Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni
Deliberazione 28 luglio 1999
Introduzione della tariffa a tempo
L'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni
Nella seduta del consiglio del 27 luglio 1999;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante
"Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica
utilità.
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante
"Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica
utilità" e in particolare gli artt. 1 e 2;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante
"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
19 settembre 1997, n. 318 recante "Regolamento di attuazione di direttive
comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";
Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1997,
concernente le tariffe telefoniche nazionali e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1997,
concernente le tariffe telefoniche internazionali e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997,
relativo alla "Suddivisione del territorio nazionale per il servizio
telefonico";
Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1998,
recante "Disciplina della numerazione nel settore delle
telecomunicazioni";
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998,
recante "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle
telecomunicazioni";
Vista la propria delibera del 22 dicembre 1998 n.
85/1998, recante "Condizioni economiche di offerta del servizio di
telefonia vocale";
Vista la propria delibera del 25 giugno 1999 n.
101/1999, recante "Condizioni economiche di offerta del servizio di
telefonia vocale alla luce dell'evoluzione dei meccanismi concorrenziali";
Udita la relazione al consiglio della dott.ssa
Paola Maria Manacorda sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 32 del
regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni (Autorità), nella seduta del consiglio del 21
luglio 1999;
Sentita la società Telecom Italia in data 23
luglio 1999;
Visti gli atti del procedimento;
Udita la relazione finale al consiglio della
dott.ssa Paola Maria Manacorda sugli ulteriori risultati istruttori;
Considerando quanto segue:
1. Le caratteristiche della tariffazione a
tempo.
Il passaggio dalla tariffazione a impulsi alla
tariffazione a tempo attua un principio fondamentale di garanzia e di equità
per la clientela del servizio telefonico: commisurare il corrispettivo pagato
per il servizio al suo effettivo consumo; dà inoltre attuazione ai principi di
trasparenza, obiettività e orientamento ai costi previsti dall'art. 7, comma 1
del decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1997 n. 318 per le
condizioni economiche relative ai servizi di telecomunicazioni offerti da
operatori con notevole forza di mercato, quale Telecom Italia.
Tale evoluzione comporta un rilevante mutamento
nella struttura della tariffazione, che può avvenire con diversi modelli
operativi.
Con le delibere n. 85 del 22 dicembre 1998 e n.
101 del 25 giugno 1999, l'Autorità ha disposto l'introduzione della tariffa a
tempo entro il 1999, e si è impegnata a fornire indicazioni alla società
Telecom Italia circa il modello da adottare per l'introduzione della tariffa a
tempo.
Fra i diversi modelli esaminati, l'Autorità ha
considerato che quello cosiddetto di "call set up", che prevede
l'introduzione di un prezzo alla risposta e di un prezzo al secondo, da
applicare a partire dal primo secondo di conversazione, fornisce maggiori
garanzie di equità rispetto agli altri, anche in considerazione degli effetti
di distribuzione del reddito che i diversi modelli possono avere rispetto a
differenti categorie di clientela. In altri termini, il rispetto dell'invarianza
di spesa per l'insieme della clientela è compatibile con variazioni di segno
opposto (ossia decrementi ed incrementi) del valore della spesa di specifiche
categorie di clientela. Il modello di "call set up" ha la proprietà
di ridurre la portata di tali effetti distributivi, rispetto a quanto si
verificherebbe con l'applicazione di altri modelli per l'introduzione della
tariffa a tempo.
L'Autorità ha ritenuto che l'introduzione di
tale modello avvenga con la garanzia dell'invarianza della spesa complessiva
della clientela. Tale garanzia deve riguardare tutte le attuali tariffe di
Telecom Italia, nel senso che per ognuna di esse deve essere garantito che la
spesa per i consumi fatturati a tale tariffa non sia modificata
dall'introduzione del nuovo modello di fissazione dei prezzi.
Tenendo conto della disponibilità di dati di
consumo telefonico aggiornati al 1998, l'Autorità ha stabilito che la verifica
dell'invarianza di spesa sia effettuata rispetto a tali dati, piuttosto che
rispetto a quelli dell'anno precedente.
L'Autorità ha, inoltre, ritenuto di disporre che
la fissazione degli specifici prezzi, effettuata direttamente da Telecom Italia,
oltre che al vincolo generale di invarianza di spesa, sia sottoposta anche a
vincoli di garanzia generali in merito all'ammontare del prezzo alla risposta ed
al rispetto delle norme vigenti, in ordine all'attuazione di quanto disposto
dall'art. 45 comma 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 in merito alla
tariffazione delle chiamate di lunga durata. A tale riguardo, si ritiene che
tale disposizione riguardi le conversazioni di durata superiore ai 15 minuti,
anche alla luce delle tipologie di chiamate finalizzate all'accesso ad Internet.
Delibera:
I. Introduzione della
tariffa a tempo:
1. I prezzi dei servizi di fonia vocale offerti
da Telecom Italia, attualmente tariffati sulla base di una tariffazione a
impulsi, sono definiti, con esclusione dei servizi di telefonia pubblica, sulla
base di un modello di "call set up", composto da un prezzo iniziale
(prezzo di "set up") e da un prezzo al secondo. La comunicazione al
pubblico può fare riferimento ai prezzi al minuto.
2. I prezzi saranno fissati da Telecom Italia nel
rispetto, relativamente a ciascuna delle attuali tariffe, del principio di
invarianza di spesa della clientela rispetto alla spesa dell'anno 1998.
3. Nel fissare tali prezzi Telecom Italia:
a) per ciascuna categoria di servizio, non può stabilire prezzi di "set
up" superiori in valore all'attuale valore degli impulsi alla risposta;
b) deve definire, per le conversazioni urbane (ai sensi dell'art. 45 comma 13
della legge 23 dicembre 1998, n. 448), un prezzo al secondo da applicarsi oltre
il quindicesimo minuto di conversazione inferiore a quello, sempre al secondo,
applicato nei primi 15 minuti di conversazione.
4. I prezzi che Telecom Italia intende applicare
a partire dal 1 novembre in ottemperanza alla presente delibera devono essere
comunicati all'Autorità entro il 10 settembre 1999, corredati dalla
certificazione circa il rispetto dei vincoli stabiliti ai punti 2 e 3.
II. Condizioni generali:
1. Le disposizioni di cui al titolo I entrano in
vigore a partire dal 1 novembre 1999.
Il presente provvedimento è notificato alla
società Telecom Italia S.p.a. e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.
Avverso il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tar del Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge
del 31 luglio 1997, n. 249.
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