Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
11 luglio 2001, n. 338
Regolamento di esecuzione delle disposizioni
relative al contrassegno della Società italiana degli autori e degli editori
(S.I.A.E.) di cui all'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come
introdotto dall'articolo 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove
norme di tutela del diritto d'autore
(GU n. 194, 22 agosto 2001, serie generale)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione
del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 18 maggio 1942,
n. 1369;
Visto l'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto
dall'articolo 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme di
tutela del diritto d'autore e, in particolare, i commi 3, 4, e 6;
Sentita la Società italiana degli autori e degli editori (S.I.A.E.);
Sentite le associazioni di categoria interessate;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli
atti normativi nell'adunanza del 18 giugno 2001;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo
181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dalla legge 18
agosto 2000, n. 248, le caratteristiche del contrassegno, ivi comprese le
dichiarazioni identificative sostitutive del contrassegno medesimo, da apporre
sui supporti di cui al comma 1 del medesimo articolo 181-bis prodotti
successivamente all'entrata in vigore della medesima legge, nonché la
collocazione e i tempi per il suo rilascio da parte della Società italiana
degli autori e degli editori (S.I.A.E.).
2. Sono legittimamente circolanti, ai sensi del citato articolo
181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, i supporti prodotti entro la data di
entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248, purché conformi alla
legislazione previgente in materia di contrassegno e di tutela del diritto
d'autore.
Art. 2. Caratteristiche e tipologia di
contrassegno
1. Il contrassegno contiene il titolo dell'opera per la quale è
stato richiesto, il nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto
d'autore, un numero progressivo, nonché la destinazione del supporto alla
vendita, al noleggio o a qualsiasi altra forma di distribuzione.
2. Per ragione di speditezza e di semplicità delle operazioni
di rilascio, tenuto conto delle esigenze specifiche della produzione industriale
e del sistema distributivo, il contrassegno può non contenere l'indicazione
dettagliata di alcuni degli elementi indicati al comma 1. In tale ipotesi, il
contrassegno deve comunque recare il riferimento al produttore o al duplicatore
dell'opera e un numero progressivo che consenta di risalire ai dati non
espressi, anche con riferimento ai dati identificativi dei soggetti richiedenti
il servizio.
Art. 3. Collocazione del contrassegno
1. Il contrassegno è applicato, di norma, sulla confezione del
supporto in modo tale da risultare visibile e reca caratteristiche tali da non
poter essere rimosso senza danneggiamento o trasferito su altro supporto.
2. Nel caso di supporti destinati al noleggio, è consentita
l'apposizione del contrassegno sui supporti medesimi.
3. Ai fini delle modalità di apposizione del contrassegno sono
sempre considerate le specificità e le dimensioni del prodotto, la sua
destinazione e la concreta presentazione della confezione destinata alla
commercializzazione.
4. Nei casi in cui le modalità di cui al comma 1 non risultino
compatibili con le esigenze della commercializzazione di taluni prodotti, la
S.I.A.E. autorizza l'apposizione del contrassegno sull'involucro esterno della
confezione.
Art. 4. Rilascio del contrassegno
1. I contrassegni sono rilasciati entro dieci giorni dalla
ricezione della richiesta degli interessati.
2. Gli interessati presentano apposita richiesta su modulistica
predisposta dalla S.I.A.E., anche per via telematica, corredata della
documentazione e delle eventuali dichiarazioni necessarie a dimostrare la
liceità dei supporti. La richiesta deve contenere comunque tutti i dati
relativi all'opera, agli autori, agli aventi diritto originari, ai titolari dei
diritti connessi e deve essere corredata da dichiarazione di avvenuta
acquisizione dei diritti di sfruttamento da parte del richiedente. La S.I.A.E.
può richiedere la documentazione comprovante l'effettiva acquisizione dei
diritti ed un esemplare del supporto da vidimare.
3. Il rilascio del contrassegno può essere differito per un
massimo di trenta giorni dalla ricezione della richiesta quando ricorrano i
seguenti motivi:
a) necessità di verificare, in presenza di seri indizi,
circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione;
b) peculiari e specifiche esigenze segnalate espressamente dal richiedente;
c) intese espressamente raggiunte con il richiedente.
4. La S.I.A.E. può comunque sospendere il rilascio dei
contrassegni per il mancato pagamento dei relativi oneri.
5. Quando si renda necessario differire o sospendere le
operazioni di rilascio dei contrassegni, la S.I.A.E. dà comunicazione
all'interessato nei dieci giorni dalla ricezione della richiesta. La S.I.A.E.
può altresì rifiutare il rilascio dei contrassegni per mancanza o
incompletezza di uno degli elementi della richiesta indicati al comma 2, nonché
per la mancata indicazione degli elementi contenuti nella attestazione prevista
dal comma 2 dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633. Nel caso
di richieste di quantitativi particolarmente elevati di contrassegni il rilascio
dei medesimi può avvenire oltre il termine indicato sulla base di scaglioni
definiti tra la S.I.A.E. e i soggetti richiedenti.
