Pagina pubblicata tra il 1995 e il 2013
Le informazioni potrebbero non essere più valide
Documenti e testi normativi non sono aggiornati

 

 Fonti normative e documenti - Giurisprudenza

Tribunale di Brescia -  Ordinanza 15 marzo 2003 (Brescia Calcio c. TIM-ANSA)

Il giudice designato dott.ssa Lucia. Cannella;

a scioglimento della riserva di decisione assunta all'udienza all'udienza dell' 11.03.2003;
letti gli atti ed esaminati i documenti di causa;
osserva quanto segue.

Sulla concessione del provvedimento inaudita altera parte
Con decreto inaudita altera. parte in data 28.2.2003 veniva concesso da parte del giudice designato il procedimento di inibitoria, richiesto nel ricorso depositato il 26.2.2003 da Brescia Calcio spa, nei confronti di Telecom Italia Mobile T.I.M. spa ed all'A.N.S.A. avente ad oggetto:
- la trasmissione e la diffusione sui telefoni cellulari con tecnologia GPRS, nonché con qualsiasi altro mezzo di tecnologia, sui mezzi di comunicazione mobile, di immagini statiche e/o in movimento, della partita Brescia- Bologna in programma per il successivo 1.3.2003 alle ore 18.00 e delle altre partite casalinghe del Brescia da disputarsi nel medesimo stadio;
- la trasmissione e diffusione con le medesime modalità. di attività connessa propedeutica, quale quella promozionale o pubblicitaria.
Aveva premesso parte ricorrente che: TIM in collaborazione con ANSA, aveva attivato dei servizi denominati "MMS calcio", dei quali facevano parte "Serie A tim live". "Squadra del cuore", "squadre in campo" "Diretta stadio"' che comportavano la diffusione di immagini tratte dalle partite di calcio, in favore di tutti gli abbonati dotati di telefono cel1ulare GPRS che, dietro corrispettivo, potevano ricevere e visionare direttamente sul proprio apparecchio le immagini immesse nella rete, in formato slideshow (sequenza di fotogrammi scattati in tempi ravvicinati tra loro) e in tempo reale, o al più in leggera differita .
Allegava quindi che i servizi offerti, che riguardavano indifferentemente squadre di calcio legate da vincoli contrattuali alla TIM e squadre che le ospitavano, in tale seconda evenienza, ovvero qualora le immagini fossero tratte da azioni svoltesi durante le partite disputate dal Brescia Calcio in casa, non potevano rientrare nell'esercizio del diritto di cronaca, ma attività spettacolare ed avrebbero costituito atto illecito di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 n. 2 c.c., mediante lo svilimento del diritto allo sfruttamento economico delle immagini delle partite, spettante alla squadra ospite.
Aggiungeva di aver ceduto tale diritto ad altro operatore, M.P. Web per contratto 27.09.02002 che era in procinto di entrare sul mercato facendo uso dei diritti GPRS che venivano invece utilizzati da TIM ed ANSA, esponendo la ricorrente alle possibili azioni della concessionaria, e preannunciava, quale azione di merito, la declaratoria della insussistenza dei diritti di TIM ed ANSA alla trasmissione sui telefoni cellulari di immagini delle partite casalinghe del Brescia Calcio, con inibitoria, oltre alla condanna del risarcimento del danno.
Costituendosi La T .I M. eccepiva, in via preliminare la incompetenza. per territorio del Tribunale adito in quanto competenti, a1ternativamente, il Tribunale di Roma o di Torino ex art. 19 cpc o di Roma ex art. 20 cpc.
Nel merito, contestava la carenza di legittimazione attiva della società ricorrente, che aveva ceduto a M.P: Web spa il diritto di sfruttamento delle immagini delle partite casalinghe del Brescia, deduceva la inammissibilità del provvedimento inibitorio che non aveva carattere di rimedio generale,sosteneva la inesistenza del fumus boni juiris poiché i servizi offerti da TIM e censurati dal ricorrente, rientrassero nell'esercizio di cronaca e non nello sfruttamento del calcio-spettacolo e da ultimo negava in radice la sussistenza del periculum in mora a fronte della risarcibilità per equivalente del danno cagionato al diritto oggetto di tutela, di natura patrimoniale.
Ansa concordava sostanzialmente con le eccezioni e le deduzioni avanzate da TIM.
Entrambe chiedevano ed ottenevano la anticipazione dal 20.03.2003 all' 11.03.02003, dell'udienza diretta alla conferma, modifica o revoca del provvedimento concesso inaudita altera parte.
In tale sede si presentava la M.P: Web srl, in qualità di "licenziataria delle immagini fisse ed in movimento delle partite domestiche del Brescia Calcio", (tale qualificatesi, pag 5 comparsa) in dipendenza del contratto del 27.09.2002 concluso con Plus media Trading srl, che agiva in nome per conto della ricorrente (e di altre squadre di calcio).
M.P. Web svolgeva intervento volontario per "sostenere le ragioni del Brescia Calcio spa, nonché per difendere il proprio diritto dipendente dal titolo principale dedotto in causa".
All'esito della istruttoria sommaria esperita, anche tramite la rammostrazione dei servizi commercializzati da TIM, Brescia Calcio riduceva la propria domanda restringendone l'oggetto al solo servizio Serie A Time Live, essendo il solo che proponeva le immagini in slideshow, di affermata natura spettacolare e precisava, nella memoria depositata, che intendeva tutelare il diritto assoluto allo sfruttamento economica delle immagini delle partite casalinghe del Brescia Calcio, anche in considerazione della posizione di garanzia contro le turbative di terzi che aveva contrattualmente assunto nei confronti della cessionaria M.P. Web.

