IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Visto l’articolo 10 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni
per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001,
pubblicato nella G.U. n. 198 del 27 agosto 2001, recante delega di funzioni del
Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie al
Ministro senza portafoglio, dott. Lucio Stanca;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in
materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a
norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e
successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del
Sentite le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative,
nonché quelle di sviluppatori competenti in materia di accessibilità e di
produttori di hardware e software;
Acquisita l’intesa della Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 23
settembre 2004;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 30 agosto 2004 e da ultimo
il parere definitivo espresso nell’adunanza del 25 ottobre 2004;
Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla
direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998,
modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 luglio 1998, attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata dal
decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del
Sulla proposta del Ministro per l’innovazione e le tecnologie;
EMANA
il seguente regolamento
Art. 1 (Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento s’intende per:
- accessibilità: ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge
9 gennaio 2004, n. 4, la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei
limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire
informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a
causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni
particolari;
- tecnologie assistive: ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), della
legge n. 4 del 2004, gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software,
che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di
svantaggio, di accedere ai servizi erogati dai sistemi informatici;
- valutazione: processo con il quale si riscontra la rispondenza dei servizi ai
requisiti di accessibilità;
- verifica tecnica: valutazione condotta da esperti, anche con strumenti
informatici, sulla base di parametri tecnici;
- verifica soggettiva: valutazione del livello di qualità dei servizi, già
giudicati accessibili tramite la verifica tecnica, effettuata con l’intervento
del destinatario, anche disabile, sulla base di considerazioni empiriche;
- fruibilità: la caratteristica dei servizi di rispondere a criteri di
facilità e semplicità d’uso, di efficienza, di rispondenza alle esigenze
dell’utente, di gradevolezza e di soddisfazione nell’uso del prodotto;
- soggetti privati: soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 3 della
legge n. 4 del 2004;
- valutatori: soggetti iscritti nell’apposito elenco e qualificati a
certificare le caratteristiche di accessibilità dei servizi.
Art. 2 (Criteri e principi generali per l’accessibilità)
1. Sono accessibili i servizi realizzati tramite sistemi informatici che
presentano i seguenti requisiti:
a)accessibilità al contenuto del servizio da parte dell’utente;
b) fruibilità delle informazioni offerte, caratterizzata anche da:
1) facilità e semplicità d’uso,
assicurando, fra l’altro, che le azioni da compiere per ottenere servizi e
informazioni siano sempre uniformi tra loro;
2) efficienza nell’uso, assicurando, fra
l’altro, la separazione tra contenuto, presentazione e modalità di
funzionamento delle interfacce, nonché la possibilità di rendere disponibile l’informazione
attraverso differenti canali sensoriali;
3) efficacia nell’uso e rispondenza alle
esigenze dell’utente, assicurando, fra l’altro, che le azioni da compiere
per ottenere in modo corretto servizi e informazioni siano indipendenti dal
dispositivo utilizzato per l’accesso;
4) soddisfazione nell’uso, assicurando,
fra l’altro, l’accesso al servizio e all’informazione senza ingiustificati
disagi o vincoli per l’utente;
c)compatibilità con le linee guida indicate nelle comunicazioni, nelle
raccomandazioni e nelle direttive sull’accessibilità dell’Unione europea,
nonché nelle normative internazionalmente riconosciute e tenendo conto degli
indirizzi forniti dagli organismi pubblici e privati, anche internazionali,
operanti nel settore, quali l’International Organization for Standardization (ISO)
e il World Wide Web Consortium (W3C).
2. Con apposito decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di
concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
sentiti la Conferenza Unificata e il Centro nazionale per l’informatica nella
pubblica amministrazione (Cnipa), sono dettate specifiche regole tecniche che
disciplinano l’accessibilità, da parte degli utenti, agli strumenti didattici
e formativi di cui all’articolo 5, comma 1, della legge n. 4 del 2004.
Art. 3 (Valutazione dell’accessibilità)
1. Il Cnipa, con proprio provvedimento, istituisce presso di sé l’elenco
dei valutatori, stabilendone le modalità tecniche per la tenuta, nonché
garantisce la pubblicità dell’elenco medesimo e delle citate modalità sul
proprio sito internet.
