Decreto del Presidente della Repubblica
8 marzo 1999, n. 70
(G. U. Serie generale 25 marzo 1999, n. 70)
Regolamento recante disciplina del
telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 4, comma 3,
delle legge 16 giugno 1998, n. 191
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della
Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n.
191, il quale prevede che, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
legge n. 191 del 1998, sono disciplinate le modalità organizzative per
l'attuazione del comma 1 del medesimo articolo 4, ivi comprese quelle per la
verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa e le eventuali
abrogazioni di norme incompatibili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 30 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 269 del 17 novembre 1998, con il quale sono state conferite al
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consigli dei Ministri le funzioni
di coordinamento delle attività, anche di carattere normativo, inerenti
l'attuazione delle leggi 15 marzo 1997, n. 59, 15 maggio 1997, n. 127, e 16
giungo 1998, n. 191;
Sentita l'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione ;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso
dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 25 gennaio
1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del lavoro e
della previdenza sociale;
EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1
- Finalità
1. Allo scopo di razionalizzare l'organizzazione
del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego
flessibile delle risorse umane, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono avvalersi di
forme di lavoro a distanza, così come previsto dall'articolo 4, comma 1,
della legge 16 giugno 1998, n. 191, secondo le modalità organizzative
disciplinate nel presente decreto.
2. Le singole amministrazioni adeguano i propri
ordinamenti ed adottano misure organizzative coerenti con le disposizioni di cui
al presente decreto.
3. Restano salve le competenze legislative delle
province autonome di Trento e di Bolzano, previste dall'articolo 4, comma 4,
della legge n. 191 del 1998.
Art. 2
- Definizioni
1. Ai fini del presente decreto s'intende:
a) per "lavoro a distanza" l'attività
di telelavoro svolta in conformità alle disposizioni del presente decreto;
b) per "telelavoro," la prestazione
eseguita dal dipendente di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in qualsiasi luogo
ritenuto idoneo, collocato al di fuori della sede di lavoro, dove la prestazione
sia tecnicamente possibile, con il prevalente supporto di tecnologie dell'informazione
e della comunicazione, che consentano il collegamento con l'amministrazione
cui la prestazione stessa inerisce;
c) per "sede di lavoro", quella dell'ufficio
al quale il dipendente è assegnato;
Art. 3
- Progetti di telelavoro
1. Nell'ambito degli obiettivi fissati
annualmente, l'organo di governo di ciascuna amministrazione, sulla base delle
proposte dei responsabili degli uffici dirigenziali generali o equiparati,
individua gli obiettivi raggiungibili mediante il ricorso a forme di telelavoro,
destinando apposite risorse per il suo svolgimento.
2. Il ricorso a forme di telelavoro avviene sulla
base di un progetto in cui sono indicati: gli obiettivi, le attività
interessate, le tecnologie utilizzate ed i sistemi di supporto, le modalità di
effettuazione secondo principi di ergonomia cognitiva, le tipologie
professionali ed il numero dei dipendenti di cui si prevede il coinvolgimento, i
tempi e le modalità di realizzazione, i criteri di verifica e di aggiornamento,
le modificazioni organizzative ove necessarie, nonché i costi e i benefici,
diretti e indiretti.
3. Nell'ambito del progetto di cui al comma
precedente, le amministrazioni definiscono le modalità per razionalizzare e
semplificare attività, procedimenti amministrativi e procedure informatiche,
con l'obiettivo di migliorare l'organizzazione del lavoro, l'economicità
e la qualità del servizio, considerando congiuntamente norme, organizzazione,
tecnologie, risorse umane e finanziarie.
4. Il progetto definisce la tipologia, la durata,
le metodologie didattiche, le risorse finanziarie degli interventi di formazione
e di aggiornamento, anche al fine di sviluppare competenze atte ad assicurare
capacità di evoluzione e di adattamento alle mutate condizioni organizzative,
tecnologiche e di processo.
5. Il progetto è approvato dal dirigente o dal
responsabile dell'ufficio o servizio nel cui ambito si intendono avviare forme
di telelavoro, d'intesa con il responsabile dei sistemi informativi, ove
presente. Quando siano interessate più strutture, il progetto è predisposto
dal responsabile dell'ufficio dirigenziale generale o equiparato.
6. Il progetto può prevedere che il dirigente
eserciti le sue funzioni svolgendo parte della propria attività in telelavoro.
7. Le amministrazioni pubbliche, mediante
appositi accordi di programma, concordano forme di collaborazione volte alla
comune utilizzazione di locali, infrastrutture e risorse.
