Decreto del Presidente della Repubblica
4 aprile 2002
Regolamento recante criteri e modalità per
l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure
telematiche di acquisto per l'approvvigionamento
di beni e servizi
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO l'articolo 58, comma 5, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001);
VISTO l'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, recante disposizioni
per la delegificazione e per la semplificazione dei procedimenti amministrativi
- legge di semplificazione 1999;
VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
VISTO il Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale
dello Stato;
VISTO il Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il regolamento
per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale
dello Stato;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
VISTO il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche
ed integrazioni, recante testo unico delle disposizioni in materia di
appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE,
80/767/CEE e 88/295/CEE;
VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive integrazioni
e modificazioni, concernente l'attuazione della direttiva 92/50/CEE
in materia di appalti pubblici di servizi;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1994,
n. 573, recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione
di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa.
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio
1999, recante le regole tecniche per la formazione, la trasmissione,
la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione,
anche temporale, dei documenti informatici.
VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 28 ottobre
1999, in tema di gestione dei flussi documentali delle pubbliche amministrazioni
;
VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n.
318, recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza
per il trattamento dei dati personali, a norma dell'articolo 15, comma
2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
VISTO l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, (legge
finanziaria 2000);
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n.
384, recante regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese
in economia;
VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche
al titolo V della Costituzione;
VISTO il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, recante attuazione
della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le
firme elettroniche;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata
nella riunione del 9 maggio 2001;
VISTO il parere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati
personali espresso nella riunione del 14 giugno 2001;
VISTE le osservazioni del Consiglio di Stato, formulate dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 3 dicembre 2001;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione
del 1 marzo 2002;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 agosto
2001 con cui sono state delegate al Ministro senza portafoglio Dott.
Lucio Stanca le funzioni in materia di innovazione e di tecnologie;
SU PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro
per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro per la funzione pubblica,
di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze,
Emana il seguente regolamento:
CAPO I - Norme comuni
Art. 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per procedure telematiche di acquisto, le
procedure di gara telematica e di mercato elettronico disciplinate
ai Capi II e III;
b) per gare telematiche, le procedure di scelta del contraente disciplinate
al Capo II ed attuate in via elettronica e telematica;
c) per mercato elettronico, le procedure di scelta del contraente attuate
in via elettronica e telematica disciplinate al Capo III;
d) per sistemi informatici di negoziazione, le soluzioni e gli strumenti
elettronici e telematici che consentono la presentazione delle offerte
da parte degli utenti e la classificazione delle offerte stesse secondo
metodologie e criteri predefiniti;
e) per amministrazioni, tutti i soggetti, gli enti e gli organismi tenuti
all'applicazione delle normative nazionali e comunitarie in tema di
appalti pubblici, con esclusione delle regioni, delle province, delle
città metropolitane, dei comuni e delle comunità montane;
f) per gestore del sistema, il soggetto pubblico o privato di cui l'amministrazione
può avvalersi, nel rispetto della normativa vigente in tema di
scelta del contraente, per la gestione tecnica dei sistemi informatici
di negoziazione;
g) per utente, il fornitore di beni o il prestatore di servizi abilitato
ai sensi del presente regolamento a partecipare alle procedure telematiche
di acquisto attraverso il processo di autorizzazione;
h) per unità ordinante, ogni soggetto abilitato nell'ambito dell'amministrazione
pubblica di pertinenza ad impegnare l'amministrazione per l'acquisto
di beni e servizi;
i) per sito, il punto di presenza sulle reti telematiche, dove sono
resi disponibili i servizi e gli strumenti tecnologici necessari all'espletamento
delle procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di
beni e servizi;
l) per registrazioni di sistema, gli archivi elettronici contenenti
gli atti, i dati, i documenti e le informazioni relative alle procedure
telematiche di acquisto;
m) per processo di autorizzazione, la modalità informatica che
consente all'utente la partecipazione alle procedure telematiche di
acquisto;
n) per strumento di sottoscrizione, la firma digitale basata su di un
certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato
e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura.
