Decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 1997, n. 318
Regolamento per l’attuazione di direttive
comunitarie nel settore delle telecomunicazioni
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di
bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 31 gennaio
1983 relativo al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17
febbraio 1983;
Viste le convenzioni stipulate in data 1º agosto 1984 tra il Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni e la società SIP, Italcable e Telespazio,
approvate con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523,
che disciplinano la concessione di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico;
Visto l’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’art. 4, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 6 aprile
1990 concernente il piano nazionale regolatore delle telecomunicazioni,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18
aprile 1990;
Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 58, recante disposizioni per la riforma del
settore telecomunicazioni;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio
1992, n. 314, modificato dal decreto ministeriale 17 aprile 1997, n. 160;
Visto il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55, di attuazione della
direttiva n. 90/387/CEE;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 maggio
1993 recante modifiche al decreto ministeriale 31 gennaio 1983, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 1993;
Visto il decreto legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 18 marzo
1994 di attuazione della direttiva n. 91/287/CEE, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 72 del 28 marzo 1994;
Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289, di attuazione della
direttiva n. 92/44/CEE;
Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 1994 tra il Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni e la società Omnitel Pronto Italia, approvata
con decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1994, che disciplina l’espletamento
del servizio pubblico radiomobile di comunicazione con il sistema in tecnica
numerica denominato GSM, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1995;
Vista la convenzione stipulata in data 16 dicembre 1994 tra il Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni e la società Telecom, approvata con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1994, che disciplina la realizzazione e
la gestione della rete per l’espletamento del servizio in tecnica numerica
GSM, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 25
del 31 gennaio 1995;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, di attuazione della
direttiva n. 90/388/CEE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;
Visto l’art. 1, comma 2, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, di attuazione della
direttiva n. 91/263/CEE;
Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, di attuazione della
direttiva n. 89/336/CEE;
Visto il decreto legge 1º maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º luglio 1997, n. 189, recante il recepimento della direttiva n.
96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali;
Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentite le competenti Commissioni parlamentari;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell’adunanza della sezione
consultiva per gli atti normativi del 30 giugno 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5
agosto 1997;
Visto il rilievo della Corte dei conti - ufficio controllo atti di Governo - n.
25 del 15 settembre 1997, concernente l’articolo 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 7 agosto 1997 relativo alla trasposizione delle direttive
comunitarie in materia di telecomunicazioni;
Ritenuto di aderire al predetto rilievo e, conseguentemente, di adottare un
nuovo decreto del Presidente della Repubblica in sostituzione di quello emanato
in data 7 agosto 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
19 settembre 1997;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intendano per:
a) "diritti speciali", i diritti concessi da uno Stato
membro a un numero limitato di imprese, mediante ogni strumento legislativo,
regolamentare o amministrativo che, all’interno di una determinata area
geografica, limiti a due o più il numero di dette imprese autorizzate a fornire
un servizio o a svolgere un’attività, non conformandosi a criteri di
obiettività, proporzionalità e non discriminazione, o designi, non
conformandosi a tali criteri, varie imprese in concorrenza, autorizzandole a
fornire un servizio o a svolgere un’attività, o conferisca a ciascuna
impresa, non conformandosi a tali criteri, vantaggi legali o regolamentari che
influiscono sostanzialmente sulla capacità di qualsiasi altra impresa di
fornire la stesso servizio di telecomunicazioni o di svolgere la stessa
attività nella stessa area geografica in condizioni sostanzialmente
equivalenti;
b) "diritti esclusivi", i diritti concessi da uno Stato membro
ad una impresa, mediante ogni atto legislativo, regolamentare o amministrativo
che le riservi la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di
effettuare un’attività all’interno di una determinata area geografica;
c) "esigenze fondamentali", i motivi di interesse generale e di
natura non economica che possono indurre uno Stato membro ad imporre condizioni
relative all’installazione e all’esercizio di reti di telecomunicazioni o
alla fornitura di servizi di telecomunicazioni, eventualmente limitandone l’accesso.
Tali motivi sono la sicurezza di funzionamento della rete, il mantenimento della
sua integrità e, in casi motivati, l’interoperabilità dei servizi, la
protezione dei dati, la tutela dell’ambiente e gli obiettivi di pianificazione
urbanistica e territoriale nonché l’impiego efficace dello spettro di
frequenze e l’astensione da interferenze dannose fra sistemi di
telecomunicazioni via radio e altri sistemi basati sulla tecnologia delle
trasmissioni spaziali o terrestri. La protezione dei dati comprende la tutela
dei dati personali e la riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate
nel rispetto della tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e dei
diritti di persone giuridiche, enti o associazioni;
d) "autorità nazionale di regolamentazione", l’organismo a
gli organismi incaricati di svolgere le funzioni di regolamentazione,
giuridicamente distinti e funzionalmente indipendenti dagli organismi di
telecomunicazioni; nel presente regolamento l’organismo e denominato
Autorità;
e) "organismo di telecomunicazioni", un ente pubblico o
privato, ivi comprese le consociate da esso controllate, al quale siano
riconosciuti diritti, anche speciali ed esclusivi, per l’installazione e la
fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni nonché, se del caso, per la
fornitura di servizi pubblici di telecomunicazioni;
f) "utenti", i singoli, ivi compresi i consumatori, ovvero gli
organismi che utilizzano o chiedono servizi di telecomunicazioni accessibili al
pubblico;
g) "abbonato", ogni persona fisica o giuridica che sia parte di
un contratto con un fornitore di servizi di telecomunicazioni accessibili al
pubblico per la fornitura di detti servizi;
h) "rete di telecomunicazioni", un sistema di trasmissione e,
se del caso, le apparecchiature di commutazione o le altre risorse che
permettono la trasmissione di segnali tra punti terminali di rete definiti con
mezzi a filo, radio, ottici o altri mezzi elettromagnetici;
i) "rete pubblica di telecomunicazioni", una rete di
telecomunicazioni utilizzata, in tutto o in parte, per fornire servizi di
telecomunicazioni accessibili al pubblico;
l) "rete privata di telecomunicazioni", una rete di
telecomunicazioni che non è utilizzata per fornire servizi di telecomunicazioni
accessibili al pubblico;
m) "rete telefonica pubblica fissa", una rete pubblica di
telecomunicazioni commutata che è impiegata, tra l’altro, per la fornitura
del servizio di telefonia vocale tra i punti terminali della rete in postazioni
fisse;
n) "sistema di comunicazioni mobili e personali", un sistema
costituito dall’installazione e dalla gestione di un’infrastruttura di reti
mobili, collegate o meno ai punti terminali di una rete pubblica di
telecomunicazioni, ai fini della trasmissione e della prestazione di servizi di
radiocomunicazione agli utenti mobili;
o) "rete televisiva via cavo", un'infrastruttura terrestre per
la diffusione o la distribuzione di segnali radiotelevisivi al pubblico;
p) "servizio di comunicazioni mobili e personali", un servizio,
ad esclusione quelli via satellite,che consiste totalmente o parzialmente nella
realizzazione di radiocomunicazioni con utenti mobili e si avvale, totalmente o
parzialmente, di sistemi di comunciazioni mobili e personali;
q) "servizio di telecomunicazioni", un servizio la cui
fornitura consiste, in tutto o in parte, nella trasmissione e nell’instradamento
di segnali su reti di telecomunicazioni, ivi compreso qualunque servizio
interattivo anche se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione
circolare dei programmi radiofonici e televisivi;
r) "servizio pubblico di telecomunicazioni", un servizio di
telecomunicazioni accessibile al pubblico;
s) "servizio di telefonia vocale", la fornitura al pubblico del
trasporto diretto e della commutazione della voce in tempo reale in partenza e a
destinazione dei punti terminali di una rete telefonica pubblica fissa, che
consente ad ogni utente di utilizzare I’apparecchiatura collegata al suo punto
terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale;
t) "servizio telex", la fornitura al pubblico del trasporto
diretto di messaggi telescritti, in partenza e a destinazione dei punti
terminali della rete pubblica commutata, che consente ad ogni utente di
utilizzare l’apparecchiatura collegata al suo punto terminale di tale rete per
comunicare con un altro punto terminale;
u) "servizio di trasmissione di dati a commutazione di pacchetto o
di circuito", la fornitura al pubblico del trasporto diretto di dati in
partenza e a destinazione dei punti terminali di una rete pubblica commutata,
che consente ad ogni utente di utilizzare l’apparecchiatura collegata al suo
punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale;
v) "semplice rivendita di capacita" la fornitura al pubblico,
come servizio distinto, del trasporto di dati , su circuiti affittati
comprendente soltanto la commutazione, il trattamento, l’archiviazione di dati
o la conversione di protocollo nella misura necessaria per la trasmissione in
tempo reale in partenza e a destinazione della rete pubblica commutata; tale
fornitura non è configurabile come fornitura di rete pubblica di
telecomunicazioni;
w) "DCS 1800", lo standard paneuropeo per sistema radiomobile di
comunicazione in tecnica numerica operante nella banda di frequenza attorno ai
1800 MHz;
x) "GSM", la standard paneuropeo per sistema radiomobile di
comunicazione in tecnica numerica operante nella banda di frequenza attorno ai
900 MHz;
y) "DECT", lo standard per le telecomunicazioni numeriche senza
filo, conforme alle norme europee di telecomunicazioni ETSI ETS 300 175;
z) "servizio universale", un insieme minimo definito di servizi
di determinata qualità disponibile a tutti gli utenti a prescindere dalla loro
ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni specifiche nazionali, ad
un prezzo accessibile;
aa) "condizioni di fornitura della rete aperta", le condizioni
armonizzate che riguardano l’accesso aperto ed efficiente alle reti pubbliche
ed, eventualmente, ai servizi pubblici di telecomunicazioni nonché l’uso
efficace delle reti e dei servizi; fatta salva la loro applicazione caso per
caso, le condizioni di fornitura della rete aperta possono comprendere
condizioni armonizzate relative ai seguenti punti:
1) le interfacce tecniche, ivi comprese, se del caso, la definizione e la
realizzazione dei punti terminali di rete;
2) le condizioni di utilizzazione;
3) i principi di tariffazione;
4) l’accesso alle frequenze ed a numeri, indirizzi, denominazioni;
ab) "interconnessione", il collegamento fisico e logico di reti
di telecomunicazioni utilizzate dal medesimo organismo o da un altro organismo
per consentire agli utenti di un organismo di comunicare con gli utenti della
stesso o di un altro organismo o di accedere ai servizi offerti da un altro
organismo;
ac) "autorizzazione", l’abilitazione che conferisce ad una
impresa diritti e obblighi specifici per il settore delle telecomunicazioni e
che consente alla medesima di fornire servizi di telecomunicazioni e, se del
caso, di installare e di gestire reti di telecomunicazioni per la fornitura di
siffatti servizi; le abilitazioni si distinguono in:
1) "autorizzazione generale": un’autorizzazione che,
indipendentemente dal fatto di essere regolata da una "disciplina per
categoria" o da una normativa generale e di prevedere o meno una
registrazione, viene ottenuta su semplice denuncia di inizio attività opera
mediante l’applicazione dell’istituto del silenzio assenso;
2) "licenza individuale": un’autorizzazione rilasciata dall’Autorità
ad un’impresa per il conferimento di diritti specifici ovvero per
assoggettarla ad obblighi specifici che, se del caso, si aggiungono a quelli
dell’autorizzazione generale; detta impresa non può esercitare i diritti di
cui trattasi in assenza di previo provvedimento dell’Autorità;
ad) "comitato ONP", il comitato di cui all’art. 1, comma I,
lettera b), del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289;
ae) "linee affittate", le infrastrutture di telecomunicazioni
che forniscono capacita di trasmissione trasparente fra punti terminali di rete
e che non includono la commutazione su richiesta, cioè le funzioni di
commutazione che possono essere controllate dall’utente nell’ambito della
fornitura della linea affittata;
af) "punto terminale di rete", il punto fisico nel quale all’utente
viene fornito un accesso alla rete pubblica di telecomunicazioni; le posizioni
dei punti terminali di rete sono definite e costituiscono il limite delle reti
pubbliche di telecomunicazioni; per i servizi di comunicazioni mobili e
personali il punto terminale di rete è costituito dall’antenna fissa cui
possono collegarsi via radio le apparecchiature terminali utilizzate dagli
utenti mobili;
ag) "apparecchiatura terminale", un’apparecchiatura destinata
ad essere collegata mediante un sistema cablato, radio, ottico o altro sistema
elettromagnetico ad una rete pubblica di telecomunicazioni, vale a dire ad
essere collegata direttamente ad un punto terminale di una rete pubblica di
telecomunicazioni o interfunzionare con una rete pubblica di telecomunicazioni,
in quanto collegata direttamente o indirettamente ad un suo punto terminale per
la trasmissione, il trattamento o la ricezione di informazioni;
ah) "apparecchio telefonico pubblico a pagamento", un
apparecchio telefonico ad uso pubblico che funziona mediante gettoni, monete,
carte di credito o per l’addebito ovvero schede telefoniche;
ai) "specifica tecnica", una specificazione che figura in un
documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i
livelli di qualità, le prestazioni, la sicurezza e le dimensioni, comprese le
prescrizioni applicabili ad un prodotto per quanto riguarda la terminologia, i
simboli, le prove ed i metodi di prova, l’imballaggio, il marchio e l’etichettatura;
aj) "norma tecnica", una specifica tecnica adottata da un
organismo normativo riconosciuto ai fini di un’applicazione ripetuta o
continua, la cui osservanza non è obbligatoria;
al) "regola tecnica comune", una regola tecnica derivata da
norme tecniche internazionali o europee valide nei Paesi della Unione europea e
contenente solo i requisiti essenziali, la cui osservanza è obbligatoria;
am) "notevole forza di mercato", la posizione di un organismo
che detenga oltre il 25% della quota di un particolare mercato delle
telecomunicazioni in ambito nazionale o nell’ambito geografico ove è
autorizzato ad operare; l’Autorità, sentita l’Autorità garante della
concorrenza e del mercato, può comunque stabilire che un organismo che detiene,
nel rispettivo mercato, una quota inferiore o uguale al 25% disponga di una
notevole forza di mercato e, viceversa, che un organismo detentore, nel
rispettivo mercato, di usa quota superiore al 25% non disponga di una notevole
forza di mercato. In entrambi i casi, la decisione deve tener conto della
capacita dell’organismo di influenzare le condizioni di marcato, del fatturato
relativo alla dimensione del mercato, del controllo dei mezzi di accesso agli
utenti finali, dell’accesso alle risorse finanziarie, della sua esperienza
nella fornitura di prodotti e di servizi sul mercato.
an) "servizi a chiosco", servizi offerti da centri il cui
accesso è generalizzato, ossia senza parola chiave identificativa dell’utente
telefonico acquisitore dei servizi;
ao) "deficit sull’accesso", la differenza tra i costi di
installazione e gestione della rete locale, impiegata per fornire l’accesso,
ed i ricavi derivanti dai contributi di attivazione e dai canoni di abbonamento,
inclusa la remunerazione normale del capitale impiegato;
ap) "easy access", possibilità dell'utente di selezionare
direttamente il vettore (operatore di lunga distanza o interurbano) modificando
la preselezione effettuata dall’operatore in posizione dominante di mercato al
momento della effettuazione della chiamata;
aq) "equal access", possibilità dell’utente di
preselezionare in modo permanente o di selezionare di volta in volta il vettore
(operatore di lunga distanza o interurbano);
ar) "pre-selezione del vettore", sistema che permette
all'operatore/fornitore di servizi locali di instradare automaticamente le
chiamate interurbane e internazionali di un cliente con il vettore interurbano
scelto dal cliente, che non deve digitare codici speciali di selezione del
vettore stesso prima di ogni chiamata.
