Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre
2001
Istituzione del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Visto il proprio decreto del 9 agosto 2001, recante delega di funzioni in
materia di innovazioni e tecnologie al Ministro senza portafoglio dott. Lucio
Stanca;
Considerata la necessità di assicurare un adeguato supporto all'esercizio
delle funzioni delegate mediante l'istituzione di un apposito Dipartimento;
Decreta:
Articolo 1
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.
2. Il Dipartimento di cui al comma 1 è struttura di supporto al Ministro per
l'innovazione e le tecnologie ai fini del coordinamento delle politiche di
promozione dello sviluppo della società dell'informazione, nonchè delle
connesse innovazioni per le amministrazioni pubbliche, i cittadini e le imprese.
In particolare il Dipartimento cura il supporto per: la definizione di una
strategia unitaria per la modernizzazione del Paese attraverso le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, che si traduca in piani di azione e
progetti coordinati; l'elaborazione, il monitoraggio e la verifica
dell'attuazione dei piani d'azione volti, attraverso il ricorso alle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, a migliorare l'efficienza, l'efficacia
e l'economicità delle pubbliche amministrazioni, a riorientare i servizi resi
ai cittadini e alle imprese utenti, a sperimentare l'uso avanzato delle nuove
tecnologie; l'elaborazione, la promozione, l'aggiornamento, il monitoraggio e la
verifica del piano d'azione "governo elettronico"; l'impulso,
l'indirizzo e il coordinamento dei progetti innovativi che, attraverso
l'interoperabilità dei sistemi informativi, riguardano le attività di più
amministrazioni; l'assistenza alle singole amministrazioni per la progettazione
e la realizzazione di progetti di informatizzazione dell'attività e di
fornitura di servizi di rete agli utenti; l'utilizzo e l'accelerazione della
diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei settori
della vita economica e sociale del Paese, nonchè il coordinamento della ricerca
applicata nelle medesime tecnologie; le attività del Comitato dei Ministri per
la società dell'informazione, nonchè l'attuazione delle relative decisioni; le
attività di concertazione del Governo con le parti sociali, per gli aspetti di
competenza; salve le competenze attribuite al Dipartimento per il coordinamento
delle politiche comunitarie, l'attuazione delle decisioni degli organismi
comunitari ed internazionali e l'elaborazione delle proposte governative nelle
sedi comunitarie ed internazionali.
3. Il Dipartimento di cui al comma 1 si articola in non più di quattro
uffici e in non più di dodici servizi.
4. Il Ministro si avvale, inoltre, del Centro tecnico di cui all'art. 24
della legge 24 novembre 2000, n. 340, e adotta le opportune direttive ai fini
del coordinamento dell'attività del Centro tecnico e dell'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione con quella del Dipartimento, anche
attraverso l'avvalimento di uffici e delle relative risorse umane e strumentali.
Roma, 27 settembre 2001
p. il Presidente: Letta
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