CARLO ALBERTO PER LA GRAZIA DI
DIO
RE DI SARDEGNA DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.
La libertà di stampa che
è necessaria guarentigia delle istituzioni di un ben ordinato Governo
rappresentativo, non meno che precipuo istromento d'ogni estesa comunicazione di
utili pensieri, vuol essere mantenuta e protetta in quel modo che meglio valga
ad assicurarne i salutari effetti. E siccome l'uso della libertà cessa dell'essere
propizio allorchè degenera in licenza, quando invece di servire ad un generoso
svolgimenti di idee, si assoggetta all'impero di malaugurate passioni, così
la correzione degli eccessi debbe essere diretta e praticata in guisa che si
abbia sempre per tutela ragionata del bene, non mai per restrizione arbitraria.
Mossi Noi da queste considerazioni, dopo di avere nello Statuto fondamentale
dichiarato che la stampa sarà libera, ma soggetta a leggi repressive, Ci siamo
disposti a stabilire le regole colle quali si abbia a tenere nei Nostri Stati l'esercizio
di quella libertà. E mentre si è per Noi inteso che la presenta legge
ritraesse in ogni sua parte dei sovraesposti principii, abbiamo voluto che il
sistema di repressione in essa contenuto si conformasse quanto più fosse
possibile alle disposizioni del vigente Nostro Codice Penale, evitando così la
non necessaria deviazione dalla legge comune, e che nel modo di amministrare la
giustizia sui reati della stampa entrasse l'elemento dell'opinione pubblica
saggiamente rappresentata.
Epperò per il presente Editto, sulla relazione del Nostro Guardasigilli
Ministro Segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, di grazia e di
giustizia, avuto il parere del Nostro Consiglio dei Ministri, abbiamo ordinato
ed ordiniamo quanto segue.
CAPO I.
Disposizioni generali.
Art. 1.
La manifestazione del
pensiero per mezzo della stampa e di qualsivoglia artificio meccanico atto a
riprodurre segni figurativi, è libera: quindi ogni pubblicazione di stampati,
incisioni, litografie, oggetti di plastica e simili è permessa con che si
osservino le norme seguenti.
Art. 2.
Ogni stampato così in
caratteri tipografici, come in litografia od altro simile artificio, dovrà
indicare il luogo, la officina e l'anno in cui fu impresso, ed il nome dello
stampatore.
La sottoscrizione dell'editore o dell'autore non è obbligatoria.
Art. 3.
Ogni stampato che non
abbia le indicazioni di cui nell'articolo precedente, sarà considerato come
proveniente da officina clandestina, e lo stampatore sarà punito per questo
solo fatto con una multa da L. 100 a L. 300.
Art. 4.
Le azioni penali stabilite
dal presente Editto, salve le eccezioni per le pubblicazioni periodiche, saranno
esercitate in primo luogo contro l'autore, 2° contro l'editore, se l'uno
o l'altro siano sottoscritti od altrimenti conosciuti, e finalmente contro lo
stampatore, in modo che l'uno sia sempre tenuto in sussidio dell'altro.
Art. 5.
L'azione contro l'autore
o l'editore non potrà estendersi allo stampatore per il solo fatto della
stampa, a meno che non consti ch'egli operò scientemente e in modo da dover
essere considerato complice.
Art. 6.
Nulla è innovato alle
leggi e regolamenti in vigore per lo stabilimento ed esercizio di ogni specie di
officina di stampa.
Art. 7.
Ogni stampatore dovrà
presentare la prima compia di qualsiasi stampato, se nella provincia dove
risiede un Magistrato d'appello, all'Ufficio dell'Avvocato Fiscale
Generale, se nelle altre, all'Uffizio dell'Avvocato Fiscale presso il
Tribunale di Prefettura; tutto ciò salvo il disposto del presente Editto circa
le pubblicazioni periodiche.
La trasgressione del prescritto di questo articolo verrà punita con multa
estensibile a lire 300.
Art. 8.
Gli stampatori e i
riproduttori degli oggetti contemplati dall'art. 1 dovranno nel termine di
giorni dieci successivi alla pubblicazione di qualsiasi opera per essi
riprodotta, consegnarne una copia agli Archivi di Corte ed una alla Biblioteca
dell'Università nel cui circondario è seguita la pubblicazione.
Lo stampatore o riproduttore che fosse in ritardo nell'eseguire la consegna
sopraddetta, sarà punito con l'ammenda di lire 50.
Il tutto senza pregiudicio di quanto è stabilito dalle leggi relative all'acquisto
e alla conservazione della proprietà letteraria.
Art. 9.
Gli stampatori che
riprodurranno uno scritto qualunque, il quale fosse già stato condannato a
termini del presente Editto, saranno puniti con pena non minore del doppio di
quella stata pronunciata dalla sentenza che avrà condannato lo scritto.
Art. 10.
E' vietato, nel render
conto dei giudizi vertenti o vertiti per reati di stampa, di pubblicare il nome
dei Giudici del fatto, e le discussioni ed i voti individuali, così di quelli
come dei Giudici di diritto.
