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Tribunale di Brescia -  Ordinanza 6 agosto 2003 (Brescia Calcio c. TIM-ANSA)

IL TRIBUNALE

Composto da

Dott. GIOVANNI FRANGIPANE presidente
Dott. GIUSEPPE ONDEI giudice
Dott. GUSTAVO NANNI giudice

Sciogliendo la riserva, osserva quanto segue.
Non sussiste la eccepita inammissibilità del ricorso.
Il termine di 10 giorni previsto dall'art. 739 epc per la proposizione del reclamo contro il provvedimento camerale pronunciato nei confronti di più parti decorre dalla notificazione dello stesso eseguita ad istanza di parte e non anche dalla notificazione o comunicazione eseguita ad istanza del cancellerie o su ordine del giudice. I procedimenti camerali che si svolgono nei confronti di più parti hanno infatti natura contenziosa e si applica pertanto la regola dettata dall'art. 285 cpc in tema di impugnazioni, in forza della quale bisogna avere riguardo alla notificazione fatta ad istanza di parte: attribuire alla sola parte il potere di fare decorrere il termine per il reclamo ben si armonizza con la struttura dispositiva anziché officiosa propria dei procedimenti contenziosi (si vedono, tra le altre Cass. 30.07.97 n.7118 e Cass. 27.04.98 n. 4260)
Né ha pregio, per contestare il suddetto principio, il richiamo operato all'art.23 del nuovo processo societario, siccome asseritamene costituente interpretazione autentica del disposto di cui all'art. 669 terdecies cpc. in quanto, da un lato, normativa non ancora entrata in vigore e comunque norma speciale riferita allo specifico processo e non estensibile a situazioni diverse.
Il reclamo pertanto, proposto entro i dieci giorni dalla notifica del provvedimento di primo grado effettuata ad istanza di parte reclamante è da ritenersi tempestivo, indipendentemente da fatto che precedentemente ai reclamati sia pervenuta comunicazione integrale del provvedimento stesso su ordine del giudice.
Il reclamo va comunque rigettato.
Va innanzitutto rilevato che il Brescia Calcio s.p.a (d'ora in poi Brescia) ha agito in via cautelare per ottenere tutela di un diritto a contenuto patrimoniale.
Ammesso e non concesso che lo spettacolo sportivo possa costituire bene immateriale assimilabile in qualche modo al diritto d'autore (appare però difficile pur con tutta la buona volontà assimilare ad un'opera dell'ingegno a ad un'opera artistica l'attività di una società sportiva diretta ad organizzare e produrre eventi sportivi), la società reclamante non ha però posto il problema sul piano della violazione del diritto ad essere riconosciuta "realizzatrice" dello "spettacolo" calcistico o titolare della paternità dello stesso (nella specie non assolutamente in discussione), che costituiscono, con riferimento ai beni immateriali quali le opere dell' ingegno, il cd. diritto morale di autore (diritto di carattere personale e perciò irrinunciabile ed inalienabile che, posto e presidio della personalità dell'autore gli consente di rivendicare in ogni istante la paternità dell'opera, di opporsi a mutilazioni o deformazioni ecc), ma esclusivamente su quello della utilizzazione economica dello spettacolo, asseritamene leso dal comportamento della TIM.
Se tale è l'ambito della azione introdotta e la lettura del ricorso introduttivo e della seguente memoria, non sembra dare spazio a diverse interpretazioni, non sembra dubbia la correttezza della decisione qui reclamata che ha ritenuto la società ricorrente priva di legittimazione.
Avendo il Brescia trasferito contrattualmente alla società MP WEB il diritto di sfruttamento economico delle immagini relative alle proprie partite, sfruttamento di immagini comprendente sia le immagini fisse e/o i commenti audio delle partite che le immagini delle partite destinate a scopi informativi o di cronaca, appare di tutta evidenza che tale cessione ha privato in toto la società cedente del corrispondente diritto di sfruttamento, di cui non appare pertanto titolare si da potere agire in questa sede per la sua eventuale tutela.