Ammissibilità dell'intervento della M.P. Web srl
In linea generale, è da ritenersi ammissibile l'intervento di un terzo nel procedimento cautelare, in assenza di norme che lo prevedano o lo vietino nella disciplina speciale di cui agli art. 669 bis e segg, cpc, in ragione della applicabilità degli istituti generali del procedimento ordinario di cognizione, previa verifica di compatibilità con la natura e la struttura del procedimento in esame.
Ritiene questo giudicante di aderire alla tesi ammissiva (Tribunale Verona 28.03.1995, Giur. It. 96 I, sez. II, 186; Tib. Torre Annunziata 5.5.2000, G. Mer. 2001, pg.29), non ravvisandosi alcun profilo ostativo nella natura di cognizione sommaria in funzione anticipatoria e provvisoria degli effetti della decisione sul merito, propria del procedimento cautelare d'urgenza ex 700 cpc, diversa e limitata rispetto alla funzione di accertamento e/o di condanna attinente al giudizio ordinario di cognizione, che sfocia nel giudicato.
Del pari, la configurazione alla procedura, caratterizzata da celerità e destrutturazione rispetto al modello del giudizio di cognizione del procedimento non esclude la facoltà di intervento del terzo, qualora questi, come nel caso de quo, abbia avuto notizia del giudizio pendente inter alios ed abbia esperito l'intervento in tempo utile, in correlazione allo stato di procedura, si da tutelare il proprio diritto, sul quale può incidere direttamente il provvedimento cautelare, in sede anticipata rispetto al giudizio di merito.
Diversamente opinando, la possibilità di intervento garantita solo nel posticipato giudizio di merito e quindi di cognizione ordinaria, si porrebbe in insanabile contrasto con il diritto, costituzionalmente garantito, di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi o diritti sancito dall'art. 24 Cost., restrizione non giustificata dalla tutela di diritto opposto di rango costituzionale, non ravvisabile nella durata ragionevole del processo ex art. 111 cost. comunque garantita dai tempi in cui il procedimento, comprensivo dell'intervento, si deve necessariamente esaurire.
Deve sussistere comunque, in quanto condizione dell'azione, l'interesse ad agire dell'interveniente: esso, tenuto conto della natura anticipatoria del procedimento d'urgenza, deve consistere nel possibile pregiudizio o effetto vantaggioso derivante,in rapporto causale, dall'emanando provvedimento.
Nel caso di specie tale è soddisfatto poiché la M.P. Web, nella qualità di concessionaria del diritto di sfruttamento commerciale delle immagini delle partite del Brescia Calcio, otterrebbe dall'accoglimento della inibitoria richiesta tutela diretta del proprio di ritto, di carattere economico.
Inoltre, il momento processuale in cui si è spiegato l'interevento, identificabile nella udienza per la conferma, la revoca o la modifica del provvedimento concesso inaudita altera parte (art. 669 series II cpc) non costituisce un ostacolo alla proposizione dell'intervento svolto da M.P. Web che , sebbene l'abbia predisposto in termini tali da permetterne una qualifica come intervento adesivo dipendente, nell'ambito della destrutturazione delle forme insito nel procedimento cautelare prescinde da qualunque ripizzata secondo le categorie ricavabili dell'art. 105 cpc.
In di meno detto intervento - per quanto sussista discrasia tra le ragioni addotte nella comparsa, ove si fa riferimento alla tutela del proprio diritto di sfruttamento economico delle immagini delle partite, che compete alla M.P. Web in via primaria in quanto concessionaria a titolo oneroso dal Brescia - va comunque inteso quale dipendente dalla pretesa principale fatta valere dal Brescia Calcio, come indicato nelle conclusioni della comparsa.
Con riguardo al momento processuale in cui è avvenuto, infatti, non si potrebbe ipotizzare altro che sia limitato a sostenere la richiesta della ricorrente di conferma del provvedimento ottenuto inaudita altera parte il 27.02.02003, non potendosi ritenere ammissibile la proposizione di una pretesa, fatta valere in via principale, più ampia o/alternativa rispetto a quella azionata dal ricorrente, che ha delimitato il thema decidendum.
