Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 24 gennaio
2003
Disposizioni per l'informatizzazione della normativa vigente, in
attuazione dell'art. 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(G.U. 12 febbraio 2003)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto l'art. 11, comma 2, secondo periodo, ultima parte, della legge 6 luglio
2002, n. 137;
Vista l'intesa con i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati;
Decreta:
Articolo 1. Oggetto
1. Il presente decreto individua le attività costituenti il programma delle
iniziative di cui all'art. 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le forme
organizzative, nonché le modalità di finanziamento a valere sul fondo di cui
alla predetta disposizione.
Articolo 2. Contenuto del programma
1. Rientrano nel programma di cui all'art. 1 le seguenti attività:
a) compilazione del testo delle leggi statali e degli altri atti normativi
emanati dallo Stato, quale risultante dalle modifiche e abrogazioni espresse;
b) messa a disposizione gratuita, con strumenti informatici e telematici, dei
testi di cui alla lettera a), e delle relazioni afferenti al singolo atto
normativo;
c) classificazione della normativa vigente di cui alla lettera a) secondo
parametri per favorire la ricerca per via informatica e telematica, nonché
predisposizione di un idoneo apparato critico atto ad individuare profili di
incompatibilità ed abrogazioni implicite fra disposizioni;
d) studio ed applicazione di strumenti e procedure di ricerca raffinata della
normativa vigente, nonché di sistemi avanzati di trattamento informatico, di
marcatura e di classificazione degli atti normativi, anche ai fini
dell'istruttoria dell'attività di riordino normativo;
e) realizzazione di appositi portali e siti Internet, corredati da idonei motori
di ricerca, ai fini delle attività di cui alle lettere precedenti.
2. Le attività incluse nel programma sono definite in coordinamento con le
iniziative già avviate nel campo della informatizzazione della documentazione
giuridica pubblica, in particolare dalla Corte costituzionale, dalla Corte
suprema di cassazione, dalla Magistratura amministrativa e contabile, dal
Ministero della giustizia, dall'Istituto Poligrafico e Zecca della Stato,
dall'AIPA, dalle regioni e dalle province autonome.
3. Con protocolli di intesa, approvati dal Comitato guida di cui all'art. 4,
stipulati tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le regioni, si
stabiliscono modalità e termini di partecipazione delle regioni al programma
ovvero di coordinamento delle iniziative di competenza.
4. In conformità alle determinazioni e valutazioni espresse dal citato
comitato guida, la Presidenza del Consiglio dei Ministri approva i progetti
ammessi al finanziamento e può, altresì, stipulare convenzioni con soggetti
pubblici e privati che intendono finanziare con proprie risorse attività
previste nel programma o che intendono attuare direttamente con proprie risorse
progetti o parti di essi, rientranti nel programma medesimo.
Articolo 3. Attuazione del programma
1. Il programma è realizzato mediante progetti proposti dagli organi
costituzionali, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalle altre
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché da soggetti privati o
anche da soggetti appositamente costituitisi in collaborazione tra enti pubblici
e privati.
Articolo 4. Comitato guida
1. È costituito un Comitato guida, formato dai segretari generali della
Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della Presidenza del
Consiglio dei Ministri o da loro delegati.
2. Il Comitato guida procede d'intesa sulla base delle direttive del
Presidente del Consiglio dei Ministri, del Presidente della Camera dei deputati
e del Presidente del Senato della Repubblica, a:
a) determinare gli indirizzi generali per l'attuazione del programma;
b) definire gli obiettivi e la cadenza temporale per la realizzazione del
programma di cui all'art. 2;
c) definire i requisiti di ammissione al programma dei progetti di cui all'art.
3;
d) definire le modalità e i termini per la redazione e la presentazione di
progetti di implementazione del programma;
e) valutare la conformità agli obiettivi del programma dei progetti ammissibili
a finanziamento da parte del fondo;
f) verificare lo stato di attuazione del programma e riferirne ai Presidenti
delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri con cadenza almeno
annuale.
3. L'attività preparatoria delle determinazioni del Comitato guida è curata
dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del
Consiglio dei Ministri tramite un gruppo di lavoro operante presso il
Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, costituito da
personale designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla Camera
dei deputati e dal Senato della Repubblica. I compiti di esecuzione del
programma sono attribuiti, nell'ambito delle rispettive competenze, al
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi nonché al Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie ed alle altre strutture di cui si avvale il
Ministro per l'innovazione e le tecnologie.
4. Il Comitato guida può procedere, anche tramite il gruppo di lavoro, a
consultazioni di soggetti pubblici e privati interessati al tema della
conoscibilità della normazione.
Articolo 5. Modificazioni al presente decreto
1. Eventuali modificazioni al presente decreto sono disposte con la forma e
nel rispetto della procedura stabilite dall'art. 107 della legge 23 dicembre
2000, n. 388.
Roma, 24 gennaio 2003
p. Il Presidente: Letta
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