Infatti, se si esclude la lesione del diritto allo sfruttamento economico delle immagini delle partite, trasferito alla MP WEB, se non è fatta questione di lesione del diritto all'immagine o alla reputazione indubbiamente sussistente in capo alla società, pur dopo il trasferimento di cui sopra, non è dato vedere quale lesione possa fondatamente lamentare come propria la reclamante atteso che, non essendo prospettabile l'organizzazione di uno spettacolo calcistico (tale è infatti l'oggetto della attività di imprese di una società di calcio) sotto un profilo generale come opera creativa dell'ingegno di contenuto analogo ai diritti di privativa sui beni immateriali in ordine ai quali è ipotizzabile un godimento disgiunto dalla titolarità (che rimane al cedente o licenziante) e per i quali sussiste indubitabilmente il diritto del cedente ad agire per la loro tutela indipendentemente dal fatto che i corrispondenti diritti di natura economica siano stati trasferiti a terzi, non è rimasto in capo al Brescia alcun diritto tutelabile.
Ed a tale ultimo proposito va precisato, come giustamente evidenziato dall'altra resistente ANSA, che "la protezione giuridica dei beni immateriali presuppone sempre e comunque l'esistenza di una creazione intellettuale" che non si ravvisa sicuramente in una partita di calcio che, pur costituendo certo spettacolo, non è atto creativo della società calcistica ma è un derivato di circostanze contingenti ed occasionali non preordinate, frutto di improvvisazione se pure fondata su regole tecniche e schemi di gioco preventivamente prestabiliti.
Lo spettacolo calcio, a differenza della rappresentazione teatrale, esaurisce la sua essenza ogni volta in quella singola rappresentazione: ove non vi fossero mezzi di riproduzione la singola partita di calcio sfuggirebbe alla disponibilità della società o squadra che l'ha posta in essere ai pari di ogni fatto della vita che, nel momento in cui si realizza è già passato o mero ricordo senza più possibilità di apprensione.
Né a diversa conclusione si potrebbe pervenire facendo riferimento non al singolo evento sportivo ma alla astratta o generale possibilità per la società calcistica di produrre i vari eventi calcistici.
In tal caso sussisterebbe si il potere della società di disporre dei vari eventi, ma solo sotto il profilo organizzativo e non creativo, volta che la creazione presuppone l'attualità del "creato" che non può certo rinvenirsi per eventi ancora da verificarsi.
Né legittimazione può derivarle dal fatto che contrattualmente la stessa si sia assunta l'impegno "a non tollerare in alcun caso l'operato di terzi che possa in alcun modo risultare in concorrenza con i legittimi utilizzi delle Clip da parte di MP WEB e dei suoi aventi cause, e ad assistere MP WEB nelle azioni da essa intraprese a tutela dei propri Diritti.", dato che con tale impegno nessuna assunzione di garanzia in senso tecnico può ritenersi venuta in vita per la società essendo il relativo obbligo solo quello di porre in essere iniziative della cessionaria, senza quindi una autonoma legittimazione ad agire in giudizio a tutela del diritto altrui.
Né ha rilievo il fatto che la cessione del diritto di sfruttamento economico delle immagini alla MP WEB sia limitato nel tempo (2008) e quindi destinato alla scadenza contrattuale a riconsolidarsi in capo al Brescia. Senza considerare che nella specie si discute di un provvedimento d'urgenza il cui presupposto essenziale è l'attualità del lamentato pregiudizio, non certo ravvisabile con riferimento ad una situazione eventualmente ipotizzabile a distanza di anni, difetta attualmente nel Brescia quella titolarità del diritto di sfruttamento economico delle immagini, in toto trasferito alla MP WEB, che sola potrebbe legittimare l'azione qui introdotta per la relativa tutela.
Quanto sopra sarebbe sufficiente a fare ritenere infondato il reclamo del Brescia essendo la questione della ritenuta carenza di legittimazione assorbente anche con riferimento alle ragioni prospettate dall'interveniente MP WEB data la natura meramente dipendente del suo intervento.
Ritiene peraltro il Collegio, senza peraltro, entrare in una minuziosa disamina, di svolgere alcune considerazione sul merito vero e proprio della vicenda, dalle quali si evincono ulteriori motivi di infondatezza della pretesa.