Art. 2.
Principi generali
1. L’installazione, l’esercizio e la fornitura di reti di
telecomunicazioni nonchè la prestazione dei servizi ad esse relativi
accessibili al pubblico sono attività di preminente interesse generale, il cui
espletamento si fonda:
a) sulla libera concorrenza e pluralità dei soggetti operatori, nel
rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e
proporzionalità;
b) sul rispetto degli obblighi di fornitura del servizio universale;
c) sulla tutela degli utenti e sulla loro libertà di scelta tra i
servizi forniti dai diversi operatori;
d) sull’uso efficiente delle risorse;
e) sulla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, nonchè dei
diritti di persone giuridiche, enti o associazioni, in particolare del diritto
alla riservatezza per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nel
settore delle telecomunicazioni;
f) sul rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute
pubblica, dell'ambiente e degli obiettivi di pianificazione urbanistica e
territoriale, di concerto con le competenti autorità;
g) sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnica, anche al fine di
favorire la formazione in materia di telecomunicazioni.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 sono aboliti:
a) i diritti esclusivi per la prestazione di servizi di
telecomunicazioni, comprese l'installazione e la fornitura di reti di
telecomunicazioni necessarie alla prestazione di detti servizi;
b) i diritti esclusivi per la predisposizione e la prestazione di servizi
concernenti gli elenchi telefonici e di servizi di ricerca nonchè per la
pubblicazione degli elenchi;
c) i diritti speciali che limitano, a due o più, il numero di imprese
autorizzate a prestare servizi di telecomunicazioni o a installare e fornire
reti di telecomunicazioni, non conformandosi a criteri di obiettività,
proporzionalità e non discriminazione;
d) i diritti speciali che designano, non conformandosi a criteri di
obiettività, proporzionalità e non discriminazione, più imprese concorrenti
per la fornitura di servizi o per l’installazione o la fornitura di reti di
telecomunicazioni;
e) in particolare:
1) le restrizioni alla fornitura di capacità di trasmissione per mezzo di reti
televisive via cavo, al fine di consentire l’impiego di reti cablate per la
prestazione di servizi di telecomunicazioni su tutto il territorio nazionale in
modo non discriminatorio anche considerando quanto previsto all’art. 6, comma
6, lettera f).
2) le restrizioni per i sistemi di comunicazioni mobili e personali in
relazione all’installazione della loro infrastruttura, all’impiego delle
infrastrutture fornite da terzi e all’uso in comune di infrastrutture, di
altri impianti e siti, fatta salva la possibilità di limitare l'impiego di tali
infrastrutture alle attività previste nel provvedimento amministrativo emanato
dai competenti organi per lo svolgimento delle suddette attività. Nell'ambito
delle predette infrastrutture sono incluse le frequenze radio ad esse assegnate,
ad eccezione di quelle asservite alla radiodiffusione sonora e televisiva.
Qualora le predette infrastrutture siano fornite da terzi, che le utilizzano per
la prestazione di servizi di utilità pubblica, ovvero siano finalizzate alla
sicurezza della vita umana e degli impianti, il Ministero competente alla
vigilanza del settore assicura che i predetti interessi pubblici vengano
adeguatamente tutelati.
3) le residue restrizioni relative alla prestazione di servizi di
telecomunicazioni mediante reti installate dal prestatore di detti servizi e
mediante infrastrutture messe a disposizione da terzi o tramite la condivisione
delle reti, di altre infrastrutture e di siti.
3. Fino al 1° gennaio 1998 vengono mantenuti i diritti speciali ed esclusivi
per la offerta del servizio di telefonia vocale e per l’installazione e la
fornitura delle relative reti pubbliche di telecomunicazioni, ad esclusione del
servizio di fonia vocale per gruppi chiusi di utenti. Possono essere rilasciate
autorizzazioni provvisorie per la sperimentazione del servizio di telefonia
vocale e degli altri servizi di telecomunicazioni nonché delle relative reti,
comprendendo, se necessario, l'utilizzo di frequenze radio, qualora disponibili,
e l'interconnessione con altre reti.
4. Entro il 1°gennaio 1999 sono modificate, su iniziativa dell'Autorità, le
concessioni ad uso pubblico e le autorizzazioni di cui all'art. 184, comma 1 del
codice postale esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente
regolamento, allineandole alle disposizioni in esso contenute.
5. Qualora l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento
comporti modifiche delle condizioni delle concessioni ed autorizzazioni gia
esistenti, rimangono valide le condizioni diverse da quelle che conferiscono
diritti speciali o esclusivi, aboliti o da abolire ai sensi del presente
regolamento, a condizione di lasciare impregiudicati i diritti delle altre
imprese stabiliti anche dal diritto comunitario.
6. Fatte salve le disposizioni dei commi 4 e 5, gli obblighi risultanti dalle
concessioni ed autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore del
presente regolamento, non conformi alle disposizioni dello stesso, alla data del
l° gennaio 1999 sono privi di effetto.
7. Le condizioni relative alle autorizzazioni generali e al rilascio delle
licenze individuali e quelle relative all’accesso alle reti di
telecomunicazioni sono basate su criteri di obiettività, proporzionalità, non
discriminazione e trasparenza.
8. Il numero delle licenze individuali può essere limitato esclusivamente in
relazione ad insufficienti disponibilità dello spettro di frequenze e per il
tempo necessario a rendere disponibili numeri sufficienti. Tale limitazione deve
rispettare i principi di proporzionalità, obiettività, non discriminazione e
trasparenza.
9. In materia di numerazione nel settore delle telecomunicazioni, le
procedure per l'attribuzione dei singoli numeri e delle serie di numeri devono
essere trasparenti, eque e tempestive e l'attribuzione deve venire in modo
oggettivo e non discriminatorio, anche allo scopo di assicurare una effettiva
concorrenza.
10. L'interconnessione delle reti pubbliche di telecomunicazioni e, in
particolare, l'interoperabilità dei servizi sono disciplinate dal presente
regolamento anche al fine di assicurare la fornitura del servizio universale in
una situazione di mercati aperti e concorrenziali.
11. La concessione di diritti di passaggio per la realizzazione di reti
pubbliche di telecomunicazioni avviene secondo principi non discriminatori, sì
da garantire l'effettività della concorrenza. Tutti i fornitori di tali reti
hanno gli stessi diritti secondo le prescrizioni di cui all'art. 13.
12. L'Autorità vigila affinché, nell'usare la rete telefonica pubblica
fissa per la fornitura di servizi che sono o possono essere prestati anche da
altri soggetti, gli organismi di telecomunicazioni osservino il principio di non
discriminazione.
13. Ogni organismo di telecomunicazione deve fornire, a richiesta
dell'Autorità, le informazioni necessarie a consentire l'applicazione del
presente regolamento nei tempi e nei modi da essa definiti.
Art. 3.
Servizio universale
1. Il servizio universale di telecomunicazioni comprende:
a) il servizio di telefonia vocale inteso, tra l'altro, come la fornitura
agli utenti finali in postazioni fisse di un servizio che consente:
1) di effettuare e ricevere chiamate nazionali e internazionali;
2) le comunicazioni fax almeno del gruppo III, in base alle raccomandazioni
dell'UIT-T della serie T;
3) la trasmissione di dati nella banda vocale attraverso modem ad una velocità
minima di 2.400 bit/s, in base alle raccomandazioni dell'UIT-T della serie V;
4) l'accesso gratuito ai servizi di emergenza;
5) la fornitura dei servizi tramite operatore;
b) la fornitura dell'elenco degli abbonati limitatamente alla rete urbana
di appartenenza;
c) i servizi di informazione abbonati;
d) la fornitura di apparecchi telefonici pubblici a pagamento, in
coerenza con le esigenze degli utenti disabili ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104;
e) la fornitura di un servizio a condizioni speciali e la fornitura di
opzioni speciali per gli utenti disabili o con particolari esigenze sociali;
f) i collegamenti ed i servizi concernenti la cura di interessi pubblici
nazionali, con specifico riguardo ai servizi di pubblica sicurezza, di soccorso
pubblico, di difesa nazionale, di giustizia, di istruzione e di governo; i
relativi oneri sono posti a carico del richiedente, fatte salve le eccezioni
previste dalla legge.
2. Il contenuto del servizio universale può evolvere sulla base del
progresso tecnologico e degli sviluppi del mercato e la relativa valutazione e
la sua eventuale revisione sono effettuate almeno ogni due anni dal Ministro
delle comunicazioni, sentita l'Autorità.
3. Il servizio universale è fornito alle condizioni economiche stabilite
secondo le procedure vigenti.
4. La società Telecom Italia è l'organismo di telecomunicazioni incaricato
di fornire il servizio universale sul territorio nazionale. A partire dal 1°
gennaio 1998 possono essere incaricati della fornitura del servizio universale
anche altri organismi di telecomunicazioni che, nel rispetto delle condizioni
previste dal presente regolamento ed in particolare dall'art.6, comma 7, sono in
grado di garantire la fornitura dei servizi di cui al comma 1 su tutto il
territorio nazionale o su parte di essa a condizioni economiche accessibili a
tutti e non discriminatorie rispetto alla localizzazione geografica dell'utente.
5. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, i singoli servizi facenti
parte del servizio universale possono essere espletati, su tutto il territorio
nazionale o su una parte di esso, previo conseguimento di licenza individuale o
di autorizzazione generale.
6. Qualora, in base alle disposizioni del presente articolo, gli obblighi di
fornitura del servizio universale rappresentino un onere iniquo per l'organismo
o gli organismi incaricati di fornire il servizio universale, è previsto un
meccanismo atto a ripartire il costo netto dei suddetti obblighi con altri
organismi che gestiscono reti pubbliche di telecomunicazioni, con fornitori di
servizi di telefonia vocale accessibili al pubblico e con organismi che prestano
servizi di comunicazione mobili e personali. Tale meccanismo non è applicabile
quando:
a) la fornitura delle obbligazioni di servizio universale non determina un costo
netto;
b) il costo netto degli obblighi di fornitura del servizio universale non
rappresenti un onere iniquo;
c) l'ammontare del costo netto da ripartire non giustifichi il costo
amministrativo di gestione del metodo di ripartizione e finanziamento dell'onere
di fornitura degli obblighi di servizio universale.
7. Il meccanismo di cui al comma 6 è destinato esclusivamente al
finanziamento del costo netto degli obblighi del servizio universale, inteso
come la differenza fra il costo netto derivante dalla situazione in cui un
organismo è incaricato di assolvere agli obblighi del servizio universale
rispetto a quella in cui non sia tenuto ad assolvere a tale obblighi. Il calcolo
del suddetto costo netto si determina considerando gli elementi, di ricavo e di
costo, prospettici incrementali di lungo periodo ed un rendimento ragionevole
sul capitale incrementale impiegato per la fornitura dei servizi ai clienti non
remunerativi. Il calcolo tiene conto dei seguenti fattori:
a) costi relativi agli elementi dei servizi individuati dal comma 1 che possono
essere forniti solo in perdita e che devono essere evidenziati separatamente;
b) costi relativi ad utenti finali o gruppi di utenti finali specifici che,
tenuto conto del costo di fornitura della rete e di prestazione dei servizi, dei
ricavi percepiti e della eventuale perequazione geografica dei prezzi imposti,
possono essere serviti soltanto in perdita. In questa categoria rientrano gli
utenti finali e i gruppi di utenti finali che non sarebbero serviti da un
operatore efficiente se questi non avesse l’obbligo di fornire il servizio
universale. L'individuazione degli utenti finali o dei gruppi di utenti avviene
a cura dell'organismo o degli organismi di telecomunicazioni incaricati di
provvedere alla fornitura degli obblighi di servizio universale con documentata
motivazione. Anche tale documentazione è sottoposta a controllo da parte
dell'ente incaricato di verificare il calcolo del costa netto ai sensi del comma
10.