2. Nell’elenco di cui al comma 1 sono iscritte le persone giuridiche
interessate che ne fanno richiesta dimostrando di possedere i seguenti
requisiti:
- garanzia di imparzialità ed indipendenza nell’esercizio delle proprie
attività;
- disponibilità di una adeguata strumentazione per l’applicazione delle
metodologie di verifica tecnica e di verifica soggettiva di cui all’articolo
1, comma 1, rispettivamente lettere d) ed e);
- disponibilità di figure professionali esperte nelle suddette metodologie di
verifica e di figure idonee ad interagire con i soggetti con specifiche
disabilità.
3. Ai fini dei requisiti di cui al comma 2, lettera a), il valutatore, all’atto
della richiesta di iscrizione, si impegna:
- a non esprimere valutazioni su siti o servizi dallo stesso realizzati;
- a non esprimere valutazioni in tutti i casi in cui queste possano avere un’incidenza
specifica su interessi propri del valutatore o di soggetti allo stesso collegati
da rapporti societari;
- una volta effettuata la valutazione, a non fornire, nell’arco dei
ventiquattro mesi successivi, attività di implementazione sui siti o servizi
per i quali sia stato incaricato di esprimere la valutazione stessa.
4. Nell’accertamento dei requisiti di accessibilità dei servizi, acquisiti
con le procedure o realizzati tramite i contratti di cui all’articolo 4, commi
1 e 2, della legge n. 4 del 2004, le amministrazioni interessate possono
acquisire il parere non vincolante di un valutatore iscritto nell’elenco di
cui al comma 1.
5. Con il decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di cui
all’articolo 11 della legge n. 4 del 2004, sono stabiliti:
- le specifiche tecniche per la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2,
lettere b) e c);
- gli importi massimi dovuti dai soggetti privati come corrispettivo per l’attività
svolta dai valutatori di cui al comma 1, tenuto conto dei costi di
organizzazione aziendale nella misura minima, maggiorati del dieci per cento;
- le somme dovute dai soggetti privati quale rimborso delle spese
amministrative sostenute dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie per l’attività di cui all’articolo
4, comma 1, nonché l’entità della quota dovuta al Cnipa nei casi previsti
dall’articolo 7 , comma 2, per l’espletamento delle funzioni ispettive di
cui al medesimo articolo 7.
6. Il venire meno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’iscrizione
determina la cancellazione dall’elenco di cui al comma 1; la cancellazione è
altresì disposta nel caso di violazione degli obblighi assunti dal valutatore
ai sensi del comma 3.
7. Nei casi di cui al comma 6, il Cnipa comunica al valutatore che intende
procedere, trascorsi trenta giorni, alla cancellazione dello stesso dall’elenco;
l’interessato può presentare proprie memorie al riguardo. Il Cnipa provvede
altresì a dare adeguata pubblicità della avvenuta cancellazione sul proprio
sito Internet.
Art. 4 (Modalità di richiesta della valutazione)
1. I soggetti privati richiedono alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie l’autorizzazione ad
utilizzare il logo, allegando l’attestato di cui al comma 2. L’utilizzazione
del logo è limitata al periodo di validità dell’attestato.
2. I soggetti privati si rivolgono ad uno dei valutatori che, svolta la sua
attività, in caso di esito positivo, rilascia attestato di accessibilità, con
validità non superiore a dodici mesi, eventualmente indicante il livello di
qualità raggiunto di cui all’articolo 5.
3. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l’innovazione
e le tecnologie, ai fini dell’emanazione del provvedimento di cui al comma 1
si avvale tramite apposita convenzione del Cnipa.
4. All’attuazione del presente articolo si provvede nell’ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Art. 5 (Logo attestante il possesso del requisito di accessibilità)
1. Il logo che attesta il superamento della sola verifica tecnica raffigura
un personal computer di colore terra di Siena unito a tre figure umane
stilizzate rispettivamente, da sinistra, di colore celeste, azzurro e amaranto
le quali fuoriescono dallo schermo a braccia levate; all’esito della verifica
soggettiva, il diverso livello di qualità raggiunto dal servizio è indicato
mediante asterischi, da uno a tre, riportati nella parte del logo raffigurante
la tastiera del personal computer.