Non è contestato che l'attività concorrenziale della TIM e dell'ANSA che il Brescia asserisce illecita e cioè il servizio "Serie A TIM Live", consiste sostanzialmente in tre immagini fisse di diverso contenuto di cui una relativa all'azione del goal e le altre al giocatore autore dello stesso ed in un commento formato testo trasmesse ad una distanza di qualche minuto dall'avvenimento, comunque sempre durante il corso della partita.
Anche senza entrare nel merito se tale attività costituisca legittimo esercizio del diritto di cronaca tutelato dall'art. 21 Cost., nel qual caso ogni questione di concorrenza mal si potrebbe (e nel caso di specie la risposta sembrerebbe affermativa attesa la rilevanza sociale assunta ormai dallo spettacolo calcistico e non ostando a tale qualificazione il fatto che la cronaca anziché per iscritto sia realizzata con immagini, nella immediatezza dell'evento, situazione tipica di un efficace resoconto informativo e verso un corrispettivo determinato dal fatto che anche nel caso di specie come per la carta stampata si tratta pur sempre di attività di impresa), deve escludersi, sotto il profilo del "fumus boni iuris" la sussistenza di una concreta lesione del diritto in capo al Brescia in conseguenza della attività posta in essere congiuntamente da TIM ed ANSA.
Appare infatti arduo ipotizzare che la trasmissione di tali immagini (di cui la principale, che costituirebbe secondo la tesi della reclamante l'appropriazione dello spettacolo e cioè quella del goal, in realtà per la sua staticità solo a grandi linee può ritenersi rappresentativa in senso proprio di quell'evento) possa ritenersi pregiudizievole per la società organizzatrice della manifestazione sportiva rappresentando una illegittima riproduzione dello spettacolo calcistico idonea a creare un sostanziale affievolimento dell'interesse dell'utente a vivere direttamente "in diretta", ovvero per il tramite di trasmissioni autorizzate (pay tv) lo spettacolo.
Innanzitutto le immagini in questione non costituiscono riproduzione o anteprima dello spettacolo che si articola nel corso di 90 minuti e di cui gli eventi trasmessi da TIM costituiscono semplici "flash" informativi privi si spettacolarità intrinseca, non tali certo da indurre l'appassionato di calcio a disertare lo stadio o il teleschermo, per seguire l'evento del cuore sul minuscolo schermo del telefonino che trasmette la sola immagine del goal staticamente nella sua fase immediatamente precedente o in quella immediatamente successiva; ma soprattutto per la tempistica con la quale ricevono diffusione (all'incirca 20 minuti dopo il goal) appaiono svuotate di un vero e proprio contenuto spettacolare, assumendo il carattere di mero resoconto visivo di un singolo momento già verificatosi, percepibile nella sua integrità qualche istante dopo la conclusione della partita su mezzi informativi ordinari (per chi non abbia seguito la partita allo stadio o in diretta sulle TV a pagamento) e di cui si è già avuta eventualmente notizia radiofonica, ma che soddisfa semplicemente una esigenza di maggior approfondimento "immediato" del tifoso senza interferire con il diritto allo sfruttamento economico dello spettacolo da parte della società organizzatrice della partita.
Né miglior sorte potrebbe avere la pretesa dedotta in giudizio sotto il profilo del "periculum in mora".
A parte che, sotto il profilo prettamente economico (che come tale non giustificherebbe di per sé il ricorso all'azione cautelare non costituendo il pregiudizio lamentato danno imminente ed irreparabile) il Brescia, che ha trasferito come detto i diritti di sfruttamento economico verso corrispettivo alla MP WEB, non è dato vedere quale ragione di danno potrebbe fare valere, non avendo il Brescia prospettato altro pregiudizio che l' "annacquamento del diritto, nell'appropriazione dei pregi, nello sviamento di clientela." che dovrebbe costituire danno in re ipsa, il quale peraltro genericamente formulato risulta non solo indimostrato nella sua esistenza ontologica, ma addirittura escluso dalle considerazioni che precedono.
Il reclamo va pertanto rigettato.
Ragioni di opportunità inducono a dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo;
dichiara compensate tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Brescia il 06.08.2003