8. Ai fini di quanto previsto nel comma 7 non sono inclusi nel calcolo del costo
del servizio universale i seguenti fattori:
a) il deficit di accesso di cui all'art. 7;
b) il costo di fatturazione dettagliata e delle altre prestazioni supplementari
allorché tali prestazioni siano imposte quali obbligazioni ad altri operatori
autorizzati a prestare il servizio di telefonia vocale;
c) i costi delle prestazioni che sono fuori dalla portata del servizio
universale, tra i quali: la fornitura a scuole, ospedali o biblioteche di
particolari servizi di telecomunicazioni stabiliti con decreto ministeriale; la
compensazione ed il rimborso di pagamenti, o di costi amministrativi e di altri
costi associati a tali pagamenti, effettuati a vantaggio di utenti qualora,
fornendo loro il servizio, non siano stati rispettati i livelli di qualità
specificati; il costo della sostituzione e della modernizzazione di
apparecchiature di telecomunicazione nel corso del normale adeguamento delle
reti;
d) i costi dei servizi indicati nel comma 1, lettera f).
9. Non sono tenuti a contribuire alla ripartizione dell'onere di fornitura
degli obblighi di servizio universale:
a) gli operatori privati che gestiscono reti private di telecomunicazioni;
b) gli operatori che offrono servizi di fonia vocale per gruppi chiusi di
utenti;
c) gli operatori che offrono servizi di trasmissione dati e servizi a valore
aggiunto.
10. Per determinare l'eventuale onere rappresentato dalla fornitura del
servizio universale, ogni organismo soggetto ai relativi obblighi deve calcolare
il costo netto degli stessi nel rispetto di quanto previsto dal presente
articolo nonché delle ulteriori prescrizioni che l'Autorità può emanare,
anche al fine di favorire l’applicazione del principio di cui all'art. 2,
comma 1, lettera g). Ogni organismo deve tenere a tal fine una contabilità
conformemente a quanto previsto dall’art. 8. Il calcolo del costo netto
connesso con gli obblighi di fornitura del servizio universale è controllato da
un soggetto pubblico o privato con specifiche competenze, autonomo rispetto
all'organismo di telecomunicazioni, diverso dall'Autorità e da questa
incaricato. Il costo di tale controllo viene considerato componente addizionale
degli oneri del servizio universale. I risultati del calcolo del costo e le
conclusioni dei controlli contabili da esplicitare in una articolata relazione
di conformità ai criteri e principi del presente regolamento, sono acquisiti
dall'Autorità che provvede a metterli a disposizione del pubblico, anche al
fine di approvarli.
11. Sulla base del calcolo del costo netto di cui al comma 7, e della
relazione di cui al comma 10, l'Autorità, tenuto anche conto degli eventuali
vantaggi di mercato derivanti all'organismo incaricato, stabilisce se il
meccanismo di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale
sia giustificato. In tal caso il relativo onere è ripartito in base a criteri
di oggettività, non discriminazione e proporzionalità, attingendo ad un fondo
costituito presso il Ministero delle Comunicazioni ed alimentato dai soggetti di
cui al comma 6.
12. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento sono
fissate dall'Autorità le procedure di applicazione delle norme di cui al comma
11.
Art. 4.
Interconnessione
1. L'Autorità assicura, secondo le norme del presente regolamento,
l'interconnessione aperta ed efficace delle reti pubbliche di telecomunicazioni
di cui all'allegato A, ivi comprese le reti televisive via cavo, nella misura
necessaria ad assicurare l'interoperabilità dei servizi, di cui al medesimo
allegato A, agli utenti. In particolare l’Autorità promuove l'eliminazione
delle restrizioni relative ai diritti di interconnessione tra le reti
telefoniche pubbliche fisse, tra i sistemi di comunicazioni mobili ad uso
pubblico, tra le reti televisive via cavo e tra i sistemi di linee affittate,
sia tra le predette categorie sia nell'ambito di ciascuna delle stesse.
2. Ogni organismo di telecomunicazioni, appartenente alle categorie di cui
all'allegato B, situato nel territorio italiano o in altro Stato membro
dell'Unione europea, ha il diritto e, se richiesto dagli organismi appartenenti
a tali categorie, l’obbligo di negoziare con essi l'interconnessione con
l'obiettivo di offrire i servizi di telecomunicazioni oggetto dell’autorizzazione.
L'accordo tra le parti interessate contiene le disposizioni tecniche e
commerciali in materia di interconnessione. Le predette disposizioni si
applicano anche ai soggetti autorizzati dall'Autorità a svolgere attività di
sperimentazione.
3. I gestori di sistemi di comunicazioni mobili e personali hanno il diritto
di collegare i propri sistemi alla rete telefonica pubblica fissa. A tal fine, l’Autorità
dispone controlli affinché sia garantito l’accesso al necessario numero di
punti di interconnessione con la suddetta rete agli organismi cui è stata
rilasciata una licenza individuale per la prestazione di servizi di
comunicazioni mobili e personali, adoperandosi affinché le interfacce tecniche
offerte in tali punti di interconnessione siano le meno restrittive fra quelle
disponibili per le funzioni dei servizi mobili.
4. L'Autorità può limitare, caso per caso e temporaneamente, l'obbligo di
cui al comma 2, se esistono alternative praticabili dal punto di vista tecnico e
commerciale all'interconnessione richiesta e se detta interconnessione non si
rivela adeguata alle risorse disponibili per soddisfare la richiesta. Eventuali
limitazioni di questo tipo imposte dall'Autorità devono essere motivate e rese
pubbliche secondo la procedura prevista dall'art. 19, comma 3, lettera b).
5. Nessuna richiesta di interconnessione può essere negata da un organismo
di telecomunicazioni di cui al comma 2 ad altro organismo di cui allo stesso
comma senza il previo accordo dell'Autorità.
6. Le informazioni specifiche in ordine agli accordi concernenti
l'interconnessione sono messi, su richiesta, a disposizione dell'Autorità e
sono disponibili al pubblico ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera c).
7. Ai fini del comma 1, gli organismi di cui al comma 2 notificati come
aventi notevole forza di mercato in ambito nazionale con riferimento ai servizi
di interconnessione, sono tenuti a:
a) osservare il principio di non discriminazione rispetto all'interconnessione
offerta ad altri; essi devono applicare condizioni analoghe, in circostanze
similari, agli organismi che si interconnettono e forniscono servizi simili e
devono fornire ad essi, alle stesse condizioni, le strutture per
l'interconnessione nonché le relative necessarie informazioni, garantendo la
stessa qualità che caratterizza i loro stessi servizi o quelli delle loro
affiliate o dei loro interlocutori commerciali;
b) rendere disponibili agli organismi che prevedono di interconnettersi, su
richiesta, tutte le informazioni e le specifiche tecniche necessarie, al fine di
agevolare la conclusione di un accordo; le suddette informazioni devono
comprendere anche eventuali programmi di modifica delle condizioni tecniche o
economiche di offerta la cui attuazione è prevista entro i sei mesi successivi,
salvo disposizione diversa dell'Autorità;
c) comunicare tempestivamente all'Autorità gli accordi di interconnessione,
che, in ogni caso, devono essere resi disponibili su richiesta delle parti
interessate, ad esclusione degli aspetti relativi alla strategia commerciale
delle parti. In ogni caso, deve essere messo a disposizione delle parti
interessate, su richiesta, ogni utile particolare sulle condizioni economiche
applicate, sui termini e sulle condizioni di interconnessione. L'accesso alle
informazioni è regolato dall'art. 19, comma 3, lettera c);
d) definire le condizioni economiche di interconnessione in modo che sia
rispettato il principio dell'orientamento ai costi: gli organismi interessati
devono dimostrare, anche su richiesta dell'Autorità ed entro i termini da essa
fissati, in modo analitico e disaggregato, che le condizioni economiche
applicate sono basate sui costi effettivi determinati ai sensi dell'art. 8,
commi 1 e 2. Per tenere conto degli effetti della sviluppo della concorrenza nel
mercato dei servizi di telecomunicazioni, l'Autorità, previa consultazione con
gli organismi di telecomunicazioni interessati, stabilisce entro il 1° gennaio
1999, sulla base degli studi e delle occorrenti valutazioni tecniche, le
scadenze per introdurre una metodologia volta alla determinazione delle predette
condizioni economiche, diversa da quella descritta all'art. 8, comma 2, che
tenga conto dei costi prospettici incrementali di lungo periodo e includa la
remunerazione normale del capitale impiegato per gli investimenti a tale fine
utilizzati. Il tasso di remunerazione è fissato dall'Autorità tenendo conto
del costo medio del capitale sostenuto dall'operatore e di quello di un
investitore nel settore delle telecomunicazioni in Italia ovvero, anche a fini
comparativi, in settori produttivi ad alta tecnologia.
8. Le informazioni ricevute da un organismo che intende interconnettersi
devono essere utilizzate, sotto la responsabilità di detto organismo, per il
solo fine per cui sono state fornite. Esse non devono essere trasmesse a
divisioni della stesso organismo nonché a terzi, inclusi le società affiliate
a gli interlocutori commerciali, ai quali tali informazioni potrebbero offrire
un vantaggio concorrenziale.
9. Ciascun organismo di telecomunicazioni, notificato dall'Autorità come
avente notevole forza di mercato di cui all'allegato A, parti 1 e 2, è
obbligato a provvedere sollecitamente alla pubblicazione di un'offerta di
interconnessione di riferimento. Questa deve comprendere la descrizione delle
offerte di interconnessione disaggregate per componenti, in funzione delle
esigenze di mercato, nonché i termini e le condizioni relative. Differenti
condizioni economiche, termini e condizioni di interconnessione possono essere
stabiliti per differenti categorie di organismi quando tali differenze possono
essere oggettivamente giustificate sulla base del tipo di interconnessione
fornito e delle eventuali condizioni indicate nelle licenze individuali o nelle
autorizzazioni generali. L'Autorità, su richiesta di una delle parti, provvede,
sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, alle iniziative
intese ad accertare che tali differenze non comportino distorsioni della
concorrenza e in particolare che l'organismo applichi, a norma del comma 7,
lettera a), condizioni economiche, termini e condizioni di interconnessione non
discriminatori anche nei casi di interconnessione per la fornitura di servizi
prestati da essa o da società sue controllate o collegate. L'Autorità,
sentita, ove necessario, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato,
può imporre, ove ciò sia giustificato, modifiche all'offerta di
interconnessione di riferimento.
10. La società Telecom Italia è tenuta a pubblicare l'offerta di cui al
comma 9, con la descrizione dei componenti funzionali di base del servizio di
telefonia vocale e della rete telefonica pubblica fissa, ivi compresi i punti di
interconnessione, le interfacce offerte in conformità con le esigenze del
mercato e le condizioni di accesso di cui all'art. 5.
11. L'allegato C fornisce, a titolo esemplificativo, un elenco di elementi
per l’elaborazione da parte degli organismi di telecomunicazione di cui al
comma 2 delle condizioni economiche d'interconnessione nonché delle relative
strutture. Qualora un organismo tra quelli obbligati introduca modifiche
all'offerta d'interconnessione di riferimento pubblicata ai sensi del comma 9,
gli adeguamenti eventualmente richiesti dall'Autorità hanno efficacia
retroattiva, con decorrenza dalla data di introduzione della modifica.
12. Le condizioni economiche di interconnessione devono essere disaggregate e
idonee ad evitare che il richiedente debba sostenere oneri non strettamente
attinenti al servizio richiesto.
13. Qualora sia dovuto il contributo supplementare di accesso previsto
dall'art. 7, esso deve essere disaggregato ed individuato separatamente.
14. L'Autorità può fissare in anticipo le condizioni relative alle aree di
contenuto elencate nell'allegato D, parte 1. Ogni organismo di telecomunicazioni
è tenuto a inserire, salvo in casi motivati, gli elementi indicati
nell'allegato D, parte 2, negli accordi di interconnessione stipulati nonché
tutti gli elementi della parte 1 che sono nella sua disponibilità negoziale.
L'Autorità può inoltre, in qualsiasi momento o su richiesta di una delle
parti, fissare le scadenze entro le quali devono essere concluse le trattative
in materia di interconnessione. Se non è raggiunto un accordo entro i termini
assegnati, l'Autorità adotta misure cogenti per le parti, riguardanti soltanto
gli aspetti per i quali non è stato già perfezionato l'accordo secondo le
procedure da essa stabilite e rese pubbliche.
15. Le condizioni relative all'interconnessione, ove fissate in anticipo
dall'Autorità, sono pubblicate secondo quanto previsto nell'art. 19, comma 3,
lettera b).
16. Tra le condizioni fissate dall'Autorità, oltre a quelle previste
nell'allegato D parte 1, possono figurare quelle atte a garantire una
concorrenza effettiva, quali: le condizioni tecniche ed economiche; le
condizioni di fornitura e d'impiego; la conformità alle norme pertinenti; la
conformità ai requisiti essenziali; la tutela dell'ambiente; la conservazione
della qualità del servizio da punto a punto.
17. Quando un organismo titolare di licenza individuale per la fornitura di
reti pubbliche di telecomunicazioni o per la prestazione di servizi di
telecomunicazioni accessibili al pubblico stipula accordi di interconnessione
con altri, l'Autorità ha facoltà di verificare tali accordi nella loro
totalità e di richiedere, in via eccezionale, sentita, ove necessario,
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la loro eventuale modifica
per garantire la conformità alle disposizioni del presente regolamento.
18. Ogni organismo che interconnette proprie strutture alle reti pubbliche di
telecomunicazioni è tenuto ad osservare la riservatezza delle informazioni
trasmesse o archiviate.
Art. 5.
Condizioni di accesso alla rete
1. Ogni organismo autorizzato a fornire reti pubbliche di telecomunicazioni e
servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico di cui all'allegato A,
notificato tra quelli aventi notevole forza di mercato, deve soddisfare le
richieste ragionevoli di accesso alla rete anche in punti diversi dai punti
terminali di rete secondo il quadro di riferimento riportato nell'allegato E.
