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 Fonti normative e documenti

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 aprile 2001
(GU n. 100 del 2.5.2001)

Differimento del termine che autorizza l'autocertificazione della rispondenza ai requisiti di sicurezza nelle regole tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 1999

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999 recante regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 e, in particolare, l'art. 63;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 dicembre 2000 recante proroga del termine che autorizza l'autocertificazione della rispondenza ai requisiti di sicurezza nelle regole tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 1999; Ritenuta l'opportunità di dover ulteriormente differire il termine di cui all'art. 63 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999 in considerazione del fatto che non risulta ancora definito il sistema di certificazione per il livello di sicurezza ITSEC;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2000, con il quale è stata attribuita al Ministro per la funzione pubblica sen. prof. Franco Bassanini, tra l'altro, la delega per il coordinamento delle attività, anche di carattere normativo, inerenti all'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e della legge 16 giugno 1998, n. 191, nonché i compiti inerenti la disciplina dei sistemi informatici presso le pubbliche amministrazioni;
Sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;

DECRETA:

Articolo unico

1. Il periodo di diciotto mesi successivi alla data di entrata in vigore delle regole tecniche, introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, è differito al 30 settembre 2001.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2001

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica Bassanini