REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
(artt. 544 e segg., 546 c.p.p.)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Monocratico, nella udienza pubblica del 2 marzo 2006, ha
pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo a motivazione
riservata ex art. 544/3° c.p.p. la seguente
S E N T E N ZA
Nei confronti del signor:
TIZIO, nato il _____ a ________; dom. determinato: _________. Contumace
IMPUTATO
Del delitto p. e p. dall'art. 615 quater C.P. perché per procurarsi un
profitto, si procurava e deteneva abusivamente codici di accesso al sistema di
accesso al sistema informatico di pertinenza della Società Technorail srl di
Arezzo (codice 121349@arube.it; cod. 405630@.it).
In _________________ dal maggio al luglio 2001.
CONCLUSIONI
Il P.M.: assoluzione ex art. 530, II° co. c.p.p.
Il Difensore dell'imputato (avv. A. Monti di fid.): assoluzione dell'imputato;
in subordine, minimo della pena con la concessione dei benefici di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor TIZIO era tratto a giudizio all'udienza odierna per rispondere
dell'epigrafato reato commesso a _______ dal maggio al luglio 2001.
Allo stesso veniva infatti contestato di essersi procurato e di aver detenuto
abusivamente codici di accesso al sistema informatico di pertinenza della
s.r.l. "Technorail" di Arezzo.
Verificata la ritualità della notifica del decreto di citazione a giudizio
dichiaravamo la contumacia del prevenuto poiché lo stesso non compariva in
aula né faceva pervenire qualsivoglia giustificazione di eventuale
impedimento.
Acquisivamo i documenti versati dall'Accusa e dalla Difesa a supporto delle
rispettive richieste ed ammettevamo la prova orale procedendo successivamente
all'escussione dei rappresentanti della Polizia Postale che ebbero ad
effettuare l'intervento e gli accertamenti nonché del rimanente
testimoniale.
All'esito dichiaravamo chiusa l'istruttoria dibattimentale e, data lettura
degli atti da porre a fondamento della decisione, ascoltavamo le conclusioni
rassegnate dalle Parti e che sono conservate ai verbali.
Davamo pubblica lettura del dispositivo riservandoci la stesura della
motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La responsabilità del prevenuto non è stata pienamente accertata eppertanto
egli deve essere assolto sia pure con la formula intermedia prevista dall'art.
530/2 c.p.p..
Va innanzitutto premesso che il precedente giudice aveva dichiarato la
nullità dell'atto di perquisizione compiuto dalla polizia giudiziaria per
non essere stata preceduta dalla formale autorizzazione del Pubblico Ministero
ma aveva poi divisato di restituire gli atti all'Ufficio dell'Accusa che
insorgeva per cassazione attaccando il provvedimento di abnormità.
Detta richiesta veniva accolta sicché la Corte di Cassazione rimetteva gli
atti nuovamente a questo Ufficio allo scopo di consentire il proseguo del
processo che deve naturalmente riprendere dal momento del compimento dell'atto
annullato con la conseguenza che i precedenti provvedimenti devono essere
considerato come legittimamente adottati.
Ciò posto, dobbiamo dire che la prova oggi acquisita è da considerarsi
alquanto equivoca poiché gli operatori della Polizia Postale avevano fondato
essenzialmente i loro accertamenti proprio sull'atto di sequestro
considerato nullo eppertanto hanno potuto riferire in maniera approssimativa
esclusivamente circa le operazioni compiute presso la ditta "Technorail".
Difatti essi accertarono che uno dei codici detenuto dall'imputato era stato
da lui acquistato regolarmente mentre l'altro sembrerebbe essere appartenuto
proprio a quest'ultima società aretina.
Senonché le indagini non proseguirono con sufficiente approfondimento
poiché ci si limitò ad interpellare la ditta senza alcuna formale
acquisizione di dati e senza alcuna verifica circa le modalità della
conservazione degli stessi allo scopo di assicurarne la genuinità e l'attendibilità
nel tempo.
Difatti il sovrintendente della Polizia Postale Costantino De Luca ha detto
che ".rispondo di no, non lo potevamo verificare.non lo abbiamo
verificato. Io non so adesso come Technorail gestisca questi dati, ma non l'abbiamo
verificato.abbiamo fatto una richiesta a Technorail di comunicarci."
Lo stesso ha poi aggiunto di non essere andato sul posto e di non essere in
grado di riferire circa le ".operazioni tecniche che sono state compiute
da Technorail per estrarre questi dati.".
Se a ciò aggiungiamo che questi dati provenivano dalla stessa persona
offesa e che trattasi di dati tecnici di particolare delicatezza e
manipolabilità ci pare che il dato acquisito sia minimo e del tutto
insufficiente a fondare qualsivoglia affermazione di responsabilità al di là
del ragionevole dubbio con la conseguenza che il prevenuto deve essere mandato
assolto con la già annunciata formula.
P.Q.M.
Letto l'art. 530/2 c.p.p. dichiara il signor TIZIO non colpevole della
contestazione mossagli mandandolo assolto per non aver commesso il fatto.
Deposito della motivazione entro il novantesimo giorno.
Chieti, 2 marzo 2006
il giudice
Geremia Spiniello
Il Cancelliere C1
Paola Grossi
Tribunale di Chieti
depositato in cancelleria
Chieti, lì 30 maggio 2006