2. L'Autorità elabora e rende pubbliche apposite procedure al fine di
decidere, caso per caso e nei tempi più brevi, se sussistono le condizioni per
consentire agli organismi di telecomunicazioni che gestiscono le reti
telefoniche pubbliche fisse di adottare misure quali il diniego dell' accesso
alle suddette reti oppure la sospensione o la riduzione della disponibilità del
servizio di telefonia vocale facendo valere l'inosservanza da parte dell'utente
delle condizioni di uso. Tali procedure possono inoltre prevedere che
l'Autorità autorizzi a priori misure specifiche nel caso di determinate
violazioni delle condizioni di uso.
3. L'Autorità provvede affinché le procedure di cui al comma 2 garantiscano
un processo decisionale trasparente, in cui vengano rispettati i diritti delle
parti. La decisione è presa dopo aver offerto ad entrambe le parti la
possibilità di esporre i propri argomenti. Il provvedimento, debitamente
motivato, è notificato alle parti entro una settimana dalla sua adozione.
4. Qualora l'accesso o l'impiego della rete telefonica pubblica fissa siano
soggetti a restrizioni in base alle esigenze fondamentali, l'Autorità provvede
affinché le disposizioni nazionali in materia specifichino in base a quali
esigenze fondamentali, fra quelle elencate dall'art. 12, tali restrizioni siano
possibili. L'Autorità cura la pubblicazione delle informazioni relative
all'accesso ed all'uso della rete telefonica pubblica fissa ed al servizio di
telefonia vocale secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 3, lettera b).
5. Ogni organismo che fornisce reti e presta servizi di telecomunicazioni,
notificato tra quelli aventi notevole forza di mercato, ha l'obbligo di
negoziare, su richiesta di un altro organismo di telecomunicazioni, accordi in
relazione ad un accesso speciale alla sua rete e alle condizioni in grado di
rispondere ad esigenze specifiche. Gli accordi possono prevedere il rimborso
all'organismo di telecomunicazioni dei costi sostenuti per fornire l'accesso
speciale richiesto. La determinazione di tali oneri deve essere ispirata ai
principi di orientamento ai costi.
6. L'Autorità ha facoltà di intervenire in qualsiasi momento, di propria
iniziativa ovvero è tenuta a farlo su richiesta di una delle parti, al fine di
garantire che le condizioni di accesso alla rete siano eque, ragionevoli e non
discriminatorie per entrambe le parti e che si producano benefici per gli
utenti, nonché, ove ciò sia giustificato, di apportare modifiche alle
disposizioni degli accordi.
7. Informazioni specifiche in ordine agli accordi concernenti l'accesso
speciale alla rete sono, su richiesta, messe a disposizione dell'Autorità.
8. Qualora, in risposta ad una particolare richiesta, un organismo di
telecomunicazioni, notificato tra quelli aventi notevole forza di mercato,
ritenga che non sia ragionevole fornire l'accesso speciale alla rete richiesto
deve chiedere, entro trenta giorni, con relazione contenente le motivazioni, l’autorizzazione
dell'Autorità per limitare o rifiutare l'accesso. Gli interessati devono essere
sentiti dall'Autorità prima che sia emanato un provvedimento. Qualora venga
negato l’accesso speciale alla rete, chi ha effettuato la richiesta deve
essere tempestivamente informato dei motivi del diniego.
Art. 6.
Autorizzazioni generali e licenze individuali
1. L'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni diversi dalla
telefonia vocale, dall'installazione e dalla fornitura di reti pubbliche di
telecomunicazioni, comprese quelle basate sull'impiego di radiofrequenze, è
subordinata ad una autorizzazione generale sulla base delle condizioni e dei
criteri elencati nell'allegato F. Tali condizioni devono essere oggettivamente
giustificate in relazione allo specifico servizio oggetto dell'autorizzazione e
comportare il sistema meno oneroso per assicurare il rispetto delle esigenze
fondamentali.
2. L'Autorità può modificare le condizioni relative ad un'autorizzazione
generale nei casi oggettivamente giustificati e in modo proporzionato. In tali
casi le parti interessate, opportunamente informate, hanno facoltà di
comunicare il proprio punto di vista sulle modifiche proposte.
3. Prima di avviare il servizio, l'impresa che ritiene di essere in regola
con le condizioni di un'autorizzazione generale, secondo quanto previsto dal
comma 1, deve comunicare all'Autorità la propria dichiarazione in tal senso
annettendo tutte le informazioni relative al servizio, necessarie a verificare
la conformità alle condizioni stabilite. Nel caso in cui l'Autorità non
comunichi all'interessato un provvedimento negativo entro 4 settimane dal
recepimento della dichiarazione, l'autorizzazione si intende rilasciata ai sensi
dell'art. 20 della legge 2 agosto 1990, n. 241, sulla base dell'istituto del
silenzio -assenso. Nei casi espressamente individuati dall'Autorità ai sensi
dell'art. 22, comma 1, lettera f), l'interessato può dare immediato inizio al
servizio, ai sensi dell'art. 19 della legge 2 agosto 1990, n.241. La
dichiarazione predetta costituisce denuncia di inizio attività.
4. Qualora non risultino rispettate, sia in relazione a quanto disposto dal
comma 3 sia successivamente, le condizioni poste dall'autorizzazione generale,
l'Autorità comunica all'impresa che non ha il diritto di avvalersi
dell'autorizzazione generale e impone, in modo proporzionato, disposizioni
specifiche volte ad assicurare il rispetto delle condizioni. L'impresa deve
sanare le irregolarità entro un mese a decorrere dall'intervento
dell'Autorità, potendo, al contempo, rendere noto il proprio punto di vista
sull'applicazione delle condizioni. Se l'impresa sana tempestivamente le
irregolarità, l'Autorità, entro due mesi dall’intervento iniziale, adotta le
conseguenti determinazioni. Se l'impresa resta inadempiente, l’Autorità,
entro due mesi dall'intervento iniziale, conferma il proprio provvedimento e ne
indica le motivazioni. Il provvedimento è comunicato all'impresa entro una
settimana dall'adozione.
5. Il contributo richiesto alle imprese per la procedura relativa
all'autorizzazione generale copre esclusivamente i costi amministrativi connessi
all'istruttoria, al controllo della gestione del servizio e del mantenimento
delle condizioni previste per l'autorizzazione stessa. La misura di tale
contributo è fissata dall'Autorità con apposito provvedimento e resa pubblica
ai sensi delle normative vigenti ed in coerenza con le disposizioni dell'art.
19, comma 3.
6. L'offerta di servizi diversi da quelli per i quali, ai sensi del comma 1,
è prevista un'autorizzazione generale e di quelli che richiedano l'uso di
risorse scarse, fisiche o di altro tipo, o che siano soggetti ad obblighi
particolari, è subordinata ad una licenza individuale. Una licenza individuale
è richiesta, tra l'altro, per i seguenti casi:
a) prestazione di servizi di telefonia vocale;
b) installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche comprese
quelle che prevedono l'utilizzo delle frequenze radio;
c) prestazioni di servizi di comunicazione mobili e personali;
d) assegnazione di frequenze radio o di specifiche numerazioni;
e) imposizione di oneri e di condizioni inerenti alla fornitura obbligatoria di
servizi e reti di telecomunicazioni pubblici tra i quali gli obblighi previsti
per il servizio universale;
f) imposizione di obblighi specifici alle imprese che detengono una notevole
forza di mercato per quanto riguarda l'offerta, su tutto il territorio
nazionale, di linee affittate o di servizi pubblici di telecomunicazioni.
7. Le condizioni per le licenze individuali, aggiuntive rispetto a quelle
stabilite per le autorizzazioni generali, sono fissate secondo quanto indicato
nell'allegato F, ove giustificato.
8. I diritti accordati in base ad un'autorizzazione generale e le condizioni
della medesima non possono essere limitati o estesi dalla concessione di una
licenza individuale tranne nei casi obiettivamente giustificati e in misura
proporzionata, in particolare per riflettere obblighi inerenti alla fornitura
del servizio universale e al controllo di una rilevante quota di mercato o per
tenere conto degli obblighi inerenti alle offerte nel corso di una procedura di
licitazione.
9. L'Autorità può modificare le condizioni previste per le licenze
individuali in casi obiettivamente giustificati e in maniera proporzionata.
10. Per il rilascio delle licenze individuali può essere previsto, in
particolare nei casi di licitazione:
a) che il richiedente sia costituito in società di capitali, anche cooperativa,
con capitale interamente versato al momento di presentazione della domanda non
inferiore, al netto delle perdite risultanti dal bilancio, al 10% del valore
dell'investimento da effettuare; tale società deve essere di nazionalità
italiana ovvero di Stato appartenente all’Unione europea o all'Organizzazione
mondiale del commercio (OMC). Il controllo della società ai sensi dell'art.
2359 del codice civile da parte di soggetti di cittadinanza o nazionalità di
Stati non appartenenti all'Unione europea è consentito a condizione che detti
Stati pratichino nei confronti dell'Italia un trattamento di reciprocità, fatte
salve le limitazioni derivanti da accordi internazionali;
b) che gli amministratori della società non siano stati condannati a pena
detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non siano sottoposti a
misura di sicurezza e di prevenzione.
11. Fermo quanto previsto nel presente regolamento, i rapporti tra
l'Autorità ed il titolare di una licenza individuale sono da essa disciplinati
regolando gli obblighi e i diritti del titolare stesso, le garanzie di
espletamento del servizio, la disciplina di condivisione degli impianti, le
ipotesi di rinnovo, di revisione e di estinzione anticipata del rapporto, il
rispetto del soddisfacimento delle esigenze fondamentali.
12. Qualora un'impresa richiedente una licenza individuale non fornisca le
informazioni che è tenuta a dare al fine di dimostrare il possesso dei
requisiti prescritti, l'Autorità non concede la licenza individuale, dandone
comunicazione trascorsi sessanta giorni dalla richiesta delle informazioni.
13. L'Autorità per rilasciare una licenza individuale:
a) utilizza procedure aperte, non discriminatorie e trasparenti e, a tal fine,
sottopone tutti i candidati alle stesse procedure, se non esiste una ragione
obiettiva per procedere differentemente;
b) fissa limiti di tempo ragionevoli e, in particolare, comunica al richiedente
il provvedimento adottato sulla domanda al più presto e comunque non oltre sei
settimane della ricezione della medesima. Tale limite di tempo è prorogato fino
a quattro mesi in casi obiettivamente giustificati. Nel caso delle procedure di
licitazione i termini possono essere prorogati fino a otto mesi. Tali limiti non
pregiudicano quanto previsto negli eventuali accordi internazionali applicabili
al caso di specie relativamente al coordinamento internazionale delle frequenze
e dei satelliti;
c) nel caso di procedure di licitazione sottopone al Ministro delle
comunicazioni la proposta, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, di costituzione di un comitato dei Ministri incaricato di coordinare
la procedura stessa in particolare per quanto attiene al bando ed al
disciplinare di gara. Il comitato dei Ministri, presieduto dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, è incaricato di selezionare i valutatori che devono
procedere alla verifica delle offerte di gara ed alla formazione della relativa
graduatoria.
14. E’ facoltà dell'Autorità di limitare il numero di licenze individuali
per una categoria di servizi di telecomunicazioni al sussistere delle condizioni
di cui al comma 8 dell'art. 2. Fintantoché vi sono frequenze disponibili,
l'Autorità è tenuta a rilasciare licenze individuali ad ogni richiedente sulla
base di procedure aperte, non discriminatorie e trasparenti.
15. Nell'ipotesi di cui al comma 14, l'Autorità:
a) opera al fine di ottimizzare i vantaggi degli utenti e di agevolare lo
sviluppo della concorrenza;
b) pubblica la decisione di limitare il numero di licenze individuali
indicandone le ragioni;
c) riesamina i limiti imposti a intervalli di tempo ragionevoli consentendo alle
parti interessate di illustrare le proprie ragioni sui limiti previsti;
d) sollecita, se del caso, la presentazione di domande di licenze individuali;
e) permette alle parti interessate di far conoscere il proprio punto di vista
sui limiti previsti;
f) adotta criteri di selezione obiettivi, non discriminatori, dettagliati,
trasparenti e proporzionali.
16. In particolare per i sistemi di comunicazioni mobili e personali, fermo
restando quanto previsto dal comma 14, le condizioni relative alle licenze
individuali:
a) non devono contenere disposizioni diverse da quelle giustificate dalle
esigenze fondamentali e, nel caso di sistemi accessibili al pubblico, dalle
condizioni di servizio pubblico sotto forma di regolamentazioni commerciali;
b) devono garantire per i gestori delle reti mobili un comportamento trasparente
e non discriminatorio tra i gestori delle reti fisse e mobili di proprietà
comune;
c) non devono comprendere restrizioni tecniche immotivate;
d) consentono l'abbinamento di tecnologie per sistemi mobili, in particolare
qualora siano disponibili apparecchiature multistandard, tenendo conto
dell'esigenza di garantire una concorrenza effettiva.
17. Fatto salvo il disposto dei commi 11 e 16, le licenze individuali
relative ai servizi di comunicazioni mobili e personali comportano, tra l'altro,
i seguenti obblighi:
a) dare avvio al servizio, entro il termine indicato dall'Autorità, assicurando
con la propria rete radiomobile, senza alcun bisogno di preventiva
certificazione da parte dell'Autorità e sotto la propria responsabilità, la
copertura del territorio e della popolazione eventualmente determinata;
b) assicurare la copertura di aree specifiche, se richiesto dall'Autorità con
provvedimento motivato, per esigenze di pubblica utilità;
c) porre in essere tutte le misure idonee ad evitare interferenze con altri
utilizzatori autorizzati;
d) assicurare i servizi essenziali e i servizi di emergenza previamente
determinati dall'Autorità all’atto della licitazione;
e) rispettare gli standard minimi di qualità del servizio stabiliti dai
competenti organismi internazionali;
f) corrispondere un indennizzo, da destinare alla copertura degli oneri
derivanti al Ministero della difesa a seguito delle modifiche al piano nazionale
di ripartizione delle radiofrequenze effettuate per le esigenze dei servizi di
comunicazioni mobili e personali, aggiuntivo rispetto al contributo previsto al
successivo comma 21;
g) nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati nella licenza,
corrispondere le penalità che saranno determinate nella predetta licenza.