6. La S.I.A.E., ai sensi del comma 6 dell'articolo 181-bis della
legge 22 aprile 1941, n. 633, definisce specificamente le modalità per
l'affidamento al richiedente o al terzo da questi delegato, della apposizione
materiale del contrassegno, e per la relativa rendicontazione dell'attività
svolta e dell'utilizzazione del materiale consegnato, con ogni facoltà di
verifica da parte della S.I.A.E.
7. La S.I.A.E., ai sensi del terzo periodo del comma 6
dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è tenuta a stabilire
i tempi e le modalità della preventiva notizia che l'importatore deve fornire
con riferimento all'ingresso dei prodotti nel territorio nazionale, in accordo
con le organizzazioni interessate. L'importatore richiede il rilascio dei
contrassegni ai sensi del comma 2 e comunque entro i trenta giorni successivi
all'importazione dei supporti.
Art. 5. Supporti contenenti programmi per
elaboratore ovvero multimediali
1. Ai fini dell'applicazione del comma 1 dell'articolo 181-bis
della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'articolo 10 della legge
10 agosto 2000, n. 248, per supporti contenenti programmi per elaboratore ovvero
multimediali si intendono i supporti comunque confezionati contenenti programmi
destinati ad essere posti in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fini
di lucro ed in particolare:
a) i programmi aventi carattere di sistema operativo,
applicazione o archivio di contenuti multimediali prodotti in serie sui supporti
di cui al comma 1, fruibili mediante collegamento e lettura diretta del
supporto, quali dischetti magnetici (floppy disk), CD ROM, schede di memoria (memory
card), o attraverso installazione mediante il medesimo supporto su altra memoria
di massa destinata alla fruizione diretta mediante personal computer;
b) i programmi destinati alla lettura ed alla fruizione su apparati specifici
per videogiochi, quali playstation o consolle comunque denominati, ed altre
applicazioni multimediali quali player audio o video.
2. Sono comunque ricompresi nell'ambito di applicazione del
presente regolamento i programmi per elaboratore ovvero multimediali contenenti
applicazioni di tipo videogioco, enciclopedia ovvero dizionario, destinati a
qualsivoglia forma di intrattenimento o per fruizione da parte di singoli
utilizzatori o di gruppi in ambito privato, scolastico o accademico.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo
181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, i supporti contenenti programmi per
elaboratore ovvero multimediali:
a) accessoriamente distribuiti nell'ambito della vendita di
contratti di licenza d'uso multipli sulla base di accordi preventivamente
conclusi con la S.I.A.E.;
b) distribuiti gratuitamente dal produttore e comunque con il suo consenso, in
versione parziale ed a carattere dimostrativo;
c) distribuiti mediante scaricamento diretto (download) e conseguente
installazione sul personal computer dell'utente attraverso server o siti
Internet se detti programmi non vengano registrati a scopo di profitto in
supporti diversi dall'elaboratore personale dell'utente, salva la copia privata;
d) distribuiti esclusivamente dal produttore al fine di far funzionare o per
gestire specifiche periferiche o interfacce (driver) oppure destinate
all'aggiornamento del sistema o alla risoluzione di conflitti software ed
hardware se derivanti da software già installato;
e) destinati esclusivamente al funzionamento di apparati o sistemi di
telecomunicazione quali modem o terminali, sistemi GPRS (general pocket radio
service) o inclusi in apparati audio/video e destinati al funzionamento degli
stessi o inclusi in apparati radiomobili cellulari, se con i medesimi
confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento
degli stessi;
f) inclusi in apparati di produzione industriale, di governo di sistemi di
trasporto e mobilità, di impianti di movimentazione e trasporto merci o in
apparati destinati al controllo ovvero alla programmazione del funzionamento di
elettrodomestici, se con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto
destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;
g) inclusi in apparati di analisi biologica o chimica ovvero di gestione di
apparati di tipo medico, o sanitario, di misurazione ed analisi se con i
medesimi prodotti e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al
funzionamento degli stessi;
h) destinati esclusivamente alla funzione di ausilio o supporto per le persone
disabili ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. Ulteriori ovvero diverse fattispecie potranno essere
esplicitamente incluse a seguito di specifici accordi tra le associazioni dei
produttori e la S.I.A.E. in considerazione della evoluzione tecnologica. Tali
fattispecie sono comunicate al Comitato per la tutela della proprietà
intellettuale di cui alla legge 18 agosto 2000, n. 248.
Art. 6. Dichiarazione identificativa
sostitutiva del contrassegno
1. Nei casi indicati dal comma 3 dell'articolo 181-bis della
legge 22 aprile 1941, n. 633, il soggetto interessato può richiedere l'assenso
della S.I.A.E. perché l'apposizione del contrassegno venga sostituita da
apposita dichiarazione identificativa. Tale dichiarazione non comporta oneri per
il richiedente.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il produttore del programma
invia alla S.I.A.E. la dichiarazione identificativa, sostitutiva del
contrassegno, anche in via cumulativa con riferimento a determinate tipologie di
supporti preventivamente indicati. Tale dichiarazione comprova la legittimità
dei supporti stessi anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo
171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificata dall'articolo 13
della legge 18 agosto 2000, n. 248.
