Tribunale
di Firenze - Ordinanza 28 maggio 2001, n. 2794
(Blaupunkt c. Nessos)
Sezione II
Ordinanza 28 maggio 2001 n. 2794
Il Collegio, sentito il relatore;
rilevato che la Robert Bosch spa ha proposto reclamo contro Tribunale di
Firenze, sez. distaccata di Empoli, 23 novembre 2000 del Giudice Designato della
Sez. Dis. di Empoli di questo Tribunale che ha respinto il ricorso ex art. 700
del codice di procedura civile dalla stessa presentato, quale titolare in Italia
del marchio Blaupunkt, perché venisse inibita alla Nessos Italia srl
l'ulteriore utilizzazione della denominazione www.blaupunkt.it quale domain name
di sito Internet con ordine alla stessa Nessos Italia di provvedere a chiederne
l'immediata cancellazione;
rilevato che il GD ha respinto il ricorso ritenendo che il domain name non può
essere parificato al marchio o all'insegna in quanto costituisce esclusivamente
un indirizzo telematico che consente di raggiungere il sito da qualsiasi parte
del globo;
rilevato che il GD ha comunque escluso la possibile interferenza tra il domain
name ed il marchio in questione dal momento che il marchio presenta anche un
punto piego e la scritta sottostante "Gruppo Bosch" ed ha escluso
altresì la configurabilità della concorrenza sleale;
ritenuta la fondatezza del reclamo;
ritenuto che in effetti anche nel caso di specie è applicabile la disciplina
sui segni distintivi ed in particolare sulla tutela del marchio in quanto: il
domain name non può essere considerato un mero indirizzo telematico, quale può
essere invece considerato l'IP (Internet Protocol) e cioè la combinazione di
numeri che identifica il sito e che è quella riconosciuta dai computers per i
collegamenti; il domain name, che viene in concreto utilizzato dagli utenti
della rete Internet per stabilire i contatti, digitato alla stregua di numero
telefonico, non viene infatti assegnato d'ufficio o casualmente, ma, soprattutto
per quanto concerne il Second Level Domain (SLD), viene liberamente scelto
dall'utente; non opera pertanto con riferimento al SLD di fantasia l'eccezione
prevista dall'art. 1-bis 1° comma lett. a) L.M. riguardo all'operatività della
tutela del marchio con riferimento all'uso nell'attività economica da parte di
terzi del "loro nome ed indirizzo", i cosiddetti segni necessari;
qualora l'utente sia un'impresa commerciale che intende utilizzare il sito per
pubblicizzare ed offrire propri beni e servizi ed eventualmente anche per
promuovere vere e proprie negoziazioni è evidente che sceglierà il domain name
ritenuto più opportuno al fine di segnalare la sua presenza su Internet e di
facilitare il contatto con gli altri utenti interessati alla sua attività; in
tal caso il domain name svolge quindi al contempo oltre alla funzione specifica
nell'ambito dei codici comunicativi utilizzati nell'ordinamento di Internet,
anche la funzione ulteriore di segno distintivo dell'impresa che opera nel
mercato ed è pertanto soggetto alla relativa disciplina statale, che
necessariamente interferisce al riguardo con la regola "first come, first
served" propria dell'ordinamento Internet e seguita per l'attribuzione del
domain name dall'apposito organismo (Registration Authority); in sostanza le
regole proprie dell'ordinamento Internet sono applicabili senza limitazioni
finché le comunicazioni nella rete telematica non assumano rilevanza per
settori della vita civile ed economica appositamente disciplinati dalla legge
statale; d'altronde anche nell'ambito dell'ordinamento Internet è pur sempre
prevista la revoca dell'assegnazione di un domain name da parte della RA in caso
di sentenza passata in giudicato (art. 11 regole di naming) e il principio del
first come first served risulta attenuato dalle stesse regole di naming (artt.