Art. 2
(Obiettivi ed ambito di applicazione)
1. Il regolamento disciplina lo svolgimento di procedure telematiche
di acquisto che consentono alle amministrazioni di effettuare approvvigionamenti
di beni e servizi attraverso sistemi automatizzati di scelta del contraente.
2. Le procedure telematiche di acquisto assicurano la parità
di condizioni dei partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza
e di semplificazione delle procedure, nonché delle disposizioni,
anche tecniche, di recepimento della normativa comunitaria sulle firme
elettroniche e sulla documentazione amministrativa.
3. Le disposizioni del regolamento si applicano alle amministrazioni
che, per gli approvvigionamenti di beni e servizi, anche d'importo inferiore
alla soglia di rilievo comunitario, di volta in volta decidano, con
provvedimento motivato e secondo le modalità richieste dai rispettivi
ordinamenti, di effettuare gli stessi attraverso procedure telematiche
di acquisto comunicando al gestore del sistema prescelto le informazioni
ed i dati necessari. Rimane ferma la possibilità per le amministrazioni
di effettuare gli approvvigionamenti di beni e servizi con le tradizionali
procedure di scelta del contraente anche utilizzando, a supporto del
procedimento, sistemi elettronici e telematici secondo le disposizioni
della normativa vigente.
4. Le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni
e le comunità montane possono applicare le disposizioni del presente
regolamento se così dispongano nell'ambito della propria autonomia
e salvo che non aderiscano alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo
26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.
5. Le procedure di scelta del contraente previste dal regolamento possono
essere adottate anche ai fini della stipula delle convenzioni di cui
all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Art. 3
(Principi organizzativi)
1. Le procedure telematiche di acquisto sono realizzate seguendo principi
di sicurezza fissati dalle disposizioni contenute nei regolamenti emanati
ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675
e conformemente ai principi stabiliti dal comma 1 di detto articolo.
2. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita con
l'interrogazione delle registrazioni di sistema che contengono la documentazione
in formato elettronico degli atti della procedura. L'invio al soggetto
che vi abbia titolo di copia autentica della documentazione è
effettuato dall'amministrazione secondo i principi e le modalità
stabilite in tema di documentazione amministrativa. Sono escluse dal
diritto di accesso le soluzioni tecniche ed i programmi per elaboratore
utilizzati dall'amministrazione o dal gestore del sistema ove coperti
da diritti di privativa intellettuale.
3. L'accesso delle amministrazioni o degli altri soggetti che vi abbiano
diritto per espressa disposizione legislativa o regolamentare, è
effettuato con le medesime modalità di cui al comma 2.
4. Le amministrazioni eseguono i trattamenti dei dati personali necessari
alle finalità di cui al presente regolamento nel rispetto della
disciplina in materia.
Art. 4
(Pubblicità, atti e comunicazioni)
1. Le procedure telematiche di acquisto sono precedute da specifiche
fasi di abilitazione aperte al pubblico e regolate, con bandi conformi
alla normativa nazionale e comunitaria, dai capi II e III del regolamento.
2. I bandi di abilitazione, gli avvisi di gara e di aggiudicazione nonché
ogni altra comunicazione al pubblico sono altresì pubblicati
sul sito della amministrazione procedente e, quando disponibile, sul
sito individuato ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 24
novembre 2000, n. 340.
3. Alle comunicazioni ed alle trasmissioni di documenti tra gli utenti
e le amministrazioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 14
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Le comunicazioni, le richieste
e gli inviti agli utenti si hanno per eseguiti con la spedizione effettuata
alla casella di posta elettronica indicata dal destinatario nell'ambito
della procedura telematica di acquisto.
4. Le forme di comunicazione previste dal presente articolo sono valide
anche ai fini delle disposizioni contenute nella legge 7 agosto 1990,
n. 241.
5. Le operazioni effettuate nell'ambito delle gare telematiche e dei
sistemi informatici di negoziazione sono riferibili all'utente sulla
base del processo di autorizzazione e si intendono compiute nell'ora
e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Le registrazioni
di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità
alle disposizioni tecniche e normative emanate ai sensi dell'art. 6
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Il tempo del sistema è sincronizzato
sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
30 novembre 1993, n. 591.
