Dalla legge finanziaria per
il 2001
Disposizioni sulle
attività on line
Capo XVI
DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE L'INNOVAZIONE
Art. 107
(Informatizzazione della normativa vigente)
1. È istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri un fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a
promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente al
fine di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei
cittadini, nonchè di fornire strumenti per l'attività di riordino normativo.
A favore del fondo è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi per il
quinquennio 2001-2005 nella misura di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni
dal 2001 al 2005. Il programma, le forme organizzative e le modalità di
funzionamento del fondo sono determinati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, previa intesa con il Presidente del Senato della
Repubblica e con il Presidente della Camera dei deputati. Ulteriori
finanziamenti possono essere attribuiti al fondo da soggetti pubblici e privati,
con le modalità stabilite dallo stesso decreto.
Capo XXIV
DISPOSIZIONI IN SETTORI DIVERSI
Art. 153 (Imprese
editrici di quotidiani e periodici)
1. Gli stanziamenti relativi ai contributi di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono, per l'anno
2001, incrementati di lire 40 miliardi.
2. La normativa di cui all'articolo 3, comma
10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si
applica esclusivamente alle imprese editrici di quotidiani e periodici, anche
telematici, che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata,
risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio
gruppo parlamentare in una delle Camere o rappresentanze nel Parlamento europeo
o siano espressione di minoranze linguistiche riconosciute, avendo almeno un
rappresentante in un ramo del Parlamento italiano nell'anno di riferimento dei
contributi.
3. I quotidiani e i periodici telematici organi
di movimenti politici di cui al comma 2 debbono essere comunque registrati
presso i tribunali. Le richieste di contributi, ai sensi del presente articolo,
per tali testate non sono cumulabili con nessuna altra richiesta analoga, che
viene automaticamente annullata. Il contributo è pari al 60 per cento dei costi
del bilancio d'esercizio dell'impresa editrice, certificati ai sensi di
legge e riferiti alla testata.
4. Entro e non oltre il 1º dicembre 2001
le imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici, in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto
1990, n. 250, e successive modificazioni, possono costituirsi in società
cooperative, il cui oggetto sociale sia costituito esclusivamente dalla edizione
di quotidiani o periodici organi di movimenti politici. A tali cooperative sono
attribuiti i contributi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto
1990, n. 250, e successive modificazioni.
5. Le imprese di cui al comma 5, per accedere ai
contributi debbono, fermi restando i requisiti di cui alla vigente normativa:
a) aver sottoposto l'intero bilancio di esercizio al quale si riferiscono
i contributi alla certificazione di una società di revisione scelta tra quelle
di cui all'elenco apposito previsto dalla CONSOB;
b) editare testate con una diffusione formalmente certificata pari ad
almeno il 25 per cento della tiratura complessiva se nazionali ovvero almeno al
40 per cento se locali. Ai fini del presente articolo, si intende per diffusione
l'insieme delle vendite e degli abbonamenti e per testata locale quella la cui
diffusione complessiva è concentrata per almeno l'80 per cento in una sola
regione;
c) adottare una norma statutaria che introduca il divieto di
distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione dei contributi e nei
cinque successivi.
(Testo tratto dal sito
della Presidenza del Consiglio dei Ministri)
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