Tribunale di Milano - Ordinanza 3
settembre 2003 (MP WEB c.TIM - ANSA)
N. 47507/03 R.G.
TRIBUNALE DI MILANO
SEZ. FERIALE
Riunita la camera di consiglio nella persona dei sigg.
Dott. Carlo CRIVELLI Presidente
Dott. Mariano DEL PRETE Giudice
Dott. Marisa G. NARDO Giudice Rel.
Nel procedimento di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.a. promosso
da:
M.P. WEB S.r.l. con gli Avv.ti Bruno Capponi, Luciano Daffarra ed
Antonio Maria d'Addio;
reclamante
contro
TIM TELECOM ITALIA MOBILE S.p.A. - con gli Avv.ti Ugo Ruffolo,
Bernardino Libonati, Nicoletta Mincato, Barbara Banorri, Ferruccio
Papi Rossi e Luca Berni;
resistente
ANSA Soc. Coop. a r.l. ed ANSAWEB S.p.A. - con gli Avv.ti
Claudio Consolo, Ennio Cicconi ed Andrea Valli
resistenti
e con
PARMA A.C. S.p.A.
Contro l'ordinanza resa fuori udienza e depositata in data
11.07.2003 dal G.D., dott. Claudio Marangoni nel procedimento ex
art. 700 c.p.c. n. 18639 R.G.;
letti gli atti;
sentite le parti;
ha emesso la seguente
ordinanza
La MP WEB s.r.l. cessionaria dei diritti esclusivi di diffusione,
trasmissione e distribuzione delle immagini audiovisive delle
partite disputate dalla formazione di calcio "Parma"
mediante comunicazione mobile, ha domandato, unitamente alla Parma
A.C. S.p.A., in via cautelare ed urgente - nel corso del
procedimento di merito promosso da TIM contro MP WEB e Società
Parma A.C. e nell'ambito della riconvenzionale proposta dall'attuale
reclamante - che fosse inibito a TIM la trasmissione e diffusione,
a mezzo di invio ai telefoni cellulari degli utenti e con tecnologia
GPRS, di immagini statiche o filmate o grafiche relative alle
partite casalinghe del Parma. Ad avviso della ricorrente, attuale
reclamante, la trasmissione e diffusione dei servizi "Serie A
TIM Live", e "Diretta Stadio" da parte della TIM
costituirebbe un comportamento concorrenzialmente illecito sotto il
profilo dell'art. 2958 n. 2 e 3 c.c..
A seguito del rigetto della citata domanda cautelare, la sola MP WEB
ha proposto reclamo domandando che, in riforma dell'impugnata
ordinanza, sia accolta la richiesta di inibitoria.
In via preliminare si rileva che il Giudice del cautelare ha
rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva proposta
dalle resistenti TIM, Ansa ed Ansa Web nei confronti della MP WEB in
considerazione dell'avvenuta cessione, da parte di quest'ultima
alla Vodafone, dei diritti oggetto dell'accordo intercorso con
Società Parma A.C. In questa sede TIM non ha proposto reclamo
incidentale con riferimento a tale rigetto, a cui neppure accenna
nelle proprie difese, Ansa ed Ansa Web, pur trattando diffusamente
nella memoria di resistenza la questione della carenza di
legittimazione attiva di MP WEB, non hanno chiesto esplicitamente la
riforma del provvedimento del Giudice cautelare in punto
legittimazione.
Tuttavia l'amplissima difesa delle citate resistenti non può
essere ignorata e la conclusione finale di Ansa ed Ansa Web nel
senso del "rigetto-del reclamo proposto, e dunque dell'istanza
cautelare della MP WEB, carente di tutti i requisiti di legge"
costituisce comunque la riproposizione, in sede di reclamo, dell'esecuzione
di carenza di legittimazione attiva già proposta in sede cautelare
e dal Giudice non ritenuta fondata.
