Pagina pubblicata tra il 1995 e il 2013
Le informazioni potrebbero non essere più valide
Documenti e testi normativi non sono aggiornati

 

 Fonti normative e documenti

Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1997, n. 522
(Pubblicato, con il numero 116, nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1998, n. 96. Il numero del decreto è stato poi così corretto con comunicato inserito nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 1998, n. 97)

Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento del Centro tecnico per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 17, comma 19, della Legge 15 maggio 1997, n. 127

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il quale stabilisce, tra l'altro, che con regolamento, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, sono disciplinati i compiti, l'organizzazione ed il funzionamento del Centro tecnico per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la rete unitaria della pubblica amministrazione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 ottobre 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA
il seguente regolamento:

TITOLO I
Definizioni e compiti

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per Autorità, l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;
b) per Centro, il Centro tecnico previsto dall'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) per Rete, la Rete unitaria della pubblica amministrazione;
d) per amministrazioni, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici nazionali, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
e) per soggetti che utilizzano la rete, le amministrazioni di cui alla lettera d) e gli altri soggetti pubblici e privati che ne hanno titolo legale o convenzionale;
f) per gestore, l'organismo incaricato della prestazione di uno o più specifici servizi;
g) per sicurezza, l'insieme delle misure volte ad assicurare l'integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati;
h) per servizi, servizi relativi al trasporto dei dati e all'interoperabilità della rete, regolati dai contratti-quadro e dai relativi atti esecutivi previsti dall'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 2 - Compiti del Centro

1. Il Centro tecnico coordina l'attività di erogazione dei servizi da parte dei gestori degli stessi, vigila sulla qualità dei servizi, promuove l'adozione di idonee misure di sicurezza e ne verifica l'attuazione, pianifica l'evoluzione tecnica della Rete, assiste le amministrazioni sotto il profilo tecnico e della cooperazione applicativa, nonché nella stipula e nella gestione degli atti esecutivi previsti dall'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. A tal fine al Centro spettano i seguenti compiti:
a) coordinare, analizzare e controllare le prestazioni fornite dai gestori dei servizi ai soggetti che utilizzano la Rete;
b) promuovere, secondo l'indirizzo dell'Autorità, la realizzazione dei servizi di cooperazione applicativa fra i soggetti che utilizzano la Rete, assistendoli, altresì, nella fase di progettazione esecutiva e di avviamento;
c) coordinare l'assistenza per la soluzione dei problemi tecnici ed organizzativi nei confronti dei soggetti che utilizzano la Rete nell'ambito dei contratti di fornitura dei servizi;
d) curare le procedure di certificazione delle chiavi di cifratura ed i sistemi di validazione temporale, secondo le norme tecniche dettate dall'Autorità, anche in conformità alle disposizioni dei regolamenti previsti dall'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
e) coordinare il piano delle evoluzioni e degli adeguamenti tecnologici della Rete;
f) approvare i piani di qualità e i relativi manuali, predisposti dai prestatori dei servizi, nel rispetto della normativa tecnica di settore e vigilare sulla loro corretta applicazione;
g) curare il piano di attivazione dei servizi per i soggetti che utilizzano la Rete, sulla base delle proposte provenienti dagli stessi e d'intesa con i gestori;
h) predisporre gli schemi degli atti esecutivi di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo l997, n. 59, provvedendo, altresì, d'intesa con le singole amministrazioni, a definire le specifiche tecniche dei capitolati sulla base delle rispettive esigenze funzionali;
i) assistere le amministrazioni nell'attività di progettazione volta a potenziare, aggiornare e ristrutturare le proprie reti;
l) formulare all'Autorità proposte relative alla formazione del personale delle amministrazioni, in relazione all'utilizzazione dei servizi previsti nell'ambito della Rete;
m) segnalare all'Autorità il verificarsi di circostanze che richiedano l'esercizio dei poteri ad essa spettanti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 609;
n) subentrare all'Autorità nei compiti di cui all'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con le modalità indicate all'articolo 8;
o) assumere ogni altra iniziativa ritenuta necessaria per rendere effettiva l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete.

TITOLO II
Organizzazione

Art. 3 - Direzione e controllo dell'Autorità

1. Nell'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 2, il Centro opera, con autonomia amministrativa, contabile e tecnico-funzionale, sulla base delle direttive e sotto il controllo dell'Autorità.

2. Alle adunanze dell'Autorità, aventi ad oggetto le direttive previste dal comma 1, può essere invitato a partecipare il direttore del Centro, senza diritto di voto.

3. L'Autorità esercita il controllo sulla gestione del Centro, con particolare riguardo al conseguimento degli obiettivi, al loro eventuale scostamento rispetto ai programmi prefissati, nonché all'efficienza e all'efficacia della gestione complessiva.

