Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 25 ottobre
2002, n. 296
Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, recante regolamento di esecuzione
delle disposizioni relative al contrassegno della Società italiana autori e
degli editori (S.I.A.E.) di cui all'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941,
n. 633, e successive modificazioni
(GU n. 7 del 10.01.2003)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione del diritto
d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 18 maggio 1942,
n. 1369;
Visto l'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto
dall'articolo 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme di
tutela del diritto d'autore, e in particolare i commi 3, 4, e 6;
Sentita la Società italiana degli autori e degli editori (S.I.A.E.);
Sentite le associazioni di categoria interessate;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 20 maggio 2002;
Vista la relazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21 luglio
2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli
atti normativi nella adunanza del 29 luglio 2002;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338
1. All'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 11 luglio 2001, n. 338, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell'alinea, sono soppresse le parole "ovvero multimediali";
b) la lettera b), è sostituita dalla seguente: "b) distribuiti
gratuitamente con il consenso del titolare dei diritti;";
c) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "(back-up)";
d) alla lettera d), le parole "dal produttore" sono soppresse;
e) dopo la lettera h) è inserita la seguente: "i) aventi carattere di
sistema operativo, applicazione o distribuzione di servizi informatici (server)
destinati ad essere preinstallati su di un elaboratore elettronico e distribuiti
all'utente finale insieme ad esso.".
2. Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 11 luglio 2001, n. 338, è soppresso.
Art. 2. Modifiche all'articolo 6 del regolamento del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338
1. All'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11
luglio 2001, n. 338, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Nei casi indicati dal comma 3 dell'articolo 181-bis della legge 22
aprile 1941, n. 633, il titolare dei diritti, o un suo delegato, può rendere
alla S.I.A.E., in sostituzione del contrassegno, l'apposita dichiarazione
identificativa. Tale dichiarazione non comporta oneri per il richiedente.";
b) al comma 2, le parole "il produttore del programma" sono sostituite
dalle parole "il titolare dei diritti o un suo delegato";
c) al comma 3 le lettere da a) a g) sono sostituite dalle seguenti:
"a) titolo del prodotto;
b) nome e indirizzo del titolare del diritto o del suo delegato;
c) codice identificativo del prodotto, se disponibile;
d) attestazione di assolvimento di tutti gli obblighi sanciti dalla legge sul
diritto d'autore, qualora i programmi contengano opere dell'ingegno tutelate
dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, o
loro brani o parti.";
d) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
"4. La dichiarazione identificativa può essere effettuata anche
cumulativamente per più versioni di prodotti informatici. A tal fine è
sufficiente indicare il titolo del prodotto base, senza necessità di indicare
separatamente le diverse versioni del medesimo prodotto, fra cui, in
particolare, le diverse versioni linguistiche, gli aggiornamenti, le versioni
distinte per canale di distribuzione o per utente finale.
5. La dichiarazione identificativa deve pervenire alla S.I.A.E. prima
dell'immissione in commercio o importazione dei supporti nel territorio
nazionale. L'invio deve essere effettuato con modalità idonea a far constatare
la data di ricevimento da parte della S.I.A.E.. Il dichiarante è tenuto a
custodire, per i tre anni
successivi al termine del periodo di commercializzazione, un esemplare di
ciascun prodotto dichiarato, unitamente a copia della relativa dichiarazione.
Per ogni necessario controllo detti supporti possono essere richiesti dalla
S.I.A.E. presso i soggetti e nei luoghi indicati nella dichiarazione
identificativa. Tale custodia, a cura e spese del dichiarante, non comporta
oneri per la S.I.A.E., neppure con riferimento ad eventuali spese di consegna
degli esemplari.";
e) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. La S.I.A.E. può chiedere informazioni e documenti con riferimento
ai dati di cui ai commi 3, 4 e 5. La richiesta di informazioni o documenti da
parte della S.I.A.E. non sospende la facoltà di commercializzare i prodotti.".
2. Sono valide ed efficaci le dichiarazioni identificative rese prima
dell'entrata in vigore del presente regolamento, purché siano conformi
all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio
2001, n. 338, come modificato dal presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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