L'eccezione, comunque, appare infondata e si condividono
pienamente le argomentazioni dell'ordinanza impugnata. Infatti,
non vi è alcuna prova che l'accordo intercorso tra MP WEB e
Vodafone riguardi la cessione di tutti i diritti concessi dalla
Società Parma alla prima, né che ormai non residui alcun
interesse, sotto il profilo economico, della reclamante alla
cessazione dell'attività di TIM con riferimento ai servizi
"Serie A TIM Live" e "Diretta Stadio". Né sulla
reclamante incombeva l'onere di dare puntuale dimostrazione della
persistenza della titolarità dei diritti ceduti dalla Società
Parma (sulla cui base essa è stata convenuta in giudizio dalla
stessa TIM) ma, se mai, sarebbe stato onere delle resistenti dare
prova che detta titolarità (certamente sussistente sulla base dell'estratto
dell'accordo prodotto ed intercorrente tra MP WEB e Società
Parma) era venuta a cessare, con conseguente perdita di attualità
del grave pregiudizio lamentato dall'attuale reclamante.
La MP WEB, nel riproporre in questa sede i medesimi argomenti già
esposti nella fase cautelare, ha sottolineato come l'attività di
TIM integri concorrenza sleale sia per l'illegittima
appropriazione di immagini sia per concorrenza parassitaria.
La decisione non può prescindere dall'individuazione, per un
verso, del diritto vantato da MP WEB in quanto avente causa da
Società Parma A.C., per altro verso dall'attività svolta da TIM
in collaborazione da Ansa ed Ansa Web.
Non si ritiene che la reclamante vanti diritto al godimento e
sfruttamento dei diritti patrimoniali di autore. L'attività
svolta dalla Società Parma A.C. manca di qualsiasi elemento di
creatività, talché non può considerarsi opera dell'ingegno. Lo
spettacolo della società organizzato, costituito dalla partita
casalinga disputata, non è affidato ad altri elementi precostituiti
se non le regole tecniche che sovrintendono allo svolgimento delle
partite calcistiche, mentre lo spettacolo-partita è privo di
qualsiasi connotazione ideativa ma è frutto di casualità ed
improvvisazione, conseguenza di impegno atletico e di applicazione
di regole, senza spazio inventivo ovvero predeterminazione
spettacolare.
Deve, invece, ritenersi frutto dell'attività imprenditoriale
della società calcistica della squadra ospitante l'organizzazione
dello spettacolo sportivo. Conseguentemente, a tale società, e per
essa alla cessionaria dei suoi diritti, competerà lo sfruttamento e
godimento delle utilità economiche conseguenti lo spettacolo
medesimo e, pertanto, anche delle immagini dello spettacolo stesso.
La MP WEB, in quanto cessionaria dei diritti della Società Patma
A.C., è titolare dunque del diritto di sfruttamento dello
spettacolo rappresentato dalle partite casalinghe da tale squadra
disputate, con il correlativo diritto di inibire a terzi l'abusivo
utilizzo delle immagini medesime ovvero di impedire attività che
riducano o, comunque, incidano negativamente sulle aspettative
economiche connesse allo spettacolo organizzato.
Nel caso di specie, tuttavia, non pare sussistente la violazione
asserita dalla reclamante, In particolare non si ritiene censurabile
l'attività svolta da TIM in collaborazione con ANSA ed ANSA WEB
con riferimento ai servizi "Serie A Live"e "Diretta
Stadio". La prima consiste nell'invio, per MMS, di un
fotogramma di un momento culminante della partita casalinga
disputata dal Parma (l'azione del goal), corredata dall'immagine
del giocatore autore del goal e di un succinto resoconto dell'azione
conclusasi con il goal stesso. La seconda consiste nella
riproduzione grafica ed animata dell'azione di goal, senza alcuna
immagine né statica né animata di personaggi o scene reali.