Da un punto di vista sostanziale quindi l'intervento di M.P. Web, pena la inammissibilità, deve limitarsi ad appoggiare il diritto azionato dalla ricorrente, sopra specificato.
Competenza territoriale del Tribunale di Brescia.
La competenza per territorio dell'adito è affermabile solo quale foro alternativo lecito, ex. Art. 20cpc, del forum commissi delicti, coincidente con quello del domicilio della ricorrente, che assume di essere danneggiata dalla condotta delle resistenti.
Per la cause relative ai diritti di obbligazione, invero, per radicare la competenza per territorio, accanto ai criteri generali previsti dagli art. 18 e 19 cpc, opera l'art. 20 cpc, che individua quale foro territorialmente competente quello in cui l'obbligazione è sorta o deve eseguirsi, da scindere nei due criteri di collegamento del forum commissi delicti e del forum destinatae solutionis. Tale ultimo criterio, in caso di responsabilità extracontrattuale, diviene una inutile individuazione dei fori generali, in quanto, per la natura di debito di valore della obbligazione risarcitoria da fatto illecito, il forum solutionis comporta la competenza del giudice del luogo ove il debitore abbia domicilio al tempo della scadenza della obbligazione. /art. 1182 c.c.).
Resta quindi ipotizzabile, al fine diradicare la competenza dell'adito Tribunale, il solo forum commissi delicti, purchè, de iure condito, sia fondatamente individuabile nel luogo ove ha sede la Brescia Calcio, essendo a tal fine irrilevante il luogo ove si svolgono l e partite casalinghe della squadra che ad essa fa capo.
In proposito, la recente ed innovativa ordinanza emessa dalla Cassazione in data 8.05.2002 n 661 ha affrontato la questione, con riguardo alla diffamazione commessa tramite Internet, sviluppando dei principi che possono essere assunti a quadro generale per l'individuazione del giudice territorialmente competente in tutti i casi in cui l'illecito extracontrattuale si verifichi in più luoghi, concentrando il cd. Evento territorialmente diffuso.
Ed invero, nei casi in questione, l'evento dannoso può verificarsi contemporaneamente in più luoghi, coincidenti con quelli in cui i terzi vengano a conoscenza della notizia diffamatoria, sicché vari ed indeterminati sono i luoghi in cui si concreta la lesione del bene giuridico tutelato.
Per ovviare all'incertezza determinatasi, La Suprema Corte ha analizzato la strutturazione della obbligazione civilistica del fatto illecito e distinto l'evento dannoso, inteso quale lesione del bene giuridico tutelato, che fa parte del fatto illecito civilistico ma non lo concreta (costituendo invece la condotta penalmente rilevante ) ed il danno conseguenza, che sostanzia la lesione del diritto tutelato e fa sorgere la responsabilità risarcitoria civilistica. Quale ulteriore passaggio, ha fatto rientrare nel danno conseguenza sia i danni patrimoniali che i danni morali e, nel caso di danneggiato che sia imprenditore, ha individuato il locus commissi delicti nel luogo del domicilio del soggetto offeso, dove, "prima e più che altrove" sono divenuti concreti gli effetti del discredito derivante dalla diffamazione.
Nella memoria 11.3.2003, la ricorrente ha specificato che ha inteso tutelare il diritto assoluto alla sfruttamento commerciale delle immagini delle partite giocate presso lo stadio M. Rigamonti di Brescia, ed il danno legato dal rapporto causale con la condotta delle resistenti, denunciata nel ricorso, consisterebbe nella perdita della esclusiva, nonché nella impossibilità, per il futuro, di poter scegliere il proprio partner commerciale quale cessionario del diritto de quo.
Individuato il danno - conseguenza nei termini prospettati dalla domanda del ricorrente, ad esso va attribuita natura patrimoniale, in quanto la causazione, da parte di terzi, comporterebbe un depuramento economico del soggetto titolare, che vedrebbe svilita una delle possibili utilizzazioni sul mercato della spettacolarità derivante dalle partite, per la cui cessione in esclusiva la società richiede un corrispettivo.
Dal che consegue che il luogo della verificazione del danno ex. Art. 20 cpc, coincida con la sede della società, quale soggetto che subisce il nocumento patrimoniale ipotizzato.

