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Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 24 gennaio 2003

Disposizioni per l'informatizzazione della normativa vigente, in attuazione dell'art. 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388

(G.U. 12 febbraio 2003)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 11, comma 2, secondo periodo, ultima parte, della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Vista l'intesa con i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Decreta:

Articolo 1. Oggetto

1. Il presente decreto individua le attività costituenti il programma delle iniziative di cui all'art. 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le forme organizzative, nonché le modalità di finanziamento a valere sul fondo di cui alla predetta disposizione.

Articolo 2. Contenuto del programma

1. Rientrano nel programma di cui all'art. 1 le seguenti attività:
a) compilazione del testo delle leggi statali e degli altri atti normativi emanati dallo Stato, quale risultante dalle modifiche e abrogazioni espresse;
b) messa a disposizione gratuita, con strumenti informatici e telematici, dei testi di cui alla lettera a), e delle relazioni afferenti al singolo atto normativo;
c) classificazione della normativa vigente di cui alla lettera a) secondo parametri per favorire la ricerca per via informatica e telematica, nonché predisposizione di un idoneo apparato critico atto ad individuare profili di incompatibilità ed abrogazioni implicite fra disposizioni;
d) studio ed applicazione di strumenti e procedure di ricerca raffinata della normativa vigente, nonché di sistemi avanzati di trattamento informatico, di marcatura e di classificazione degli atti normativi, anche ai fini dell'istruttoria dell'attività di riordino normativo;
e) realizzazione di appositi portali e siti Internet, corredati da idonei motori di ricerca, ai fini delle attività di cui alle lettere precedenti.

2. Le attività incluse nel programma sono definite in coordinamento con le iniziative già avviate nel campo della informatizzazione della documentazione giuridica pubblica, in particolare dalla Corte costituzionale, dalla Corte suprema di cassazione, dalla Magistratura amministrativa e contabile, dal Ministero della giustizia, dall'Istituto Poligrafico e Zecca della Stato, dall'AIPA, dalle regioni e dalle province autonome.

3. Con protocolli di intesa, approvati dal Comitato guida di cui all'art. 4, stipulati tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le regioni, si stabiliscono modalità e termini di partecipazione delle regioni al programma ovvero di coordinamento delle iniziative di competenza.

4. In conformità alle determinazioni e valutazioni espresse dal citato comitato guida, la Presidenza del Consiglio dei Ministri approva i progetti ammessi al finanziamento e può, altresì, stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati che intendono finanziare con proprie risorse attività previste nel programma o che intendono attuare direttamente con proprie risorse progetti o parti di essi, rientranti nel programma medesimo.

Articolo 3. Attuazione del programma

1. Il programma è realizzato mediante progetti proposti dagli organi costituzionali, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalle altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché da soggetti privati o anche da soggetti appositamente costituitisi in collaborazione tra enti pubblici e privati.

Articolo 4. Comitato guida

1. È costituito un Comitato guida, formato dai segretari generali della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della Presidenza del Consiglio dei Ministri o da loro delegati.

2. Il Comitato guida procede d'intesa sulla base delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Presidente della Camera dei deputati e del Presidente del Senato della Repubblica, a:
a) determinare gli indirizzi generali per l'attuazione del programma;
b) definire gli obiettivi e la cadenza temporale per la realizzazione del programma di cui all'art. 2;
c) definire i requisiti di ammissione al programma dei progetti di cui all'art. 3;
d) definire le modalità e i termini per la redazione e la presentazione di progetti di implementazione del programma;
e) valutare la conformità agli obiettivi del programma dei progetti ammissibili a finanziamento da parte del fondo;
f) verificare lo stato di attuazione del programma e riferirne ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri con cadenza almeno annuale.

3. L'attività preparatoria delle determinazioni del Comitato guida è curata dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri tramite un gruppo di lavoro operante presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, costituito da personale designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica. I compiti di esecuzione del programma sono attribuiti, nell'ambito delle rispettive competenze, al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi nonché al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed alle altre strutture di cui si avvale il Ministro per l'innovazione e le tecnologie.

4. Il Comitato guida può procedere, anche tramite il gruppo di lavoro, a consultazioni di soggetti pubblici e privati interessati al tema della conoscibilità della normazione.

Articolo 5. Modificazioni al presente decreto

1. Eventuali modificazioni al presente decreto sono disposte con la forma e nel rispetto della procedura stabilite dall'art. 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Roma, 24 gennaio 2003

p. Il Presidente: Letta