Il collegio ritiene che debba condividersi, in linea generale, la
motivazione del giudice del cautelare secondo cui l'attività
della TIM debba rientrare nel diritto di informazione consentito ex
art. 21 Cost. Trattasi certamente di informazione del tutto succinta
e tutt'altro che completa, ma certamente detta attività ha come
risultato quello di porre a conoscenza degli utenti TIM che lo hanno
richiesto una specifica notizia riguardante un evento sportivo. Non
è seriamente dubitabile, poiché l'evento sportivo rappresentato
dalla disputa di una partita di calcio non sia di interesse pubblico
rilevante e ciò anche quando coinvolta sia una squadra di
campionato e non la nazionale di calcio. Ne è prova la notevole
attenzione dedicata al campionato di calcio dai Media,
attenzione che si sviluppa per tutta la settimana, in attesa od a
commento delle partite disputate o da disputare nel fine settimana.
Tale attenzione e dispendio di energie informative non può che
derivare dal gradimento dimostrato dal pubblico per questo tipo di
informazione e, quindi, dall'interesse che lo spettacolo calcio
comunque suscita.
Del tutto irrilevante si ritiene che le informazioni oggetto di
"Serie A Live" e "Diretta Stadio" abbiano un
costo che le stesse siano fornite da chi non eserciti in modo
imprenditoriale l'attività di informazione. Sul primo punto si
ribadisce che l'attività di informazione ha quasi sempre un
riscontro economico ( sia esso immediato ovvero indiretto) Sul
secondo punto, poi, si rileva che non sussiste alcuna preclusione
per l'applicazione dell'art 21 Cost. a chi non svolga
imprenditorialmente l'attività di informazione e, comunque, nel
caso di specie TIM è solo il tramite per la divulgazione della
notizia, acquisita ed elaborata da Ansa ed Ansa Web che, certamente,
operano in modo imprenditoriale nel campo dell'informazione.
Quanto, poi, agli obblighi incombenti su chi esercita attività di
informazione, si ritiene che, nel caso di specie, gli stessi non
siano violati. Non lo sono certamente per "Diretta
Stadio", che altro non è se non una cronaca dell'evento
sportivo paragonabile alla cronaca orale. Ma non lo è neppure per
"Serie A Live", che non è la proposizione di un filmato
in diretta dell'evento, bensì la trasmissione, neppure immediata,
di un'immagine statica (e, per quanto si dirà infra, per nulla
riduttivo dei diritti di sfruttamento dello spettacolo) e di un
succinto resoconto scritto di un momento della partita stessa.
Ma anche a non voler riconoscere che le suddette attività rientrino
nell' ambito costituzionalmente garantito del diritto dell'informazione,
si ritiene che l'attività in contestazione non rilevi in quanto
concorrenzialmente illecita.
Deve considerarsi che MP Web non può vantare maggiori diritti di
quelli che competerebbero al titolare del diritto di sfruttamento
dello spettacolo come sopra individuato ed i servizi "Serie A
Live" e "Diretta Stadio" non sembrano pregiudicare
tale ultimo diritto.
Va premesso che le fotografie del momento culminante della
partita inviate dalla resistente tramite tecnologia GPRS sono state
scattate da un fotografo Ansa autorizzato dalla società della
squadra ospitante e secondo le modalità concordate o comunque da
queste consentite (circostanza mai contestata in causa); la sessione
di dette fotografie a terzi, peraltro, sembra addirittura una
conseguenza ovvia dell'attività di Ansa.
D'altra parte non vi è prova che Ansa incontri limiti nell'utilizzo
delle suddette fotografie lecitamente scattate ed in particolare,
che ciò non possa avvenire per la distribuzione mediante la
telefonia mobile, ammesso che non risulti concordata tra le
sociètà organizzatrice dello spettacolo ed Ansa alcuna preclusione
con riferimento ai mezzi di diffusione delle fotografie scattate.
Del tutto irrilevante, dunque è anche il mezzo di diffusione di
dette fotografie.