Carenza di legittimazione ad agire della Brescia Calcio spa
Le resistenti, costituendosi, hanno la titolarità effettiva in capo a Brescia Calcio del rapporto fatto valere in giudizio, questione che attiene al merito in quanto relativa non alla titolarità affermata, che si risolve in base al diritto o al rapporto sostanziale come rappresentato dal soggetto che lo ha azionato in giudizio, bensì in forza di un'indagine che valuti la reale esistenza del diritto in capo a chi afferma di esserne titolare (sulla distinzione tra le due figure, Cass. 21.06.2001 n. 8476; cass. 2.4.2002 n. 4686).
Trattasi però di questione della potenzialità assorbente rispetto alle altre attinenti al merito e quindi ad esse prodromica.
Sul punto, dall'esame del contenuto del contratto concluso tra la ricorrente e la intreveniente emerge che il 28.09.2002 la Plusmedia Trading srl ha concluso per sé ed in veste di rappresentante di varie squadre di calcio, tra le quali il Brescia Calcio Spa, un contratto col quale ha ceduto a MP Web la licenza esclusiva d'uso delle immagini (clips) delle partite del Brescia Calcio "disputate nel periodo di durata compreso tra le stagioni 2002/2003 e 2007/2008, al fine di utilizzare e sfruttarle liberamente mediante tecnologia di Comunicazione Mobile, anche mediante la concessione in sublicenza a terzi (clausola 2.1 doc.12 ric.)
Il contenuto della cessione è ampio ed onnicomprensivo, per quanto attiene al diritto di sfruttamento delle immagini, e comprende sia le immagini fisse e/o i commenti audio alle partite, che le immagini delle partite destinate a scopi informativi o do cronaca (clausola 2.2).
Per rafforzare il proprio impegno contrattuale , la Plusmedia Trading ha assunto il preciso obbligo, per se, di garantire "che le squadre vieteranno espressamente ai terzi...qualsiasi diffusi ne, distribuzione o veicolazione di sorta, mediante terminali mobili, di immagini trasmesse con modalità in contrasto con i diritti oggetto del presente contratto, compresa la veicolazione a terminali mobili di immagini delle partite fisse e in movimento anche solo a titolo sperimentale, gratuito o di cronaca o di immagini delle partite realizzati in forma grafica, animata e non quale rappresentante delle squadre, invece, ha garantito che queste si siano impegnate a "non tollerare in alcun modo l'operato di terzi che possa in alcun modo risultare in concorrenza con i legittimi utilizzi delle clips da parte di MP Web e dei suoi aventi causa e ad assistere MP Web nelle azioni ad essa intraprese a tutela dei propri diritti".
Nonostante il dato letterale del contratto, si deduce che la titolarità del diritto di sfruttamento delle immagini delle partite del Brescia Calcio sia stato trasferito alla MO Web, in via esclusiva; l'ampiezza del contenuti del diritto ceduto esclude che possa essere rimasto in caso alle cedente un diritto di sfruttamento economico sia pure limitato e residuale.
Circostanza, questa, ammessa dalla ricorrente nella memoria 11.3.2003, (pag.32) mentre la M.P.Web si è qualificata licenziataria, con ciò intendendo che ad essa sarebbe stata trasferita la facoltà di utilizzo, mentre la titolarità del diritto sarebbe rimasta in capo alla cedente, in analogia alla posizione del licenziatario del marchio. /art. 15 L. marchi).