3. La dichiarazione identificativa autocertifica la conformità
della tipologia dei supporti alle previsioni di cui al terzo comma dell'articolo
181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e di cui al presente regolamento, e,
a tal fine, contiene le seguenti informazioni:
a) definizione sintetica della tipologia di prodotto
informatico;
b) titolo del programma per elaboratore o multimediale;
c) nome, indirizzo e codice fiscale del produttore ovvero dell'importatore;
d) tipo di supporto con cui il programma viene commercializzato quali compact
disk dischetti magnetici (floppy disk), etc.;
e) tipo di commercializzazione quali, ad esempio, vendita, noleggio, abbinamento
editoriale, etc.;
f) codice identificativo del prodotto;
g) descrizione sintetica di qualsiasi eventuale dispositivo anticontraffazione,
sia esso un contrassegno fisico visibile direttamente sulla confezione
(applicato, accluso mediante cellofanatura, incorporato nel materiale della
confezione, ovvero stampato sulla stessa) ovvero presente all'interno della
confezione (incluso con le medesime modalità di cui sopra in uno dei componenti
del pacchetto), ovvero incorporato nel programma come caratteristica funzionale
(controllo/inserimento di un numero seriale, richiesta di registrazione
irreversibile dei dati del possessore, creazione di codice di accesso,
marchiatura del supporto, controllo di una periferica tipo "chiave
hardware", attivazione mediante parola chiave (password) univoca, etc.).
4. Qualora i programmi contengano opere dell'ingegno tutelate
dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, o loro brani o parti, le dichiarazioni
identificative recano la loro indicazione, anche in via sintetica e sono
accompagnate da una dichiarazione di assolvimento dei corrispondenti diritti di
autore.
5. La dichiarazione identificativa può essere effettuata anche
cumulativamente per più tipi di programmi o nuove versioni di un programma e
deve pervenire alla S.I.A.E., in carta semplice, completa di eventuali allegati
e di un esemplare del supporto commercializzato, almeno dieci giorni prima della
data di immissione in commercio o di importazione dei supporti nel territorio
nazionale. L'invio deve essere effettuato con modalità idonea a far constatare
la data di ricevimento da parte della S.I.A.E.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo sono dettate al
solo fine di definire l'ambito di applicazione dell'articolo 181-bis della
citata legge n. 633 del 1941, nonché l'ambito operativo della dichiarazione
identificativa sostitutiva del contrassegno e lasciano totalmente impregiudicata
la protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi, così come disposta
dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni,
anche in relazione alla utilizzazione non eccedente il cinquanta per cento delle
opere intere.
7. Le dichiarazioni identificative previste dal comma 3
dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e dal presente
articolo riferite a supporti prodotti o importati nel territorio nazionale nel
periodo ricompreso tra la data di entrata in vigore della legge 18 agosto 2000,
n. 248, e quella di entrata in vigore del presente regolamento sono presentate
alla S.I.A.E. dai produttori o dagli importatori nel termine di novanta giorni
decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, secondo le
modalità indicate dal presente articolo. In ogni caso è attestata da parte dei
dichiaranti, sotto la relativa responsabilità, l'originalità dei supporti e
l'assolvimento di tutti gli obblighi relativi ai diritti previsti dalla vigente
normativa in materia di diritto d'autore, con ogni facoltà di verifica da parte
della S.I.A.E. Sono fatti salvi in ogni caso gli atti e i rapporti intervenuti
tra la S.I.A.E. ed i soggetti indicati dall'articolo 181-bis della legge 22
aprile 1941, n. 633, a seguito dell'entrata in vigore della legge 18 agosto
2000, n. 248.
Art. 7. Casi particolari
1. Nei casi di contrassegni destinati a noleggiatori di supporti
o rivenditori di supporti usati, nell'ipotesi di smarrimento o distruzione
fortuita di contrassegni originariamente apposti, la S.I.A.E., esaminata la
documentazione e la dichiarazione rese, provvede al rilascio del nuovo
contrassegno, entro dieci giorni dalla richiesta, salvo che non riscontri
elementi significativi dai quali emergano fondati dubbi di illecita riproduzione
dei supporti medesimi; in questa ipotesi la S.I.A.E. sospende il rilascio per un
termine massimo di quarantacinque giorni, nel corso dei quali provvede ai
necessari accertamenti. Scaduto il termine la S.I.A.E. provvede al rilascio del
contrassegno ovvero informa del fatto l'autorità giudiziaria. Le maggiori spese
per la verifica, l'esame ed il controllo dei supporti sono a carico dei
richiedenti la nuova contrassegnatura.
2. Non sono soggetti ad apposizione del contrassegno né a
dichiarazione sostitutiva i supporti che le emittenti radiofoniche o televisive,
nel rispetto dei diritti d'autore e dei diritti connessi, realizzano per
finalità esclusivamente di carattere tecnico o comunque funzionale alla propria
attività di diffusione radiotelevisiva, salvo che tali supporti siano destinati
al commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a terzi a fine di lucro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. |