18. Se il titolare di una licenza individuale non ottempera a una delle
condizioni indicate nella licenza stessa, l'Autorità può sospendere,
modificare o revocare la licenza individuale o imporre in maniera proporzionata
misure specifiche per garantire tale ottemperanza. L'Autorità offre, in ogni
caso, all'impresa una ragionevole opportunità per rendere noto il proprio punto
di vista sull'applicazione delle condizioni e, eccetto che nei casi di
violazioni ripetute da parte della suddetta impresa, può richiedere
l'attuazione di disposizioni adeguate entro un mese a decorrere dal suo
intervento. Se l'impresa ottempera a quanto richiesto dall'Autorità, questa,
entro due mesi dal suo intervento iniziale, adotta le conseguenti
determinazioni. Se l'impresa non ottempera a quanto richiesto, l'Autorità,
entro due mesi dal suo intervento iniziale, conferma il proprio provvedimento
motivandolo. Il provvedimento è comunicato all'impresa interessata entro una
settimana dall'adozione.
19. Nel caso di interferenze indesiderabili tra una rete di telecomunicazioni
che utilizza frequenze radio ed altri sistemi, l'Autorità prende immediate
iniziative per risolvere il problema. In siffatto caso l'Autorità offre
successivamente all'impresa in questione una ragionevole opportunità per
rendere noto il suo punto di vista e per proporre soluzioni all'interferenza
indesiderata.
20. Fatti salvi i contributi finanziari per la prestazione del servizio
universale conformemente all'art. 3, il contributo richiesto alle imprese per le
procedure relative alle licenze individuali è esclusivamente finalizzato a
coprire i costi amministrativi sostenuti per l'istruttoria, per il controllo
della gestione del servizio e del mantenimento delle condizioni previste per le
licenze stesse. La misura di tale contributo è fissata con apposito
provvedimento, da pubblicare secondo le normative vigenti ed in coerenza con le
disposizioni dell'art. 19, comma 3, lettera b).
21. In caso di utilizzo di risorse scarse, è in facoltà dell'Autorità
imporre contributi finalizzati anche ad assicurare l'uso ottimale di dette
risorse, tenendo anche conto dei corrispondenti aspetti commerciali. I
contributi devono essere non discriminatori e tenere conto in particolare della
necessita di incoraggiare lo sviluppo di servizi innovativi e della
competitività. La misura dei contributi è fissata dall'Autorità con apposito
provvedimento e resa pubblica ai sensi delle normative vigenti ed incoerenza con
le disposizioni dell'art. 19, comma 3, lettera b).
22. Nel caso di richiesta per la prestazione di un nuovo servizio di
telecomunicazioni, l'Autorità, non oltre sei settimane dal ricevimento della
richiesta, adotta condizioni transitorie anche ai fini del rilascio di
autorizzazioni provvisorie o respinge la richiesta e informa l'impresa
interessata delle proprie ragioni. Non appena possibile, sono stabilite le
condizioni definitive o sono indicate le ragioni del rifiuto.
23. Le informazioni sulle condizioni fissate per le autorizzazioni generali e
per le licenze individuali sono pubblicate ai sensi dell'art. 19, comma 3,
lettera b), nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; è disposto
l'inserimento dei riferimenti di tale pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee.
24. Presso l'Autorità è tenuto un pubblico registro dei soggetti
autorizzati a fornire i servizi di telecomunicazioni e ad installare o fornire
reti di telecomunicazioni.
25. Il rilascio delle licenze individuali previste per l'installazione delle
reti pubbliche di telecomunicazioni costituisce dichiarazione di pubblica
utilità, indifferibilità e urgenza delle opere espressamente specificate per
gli effetti previsti dagli articoli da 231 a 239 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
marzo 1973, n. 156, e deve contenere la previsione dei termini di inizio e
compimento del procedimento e dell'opera. Qualora la licenza non contenga l’indicazione
dei predetti termini, prevista dall'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359,
il procedimento espropriativo ed i lavori devono essere compiuti entro il
termine di due anni decorrente dal rilascio della licenza.
26. Gli impianti di telecomunicazioni diversi da quelli di cui al comma 25 e
le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti,
sempreché attengano all'installazione di reti di telecomunicazioni debitamente
autorizzate, possono essere dichiarati di pubblica utilità con decreto del
Ministro delle comunicazioni, ove concorrano motivi di pubblico interesse. Si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 231, commi quarto e quinto, e da
232 a 239 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di
bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
27. Le licenze individuali di cui al presente articolo hanno una validità
non superiore a 15 anni e sono rinnovabili, conformemente alle norme vigenti al
momento del rinnovo e previa richiesta da presentarsi almeno sei mesi prima
della scadenza. I titolari di autorizzazioni generali e di licenze individuali
sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni di volta in volta emanate per la
disciplina del settore delle telecomunicazioni.
28. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali non possono essere
cedute a terzi, senza l'assenso dell'Autorità competente al rilascio.
29. Le autorizzazioni generali e le licenze individuali possono essere
rilasciate a persone ad imprese aventi cittadinanza o nazionalità di Paesi
dell'Unione europea o di Paesi appartenenti all'Organizzazione mondiale del
commercio (OMC) o di Paesi con i quali vi siano accordi di reciprocità nei
settori disciplinati dal presente regolamento, fatta comunque salva ogni
eventuale limitazione derivante da accordi internazionali.
30. Le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n.103, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, e
del decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, relative alle condizioni per
l'esercizio dei servizi ivi liberalizzati, continuano ad applicarsi fino alla
pubblicazione, sulla base del presente regolamento, delle corrispondenti
condizioni di autorizzazione. I soggetti che prestano servizi di
telecomunicazioni sulla base delle predette disposizioni sono tenuti a
conformarsi alle condizioni ivi previste entro centoventi giorni della loro
emanazione.
Art. 7.
Condizioni economiche di offerta
1. Le condizioni economiche per l'accesso e per l'uso di una rete telefonica
pubblica fissa e per i servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico
sulla suddetta rete osservano i principi di trasparenza, di obiettività e di
orientamento ai costi nel caso di operatori con una notevole forza di mercato
nonché i criteri di carattere generale stabiliti per la disciplina dei servizi
di pubblica utilità dalla legge n. 481 del 1995 e dalla delibera CIPE del 24
aprile 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1996.
2. Tenendo conto delle specifiche condizioni del mercato e considerandola
necessità di garantire la fornitura del servizio universale ad un prezzo
accessibile, l'Autorità può effettuare ovvero consentire, anche su proposta
dell'organismo incaricato del servizio universale, interventi di riequilibrio
tariffario con l’obiettivo di realizzare una struttura tariffaria orientata ai
costi.
3. Lo squilibrio risultante dalla struttura delle tariffe telefoniche, da
rilevarsi entro l'1 gennaio 1998, può essere progressivamente eliminato anche
su proposta della società Telecom considerando anche le condizioni di mercato e
l'evoluzione tecnologica, entro il 31 dicembre 1999.
4.Qualora il riequilibrio tariffario non sia stato completato entro l’1
gennaio 1998, la società Telecom è obbligata a trasmettere all'Autorità entro
tale data una relazione in tal senso, sulla base di specifiche informazioni
certificate dal soggetto di cui al comma 7. L'Autorità, anche considerando il
livello di concorrenzialità del mercato, istituisce entro novanta giorni dalla
predetta data, un meccanismo atto a ripartire l’eventuale deficit sull'accesso
risultante dalle predette informazioni con gli organismi di telecomunicazioni
che si interconnettono con la rete telefonica pubblica fissa di Telecom Italia.
5. Il meccanismo di cui al comma 4, distinto da quello riguardante la
determinazione ed il finanziamento del costo netto degli obblighi di servizio
universale, deve basarsi su procedure e criteri obiettivi, trasparenti, non
discriminatori e proporzionati e deve prevedere una chiara identificazione di
ogni deficit dichiarato.
6. Il meccanismo di cui al comma 4 deve considerarsi provvisorio e non può
essere applicato oltre l'1 gennaio 2000.
7. Il calcolo del deficit sull'accesso è controllato da un soggetto pubblico
o privato con specifiche competenze, autonomo rispetto all'organismo di
telecomunicazioni, diverso dall'Autorità e da questa incaricato. I risultati
del calcolo del deficit sull'accesso e le conclusioni dei controlli, anche
contabili costituiscono oggetto di una relazione a cura del suddetto soggetto.
Tale relazione è acquisita dall'Autorità che provvede a metterla a
disposizione del pubblico.
8. Sulla base del calcolo del deficit sull'accesso, di cui al presente
articolo, l'Autorità applica il meccanismo di ripartizione. Il deficit è
finanziato dai soggetti di cui al comma 4 tramite una quota supplementare alle
condizioni economiche di interconnessione definite secondo quanto previsto dall’art.
4, comma 7, lettera d). La suddetta quota supplementare deve essere calcolata
proporzionalmente all'utilizzo della rete telefonica pubblica fissa e tenere
conto di eventuali meccanismi di conguaglio derivanti dal mancato allineamento
fra i tempi di entrata in vigore delle modificate condizioni economiche di
offerta al pubblico e di tempi di calcolo e verifica del deficit nell'accesso ai
fini della determinazione della quota supplementare.
9. Le condizioni economiche di accesso e di uso di una rete telefonica
pubblica fissa di telecomunicazioni devono essere stabilite indipendentemente
dal tipo di applicazione da parte degli utenti, eccetto quando siano richiesti
servizi o prestazioni supplementari. In via generale, spetta al gestore dalla
cui infrastruttura la chiamata è originata definirne le condizioni economiche
di offerta. Nel procedere alla revisione delle disposizioni vigenti alla data di
entrata in vigore del presente regolamento, l'Autorità, considerando
l'evoluzione del quadro concorrenziale nel mercato dei servizi di
telecomunicazioni, previa consultazione con gli organismi di telecomunicazioni
interessati, stabilirà entro l’1 gennaio 1999, sulla base degli studi e delle
occorrenti valutazioni tecniche, le modalità e le scadenze per definire la
titolarità della tariffa relativa alle chiamate originate da una rete
telefonica pubblica fissa e terminate sulle reti radiomobili in esercizio alla
data di entrata in vigore del presente regolamento.
10. Le condizioni economiche relative a prestazioni supplementari rispetto
alla fornitura del collegamento ad una rete telefonica pubblica fissa di
telecomunicazioni ed alla fornitura del servizio di telefonia vocale devono
essere scorporate per evitare che l'utente paghi prestazioni non richieste.
11. L'Autorità può consentire che vengano offerti agli utenti regimi di
riduzione delle condizioni economiche normalmente applicate in relazione a
situazioni di elevato volume di traffico e può approvare condizioni economiche
speciali per la fornitura di servizi di interesse sociale, quali quelli
destinati ad utenti che li utilizzano in misura ridotta o a categorie sociali
particolari.
12. Le variazioni delle condizioni economiche di offerta sono oggetto di una
adeguata informativa al pubblico con un congruo anticipo di tempo fissato
dall'Autorità.
13. Le prestazioni effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di
informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie sono obbligatorie,
non appena tecnicamente possibile da parte dell'organismo di telecomunicazioni
nei tempi e nei modi che questo concorderà con le predette Autorità. Le
prestazioni relative alle richieste di intercettazioni vengono remunerate
secondo un listino, redatto per tipologie e fasce quantitative di servizi,
proposto dall'organismo di telecomunicazioni ed approvato dal Ministero delle
comunicazioni di concerto con il Ministero di grazia e giustizia.
Art. 8.
Contabilità dei costi
1. Ogni organismo di telecomunicazioni di cui all'allegato B, notificato
dall'Autorità come avente notevole forza di mercato, deve provvedere non oltre
30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento affinché il sistema
di contabilità dei costi da essa utilizzato sia adeguatamente dettagliato
secondo le indicazioni di cui all'allegato G.
2. Il sistema di cui al comma 1 deve consentire la disaggregazione, almeno,
dei seguenti elementi:
a) costi diretti sostenuti dall'organismo di telecomunicazioni per l’installazione,
il funzionamento, la manutenzione e la commercializzazione delle reti pubbliche
e dei servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico;
b) costi comuni, vale a dire quelli che non possono essere direttamente
attribuiti; tali costi sono imputati come segue:
1) in base all'analisi diretta della loro origine ogni volta che ciò sia
possibile;
2) se non è possibile un'analisi diretta, sulla base di un legame indiretto con
un altra categoria o con un altro gruppo di categorie di costi direttamente
attribuibili o imputabili; tale legame indiretto è basato su strutture dei
costi comuni analoghe;
3) se non è possibile imputare la categoria dei consumi né in modo diretto né
in modo indiretto, si applica un parametro di attribuzione generale, determinato
in base al rapporto fra le spese direttamente attribuite al servizio prevalente
e quelle attinenti agli altri servizi; in tal caso deve essere dimostrata
l'impossibilita di imputazione diretta e indiretta.
3. Possono essere applicati altri sistemi di calcolo dei costi, quali ad
esempio i costi prospettici incrementali di lungo periodo, se risultano adeguati
ai fini dell'applicazione del presente regolamento. A tale fine l’Autorità
potrà emanare specifiche direttive, previa consultazione con gli organismi di
telecomunicazione interessati.