Tale assimilazione però non regge stante la differenza ontologica dei diritti che vengono equiparati: da un lato il marchio, quale bene immateriale che viene in essere con la brevettazione o con l'uso può essere suscettibile dalla cessione a terzi dell'uso di esso, mentre il diritto di sfruttamento economico delle immagini tratte dalle partite si esaurisce in se stesso. L'immagine invece non è bene immateriale distinto dallo sfruttamento economico che se ne può trarre e quindi non è suscettibile a titolarità in capo a soggetto diverso da quello che possa farne uso: in tal modo non è ipotizzabile la costituzione di un diritto distinto e limitato che non ricomprenda totalmente il diritto economico di sfruttamento che dall'immagine discende.
La cessione del diritto quindi comporta, a differenza che nel marchio, il trasferimento della titolarità del diritto, che nel caso in questione è stata ceduta in esclusiva alla M.P. Web con il contratto concluso il 27.09.2002.
Da tale trasferimento discende che per il periodo di efficacia del contratto (temporalmente previsto sino al 2008) la titolarità del diritto in capo alla M.B. Web radichi nella sua persona anche il soggetto dotato di legittimazione ad agire in sede giudiziale per la tutela del diritto.
La posizione residuale della cedente, attuale ricorrente, concreta la figura del garante a titolo personale ed atipico, essendosi contrattualmente assunto l'obbligo secondario di protezione dell'effettività del contenuto del diritto ceduto a M.P. web .
Siffatto obbligo ha rilievo nei rapporti interni tra le cessionaria e la cedente, può generare una responsabilità contrattuale e non vale a farle assumere la veste di legittimo contraddittore in sede giudiziale avverso i terzi che possano turbare con la propria condotta il diritto ceduto, poiché in caso contrario si verificherebbe una sostituzione processuale inammissibile al di fuori dei casi previsti dalla legge (art. 81 cpc).
Né a tal carenza può supplire l'intervento svolto dal vero legittimato, per il suo carattere dichiarato d dipendenza.
La interpretazione del contenuto dell'obbligo di protezione assuntasi da Brescia Calcio avverso MP Web effettuata non lo vanifica: la concreta condotta che la ricorrente era tenuta ad approntare per rispettare l'impegno di "non tollerare" il comportamento di terzi che si ponessero in concorrenza con la cessionaria era quello di insorgere stragiudizialmente con diffida nei loro confronti e , sul piano giudiziale, di assistere la titolare del diritto nelle proprie iniziative, come previsto dalla clausola 2.3 del contratto.
Vero è che la clausola non era di facile natura ed ha ingenerato sia nella cedente che nella concessionaria l'aspettativa che nell'ambito dell'obbligo di "non tollerare" fosse compreso il dovere di agire anche giudizialmente contro terzi concorrenti della MP Web, come dimostra l'invio da parte di quest'ultima di diffide al Brescia Calcio (in data 11 e 24 febbraio 2003, doc.13 e 14 ric.), che la invitavano ad attivarsi per inibire i comportamenti ritenuti in violazione del diritto acquisito in esclusiva.

Revoca del provvedimento e statuizione delle spese processuali
Accertata la carenza di legittimazione ad agire della ricorrente, il provvedimento di inibitoria in concesso con decreto 27.02.2003, va revocato.
Stante la difficoltà della controversia, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso proposto da Brescia Calcio spa nei confronti di Telecom Italia Mobile spa ed A.N.S.A., con l'intervento di MP Web spa e per l'effetto revoca il provvedimento emesso inaudita altera parte il 27.02.2003;
dichiara interamente compensate le spese processuali.
Manda la cancelleria per le comunicazioni di competenza, da effettuarsi a mezzo fax.

Brescia, 15.03.2003.

Il giudice
Dott.ssa Lucia Cannella