4. Il Centro presenta all'Autorità, entro il 30 maggio di ogni anno, il piano triennale della propria attività e, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. I dati e le notizie in essa contenuti, previo esame dell'Autorità, concorrono a formare la relazione annuale, presentata dall'Autorità stessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

Art. 4 - Il direttore

1. Il direttore del Centro è nominato dall'Autorità, su proposta del presidente di quest'ultima, tra esperti di adeguata competenza e professionalità; se dipendente pubblico, è collocato fuori ruolo per la durata dell'incarico. Sovrintende all'esecuzione delle direttive di cui all'articolo 3, comma 1, ed è responsabile del funzionamento del Centro, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, nonché dei risultati conseguiti. In caso di assenza o impedimento, è sostituito dal funzionario responsabile di un'Area di cui all'articolo 5, da lui designato. L'incarico, della durata massima di cinque anni, può essere rinnovato o revocato per giusta causa.

2. Con il provvedimento di nomina di cui al comma 1 è, altresì, determinato il trattamento economico, posto a carico del Centro, sulla base delle retribuzioni corrisposte ai dirigenti di aziende industriali.

3. Ai fini dell'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 2 e avvalendosi delle strutture di cui all'articolo 5, il direttore:
a) provvede alla direzione e gestione del personale;
b) predispone annualmente il programma delle attività da sottoporre all'approvazione dell'Autorità, nei limiti delle risorse assegnate al Centro con le modalità previste all'articolo 6, comma 2;
c) dispone l'acquisizione dei beni, dei servizi e di quant'altro necessario per l'attuazione del programma e la gestione del Centro, salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento.

Art. 5 - Personale e struttura operativa

1. Per il proprio funzionamento, il Centro si avvale di personale in misura non superiore a cinquanta unità, assunto con contratto di diritto privato, anche a tempo determinato. In tal caso, il contratto non può eccedere la durata di cinque anni, rinnovabile alla scadenza.

2. Il personale è selezionato, sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità, da un'apposita commissione, nominata dal presidente dell'Autorità stessa. Il presidente della commissione è, di norma, scelto tra i magistrati ordinari ed amministrativi, nonché tra gli avvocati dello Stato.

3. La struttura operativa del Centro si articola in aree operative, individuate con provvedimento del direttore da sottoporre ad approvazione dell'Autorità. L'articolazione delle aree è disposta in modo che risultino adeguatamente distribuiti, anche con carattere di flessibilità, i compiti indicati all'articolo 2. In relazione a particolari esigenze che non ammettono soluzioni di continuità, il direttore adotta le misure necessarie per assicurare un servizio continuativo e ininterrotto.

TITOLO III
Funzionamento

Art. 6 - Gestione dei fondi

1. Alle spese di funzionamento del Centro si provvede mediante apertura di una contabilità speciale, da istituirsi a norma dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, intestata al "Centro tecnico di cui all'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127".

2. La contabilità speciale è alimentata mediante mandati, commutabili in quietanze di entrata della stessa contabilità speciale, tratti sui fondi destinati al finanziamento del progetto intersettoriale "Rete unitaria della pubblica amministrazione", assegnati al Centro su proposta dell'Autorità, con le modalità indicate dall'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 400, richiamato dall'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. Le spese, da effettuarsi nei limiti delle somme assegnate con le modalità di cui al comma 2, sono disposte dal direttore del Centro o da altro funzionario da lui delegato, sulla base del documento programmatico che fissa, prima dell'inizio di ogni esercizio, gli obiettivi da raggiungere e i criteri di massima che si intendono seguire nello svolgimento delle attività istituzionali.

4. Sugli ordini di pagamento emessi dal direttore del Centro, o dal funzionario da lui delegato, è apposto, prima dell'esecuzione, il visto del responsabile dell'ufficio di ragioneria.

5. Le somme versate sulla contabilità speciale, non erogate alla chiusura dell'esercizio finanziario, possono essere riportate all'esercizio successivo per effettuare i pagamenti inerenti a spese già formalmente programmate, da individuare con provvedimento ricognitivo del direttore prima del termine dell'esercizio.

6. La gestione finanziaria del Centro è soggetta al controllo consuntivo della Corte dei conti, con le stesse modalità di assoggettamento al controllo previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 1994, n. 769, nei confronti dell'Autorità. A tal fine, il rendiconto del Centro, accompagnato da una relazione illustrativa del direttore, contenente valutazioni sull'attività svolta, sugli obiettivi perseguiti e sui risultati raggiunti, avuto riguardo ai costi sostenuti e ai benefici conseguiti, è trasmesso al presidente dell'Autorità per l'effettuazione del controllo previsto dall'articolo 3, comma 3, e per il successivo inoltro alla Corte dei conti, unitamente al rendiconto dell'Autorità.

Art. 7 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, in materia di gestione delle spese del Centro, ivi incluse le procedure contrattuali, limitatamente ai casi non disciplinati dalla normativa comunitaria e da quella nazionale di recepimento, si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al regolamento per la gestione delle spese dell'Autorità, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 1994, n. 769.

Art. 8 - Norma transitoria

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Centro subentra nei compiti dell'Autorità, inerenti all'assistenza dei soggetti che utilizzano la Rete, ivi inclusi i procedimenti di gara ancora in corso, individuati in apposito verbale di passaggio di consegne.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: FLICK