E' pure vietata la pubblicazione delle discussioni e deliberazioni segrete del
Senato e della Camera dei Deputati, a meno che non se ne sia ottenuto dai
rispettivi Corpi la facoltà.
E' in egual modo vietata la pubblicazione dei dibattimenti davanti a
Magistrati o ai Tribunali che abbiano avuto luogo a porte chiuse.
La trasgressione del presente precetto di quest'articolo sarà punita con la
multa da lire 100 a 500, oltre la soppressione dello stampato.
Art. 11.
Sotto la medesima pena è
vietata la pubblicazione degli atti di istruttoria criminale o dibattimenti
pubblici per cause d'insulti o d'ingiurie nei casi in cui la prova dei fatti
infamanti o ingiuriosi non è permessa dalla legge.
Art. 12.
Qualunque azione penale
nascente da reati di stampa sarà prescritta con lo spazio di tre mesi dalla
data della consegna della copia al pubblico Ministero; e in quanto ai periodici,
dalla data della loro pubblicazione, salvo il prescritto dall'art. 52.
CAPO II. Della provocazione pubblica a
commettere reati.
(Omissis)
CAPO III. Dei reati contro la Religione
dello Stato, gli altri Culti, ed il buon costume.
(Omissis)
CAPO IV. Offese pubbliche contro la
Persona del Re.
(Omissis)
CAPO V. Offese pubbliche contro il
Senato e la Camera dei Deputati, i Sovrani ed i capi dei Governi esteri ed i
Membri del Corpo diplomatico.
(Omissis)
CAPO VI. Delle diffamazioni, ingiurie
pubbliche e dei libelli famosi.
(Omissis)
CAPO VII. Disposizioni speciali.
(Omissis)
CAPO VIII. Delle pubblicazioni periodiche.
Art. 35.
Qualunque suddito del Re
il quale sia maggiore d'età e goda del libero esercizio dei diritti civili,
qualunque società anonima o in commandita, qualunque corpo morale legalmente
costituito nei Regii Stati, potrà pubblicare un giornale o uno scritto
periodico, purché si uniformi al disposto del seguenti articoli.
Art. 36.
Chi intende pubblicare un
giornale od altro scritto periodico dovrà presentare alla Segreteria di Stato
per gli affari interni, prima della pubblicazione, una dichiarazioni in iscritto
corredata degli opportuni documenti, dai quali risulti;
1.° Il concorso delle qualità richieste dall'articolo precedente sia in chi
vuole pubblicare il giornale, sia nel gerente.
2.° La natura della pubblicazione, il nome della tipografia legalmente
autorizzata in cui si farà la stampa, il nome e la dimora del tipografo.
3.° Il nome e la dimora del gerente responsabile.
Art. 37.
Ogni giornale dovrà avere
un gerente responsabile.
Art. 38.
Qualunque mutazione
avvenisse in una delle condizioni espresse nella dichiarazione sovra prescritta,
dovrà essere notificata alla Segreteria di Stato dell'interno, a diligenza
del gerente o de' suoi eredi e successori, entro lo spazio di giorni otto,
eccettuati i casi nei quali è altrimenti provveduto da questo Editto.
In difetto il contravventore sarà punito con multa estensibile a lire 300.
Salvo riguardo alla vedova o ai successori del gerente o proprietario quanto
viene stabilito dall'articolo seguente.
Art. 39.
Mancando o rendendosi
incapace improvvisamente il gerente a coprire le sue funzioni, ove esso non sia
proprietario unico, gli interessati potranno presentare un redattore responsale
all'Avvocato Fiscale Generale nelle residenze dei Magistrati d'appello, nei
capi-luoghi di provincia agli Avvocati Fiscali, negli altri luoghi ai Giudici di
mandamento, il quale redattore faccia le veci di gerente.
Tale provvisoria incombenza non potrà protrarsi al di là di due mesi.
Eguale facoltà viene accordata alla vedova o successori del gerente, ove sia
proprietario unico del giornale.
Art. 40.
Chiunque, senza avere
adempito al prescritto dell'art. 36, o dopo la pronunziata sospensione, o dopo
la cessazione del giornale, ne facesse seguire la pubblicazione, incorrerà
nella pena del carcere da uno a sei mesi, e in una multa da lire 100 a 500.
Art. 41.
Il gerente di un giornale
sarà obbligato a sottoscrivere la minuta del primo esemplare di esso che sarà
stampato, e tutti gli altri esemplari dovranno riprodurre la stessa
sottoscrizione in istampa.
La trasgressione si questo articolo sarà punita con la multa estensibile a lire
300.
Art. 42.
Al momento della
pubblicazione del giornale, il gerente farà consegnare la copia da lui
sottoscritta in minuta all'Uffizio dell'Avvocato Fiscale Generale, o dell'Avvocato
Fiscale o del Giudice del mandamento, secondo la distinzione stabilita nell'art.
39.
Quest'obbligo non potrà sospendere o ritardare la spedizione o distribuzione
del giornale o scritto periodico.
La contravvenzione a quest'articolo sarà punita con multa estensibile a lire
500.
Art. 43.