6. Le offerte, le dichiarazioni e gli atti risultanti dalle operazioni
di cui al comma 5 sono comunque successivamente confermati con l'utilizzo
dello strumento di sottoscrizione. Si applicano in ogni caso le disposizioni
di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10,
che ha sostituito il comma 2 dell'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445.
Art. 5
(Processo di autorizzazione )
1. Le amministrazioni individuano, secondo i propri ordinamenti, i soggetti
abilitati che possono avvalersi delle procedure telematiche di acquisto,
predisponendo i necessari processi di autorizzazione.
2. Il processo di autorizzazione è definito dalle amministrazioni
nel rispetto delle modalità e dei criteri stabiliti nei bandi
di abilitazione e per la durata ivi prevista. Allo scadere del periodo
di validità dell'abilitazione, il sistema, in maniera automatica,
revoca l'abilitazione concessa.
3. In ogni momento le amministrazioni, qualora ne ravvisino la necessità,
possono chiedere agli utenti l'invio di attestazioni, autocertificazioni
o di altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti oggettivi
o soggettivi, nonché delle eventuali qualifiche professionali
o particolari iscrizioni ad albi o elenchi pubblici, che hanno determinato
l'abilitazione dell'utente.
Art. 6
(Sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto)
1. Il sistema per le procedure telematiche di acquisto è realizzato
con modalità e soluzioni che impediscono di operare variazioni
sui documenti, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni
informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito
delle procedure.
2. Il sistema consente al gestore ed alle amministrazioni di controllare
i principali parametri di funzionamento del sistema stesso, segnalando
altresì le anomalie delle procedure e evidenziando le offerte
che presentano carattere anormalmente basso.
Art. 7
(Gestore del sistema)
1. Il gestore del sistema è incaricato dall' amministrazione
dei servizi di conduzione tecnica dei sistemi e delle applicazioni informatiche
necessarie al funzionamento delle procedure telematiche di acquisto,
assumendone ogni responsabilità e fornendo idonea garanzia bancaria
o assicurativa anche per il rispetto dei principi stabiliti dall'art.
3, comma 1 .
2. Il gestore del sistema assume il ruolo di responsabile del trattamento
dei dati e, su richiesta dell'amministrazione titolare del trattamento
stesso, cura gli adempimenti, di competenza della medesima amministrazione,
in ordine alla operatività dei processi di autorizzazione.
Art. 8
(Responsabile del procedimento)
1. Il responsabile del procedimento designato dall'amministrazione provvede
alla risoluzione di tutte le questioni anche tecniche inerenti la procedura,
compresa quella relativa alla abilitazione degli utenti.
2. Il responsabile del procedimento, verificata la regolarità
della procedura e dell'offerta, appone la propria firma, anche digitale,
sul verbale delle operazioni prodotto automaticamente dal sistema, nonché
sul verbale di aggiudicazione, convalidando i risultati del procedimento.
3. L'amministrazione, ove espressamente previsto dalle disposizioni
di legge regolanti l'attività negoziale delle pubbliche amministrazioni,
nomina un ufficiale rogante. L'ufficiale rogante provvede a ricevere
il verbale di aggiudicazione, apponendo la sua firma, anche digitale,
su questo e sul verbale delle operazioni di gara convalidati dal responsabile
del procedimento.
4. Nelle procedure di cui al presente decreto si fa luogo all'approvazione
del contratto con strumenti telematici.
CAPO II - GARE TELEMATICHE
Art. 9
(Bando di abilitazione)
1. Le gare telematiche sono precedute, almeno 60 giorni prima dell'inizio
delle procedure, dalla pubblicazione, a cura dell' amministrazione e
nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, di un bando per
l'abilitazione dei potenziali offerenti alla partecipazione alle gare
stesse.
