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Fonti normative e documenti |
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Decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2004, n. 195 |
Regolamento integrativo della disciplina e
dell'accesso relativi al servizio di informatica giuridica del Centro
Elettronico di Documentazione (CED) della Corte suprema di cassazione |
GU n. 181 del 4 agosto 2004
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Il Presidente della Repubblica
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633;
Visto il decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n.
322, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica
28 novembre 1985, n. 759;
Visti i decreti del Ministro di grazia e giustizia 21 maggio 1987,
n. 224, 2 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272
del 21 novembre 1990 e 28 novembre 1995, n. 594;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali in data 29 aprile 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 23 giugno 2003;
Ritenuto di non potere condividere il parere del Consiglio di
Stato, con riferimento all'inserimento di una norma indicante la
compensazione di minori introiti con l'aumento degli abbonamenti, in
quanto le caratteristiche dell'intervento normativo ed il contesto
del servizio in cui si colloca, non induce ad una previsione di
diminuzione delle entrate ma, verosimilmente, un loro aumento, quale
effetto di una maggiore visibilità dei servizi del Centro
elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 maggio 2004;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1
Centro elettronico di documentazione
- Il Centro elettronico di documentazione della Corte suprema di
cassazione, (CED), svolge un servizio pubblico di informatica
giuridica, per diffondere la conoscenza della normativa, della
giurisprudenza e della dottrina giuridica.
- I dati inseriti nel CED costituiscono una banca di dati, ai
sensi del decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169, e sono soggetti
alla disciplina della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni.
Art. 2
Accesso gratuito al servizio
- L'accesso agli archivi del CED, della legislazione e dei
provvedimenti della Corte costituzionale, è gratuito, conformemente
al disposto di cui all'articolo 64-sexies della legge 22 aprile 1941,
n. 633.
- L'accesso e la consultazione avviene secondo modalità operative stabilite dalla direzione generale dei sistemi informativi
automatizzati del Ministero della giustizia, che può limitare
l'utilizzazione del servizio, in funzione di particolari esigenze
tecniche o organizzative, sentito il primo presidente della Corte
suprema di cassazione.
Art. 3
Registrazione utenti e dati identificativi
- L'accesso al servizio del CED è subordinato a registrazione,
con annotazione dei dati identificativi dell'utente.
- I dati personali, concernenti l'identificazione degli utenti e
le operazioni di accesso e di consultazione degli archivi del CED
sono utilizzabili, nel rispetto della normativa sulla protezione dei
dati personali, unicamente per la sicurezza del servizio, per
l'accertamento di illeciti e per la determinazione dell'entità degli
accessi.
- Non può essere fatto uso dei dati personali, contenuti negli
archivi, per scopi diversi da quelli del servizio del CED.
Art. 4
Ricerche presso gli uffici giudiziari
- I capi degli uffici giudiziari possono ammettere coloro che
esercitano professioni legali alla fruizione del servizio di
informatica giuridica, fornito dal CED, negli uffici giudiziari,
compatibilmente con le disponibilità di personale e di mezzi.
Art. 5
Categorie ammesse al servizio gratuitamente
- All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
21 maggio 1981, n. 322, come modificato dal decreto del Presidente
della Repubblica 28 novembre 1985, n. 759, dopo il terzo comma, è
aggiunto il seguente: «La disposizione di cui al terzo comma si
applica anche ai giudici di pace ed ai magistrati onorari in servizio.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
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