8. Le forme di telelavoro di cui al presente
decreto possono essere programmate, organizzate e gestite anche con soggetti
terzi nel rispetto dei criteri generali di uniformità, garanzia e trasparenza.
9. Restano ferme le competenze affidate all'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione dal decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni.
Art. 4
- Assegnazione al telelavoro e reintegrazione nella sede originaria
1. L'amministrazione assegna il dipendente al
telelavoro, sulla base di criteri previsti dalla contrattazione collettiva che,
fra l'altro , consentano di valorizzare i benefici sociali e personali del
telelavoro.
2. La prestazione di telelavoro può effettuarsi
nel domicilio del dipendente, a condizione che sia ivi disponibile un ambiente
di lavoro di cui l'amministrazione abbai preventivamente verificato la
conformità alle norme generali di prevenzione e sicurezza nelle utenze
domestiche.
3. Il dipendente addetto al telelavoro può
richiedere per iscritto all'amministrazione di appartenenza di essere
reintegrato nella sede di lavoro originaria non prima che sia trascorso un
congruo periodo di tempo fissato dal progetto di cui all'articolo 3.
Art. 5
- Postazione di telelavoro
1. La postazione di telelavoro è il sistema
tecnologico costituito da un insieme di apparecchiature e di programmi
informatici, che consente lo svolgimento di attività di telelavoro.
2. La postazione di telelavoro deve essere messa
a disposizione, installata e collaudata a cura ed a spese dell'amministrazione
interessata, sulla quale gravano altresì la manutenzione e la gestione di
sistemi di supporto per il lavoratore ed i relativi costi.
3. I collegamenti telematici necessari per l'effettuazione
della prestazione di telelavoro debbono essere attivati a cura ed a spese dell'amministrazione
interessata, sulla quale gravano altresì tutte le spese di gestione e di
manutenzione.
4. Sulla base di una specifica analisi dei
rischi, l'amministrazione garantisce adeguati livelli di sicurezza delle
comunicazioni tra la postazione di telelavoro ed il proprio sistema informativo.
5. La postazione di telelavoro può essere
utilizzata esclusivamente per tutte le attività inerenti al rapporto di lavoro.
6. Nell'ambito del progetto di cui all'articolo
3 del presente decreto, le amministrazioni definiscono le modalità per
assicurare adeguate comunicazioni con il contesto organizzativo nel quale il
dipendente opera.
Art. 6
- Regole tecniche
1. L'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione fissa le eventuali regole tecniche per il telelavoro, anche con
riferimento alla rete unitaria della pubblica amministrazione, alle esigenze di
adeguamento all'evoluzione scientifica e tecnologica ed alla tutela della
sicurezza dei dati.
Art. 7
- Verifica dell'adempimento della prestazione
1. Il progetto di cui all'articolo 3
determina i criteri, orientati ai risultati, per l'individuazione di parametri
qualitativi e quantitativi delle prestazioni da svolgere mediate ricorso al
telelavoro.
2. La verifica dell'adempimento
della prestazione è effettuata dal dirigente, a stregua dei predetti parametri.
Art. 8
- Trattamento economico e normativo
1. La contrattazione collettiva, in relazione
alle diverse forme di telelavoro, adegua alle specifiche modalità della
prestazione la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro,
garantendo in ogni caso un trattamento equivalente a quello dei dipendenti
impiegati nella sede di lavoro e, in particolare, una adeguata tutela della
salute e della sicurezza del lavoro.
2. La contrattazione collettiva definisce le
modalità per l'accesso al domicilio del dipendente addetto al telelavoro dei
soggetti aventi competenza in materia di salute, sicurezza e manutenzione.
2. In mancanza di specifiche norme dei contratti
collettivi, i criteri di adeguamento della predetta disciplina costituiranno
oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 10 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 6 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e saranno applicati dal dirigente dell'unità
interessata.
3. L'assegnazione al telelavoro non deve in
ogni caso pregiudicare le aspettative di carriera e di progressione economica
del dipendente.
Art. 9
- Norma finale
1. Le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
applicano le norme legislative, regolamentari e contrattuali in modo tale da
favorire la progettazione, l'introduzione, l'organizzazione e la gestione di
forme di telelavoro come regolate dal presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 8 marzo 1999
SCÀLFARO
D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei
Ministri
PIAZZA, Ministro per la funzione pubblica
BASSOLINO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Registrato alla Corte dei Conti il 19 marzo 1999
Atti di Governo, registro n. 116, foglio n. 12
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