2. Nel bando di abilitazione le amministrazioni possono limitarsi ad
indicare il volume globale degli appalti per ciascuna delle categorie
di servizi e di beni che esse intendono aggiudicare nel periodo di validità
dell'abilitazione, attraverso diversi sistemi informatici di negoziazione;
possono altresì specificare le diverse classi per le quali gli
utenti sono abilitati in relazione alle loro capacità tecniche,
finanziarie ed economiche, al fine di garantire la massima partecipazione
alle procedure telematiche di acquisto.
3. Il bando contiene in particolare i seguenti elementi:
a) i contenuti e le modalità di presentazione della domanda di
abilitazione, con riferimento in particolare alla dichiarazione dell'indirizzo
elettronico del richiedente, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del
D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445;
b) le categorie merceologiche dei beni e dei servizi e le eventuali
classi di abilitazione degli utenti;
c) i criteri e le modalità, inclusa l'indicazione delle eventuali
procedure telematiche utilizzate, per la presentazione e la valutazione
delle domande di abilitazione con particolare riguardo alla dimostrazione
della capacità economica e finanziaria dei richiedenti, della
capacità tecnica e del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi;
d) l'indicazione del sito nel quale le amministrazioni rendono contestualmente
disponibili al pubblico le seguenti informazioni:
1) l'eventuale documentazione tecnica, informativa ed amministrativa
relativa alla individuazione dei beni da fornire e dei servizi da prestare;
2) l'indirizzo di posta elettronica dell'amministrazione presso cui
si possono richiedere informazioni complementari;
3) le procedure e le metodologie utilizzate per la classificazione delle
offerte, per l'aggiudicazione nonché per la segnalazione delle
offerte di carattere anormalmente basso ed eventuali altre anomalie;
4) i casi di sospensione della procedura a seguito di anomalie segnalate
dal sistema;
5) le fattispecie automatiche di esclusione del singolo utente;
6) l'elencazione e la descrizione dei sistemi informatici di negoziazione
che saranno utilizzati nei successivi avvisi di gara, con la descrizione,
per ciascuno di essi, delle procedure, delle modalità e dei criteri
di scelta del contraente;
e) l'indicazione del responsabile del procedimento;
f) la durata, non superiore a 24 mesi, dell'abilitazione degli utenti.
g) le garanzie che il fornitore dovrà rilasciare preventivamente
per accedere al sistema informatico di negoziazione.
4. L'amministrazione delibera sulle domande di abilitazione nel termine
di quindici giorni dalla ricezione, comunicando all'utente quanto previsto
nel processo di autorizzazione, nonché le categorie e le classi
per le quali risulta abilitato.
Art. 10
(Avviso di gara e invito)
1. L'avviso di gara è pubblicato nelle forme previste dall'articolo
4, comma 2, almeno trenta giorni prima della data fissata per l'inizio
delle operazioni. Entro il termine previsto per la comunicazione degli
inviti le amministrazioni deliberano anche sulle domande di abilitazione
inoltrate nei termini previsti dall'avviso di gara. I requisiti previsti
dall'avviso di gara sono identici a quelli previsti dal bando di abilitazione.
2. L'avviso di gara contiene in particolare le seguenti indicazioni:
a) la categoria di beni o di servizi e la classe che identifica, in
conformità con le procedure di abilitazione, i soggetti abilitati;
b) le modalità, conformi a quelle previste dal bando di abilitazione
per la medesima categoria e classe, di presentazione delle domande di
abilitazione da parte di soggetti non precedentemente abilitati. Il
termine di presentazione di tali domande non può essere inferiore
a quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso;
c) la descrizione, anche mediante rinvio alla documentazione tecnica,
del sistema informatico di negoziazione scelto tra quelli indicati nel
bando di abilitazione nonché delle modalità e delle metodologie
utilizzate per procedere alla valutazione e classificazione delle offerte;
d) i termini per la fornitura dei beni o l'esecuzione dei servizi, la
qualità e quantità dei beni e dei servizi, il luogo della
consegna o dell'esecuzione nonché di tutti gli altri elementi
del contratto da concludere;
e) i criteri valutativi per provvedere all'aggiudicazione con particolare
riguardo, nel caso di procedimento con il metodo dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, alle metodologie ed agli specifici parametri
utilizzati per permetterne la valutazione;
f) le eventuali garanzie aggiuntive che l'utente dovrà rilasciare
preventivamente per partecipare alla gara;
g) l'individuazione del responsabile del procedimento se diverso da
quello indicato nel bando di abilitazione;
3. L'invito è trasmesso ai soggetti abilitati, almeno 10 giorni
prima della data fissata per l'inizio delle procedure di gara, per mezzo
della posta elettronica o di altri strumenti telematici indicati nel
bando di abilitazione. Nell'invito vengono indicate le modalità
per partecipare alla procedura, nonché il giorno e l'ora in cui
è fissato l'inizio delle operazioni.