La diffusione di detti fotogrammi, peraltro, non pare incidere in
alcun modo negativamente sull'effetto - spettacolo della partita
di calcio disputata. Non si condivide sul punto l'impostazione
della reclamante relativamente alla turbativa che il servizio TIM
comporterebbe rispetto alla sua attività imprenditoriale. Pare
davvero eccessivo asserire che l'invio di un fotogramma del
momento culminante dell'azione di goal e del succinto o
graficamente riprodotto resoconto dell'azione stessa elimini o
riduca fortemente nel pubblico dei tifosi il pathos che l'evento
sportivo naturalmente suscita. E', invece, ragionevole ritenere
che detto pathos si sviluppi, soprattutto, nell'ansia e nelle
aspettative che permeano l'intera partita e tutte o gran parte
delle azioni in gioco, di cui il goal rappresenta solo la fase
culminante e, spesso, neppure la più rilevante, se non sotto il
profilo del punteggio. Non può trascurasi lo spettacolo
rappresentato dallo sviluppo delle azioni, delle prestazioni dei
giocatori, coordinate od isolate, positive o negative che siano, gli
interventi arbitrali e quant'altro incida imprevedibilmente sullo
svolgimento delle varie fasi della disputa sportiva. Una fotografia
dell'azione-goal, dunque, non solamente non può in alcun modo
colmare o sminuire il bisogno del tifoso di partecipare direttamente
a tutte le fasi dell'evento sportivo, ma neppure quello di
conoscere ed osservare e seguire i momenti più rilevanti della
partita anche quando questa si è conclusa. Qualora poi si consideri
che sia il servizio "Serie A Live" che "Diretta
Stadio" necessitano di tempi (per quanto stringati) per la
realizzazione, ne deriva che l'utente interessato al servizio
potrà giovarsene solo quando ormai l'azione-goal non è più
attuale e, comunque, già di dominio pubblico. L'utente, dunque,
si gioverà di un servizio che per nulla svilisce o comprime l'effetto
emozionale o l'interesse sportivo che suscita lo svolgimento della
partita, nella sua interezza o nella proposizione dinamica dei
momenti più rilevanti.
La resistente, pertanto, non risulta essersi appropriata
illecitamente di immagini dello spettacolo, i cui diritti di
sfruttamento sono stati ceduti alla reclamante, né si ritiene che
abbia pregiudicato o svilito l'attività imprenditoriale di
organizzazione e sfruttamento dello spettacolo stesso.
Quanto, poi, alla sostenuta concorrenza parassitaria da parte di TIM
si osserva che mancano, nel caso di specie, i presupposti integranti
tale illecito, MP Web, infatti, non risulta abbia predisposto
servizi analoghi a quelli in contestazione prima di TIM ovvero che
quest'ultima abbia limitato le iniziative o sfruttato il lavoro e
la creatività della reclamante, mentre per quanto riguarda l'utilizzo
delle immagini della partita non può che ribadirsi la liceità dell'operazione
commerciale lanciata da TIM.
Infine nessun rilievo assume la scelta di MP WEB di assicurarsi
dalla Società Parma, con costi non indifferenti, il diritto di
trasmettere tramite telefonia mobile le immagini statiche della
partita casalinga del Parma. Stante la ritenuta legittimità dell'attività
TIM consistente nei servizi "Serie A Live" e "Diretta
Stadio", l'eventuale cessione di diritti di esclusiva non
sussistenti non può che ricadere sui rapporti tra la MP Web e la
società calcistica.
Il reclamo, dunque, deve essere rigettato e le spese di questo
procedimento di reclamo devono essere rimesse alla fase di merito.
P.Q.M.
Visto l'art. 669 terdecies c.p.c
Conferma
L'ordinanza impugnata depositata in data 11.07.2003 dal G.D.
dott. Claudio Marangoni nel procedimento ex art. 700 c.p.c. n
18639-1/03.
Si comunichi:
Milano, 3 settembre 2003 |