino
alla scadenza dell'autorizzazione già rilasciata".
Note agli articoli 4 e 5:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 103:
"Art. 3 (Offerta di servizi di telecomunicazioni).
Quando sono utilizzati collegamenti commutati della rete pubblica, i servizi di
cui all'art. 2, comma 1, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3 del
presente articolo, possono essere offerti al pubblico decorsi sessanta giorni
dalla presentazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di una
dichiarazione con la relazione descrittiva dei servizi e dei collegamenti.
2. Quando sono utilizzati collegamenti diretti della rete pubblicai l'offerta al
pubblico dei servizi di cui all'art. 2, comma 1, anche da parte del gestore
della rete pubblica, deve essere previamente autorizzata dal Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni.
3. L'offerta al pubblico di servizi di trasmissione dati a commutazione di
pacchetto o di circuito, come definiti dall'art.1, comma 1, lettera i), nonché
l'offerta al pubblico della semplice rivendita di capacità, come definita
dall'art. 1, comma 1, lettera 1), devono essere previamente autorizzate dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 comporta l'esplicito impegno del titolare
e dei suoi collaboratori a qualsiasi titolo a rispettare gli obblighi
concernenti:
a) le esigenze fondamentali di cui all'art. 2, comma 3;
b) la natura e le caratteristiche dei servizi di trasmissione dati a
commutazione;
c) le condizioni di permanenza, di disponibilità, e di qualità dei servizi
sotto l'aspetto commerciale;
d) le prescrizioni tecniche riguardanti:
1) l'accesso ai servizi di trasmissione dati a commutazione da parte di terzi;
2) l'interconnessione tra servizi di telecomunicazioni;
3) la compatibilità di funzionamento tra servizi di telecomunicazioni;
e) le condizioni per la salvaguardia, dei compiti di interesse economico
generale affidati al gestore della rete pubblica per quanto concerne la
trasmissione dati a commutazione, con particolare riguardo alla graduale
estensione della copertura geografica sul territorio nazionale ed al rispetto
delle norme sulla concorrenza;
f) la salvaguardia dell'ordine pubblico, della sicurezza e della difesa
nazionale;
g) il divieto di effettuare la semplice rivendita di capacità di circuiti
affittati per l'espletamento del servizio di telefonia vocale, come definito
dall'art. 1, comma 1, lettera g), e dei servizi di cui all'art. 2, comma 2.
5. Sulle domande di autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 deve provvedersi entro
i novanta giorni successivi alla loro presentazione al Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni. Il rifiuto della autorizzazione deve indicare le
ragioni giuridiche o tecniche che lo motivano. L'autorizzazione et concessa
sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.
6. Entro il termine di cui al comma 5, può essere data al richiedente
comunicazione di un nuovo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale
si deve provvedere, specificandone le ragioni amministrative o tecniche.
7. Trascorsi i termini di cui ai commi 5 e 6, senza che sia stato comunicato
all'interessato alcun provvedimento da parte del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, la domanda di rilascio di autorizzazione si considera
accolta.
8. Le prescrizioni tecniche relative agli obblighi di cui al comma 4 sono
adottate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni da
emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo".
- Il D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, reca:
"Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di
comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia".
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 103:
"Art. 10 (Contributi). - 1. I titolari delle autorizzazioni di cui
all'art. 3, commi 2 e 3, sono tenuti a versare al ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, al momento del rilascio e del rinnovo, un contributo a
rimborso degli oneri sostenuti.
2. I titolari delle autorizzazioni di cui all'art. 3, comma 3, sono altresì
tenuti a versare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni un
contributo annuo per le spese dallo stesso sostenute per verifiche e controlli
tecnici ed amministrativi.
3. I contributi di cui ai commi i e 2, dovuti anche dal gestore della rete
pubblica, nonché le relative modalità di versamento sono fissati con decreto
del Ministro delle poste, e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro
del tesoro. I contributi sono aggiornati ogni due anni secondo il tasso
programmato di inflazione.
4. I contributi non versati sono riscossi, con gli interessi legali maggiorati
del tre per cento, mediante ruoli formati dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, ad opera del concessionari della riscossione dei tributi. Per
la formazione dei ruoli e per la riscossione delle quote in essi inscritte si
applicano le disposizioni contenute nell'art. 67, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43".
- Per l'art. 3 del citato D.Lgs. 17 marzo 1995,
n. 103, si rinvia alla nota riguardante gli articoli 4 e 5.
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 103:
l'Art. 8 (Mezzi di tutela). - 1. In caso di rifiuto da parte del gestore della
rete pubblica di interconnettere collegamenti diretti per servizi di trattamento
delle informazioni e di trasmissione dati a commutazione, è ammesso reclamo al
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che decide entro novanta giorni.
Analoga procedura è consentita nell'ipotesi che sia eccepita l'onerosità delle
condizioni economiche richieste per l'interconnessione.
2. I provvedimenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con i
quali non sono accolte richieste di accesso alla rete pubblica di
telecomunicazioni o di affitto di collegamenti diretti, ed i provvedimenti di
mancato accoglimento dei reclami di cui al comma i devono essere motivati.
3. Avverso i provvedimenti di cui all'art. 3, comma 5, all'art. 7, commi i e 2,
ed al comma 2 del presente articolo è ammesso ricorso al tribunale
amministrativo regionale competente".
- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato
D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 103:
l'Art. 4 (Interfacce tecniche ed omologazione). - 1. Le caratteristiche delle
interfacce tecniche necessarie per l'utilizzazione delle reti pubbliche di
telecomunicazioni sono disciplinate dal regolamento di attuazione della legge 28
marzo 1991, n. 109, adottato con decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314.
2. Le apparecchiatura terminali necessarie per l'esercizio dei servizi di
telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, devono essere omologate; si
applicano le disposizioni di cui alla citata legge n. 109 del 1991 ed al
relativo regolamento di attuazione, adottato con il citato decreto del Ministro
delle Poste e delle telecomunicazioni n. 314 del 1992".
Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 103:
"Art. 7 (Sanzioni). - 1. In caso di violazione delle disposizioni di cui
all'art. 3, comma 1, ed all'art. 12, comma 1, il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni dispone la sospensione dei collegamenti sino alla
regolarizzazione delle relative procedure.
2. In caso di espletamento dei servizi di cui all'art. 3, commi 2 e 3, in
difformità da quanto previsto negli. atti di autorizzazione, il Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni dispone la sospensione dei collegamenti
utilizzati per un periodo da dieci giorni a tre mesi; in caso di recidiva,
dispone la revoca dell'autorizzazione.
3. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3, e di
omessa richiesta di autorizzazione, di cui all'art. 12, comma 1, oltre a quanto
previsto nel comma 2, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquemilioni a lire trentamilioni".
Nota all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n.
103:
"Art. 12 (Disposizione transitoria. - 1. Chiunque, alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, offra al pubblico i servizi di
telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, deve, entro centoventi giorni
dall'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 11, comma 1, presentare la
dichiarazione o richiedere l'autorizzazione in conformità a quanto previsto
dall'art. 3, commi 1, 2 e 3".
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