Progetto di legge C. 2579 (Legge di semplificazione 2001)
L'emendamento del Governo per le firme elettroniche
Art. 10. (Riassetto in materia di società dell'informazione)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data in
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi e
regolamenti su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e dei
ministri competenti per materia, per il coordinamento ed il riassetto delle
norme in materia di società dell'informazione, ai sensi e secondo i principi e
criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come
sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) graduare la rilevanza giuridica e l'efficacia probatoria dei diversi
tipi di firma elettronica in relazione al tipo di utilizzo ed al grado di
sicurezza della firma;
b) rivedere la disciplina vigente al fine precipuo di garantire la più
ampia disponibilità di servizi resi per via telematica dalle pubbliche
amministrazioni e dagli altri soggetti pubblici e di assicurare ai cittadini ed
alle imprese l'accesso a tali servizi secondo il criterio della massima
semplificazione degli strumenti e delle procedure necessarie;
c) prevedere la possibilità di attribuire al dato e al documento
informatico contenuto nei sistemi informativi pubblici i caratteri della
primarietà ed originalità, in sostituzione od in aggiunta a dati e documenti
non informatici, nonché obbligare le amministrazioni che li detengono ad
adottare misure organizzative e tecniche volte ad assicurare l'esattezza, la
sicurezza e la qualità del relativo contenuto informativo;
d) realizzare il coordinamento formale del testo delle disposizioni
vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie
per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di
adeguare o semplificare il linguaggio normativo;
e) adeguare la normativa alle disposizioni comunitarie.
2. La delega si esercita per i seguenti oggetti:
a) il documento informatico, la firma elettronica e la firma digitale;
b) i procedimenti amministrativi informatici di competenza delle
amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo;
c) la gestione dei documenti informatici;
d) la sicurezza informatica dei dati e dei sistemi;
e) le modalità di accesso informatico ai documenti e alle banche dati di
competenza delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo.
3. Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi
contenenti disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi di cui
al comma 1, nel rispetto degli oggetti e dei principi e dei criteri direttivi
determinati dal presente articolo, entro dodici mesi decorrenti dalla data di
scadenza di cui al comma 1.
10. 65. Governo.
(Approvato) |