CAPO III - Acquisti di beni e servizi sotto la soglia di rilievo comunitario
Art. 11
(Mercato elettronico della pubblica amministrazione )
1. Le unità ordinanti delle amministrazioni avvalendosi del mercato
elettronico possono effettuare acquisti di beni e servizi, al di sotto
della soglia di rilievo comunitario, direttamente dai cataloghi predisposti
dagli utenti selezionati attraverso un bando di abilitazione. Per gli
acquisti di beni e servizi relativi a spese in economia si applicano
le procedure previste dal D.P.R 20 agosto 2001, n. 384.
2. Il mercato elettronico consente altresì di richiedere ulteriori
offerte agli utenti. Il sistema informatico di negoziazione provvede
a valutare in maniera automatica le offerte ricevute, predisponendo
una graduatoria sulla base dei criteri scelti dall'unità ordinante
tra le opzioni proposte dal sistema stesso.
3. Le amministrazioni abilitano, al mercato elettronico, i fornitori
di beni e servizi tramite uno o più bandi pubblicati in conformità
della normativa vigente.
4. Il bando di abilitazione al mercato elettronico contiene in particolare:
a) le categorie merceologiche per settori di prodotti e servizi in cui
è organizzato il mercato elettronico;
b) le specifiche tecniche, costruttive e di qualità dei beni,
nonché i livelli dei servizi cui raffrontare i beni e servizi
offerti ai fini dell'abilitazione dei fornitori;
c) le modalità ed i requisiti, soggettivi ed oggettivi, necessari
per le domande di abilitazione ed i principi di valutazione delle stesse,
nonché l'indicazione delle eventuali procedure automatiche per
la loro valutazione;
d) la durata dell'abilitazione degli utenti a partecipare al mercato
elettronico;
e) l'indicazione del sito nel quale, conformemente a quanto previsto
dall'articolo 4, comma 2, sono rese disponibili al pubblico ulteriori
informazioni con particolare riferimento ai mezzi telematici disponibili
per la presentazione delle domande di abilitazione; agli strumenti informatici
e telematici messi a disposizione degli utenti per la pubblicazione
dei cataloghi e l'invio delle offerte; alle informazioni sul funzionamento
del mercato elettronico; alle metodologie generali utilizzate dal sistema
per le richieste automatiche di quotazione; alle fattispecie automatiche
di esclusione del singolo utente; alle modalità ed ai criteri
per la dimostrazione da parte degli offerenti del possesso dei requisiti
soggettivi ed oggettivi e la loro permanenza, anche al momento alla
conclusione del contratto; alle modalità con cui avverranno le
comunicazioni; alle modalità con cui verranno pubblicati sul
sito, se necessario, gli avvisi di aggiudicazione delle forniture di
beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario cui al
D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento per
l' innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri,
anche avvalendosi di proprie strutture e concessionarie, predispongono
gli strumenti elettronici e telematici necessari alla realizzazione
di un mercato elettronico della pubblica amministrazione, e curano l'esecuzione,
anche attraverso l'affidamento a terzi, di tutti i servizi informatici,
telematici, logistici e di consulenza necessari alla compiuta realizzazione
del mercato stesso.
Art. 12 (Norma finale)
1. L'attuazione del presente regolamento non comporta in ogni caso
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
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