2. La corrispondenza tra il logo, eventualmente corredato da asterischi, ed
il diverso livello di qualità dei servizi, nonché il modello del logo stesso
sono indicati nel decreto di cui all’articolo 11 della legge n. 4 del 2004.
Art. 6 (Casi di aggiornamento della valutazione di accessibilità)
1. In caso di modifiche sostanziali dei siti o servizi e nel caso del rinnovo
dell’autorizzazione di cui all’articolo 4, comma 1, i soggetti privati
richiedono tempestivamente un aggiornamento della valutazione dell’accessibilità
ad uno dei valutatori iscritti nell’elenco. Il valutatore, effettuata la
verifica, rilascia un nuovo attestato al soggetto richiedente inviandone
contestualmente copia all’Amministrazione per l’aggiornamento della durata e
del livello di qualità del logo; in caso di rinnovo dell’autorizzazione l’invio
della copia deve avvenire almeno quindici giorni prima della scadenza dell’autorizzazione
stessa.
Art. 7 (Poteri ispettivi di controllo sui soggetti privati)
1. Nei riguardi dei soggetti privati, il Cnipa, previa comunicazione inviata
al soggetto interessato, verifica il mantenimento dei requisiti di
accessibilità dei siti e dei servizi, anche avvalendosi di valutatori iscritti
nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 1, purché questi ultimi risultino
estranei alla realizzazione, manutenzione o certificazione del sito o servizio,
e adegua eventualmente il logo al livello di accessibilità riscontrata
aggiornandone la validità temporale.
2. In caso di riscontro di un livello di accessibilità inferiore a quello
del logo utilizzato sono a carico del soggetto privato i costi effettivi dell’avvenuta
ispezione, nonché una quota di partecipazione ai costi per l’espletamento
delle funzioni ispettive determinata ai sensi dell’articolo 3, comma 5,
lettera c), e comunque di importo non superiore al doppio del costo effettivo
dell’ispezione.
Art. 8 (Modalità di utilizzo del logo da parte dei soggetti di cui al comma1 dell’articolo 3 della legge n. 4 del 2004)
1. Le amministrazioni pubbliche e comunque i soggetti di cui all’articolo
3, comma 1, della legge n. 4 del 2004, che intendono utilizzare il logo sui siti
e sui servizi forniti, provvedono autonomamente a valutare l’accessibilità
sulla base delle regole tecniche definite con il decreto del Ministro per l’innovazione
e le tecnologie, di cui all’articolo 11 della legge n. 4 del 2004; la
valutazione positiva, previa segnalazione al Cnipa, consente l’utilizzo del
logo.
Art. 9 (Controlli esercitabili sui soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 3
della legge n. 4 del 2004)
1. Per l’attuazione della legge ogni amministrazione pubblica centrale
nomina un responsabile dell’accessibilità informatica da individuare tra il
personale appartenente alla qualifica dirigenziale già in servizio presso l’amministrazione
stessa, la cui funzione, in assenza di specifica designazione, è svolta dal
responsabile dei sistemi informativi, di cui all’articolo 10 del decreto
legislativo n. 39 del 1993; dall’attuazione del presente comma non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni interessate e per lo
svolgimento di tale funzione non è previsto compenso aggiuntivo.
2. Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 4 del
2004, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione
e le tecnologie, avvalendosi del Cnipa, previa comunicazione inviata all’amministrazione
statale interessata, verifica il mantenimento dei requisiti di accessibilità
dei siti e dei servizi forniti e dà notizia dell’esito di tale verifica al
dirigente responsabile; qualora siano riscontrate anomalie, viene richiesta all’amministrazione
statale medesima la predisposizione del relativo piano di adeguamento con l’indicazione
delle attività e dei tempi di realizzazione.
3. Le Regioni, le Province autonome e gli enti locali organizzano
autonomamente e secondo i propri ordinamenti la vigilanza sull’attuazione del
presente decreto.
4. Il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, sulla base degli esiti
delle verifiche di cui al comma 2, riferisce annualmente al Parlamento dandone
altresì comunicazione alla Conferenza Unificata.
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