16 e segg.) in tema di riassegnazione di un domain name contestato (ad esempio
l'art. 16 lett. a) prevede l'ipotesi dell'identità e confondibilità del domain
name contestato con il marchio su cui il ricorrente vanti diritti);
rilevato che la Robert Bosch ai sensi dell'art. 1 L.M. ha diritto di vietare
a terzi di usare un segno identico o simile al marchio registrato Blaupunkt per
prodotti o servizi identici o affini se a causa dell'identità o somiglianza fra
i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi possa determinarsi
un rischio di confusione per il pubblico e, stante la rinomanza del marchio
Blaupunkt, ha diritto altresì di vietare ai terzi di usare un segno identico o
simile al marchio anche per prodotti o servizi non affini se l'uso del segno
senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere
distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi;
rilevato altresì che ai sensi dell'art. 11 L.M. non è consentito usare il
marchio in modo contrario alla legge e in ispecie in modo da ingenerare un
rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come segni
distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui o da indurre comunque in
inganno il pubblico circa la provenienza di prodotti o servizi, o da ledere un
altrui diritto di proprietà industriale;
rilevato che il SLD blaupunkt coincide con l'elemento saliente ed avente
efficacia individualizzante del marchio registrato in questione - appunto la
parola Blaupunkt - noto in ambito internazionale, e ciò a prescindere
dall'assenza del punto piego e della sottostante scritta, con caratteri assai
più piccoli, Gruppo Bosch;
rilevato altresì che l'oggetto sociale della Nessos Italia srl risulta
coincidere almeno in parte con quello della Robert Bosch spa per quanto concerne
la commercializzazione di apparecchi radio, autotelefoni e radiotelefoni;
ritenuto che pertanto l'utilizzazione da parte della Nessos Italia per il domain
name del proprio sito Internet del SLD blaupunkt determina una lesione dei
diritti della Robert Bosch quale titolare del marchio registrato Blaupunkt, sia
perché si verifica il rischio di confusione per il pubblico stante l'identità
di una parte dei prodotti e servizi offerti dalle due società, sia perché
comunque consente alla Nessos Italia di trarre indebito vantaggio dalla
rinomanza del marchio utilizzato senza giusto motivo per il SLD del proprio
sito, con contestuale pregiudizio per la Robert Bosch titolare del marchio, che
non può utilizzare un sito con domain name corrispondente al marchio per il
principio vigente nell'ordinamento Internet first come first served;
ritenuto che la parziale identità dell'oggetto sociale delle due società
consente di ravvisare nella condotta della Nessos Italia srl anche gli estremi
della concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c. dal momento che
l'utilizzazione del SLD blaupunkt è senz'altro idonea a creare confusione con
il marchio Blaupunkt legittimamente usato dalla Robert Bosch spa e quindi a
determinare confusione con i prodotti e con l'attività della concorrente ed
inoltre, proprio per la notorietà del marchio in questione, risulta mezzo non
conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare la
Robert Bosch in quanto da un lato impedisce alla stessa di utilizzare per il
sito Internet SLD corrispondente al proprio marchio e dall'altro determina una
situazione in base alla quale i soggetti interessati al prodotto Blaupunkt della
Robert Bosch sulla rete Internet non trovano quanto cercato;
ritenuto che l'indebita utilizzazione del marchio Blaupunkt da parte della
Nessos Italia determina una situazione di periculum in mora per quanto concerne
la Robert Bosch in relazione alla lesione dei suoi diritti sul marchio,
all'impossibilità per la stessa di utilizzare il proprio marchio per il domain
name ed al rischio di confusione nel pubblico dei consumatori tra le attività
ed i prodotti delle due imprese concorrenti: situazione di periculum in mora che
sussiste comunque a prescindere dal fatto che il sito non sia stato ancora
attivato dalla Nessos Italia in relazione alla commercializzazione dei prodotti
che costituiscono l'oggetto dell'attività concorrente, potendo ciò avvenire in
qualsiasi momento (in effetti al momento il sito risulta utilizzato quale
portale per il turismo tedesco nelle campagne toscane, ma il tema non appare
invero attinente all'oggetto della società);
ritenuto che pertanto ai sensi dell'art. 63 L.M., 2598 c.c. e 700 cpc sussistono
i presupposti per adottare i provvedimenti cautelari di inibitoria richiesti;
ritenuto equo determinare in L. 200.000 la somma dovuta per ogni giorno di
ritardo nell'esecuzione del provvedimento ai sensi dell'art. 63 2° comma, L.M.;
ritenuto che non essendo stato ancora attivato il sito per l'attività che si
pone in concorrenza con la Robert Bosch non sussistono i presupposti per
disporre la pubblicazione del presente provvedimento;
P.Q.M.
in riforma dell'ordinanza impugnata del 23/11/2000 del G.D. della Sez. Dis.
Di Empoli del Tribunale di Firenze inibisce alla Nessos Italia srI l'ulteriore
utilizzazione della denominazione www.blaupunkt.it quale domain name di sito
Internet ed ordina alla Nessos Italia srl di provvedere a quanto necessario per
la cancellazione della registrazione www.blaupunkt.it presso la Registration
Authority Italiana; inibisce alla Nessos Italia srl l'uso del marchio Blaupunkt;
fissa in L. 200.000 la somma dovuta dalla Nessos Italia srl per ogni giorno di
ritardo nell'esecuzione del provvedimento a decorrere dalla notificazione dello
stesso; assegna alla Robert Bosch spa il termine di giorni 30 per l'inizio della
causa di merito.
|