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Fonti normative e documenti

Decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2004, n. 195

Regolamento integrativo della disciplina e dell'accesso relativi al servizio di informatica giuridica del Centro Elettronico di Documentazione (CED) della Corte suprema di cassazione

GU n. 181 del 4 agosto 2004

 
Il Presidente della Repubblica

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1985, n. 759;

Visti i decreti del Ministro di grazia e giustizia 21 maggio 1987, n. 224, 2 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1990 e 28 novembre 1995, n. 594;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 29 aprile 2003;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 23 giugno 2003;

Ritenuto di non potere condividere il parere del Consiglio di Stato, con riferimento all'inserimento di una norma indicante la compensazione di minori introiti con l'aumento degli abbonamenti, in quanto le caratteristiche dell'intervento normativo ed il contesto del servizio in cui si colloca, non induce ad una previsione di diminuzione delle entrate ma, verosimilmente, un loro aumento, quale effetto di una maggiore visibilità dei servizi del Centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 maggio 2004;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1

Centro elettronico di documentazione
  1. Il Centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione, (CED), svolge un servizio pubblico di informatica giuridica, per diffondere la conoscenza della normativa, della giurisprudenza e della dottrina giuridica.

  2. I dati inseriti nel CED costituiscono una banca di dati, ai sensi del decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169, e sono soggetti alla disciplina della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
Art. 2

Accesso gratuito al servizio
  1. L'accesso agli archivi del CED, della legislazione e dei provvedimenti della Corte costituzionale, è gratuito, conformemente al disposto di cui all'articolo 64-sexies della legge 22 aprile 1941, n. 633.

  2. L'accesso e la consultazione avviene secondo modalità operative stabilite dalla direzione generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, che può limitare l'utilizzazione del servizio, in funzione di particolari esigenze tecniche o organizzative, sentito il primo presidente della Corte suprema di cassazione.
Art. 3

Registrazione utenti e dati identificativi
  1. L'accesso al servizio del CED è subordinato a registrazione, con annotazione dei dati identificativi dell'utente.

  2. I dati personali, concernenti l'identificazione degli utenti e le operazioni di accesso e di consultazione degli archivi del CED sono utilizzabili, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, unicamente per la sicurezza del servizio, per l'accertamento di illeciti e per la determinazione dell'entità degli accessi.

  3. Non può essere fatto uso dei dati personali, contenuti negli archivi, per scopi diversi da quelli del servizio del CED.
Art. 4

Ricerche presso gli uffici giudiziari
  1. I capi degli uffici giudiziari possono ammettere coloro che esercitano professioni legali alla fruizione del servizio di informatica giuridica, fornito dal CED, negli uffici giudiziari, compatibilmente con le disponibilità di personale e di mezzi.
Art. 5

Categorie ammesse al servizio gratuitamente
  1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1985, n. 759, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: «La disposizione di cui al terzo comma si applica anche ai giudici di pace ed ai magistrati onorari in servizio.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

 

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