I gerenti saranno tenuti d'inserire,
non più tardi della seconda pubblicazione successiva al giorno in cui le
avranno ricevute, le risposte o le dichiarazioni delle persone nominate o
indicate nelle loro pubblicazioni. L'inserzione della risposta deve essere
intiera e gratuita.
Nel caso per altro la risposta eccedesse il doppio dell'articolo al quale è
diretta, l'eccedente dovrà essere pagato al prezzo stabilito per gli annunzi
in quel giornale o pubblicazione.
Trattandosi di giornali che non ricevono annunzi sarà corrisposto per l'eccedente
un prezzo uguale a quello che pagasi per gli annunzi nelle gazzette destinate
alle inserzioni giudiciali.
Il rifiuto o la tardanza ad accettare o pubblicare le dette risposte verrà
punita con una multa non minore di lire 400, e non maggiore di lire 4000.
Art. 44.
Rimarrà, non ostante
questa multa, salvo il diritto a promuovere ogni azione che potesse competere la
Ministero pubblico o ai terzi contro l'articolo a cui si sarà risposto.
Art. 45.
Ogni gerente sarà
obbligato di inserire in capo al suo giornale o scritto periodico, qualsiasi
titolo officiale, relazione autentica, indirizzo o rettificazione, o qualunque
altro scritto nell'interesse del Governo che gli venisse mandato da un'autorità
legalmente costituita.
L'inserzione avrà luogo non più tardi della seconda pubblicazione successiva
al giorno in cui ne sarà stata fatta richiesta.
L'inserzione sarà fatta mediante pagamento dei prezzi indicati nell'art.
43.
Il rifiuto o il ritardo nella pubblicazione verrà punito con una multa
estensibile a lire 500.
Art. 46.
In caso di condanna contro
un gerente a pena afflittiva per reato di stampa, la pubblicazione verrà
sospesa mentre egli sta scontando la pena, a meno che non siasene surrogato un
altro che riempia le condizioni volute dalla legge.
Art. 47.
Tutte le disposizioni
penali portate a questo capo sono applicabili ai gerenti dei giornali, e agli
autori che avranno sottoscritti gli articoli in essi giornali inseriti.
La condanna pronunciata contro l'autore sarà pure estesa al gerente, che
verrà sempre considerato come complice dei delitti e contravvenzioni commesse
con pubblicazioni fatte nel suo giornale.
Art. 48.
In caso di recidività per parte dello
stesso gerente e nello spesso giornale, le multe potranno essere, secondo le
circostanze, accresciute fino al doppio.
Art. 49.
I gerenti saranno tenuti a
pubblicare, non più tardi di due giorni dopo che loro ne sarà fatta l'intimazione,
le sentenze di condanna pronunciate contro di essi per i fatti previsti da
questo Editto.
In difetto saranno puniti con una multa da lire 100 a 500.
Art. 50.
L'azione per le multe
dovute per il rifiuto o ritardo delle pubblicazioni, di cui agli articoli 43 e
45, sarà prescritta collo spazio di due mesi dalla data della contravvenzione,
o dell'interruzione degli atti giuridici se vi è stato procedimento.
CAPO IX. Dei disegni, litografie ed altri
emblemi di qualsiasi sorte.
Art. 51.
Ogni oggetto contemplato
nell'art. 1, che non sia uno scritto, dovrà essere consegnato agli uffizi
indicati nell'art. 7, ventiquattro ore prima che sia esposto o messo in
circolazione.
Art. 52.
L'Avvocato Fiscale
generale, L'Avvocato Fiscale o il Giudice di mandamento, potranno
rispettivamente, nell'intervallo sopra espresso, fare procedere al sequestro
di tutti gli esemplari degli oggetti che riconoscessero contrari alle
disposizioni del presente Editto, nel quale caso, entro il termine di 24 ore, si
dovrà da loro promuovere l'opportuno provvedimento.
Art. 53.
Nel caso in cui i suddetti
oggetti non sieno stati esposti o messi in circolazione, ma si trovino in luoghi
aperti al pubblico, e si riconoscano dal Magistrato o Tribunale contrari al
disposto del presente Editto, non si farà luogo ad altra pena che a quella
della distruzione degli oggetti medesimi.
CAPO X. Della competenza, della
composizione del Magistrato, e del procedimento.
(Omissis)
CAPO XI. Dei giudici del fatto.
(Omissis)
Disposizioni
transitorie.
(Omissis)
Art. 91.
Ci riserbiamo di proporre
nella prossima sessione delle Camere una legge concernente l'introduzione dall'estero
di libri e stampe, la quale soddisfacendo alle condizioni dei tempi, risponda al
particolare importantissimo bisogno di favorire l'unione italiana.
Deroghiamo a qualunque disposizione contraria al prescritto del presente Editto.
Dato in Torino il ventisei del mese di marzo mille ottocento quarantotto.
C. ALBERTO
V.° Vincenzo Ricci.
V.° Di Revel.
V.° Di Collegno
Registrato al Controllo
Gener.
Addì 5 aprile 1848
Reg. 4 Editti c. 36.
Moreno Capo Div.