4. Su richiesta dell'Autorità, che tratta i dati informa riservata, ciascun
organismo di telecomunicazioni, di cui al comma 1, deve rendere disponibile, una
descrizione, ed eventualmente informazioni specifiche, del sistema di
contabilità dei costi impiegato che precisi le principali categorie in cui sono
raggruppati i costi nonché i criteri utilizzati per la loro imputazione, in
particolare per il servizio di telefonia vocale. Un soggetto pubblico o privato
con specifiche competenze, indipendente dagli organismi di telecomunicazioni
diverso dall'Autorità e da questa incaricato, verifica, salvo quanto disposto
dall'art. 3, comma 11, l'adeguatezza del suddetto sistema di contabilità dei
costi alle disposizioni del presente regolamento. Una relazione in tal senso
deve essere prodotta a scadenze annuali da parte del suddetto soggetto e
trasmessa, a cura dell'organismo di telecomunicazioni, all'Autorità. Il costo
della suddetta verifica è da ricomprendersi, per le autorizzazioni generali,
nel contributo di cui all'art. 6, comma 5 e, per le licenze individuali, in
quello di cui all'art. 6, comma 20.
5. Ogni organismo di telecomunicazioni incaricato della fornitura del
servizio universale è obbligato a tenere conti separati specificamente
finalizzati alla determinazione ed alla trasparente rappresentazione degli oneri
relativi agli obblighi di tale fornitura, fermo quanto previsto dall'art. 3.
6. Il bilancio di esercizio annuale di ciascun organismo di cui al comma 1,
deve essere sottoposto a revisione contabile da parte di un ente indipendente,
scelto tra quelli che risultano iscritti all'apposito albo istituito presso la
Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136; il bilancio deve essere
pubblicato secondo le norme vigenti.
Art. 9.
Separazione contabile
1. Ogni organismo che gestisce e fornisce reti pubbliche di telecomunicazioni
e presta servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico o offre servizi di
interconnessione ad altri servizi, di cui all'allegato A, notificato alla
Commissione europea dall'Autorità come organismo detentore di una notevole
forza di mercato, è obbligato a predisporre, entro 30 giorni dall'entrata in
vigore del presente regolamento, ed in ogni caso all'avvio del servizio, una
contabilità separata per ogni attività svolta sia in relazione
all'interconnessione, compresi i servizi di interconnessione offerti all'interno
del medesimo organismo e quelli forniti ad altri, sia per rendere disponibili
conti distinti per le attività di installazione ed esercizio delle reti
rispetto a quelli relativi alla prestazione dei singoli servizi offerti. Dette
prescrizioni non si applicano ai predetti organismi il cui fatturato annuo
attribuito alle attività di telecomunicazioni svolte in ambito nazionale sia
inferiore a trenta miliardi di lire né agli organismi che, pur realizzando un
fatturato annuo superiore a 30 miliardi, non detengono una notevole forza di
mercato.
2. Ogni organismo che, direttamente o indirettamente, fornisce reti pubbliche
di telecomunicazioni e presta servizi di telecomunicazioni accessibili al
pubblico e che detiene, in Italia ovvero anche in altro Stato membro dell’Unione
europea, diritti speciali o esclusivi per la fornitura di servizi in settori
diversi da quello delle telecomunicazioni in ambito nazionale, è obbligato a
predisporre, entro 30 giorni dall'avvio del servizio, ovvero entro i 30 giorni
successivi all’entrata in vigore del presente regolamento, una contabilità
separata in grado di evidenziare trasparentemente i risultati economici e
finanziari relativi a ciascuna delle attività svolte nel settore delle
telecomunicazioni ovvero a provvedere ad una separazione strutturale per le
suddette attività di telecomunicazioni. L'organismo è inoltre tenuto a
predisporre ogni utile elaborazione al fine di comprovare che le condizioni di
utilizzazione delle proprie infrastrutture per la gestione delle suddette
attività avviene nel rispetto delle norme della concorrenza e da condizioni
eque e non discriminatorie. L'Autorità può, anche sentita l'Autorità garante
della concorrenza e del mercato, richiedere ogni modifica delle suddette
condizioni al fine di assicurare una concorrenza effettiva nel settore delle
telecomunicazioni. Dette prescrizioni non si applicano agli organismi il cui
fatturato annuo attribuito alle attività di telecomunicazioni svolte in ambito
nazionale sia inferiore a settantacinque miliardi di lire.
3. L'organismo, titolare del diritto esclusivo di fornire l'infrastruttura
della rete televisiva via cavo in una determinata area geografica, è obbligato
a predisporre, entro 30 giorni dall'avvio del servizio, ovvero entro i 30 giorni
successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, una contabilità
separata in relazione alla sua attività di fornitore di capacita di rete per i
servizi di telecomunicazioni nel caso in cui realizzi un fatturato superiore a
settantacinque miliardi di lire sul mercato dei servizi di telecomunicazioni
diversi da quelli di distribuzione di programmi radiotelevisivi nell'area di cui
trattasi.
4. Ogni organismo che fornisce reti pubbliche di telecomunicazioni e presta
servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, notificato tra quelli
aventi notevole forza di mercato, deve comunicare all'Autorità informazioni
relative agli aspetti economici e finanziari della gestione. L'Autorità può
pubblicare, oltre a quanto previsto dall'art. 19, comma 3, lettera c), dette
informazioni se possono contribuire ad un mercato aperto e concorrenziale,
tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati e di
riservatezza commerciale.
5. Un soggetto pubblico o privato con specifiche competenze, indipendente
dall'organismo di telecomunicazioni e dall'Autorità e da questa incaricato,
verifica, salvo il disposta dell'art. 3, comma 11, l'adeguatezza del sistema di
separazione contabile adottato dall'organismo. Una relazione di conformità in
tal senso è trasmessa con cadenza annuale da parte del suddetto soggetto
all'Autorità. Il costo della suddetta verifica è da ricomprendersi, per le
autorizzazioni generali, nel contributo di cui all'art.6, comma 5 e per le
licenze individuali, nel contributo di cui all'art. 6, comma 20.
Art. 10.
Qualità dei servizi - Prestazioni supplementari
1. Ogni organismo di telecomunicazioni che fornisce reti telefoniche
pubbliche fisse e servizi telefonici accessibili al pubblico è tenuto, anche
sulla base delle indicazioni che saranno fornite dall'Autorità e comunque
previa comunicazione a quest'ultima, a fissare e pubblicare contestualmente alla
pubblicazione del bilancio annuale d'esercizio una relazione contenente quanto
indicato nell'allegato H, nonché gli obiettivi relativi ai tempi di fornitura e
ai parametri di qualità del servizio. In rapporto a tali obiettivi l'organismo
deve pubblicare annualmente anche le definizioni inerenti ai suddetti parametri
di qualità del servizio, i metodi di misurazione e le effettive prestazioni.
L'Autorità ha facoltà di effettuare o disporre i controlli necessari, nonché
di rivedere almeno ogni tre anni le definizioni, i metodi di misurazione e gli
obiettivi.
2. Ogni organismo di telecomunicazioni che offre il servizio di telefonia
vocale è tenuto a fornire, compatibilmente con la fattibilità tecnica e la
convenienza economica, le prestazioni supplementari elencate nell'allegato I,
punto 1, conformemente alle norme tecniche specificate nell'art. 14.
3. Ogni organismo di telecomunicazioni può fornire i servizi e le
prestazioni supplementari elencate nell’allegato I, punto 2, conformemente
alle norme tecniche specificate nell'art.14, anche mediante la stipula di
accordi commerciali con altri organismi e, se del caso, con altri soggetti che
forniscono il servizio o la prestazione supplementare, in modo da soddisfare le
esigenze degli utenti.
4. L'Autorità provvede affinché le date proposte per l'introduzione dei
servizi e delle prestazioni di cui al comma 3 e di ulteriori nuove prestazioni
supplementari vengano fissate e pubblicate, ai sensi dell'art. 19, comma 3,
lettera b), su proposta degli organismi di telecomunicazioni, tenendo conto del
grado di sviluppo della rete, della domanda di mercato e dei progressi in
materia di normalizzazione.
5. Ogni organismo di telecomunicazioni è tenuto al rispetto della direttiva
del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994, in merito alla adozione e dalla
pubblicazione della propria carta dei servizi.
6. Ogni organismo di telecomunicazioni che installa ed esercita reti
pubbliche di telecomunicazioni e che presta servizi accessibili al pubblico è
tenuto a trasmettere semestralmente all'Autorità, tenendo conto delle norme
internazionali, una relazione contenente dati consuntivi sulla qualità dei
servizi resi ed a fornire ogni indicatore utile nonché elementi di raffronto
con il semestre precedente.
Art. 11.
Numerazione
1. L'Autorità definisce, previa consultazione degli organismi di
telecomunicazioni, i piani e le procedure in materia di numerazione in modo da
garantire un'effettiva concorrenza attraverso l’assegnazione di numeri o serie
di numeri adeguati per tutti i servizi pubblici di telecomunicazioni nei
rispetto dei principi di cui al comma 9 dell'art. 2.
2. L'Autorità, se necessario, nel rispetto dei criteri richiamati nel comma
1, può disporre una diversa assegnazione di numeri o di serie di numeri. Questi
non possono essere oggetto di cessione tra organismi di telecomunicazioni senza
l'assenso dell'Autorità.
3. Ogni organismo di telecomunicazioni cui è stata attribuita una serie di
numeri è tenuto a non operare indebite discriminazioni nell'ambito delle
sequenze di numeri utilizzate per fornire l'accesso ai servizi di altri
operatori di telecomunicazioni. L'assegnazione dei numeri o serie di numeri è
fatta dall'Autorità su richiesta degli operatori di telecomunicazioni
autorizzati ai sensi dell'art.2, comma 3 e dell'art. 6 previa corresponsione di
un apposito contributo. Con provvedimento da adottare entro tre mesi
dall'entrata in vigore del presente regolamento e da pubblicare ai sensi
dell'art.19, comma 3, lettera b), l’Autorità determina l'importo di tale
apposito contributo e le modalità e le condizioni di pagamento. Tale apposito
contributo è finalizzato esclusivamente a coprire i costi di gestione del
procedimento amministrativo collegato alla richiesta di assegnazione dei numeri
nonché delle attività di controllo ad essa relative.
4. L'Autorità predispone immediatamente uno studio finalizzato a garantire
la disponibilità di numeri adeguati per tutti i servizi di telecomunicazioni. A
tal fine, l’Autorità provvede a censire i numeri disponibili sulla base del
piano di numerazione nazionale vigente, comprendendovi anche quelli
eventualmente ad oggi non utilizzati all'interno dei distretti telefonici
esistenti, anche al fine di garantire la immediata disponibilità di archi di
numerazione. L'Autorità si adopera affinché il nuovo piano di numerazione
nazionale sia definito immediatamente ed assicura che venga realizzato senza
indugio ed in ogni caso entro il 31 dicembre 1999. A tale scopo è costituito
con decreto del Ministro delle comunicazioni una commissione per la normativa
tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni incaricata degli adempimenti
al riguardo richiesti.
5. Al fine di garantire la piena interoperabilità delle reti e dei servizi
su scala europea, l'Autorità rappresenta la posizione nazionale in seno agli
organismi internazionali in cui vengono adottate decisioni in materia di
numerazione, tenendo conto dei possibili sviluppi del settore in Europa.
6. L'Autorità dispone la realizzazione entro il 31 dicembre 1997 di uno
studio per garantire condizioni eque, non discriminatorie, trasparenti ed
obbiettive per l'uso di alcuni prefissi o di alcuni codici abbreviati, in
particolare ove questi siano impiegati per servizi di interesse pubblico
generale (i numeri verdi, i servizi di addebito a "chiosco", i servizi
di consultazione elenchi e quelli di emergenza) o per garantire, al più tardi
entro l’1 gennaio 1998, l'effettiva applicazione della funzione di
"selezione dell'operatore" (easy access). L'Autorità entro l’1
gennaio 2000 promuove condizioni eque, non discriminatorie, trasparenti ed
obiettive per consentire l'effettiva applicazione della funzione di
"preselezione dell'operatore" (equal access).
7. L'Autorità promuove altresì la pubblicazione dei principali elementi del
piano di numerazione nazionale e delle relative modifiche nel rispetto dei
limiti riguardanti la sicurezza nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 19,
comma 3, lettera b).
8.Gli organismi di telecomunicazione sono tenuti a provvedere, nei tempi più
brevi possibili, all'introduzione della portabilità del numero affinché gli
utenti finali che ne facciano richiesta possano conservare il loro numero o i
loro numeri nella rete telefonica pubblica fissa in un luogo specifico, a
prescindere dall'organismo che fornisce il servizio. In ogni caso gli organismi
di telecomunicazioni devono garantire che detta prestazione sia disponibile
almeno nei maggiori centri abitati entro l’1 gennaio 2001.
Art. 12.
Esigenze fondamentali
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), nei
casi di interconnessione alle reti pubbliche di telecomunicazioni e di
prestazione di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico devono
essere rispettate, anche sulla base di appropriate norme tecniche, le seguenti
esigenze fondamentali:
a) sicurezza delle operazioni di rete: ogni organismo di telecomunicazioni è
tenuto ad adottare, anche su richiesta dell'Autorità, le misure necessarie a
garantire il mantenimento della disponibilità delle reti pubbliche di
telecomunicazioni e dei servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico in
caso di guasto catastrofico della rete o in casi di forza maggiore e sottopone
annualmente all'Autorità un piano di attuazione di tali misure. Al verificarsi
delle circostanze sopramenzionate, gli organismi interessati fanno quanto in
loro potere per mantenere il servizio al massimo livello possibile e per
rispondere alle priorità, di volta in volta, definite dall'autorità
competente. Motivi di sicurezza di funzionamento della rete non devono dar luogo
a restrizioni all'accesso e all'uso della rete telefonica pubblica fissa o delle
altre reti pubbliche di telecomunicazioni, salvo le situazioni di emergenza
sopra richiamate, nel qual caso l'organismo di telecomunicazioni può adottare
le seguenti misure intese a salvaguardare la sicurezza di funzionamento della
rete: interruzione del servizio; limitazione delle funzioni del servizio;
diniego di accesso alla rete e al servizio a nuovi utenti. Ogni organismo di
telecomunicazioni istituisce procedure per informare immediatamente gli utenti e
l'Autorità dell'inizio e della fine della situazione di emergenza, nonché del
carattere e della portata delle restrizioni temporanee e di fornitura del
servizio. La necessità di rispondere a dette priorità non costituisce un
valido motivo per rifiutare la negoziazione delle condizioni
dell'interconnessione. L'Autorità, anche su richiesta delle parti interessate,
si accerta che le condizioni di interconnessione legate alla sicurezza delle
reti al verificarsi di un incidente non siano sproporzionate né discriminatorie
e si fondino su criteri obiettivi individuati in precedenza;
b) mantenimento dell'integrità della rete: ogni organismo di telecomunicazioni
adotta, anche su richiesta dell'Autorità, le misure necessarie a garantire il
mantenimento dell'integrità delle reti pubbliche di telecomunicazioni. La
necessita di mantenere l'integrità delle reti non rappresenta una
giustificazione valida: per rifiutare di negoziare le condizioni di
interconnessione; per imporre restrizioni all'accesso e all'uso della rete
telefonica pubblica fissa e delle altre reti pubbliche di telecomunicazioni; per
salvaguardare tra l'altro le apparecchiature di rete, il software o i dati
memorizzati. Le eventuali restrizioni, limitate allo stretto necessario ai fini
del normale funzionamento delle reti, sono basate su criteri obiettivi e
applicate in modo non discriminatorio. Coerentemente a quanto sopra, l'Autorità
vigila affinché le condizioni di interconnessione destinate a salvaguardare
l'integrità delle reti siano proporzionate e non discriminatorie e si fondino
su criteri obiettivi individuati in precedenza;
c) interoperabilità dei servizi: l'Autorità può imporre condizioni negli
accordi di interconnessione e di accesso alla rete onde garantire
l'interoperabilità dei servizi, ivi comprese le condizioni destinate a
garantire una qualità soddisfacente da punto a punto. Tra dette condizioni
figurano l'adozione di norme tecniche o di specifiche tecniche. Per il servizio
di telefonia vocale non è consentito imporre altre restrizioni di uso per
motivi attinenti all'interoperabilità dei servizi se l’apparecchiatura
terminale è stata omologata sulla base della procedura nazionale o di quella
comunitaria. Le condizioni relative all'interoperabilità dei servizi prescritte
dall'Autorità nei contratti che concernono l'interconnessione delle reti
pubbliche o l’accesso speciale alle reti devono essere pubblicate;
d) protezione dei dati: nelle materie trattate dal presente regolamento si
applica la disciplina di cui alle leggi 31 dicembre 1996 n. 675 e n. 676,
nonché alle successive disposizioni che saranno emanate in materia, concernenti
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali.
2. L'Autorità, qualora ritenga necessario imporre condizioni basate sulle
esigenze fondamentali negli accordi di interconnessione e per l’accesso e l’uso
della rete telefonica pubblica fissa, provvede alla loro pubblicazione secondo
quanto previsto nell'articolo 19, comma 3, lettera b).
Art. 13.
Diritti di passaggio e condivisione di impianti
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi 25 e 26, le
autorità competenti alla gestione del suolo pubblico non operano
discriminazioni per quanto riguarda la concessione di diritti di passaggio per l’installazione
di reti pubbliche di telecomunicazioni. L'installazione delle infrastrutture e
delle apparecchiature deve essere realizzata nel rispetto dell'ambiente, della
qualità estetica dei luoghi adottando le soluzioni meno dannose per la
proprietà privata e di beni pubblici.
2.Quando, in base alle norme vigenti, un organismo che fornisce reti
pubbliche di telecomunicazioni e servizi di telecomunicazioni accessibili al
pubblico ha il diritto di installare strutture su, al di sopra o al di sotto di
terreni pubblici o privati, o quando esso può ricorrere a una procedura per
l'espropriazione o per l'uso di una proprietà, l'Autorità e, ove espressamente
previsto, gli organismi territoriali competenti, possono promuovere l'uso comune
di tali strutture e proprietà con altri organismi che forniscono reti pubbliche
di telecomunicazioni e servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico,
fermo restando quanto previsto al comma 1.
3. Qualora non sia possibile concedere nuovi diritti di passaggio alle
imprese che intendono fornire reti pubbliche di telecomunicazioni anche a causa
delle pertinenti esigenze fondamentali, l'Autorità e, ove espressamente
previsto, gli organismi territoriali competenti possono disporre l'accesso, a
condizioni eque, alle infrastrutture esistenti installate in virtù dei diritti
di passaggio ed il cui raddoppio non è possibile.
4. Gli accordi per l'ubicazione e l'uso comune delle strutture sono oggetto
di un accordo commerciale e tecnico tra le parti interessate. L'Autorità
interviene per dirimere le controversie, su richiesta di una delle parti
interessate. In particolare può emanare disposizioni in materia di uso comune
delle strutture e delle proprietà, previe adeguate consultazioni nel corso
delle quali alle parti interessate è data la facoltà di esprimere il proprio
parere. Tali disposizioni possono comprendere indicazioni circa la ripartizione
dei costi dell'uso comune delle strutture e delle proprietà.
Art. 14.
Norme tecniche - Omologazioni
1. Ogni organismo di telecomunicazioni che fornisce reti pubbliche di
telecomunicazioni o presta servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico
è obbligato a tener conto delle norme pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee ai fini dell'interfacciamento tecnico armonizzato, per la
fornitura della rete aperta, per l'accesso alla rete, per l’interconnessione e
per l’interfunzionalita. In mancanza di tali norme l'organismo è tenuto a
fornire interfacce tecniche di interconnessione e di accesso e di funzioni di
rete rispondenti alle seguenti norme o specifiche tecniche:
a) norme europee adottate dagli organismi europei di normazione quali l'Istituto
europeo per le norme di telecomunicazioni (ETSI) o il Comitato europeo di
normalizzazione e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CEN/CENELEC),
oppure, in assenza di tali norme;
b) norme o raccomandazioni internazionali adottate dall'UIT (Unione
internazionale delle telecomunicazioni), dall'ISO (Organizzazione internazionale
perla normazione) o dalla CEI (Commissione elettrotecnica internazionale),
oppure, in assenza di tali norme;
c) norme e specifiche nazionali.
2. Per la connessione delle apparecchiature terminali alle reti pubbliche di
telecomunicazioni si applicano le disposizioni di cui alla legge 28 marzo 1991,
n. 109, al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio
1992, n. 314, ed al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614. Nei casi in
cui l'apparecchiatura terminale di utente non sia o non risulti più conforme
alle condizioni di omologazione, oppure presenti disfunzioni che possano
danneggiare l'integrità della rete o creare un rischio fisico per le persone,
si applica la seguente procedura:
a) l'organismo di telecomunicazioni può sospendere la fornitura del servizio
fino a che il terminale non venga disconnesso dal punto terminale di rete;
b) l'organismo di telecomunicazione informa immediatamente l'utente e l’Autorità
della sospensione, specificando i motivi della stessa;
c) non appena l'utente abbia assicurato che la predetta apparecchiatura
terminale è stata disconnessa dal punto terminale di rete, la fornitura del
servizio è ripristinata tempestivamente e ne viene data idonea informazione.
Art. 15.
Protezione dei dati e tutela della riservatezza delle reti e delle
comunicazioni
1. Per le problematiche attinenti alle misure di sicurezza adottate dai
fornitori di telecomunicazione accessibili al pubblico, ai dati personali
relativi agli utenti e agli abbonati, all'identificazione della linea chiamante
e della linea collegata, nonché alle chiamate a fini pubblicitari, si osservano
le disposizioni di cui alle leggi 31 dicembre 1996, n.675 e n.676 e nei relativi
decreti legislativi di attuazione.
Art. 16.
Rapporti con gli utenti
1. Ogni organismo di telecomunicazioni che fornisce servizi accessibili al
pubblico mediante reti di telecomunicazioni o sistemi di comunicazioni mobili è
tenuto:
a) ad utilizzare idonei schemi contrattuali con clausole riferite alla
descrizione degli specifici servizi forniti, ai relativi livelli qualitativi che
devono essere rispettati, al mancato pagamento delle fatture, a qualsiasi
conseguente interruzione del servizio o disconnessione ed alle modalità di
presentazione e trattazione dei reclami. Tali misure garantiscono che le
eventuali sospensioni dal servizio siano limitate, per quanto tecnicamente
possibile, al solo servizio interessato dal mancato pagamento e che l'utente ne
sia opportunamente preavvisato;
b) a fornire diversi livelli analitici di fatturazione dettagliata su richiesta
dell'utente, tenendo conto della sviluppo della rete o del sistema di
telecomunicazioni e nel rispetto della vigente legislazione. Le fatture
dettagliate devono indicare adeguatamente la composizione degli addebiti. Le
chiamate gratuite per l'utente, comprese le chiamate di emergenza, non compaiono
nella fattura;
c) a fornire, su richiesta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12,
comma 2, le informazioni complete e aggiornate concernenti l'accesso e l'uso
della rete telefonica pubblica fissa e del servizio di telefonia vocale, in
conformità al contenuto dell'allegato L; per i servizi di comunicazioni mobili
l'allegato L costituisce utile riferimento;
d) a comunicare agli utenti ed all'Autorità informazioni sulle modifiche delle
offerte di servizi esistenti e sulle nuove offerte con almeno un mese di
anticipo;
e) ad indicare all'utente che ha chiesto il collegamento alla rete telefonica
pubblica fissa la data di attivazione del servizio.
2. Ogni organismo di telecomunicazioni informa gli utenti, su richiesta, in
merito a norme o specifiche tecniche, in base alle quali sono forniti i servizi
di telecomunicazioni e le prestazioni supplementari.
3. Ogni organismo di telecomunicazioni deve garantire che le offerte di
servizi esistenti siano mantenute sul mercato per un congruo periodo di tempo e
che la cessazione di un'offerta o un cambiamento che ne modifichi il possibile
uso possano aver luogo solo dopo adeguato periodo di preavviso stabilito
dall'Autorità. Tale preavviso è comunicato agli utenti interessati a cura
dell'organismo di telecomunicazioni.
4. Ogni organismo di telecomunicazioni è tenuto ad informare in anticipo gli
utenti, con mezzi adeguati, dei periodi in cui l'accesso o l'uso della rete
pubblica di telecomunicazioni può essere limitato o precluso a causa di
interventi programmati di manutenzione.
5.Ogni organismo di telecomunicazioni è tenuto ad includere negli schemi di
contratto le clausole contenute nella carta dei servizi, di cui all'articolo 10,
comma 5, relativamente al servizio minimo fornito, alle modalità di indennizzo
e di rimborso in caso di inosservanza dei livelli qualitativi del servizio
stabiliti nel contratto, salva l'azionabilità degli ordinari rimedi previsti
dall'ordinamento in caso di danno derivante da inadempimento.
6. L'Autorità può proporre la modifica delle condizioni contrattuali e
delle condizioni di indennizzo e di rimborso applicate dagli organismi di
telecomunicazione. I contratti devono contenere indicazioni riguardanti
modalità per avviare procedure di conciliazione per la risoluzione di
controversie.
Art. 17.
Elenchi abbonati e schede per la telefonia pubblica
1. L'Autorità provvede affinché:
a) l'elenco degli abbonati al servizio di telefonia vocale sia reso disponibile,
in uso gratuito, agli utenti, limitatamente alla rete urbana di appartenenza, su
supporto cartaceo o elettronico a richiesta, e lo stesso elenco sia aggiornato
periodicamente;
b) per ciò che riguarda i diritti degli abbonati relativamente all'inserzione
dei relativi nominativi negli elenchi, si osservano le disposizioni di cui alle
leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e n. 676 e relativi decreti legislativi di
attuazione.
2. Ogni organismo di telecomunicazioni deve rendere disponibili ed
accessibili a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, su richiesta,
le basi dei dati relativi agli elenchi pubblici dei propri abbonati al servizio
di telefonia vocale anche al fine di consentire la realizzazione di elenchi
telefonici generali.
3. Ogni organismo di telecomunicazione deve rendere disponibili, anche
telematicamente, al centro elaborazione dati del Ministero dell'Interno gli
elenchi di tutti i propri abbonati e di tutti gli acquirenti del traffico
prepagato della telefonia mobile.
4. L'Autorità dispone affinché siano messi a disposizione apparecchi
telefonici pubblici a pagamento in grado di soddisfare le ragionevoli esigenze
degli utenti in termini sia di numero che di distribuzione e copertura
geografica, dai quali sia possibile effettuare anche chiamate di emergenza. Le
chiamate al numero unico europeo per chiamate di emergenza e le altre chiamate
di emergenza sono gratuite.
5. L'Autorità promuove l'introduzione graduale di apparecchi telefonici
pubblici a pagamento armonizzati, incluse le interfacce di rete, conformi alle
relative norme ETSI/CEN/CENELEC.
6. Le schede telefoniche prepagate armonizzate, da utilizzare negli
apparecchi telefonici a pagamento armonizzati nell'ambito dei Paesi dell'Unione
europea, devono essere conformi alle relative norma ETSI/CEN/CENELEC. Un
riferimento alle norme armonizzate europee relative alle schede e alle
apparecchiature deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera b).
Art. 18.
Conciliazione e risoluzione delle controversie
1. L'Autorità stabilisce procedure di conciliazione facilmente accessibili e
poco onerose per un'equa, tempestiva e trasparente composizione delle
controversie tra utenti ed organismi di telecomunicazioni e fra organismi di
telecomunicazioni tra di loro. In caso di mancato accordo l'Autorità definisce
il contenzioso mediante un atto vincolante tra le parti.
2. Un utente o un organismo di telecomunicazioni può, qualora la
controversia interessi organismi di telecomunicazioni appartenenti ad altri
Stati membri, ricorrere alla procedura di conciliazione mediante notifica
scritta all'Autorità nazionale ed alla Commissione europea. Per le controversie
riguardanti la competenza del comitato ONP, l'Autorità nazionale o la
Commissione possono, se ritengono che vi siano i presupposti per un riesame,
rinviare il caso al presidente del comitato ONP, come descritto al comma 10.
3. L'Autorità può intervenire d'ufficio in qualsiasi momento ed è tenuta a
farlo, se richiesta da una delle parti, per le seguenti materie:
a) accordi di interconnessione: fermo quanto previsto all'articolo 4 può
indicare le questioni che devono essere oggetto di un accordo di
interconnessione o fissare condizioni specifiche che una o più parti
dell'accordo medesimo devono rispettare o, in via eccezionale, può richiedere
modificazioni degli accordi di interconnessione gia conclusi, ove ciò sia
giustificato ai fini di un'effettiva concorrenza e per garantire
l'interoperabilità dei servizi a beneficio degli utenti;
b) accordi di accesso speciale alla rete: fermo quanto previsto all'articolo 5,
può intervenire senza indugio, nell'interesse degli utenti, allo scopo di
garantire che gli accordi di accesso speciale alla rete contengano condizioni
rispondenti ai principi di cui al medesimo articolo 5 e prevedano la conformità
alle norme applicabili, l'osservanza dei requisiti essenziali e il mantenimento
della qualità da un punto terminale di rete all'altro.
4. I provvedimenti dell'Autorità, adeguatamente motivati, e le condizioni
fissate dalla stessa sono rese pubbliche secondo le modalità dell'articolo 19,
comma 3, lettera b).
5. In caso di controversia in materia di interconnessione tra organismi di
telecomunicazioni, su richiesta di una delle parti, l'Autorità si adopera per
risolvere dette controversie anche in conformità alle procedure richiamate al
comma 1. A tal fine l'Autorità tiene conto, tra l'altro, di quanto segue:
a) interesse degli utenti;
b) obblighi o vincoli imposti alle parti dalla regolamentazione;
c) interesse a promuovere offerte di mercato innovative e ad offrire agli utenti
una vasta gamma di servizi di telecomunicazioni a livello nazionale e
comunitario;
d) disponibilità di alternative valide, dal punto di vista tecnico ed
economico, all'interconnessione o all'accesso speciale richiesti;
e) interesse a garantire disposizioni in materia di parità di accesso;
f) necessita di conservare l'integrità della rete pubblica di telecomunicazioni
e l'interoperabilità dei servizi;
g) tipo di richiesta rispetto alle risorse disponibili per soddisfarla;
h) posizioni relative di mercato delle parti;
i) interesse pubblico;
l) promozione della concorrenza;
m) necessità di garantire il servizio universale.
6. Qualora gli organismi autorizzati a fornire reti pubbliche di
telecomunicazioni e servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico non
abbiano interconnesso le loro strutture, l’Autorità, nel rispetto del
principio di proporzionalità e nell'interesse degli utenti, può imporre agli
organismi interessati di interconnettere le loro strutture al fine di proteggere
interessi pubblici fondamentali e può fissare le condizioni
dell'interconnessione.
7. In caso di controversia in materia di interconnessione fra organismi che
operano in base alle autorizzazioni rilasciate dal rispettivo Stato, ciascuna
parte può deferire la controversia alla propria Autorità, sempreché la
controversia non sia di competenza di un'unica Autorità nazionale che operi in
base al comma 5. Le Autorità interessate alla vertenza coordinano la loro
attività per risolvere la controversia sempre nel rispetto dei principi di cui
al comma 5.
8. Se le autorità nazionali di regolamentazione interessate non concordano
tra di loro una soluzione della controversia entro sei mesi dal suo deferimento,
una di esse può avvalersi della procedura descritta al comma 9, inviando una
comunicazione scritta alla Commissione; di essa trasmette copia per conoscenza
alle parti e alle autorità nazionali di regolamentazione interessate. La
decisione della Commissione ha forza vincolante solo in caso di accordo di tutte
le parti.
9. Nel caso di cui al comma 8, il presidente del comitato ONP, verificato che
siano stati fatti tutti gli sforzi ragionevoli a livello nazionale, avvia la
seguente procedura:
a) costituisce un gruppo di lavoro composto da almeno due membri del comitato
ONP, da un rappresentante delle autorità nazionali di regolamentazione
interessate, dal presidente stesso o da altro funzionario della Commissione da
lui designato. Il gruppo di lavoro è presieduto dal rappresentante della
Commissione e si riunisce di norma entro dieci giorni dalla sua convocazione. Il
presidente del gruppo di lavoro può decidere, su proposta di qualsiasi membro
del gruppo, di richiedere la consulenza di uno o due esperti;
b) il ricorrente, le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri
interessati e gli organismi di telecomunicazioni interessati hanno la
possibilità di presentare osservazioni in forma scritta ed orale al gruppo di
lavoro;
c) il gruppo di lavoro si adopera affinché sia raggiunto un accordo tra le
parti interessate entro sei mesi dalla data di ricevimento della notifica di cui
al comma 8. Il presidente provvede ad informare il comitato ONP dei risultati di
questa procedura affinché quest'ultimo possa esprimere il suo parere.
Art. 19.
Pubblicazione
1. L'Autorità provvede alla predisposizione delle procedure di rilascio
delle licenze individuali per la prestazione del servizio di telefonia vocale e
per l'installazione e la fornitura delle reti pubbliche di telecomunicazioni,
dandone preventiva comunicazione alla Commissione. Tali procedure saranno
pubblicate senza indugio dopo l'entrata in vigore del regolamento.
2. L'Autorità provvede affinché i principi applicati per la ripartizione
dei costi relativi alla fornitura del servizio universale siano accessibili al
pubblico.
3. L'Autorità provvede alla pubblicazione:
a) di una relazione annuale che riporti il costo calcolato degli obblighi di
servizio universale e specifichi i contributi dovuti dalle parti interessate;
b) delle informazioni di cui: all'articolo 4, commi 4, 6, 7, 14 e 17;
all'articolo 5, comma 4; all'articolo 6, commi 20, 21 e 23; all'articolo 10,
comma 4; all'articolo 11, commi 3 e 7; all'articolo 12, comma 2; all'articolo
17, comma 5; all'articolo 18, comma 4;
c) degli uffici e degli orari nei quali gli interessati, a domanda e senza
spese, possono attingere le informazioni aggiornate relative alle materie di cui
agli articoli 4, 5, 6, 7 e 9;
d) delle informazioni relative alle procedure per le autorizzazioni generali;
e) del piano annuale di ripartizione delle frequenze riservate ai servizi di
comunicazioni mobili e personali e dei programmi di ampliamento e di
assegnazione di tali frequenze, rendendo il piano stesso disponibile a
richiesta.
4. L'Autorità, di propria iniziativa o su domanda di un soggetto
interessato, se constata che il numero di licenze individuali può essere
aumentato, pubblica tale informazione.
5. L'Autorità vigila sull'obbligo degli organismi di telecomunicazioni di
pubblicare informazioni aggiornate ed adeguate alle esigenze della clientela
circa le condizioni tecniche ed economiche di accesso alla rete telefonica
pubblica fissa ed ai servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico.
Art. 20.
Sistemi di comunicazioni mobili e personali
1. L'Autorità rilascia le licenze individuali per la gestione dei sistemi
mobili operanti in base allo standard DCS 1800, fermo quanto previsto
dall'articolo 2, comma 8 e dall'articolo 6.
2. Nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 2, comma 7, l’Autorità
rilascia le licenze individuali perle applicazioni di accesso alla rete pubblica
di telecomunicazioni - telepoint; in particolare l’utilizzazione della
standard DECT è ammessa, previo rilascio di licenza individuale:
a) per l'accesso alle reti di telecomunicazioni;
b) per la prestazione dei servizi mobili senza filo offerti al pubblico in
ambito locale.
3. Non sono fissate restrizioni sull'abbinamento di tecnologie o sistemi
mobili, in particolare qualora siano disponibili apparecchiature multistandard.
L'Autorità, nel consentire l’abbinamento, accerta che sia garantita la
concorrenza tra organismi di telecomunicazioni nei mercati interessati.
4. I titolari di licenze individuali per lo svolgimento dei servizi pubblici
di comunicazioni mobili e personali possono provvedere direttamente alla
installazione delle infrastrutture occorrenti per il funzionamento del sistema
di comunicazioni mobili e personali, nonché richiedere all'Autorità
l'assegnazione, a titolo oneroso, delle frequenze disponibili per i collegamenti
in ponte radio.
5. I titolari di licenze individuali per lo svolgimento dei servizi pubblici
di comunicazioni mobili e personali possono impiegare anche le infrastrutture
fornite da terzi e possono provvedere all'uso in comune delle infrastrutture, di
altri impianti e siti, limitatamente alle attività oggetto della licenza.
6. La sperimentazione delle applicazioni in tecnologia DECT è subordinata ad
autorizzazione provvisoria dell'Autorità.
Art. 21.
Norme finali
1. Il presente regolamento lascia impregiudicate:
a) le norme specifiche gia adottate in materia di diffusione di programmi
audiovisivi destinati al pubblico nonché del relativo contenuto;
b) le misure adottate in materia di difesa e per motivi di pubblico interesse,
segnatamente in relazione alla moralità pubblica, alla pubblica sicurezza, ivi
comprese le indagini sulle attività criminali, e all'ordine pubblico;
c) le disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali ed in particolare la disciplina di
cui alle leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e 676, nonché le attribuzioni demandate
al Garante per la protezione dei dati personali anche riguardo alla tematica
della sicurezza.
2. Salvo quanto espressamente disposto dal presente regolamento, continuano
ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di telecomunicazioni.
Continuano in particolare ad applicarsi, per le finalità di cui all'articolo 6,
commi 20 e 21, e fino a diverso provvedimento dell'Autorità, le disposizioni di
cui all'articolo 188 del codice postale.
3. Sono subordinati ad autorizzazione generale ovvero a licenza individuale,
secondo le disposizioni del presente Regolamento, l'installazione di
infrastrutture e l'esercizio di servizi di telecomunicazioni ad uso privato di
cui alle seguenti partizioni del libro quarto del codice postale: titolo primo,
capo quarto; titolo terzo, capo secondo; titolo quarto, capo secondo.
4. Le concessioni e le autorizzazioni ad uso privato sono adeguate in sede di
rinnovo, ovvero, in ogni tempo, su iniziativa dell'Autorità.
5. I titolari di concessioni ad uso privato ovvero di autorizzazioni gia
rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono
ottenere il rilascio di una autorizzazione di cui all'articolo 6, alle
condizioni ivi stabilite per l'uso proprio, istituzionale ovvero per l'offerta a
terzi o al pubblico.
6. Il Gestore, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente
regolamento, dovrà proporre all'Autorità le condizioni tecniche ed
amministrative che consentano di applicare ai servizi radiomobili in tecnica DCS
1800 il principio in base al quale spetta al Gestore dalla cui infrastruttura la
chiamata è originata stabilire le condizioni economiche di offerta. Detta
proposta dovrà ispirarsi, tra l’altro, ai seguenti criteri direttivi:
a) indipendenza delle condizioni economiche di offerta dal tipo di applicazione
da parte degli utenti, eccetto quando siano richiesti servizi o prestazioni
supplementari;
b) salvaguardia delle concorrenzialità del mercato dei servizi radiomobili;
c) assoluta trasparenza di applicazione delle condizioni economiche agli utenti;
d) coerenza con le convenzioni vigenti per l'espletamento dei servizi
radiomobili.
Art. 22.
Attribuzioni dell'Autorità
1. Fermo quanto previsto dal presente regolamento, l'ulteriore disciplina e
le relative modalità di applicazione concernenti le seguenti materie sono
determinate dall'Autorità:
a) individuazione dei soggetti aventi notevole forza di mercato;
b) metodi di finanziamento degli oneri derivanti dall'obbligo di fornitura del
servizio universale;
c) accordi di interconnessione e relative informazioni;
d) condizioni di accesso alle reti pubbliche di telecomunicazioni;
e) condizioni per il rilascio di autorizzazioni generali e licenze individuali;
f) individuazione dei casi in cui, in relazione alla presentazione della
dichiarazione prevista dall'articolo 6, comma 3, è consentito il contestuale
avvio del servizio;
g) contributi e diritti per i procedimenti di rilascio di autorizzazioni e di
licenze;
h) condizioni economiche dei servizi;
i) qualità dei servizi;
l) numerazione;
m) ripartizione delle frequenze;
n) modalità di sperimentazione dei servizi;
o) modalità di irrogazione delle sanzioni.
Art. 23.
Competenze
1. Fino all'entrata in funzione dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni competente per i settori oggetto del presente regolamento ed alla
definizione delle corrispondenti attribuzioni, le funzioni ed i poteri previsti
dal medesimo regolamento competono al Ministero delle comunicazioni.
2. Fino all'entrata in funzione dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, operano, con oneri a carico del bilancio del Ministero delle
comunicazioni e presso il Ministero stesso, due commissioni con poteri
consultivi competenti l'una nel settore dei sistemi e dei servizi di
comunicazioni mobili e personali, l'altra nel settore delle reti e dei servizi
diversi. Tali commissioni sono costituite dai rappresentanti dei fornitori di
servizi, delle associazioni degli utenti e da personalità qualificate nominate
dal Ministro delle comunicazioni.
3. Le commissioni di cui al comma 2 possono essere consultate dal Ministro
delle comunicazioni e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni su
tutte le questioni attinenti le procedure di rilascio delle autorizzazioni
generali e delle licenze individuali, le modifiche delle condizioni tecniche
relative all'installazione delle reti, le specifiche disposizioni tecniche ed
economiche relative alla prestazione di servizi nel settore di competenza.
Il presente decreto, munito del sigillo della Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addí 19 settembre 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maccanico, Ministro delle comunicazioni
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