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Tribunale di Milano -  Ordinanza 3 settembre 2003 (MP WEB c.TIM - ANSA)

N. 47507/03 R.G.

TRIBUNALE DI MILANO
SEZ. FERIALE

Riunita la camera di consiglio nella persona dei sigg.
Dott. Carlo CRIVELLI Presidente
Dott. Mariano DEL PRETE Giudice
Dott. Marisa G. NARDO Giudice Rel.
Nel procedimento di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.a. promosso da:
M.P. WEB S.r.l. con gli Avv.ti Bruno Capponi, Luciano Daffarra ed Antonio Maria d'Addio;
reclamante


contro
TIM TELECOM ITALIA MOBILE S.p.A. - con gli Avv.ti Ugo Ruffolo, Bernardino Libonati, Nicoletta Mincato, Barbara Banorri, Ferruccio Papi Rossi e Luca Berni;
resistente

ANSA Soc. Coop. a r.l. ed ANSAWEB S.p.A. - con gli Avv.ti Claudio Consolo, Ennio Cicconi ed Andrea Valli
resistenti

e con
PARMA A.C. S.p.A.
Contro l'ordinanza resa fuori udienza e depositata in data 11.07.2003 dal G.D., dott. Claudio Marangoni nel procedimento ex art. 700 c.p.c. n. 18639 R.G.;
letti gli atti;
sentite le parti;
ha emesso la seguente

ordinanza

La MP WEB s.r.l. cessionaria dei diritti esclusivi di diffusione, trasmissione e distribuzione delle immagini audiovisive delle partite disputate dalla formazione di calcio "Parma" mediante comunicazione mobile, ha domandato, unitamente alla Parma A.C. S.p.A., in via cautelare ed urgente - nel corso del procedimento di merito promosso da TIM contro MP WEB e Società Parma A.C. e nell'ambito della riconvenzionale proposta dall'attuale reclamante - che fosse inibito a TIM la trasmissione e diffusione, a mezzo di invio ai telefoni cellulari degli utenti e con tecnologia GPRS, di immagini statiche o filmate o grafiche relative alle partite casalinghe del Parma. Ad avviso della ricorrente, attuale reclamante, la trasmissione e diffusione dei servizi "Serie A TIM Live", e "Diretta Stadio" da parte della TIM costituirebbe un comportamento concorrenzialmente illecito sotto il profilo dell'art. 2958 n. 2 e 3 c.c..
A seguito del rigetto della citata domanda cautelare, la sola MP WEB ha proposto reclamo domandando che, in riforma dell'impugnata ordinanza, sia accolta la richiesta di inibitoria.
In via preliminare si rileva che il Giudice del cautelare ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva proposta dalle resistenti TIM, Ansa ed Ansa Web nei confronti della MP WEB in considerazione dell'avvenuta cessione, da parte di quest'ultima alla Vodafone, dei diritti oggetto dell'accordo intercorso con Società Parma A.C. In questa sede TIM non ha proposto reclamo incidentale con riferimento a tale rigetto, a cui neppure accenna nelle proprie difese, Ansa ed Ansa Web, pur trattando diffusamente nella memoria di resistenza la questione della carenza di legittimazione attiva di MP WEB, non hanno chiesto esplicitamente la riforma del provvedimento del Giudice cautelare in punto legittimazione.
Tuttavia l'amplissima difesa delle citate resistenti non può essere ignorata e la conclusione finale di Ansa ed Ansa Web nel senso del "rigetto-del reclamo proposto, e dunque dell'istanza cautelare della MP WEB, carente di tutti i requisiti di legge" costituisce comunque la riproposizione, in sede di reclamo, dell'esecuzione di carenza di legittimazione attiva già proposta in sede cautelare e dal Giudice non ritenuta fondata.
L'eccezione, comunque, appare infondata e si condividono pienamente le argomentazioni dell'ordinanza impugnata. Infatti, non vi è alcuna prova che l'accordo intercorso tra MP WEB e Vodafone riguardi la cessione di tutti i diritti concessi dalla Società Parma alla prima, né che ormai non residui alcun interesse, sotto il profilo economico, della reclamante alla cessazione dell'attività di TIM con riferimento ai servizi "Serie A TIM Live" e "Diretta Stadio". Né sulla reclamante incombeva l'onere di dare puntuale dimostrazione della persistenza della titolarità dei diritti ceduti dalla Società Parma (sulla cui base essa è stata convenuta in giudizio dalla stessa TIM) ma, se mai, sarebbe stato onere delle resistenti dare prova che detta titolarità (certamente sussistente sulla base dell'estratto dell'accordo prodotto ed intercorrente tra MP WEB e Società Parma) era venuta a cessare, con conseguente perdita di attualità del grave pregiudizio lamentato dall'attuale reclamante.
La MP WEB, nel riproporre in questa sede i medesimi argomenti già esposti nella fase cautelare, ha sottolineato come l'attività di TIM integri concorrenza sleale sia per l'illegittima appropriazione di immagini sia per concorrenza parassitaria.
La decisione non può prescindere dall'individuazione, per un verso, del diritto vantato da MP WEB in quanto avente causa da Società Parma A.C., per altro verso dall'attività svolta da TIM in collaborazione da Ansa ed Ansa Web.
Non si ritiene che la reclamante vanti diritto al godimento e sfruttamento dei diritti patrimoniali di autore. L'attività svolta dalla Società Parma A.C. manca di qualsiasi elemento di creatività, talché non può considerarsi opera dell'ingegno. Lo spettacolo della società organizzato, costituito dalla partita casalinga disputata, non è affidato ad altri elementi precostituiti se non le regole tecniche che sovrintendono allo svolgimento delle partite calcistiche, mentre lo spettacolo-partita è privo di qualsiasi connotazione ideativa ma è frutto di casualità ed improvvisazione, conseguenza di impegno atletico e di applicazione di regole, senza spazio inventivo ovvero predeterminazione spettacolare.
Deve, invece, ritenersi frutto dell'attività imprenditoriale della società calcistica della squadra ospitante l'organizzazione dello spettacolo sportivo. Conseguentemente, a tale società, e per essa alla cessionaria dei suoi diritti, competerà lo sfruttamento e godimento delle utilità economiche conseguenti lo spettacolo medesimo e, pertanto, anche delle immagini dello spettacolo stesso.
La MP WEB, in quanto cessionaria dei diritti della Società Patma A.C., è titolare dunque del diritto di sfruttamento dello spettacolo rappresentato dalle partite casalinghe da tale squadra disputate, con il correlativo diritto di inibire a terzi l'abusivo utilizzo delle immagini medesime ovvero di impedire attività che riducano o, comunque, incidano negativamente sulle aspettative economiche connesse allo spettacolo organizzato.
Nel caso di specie, tuttavia, non pare sussistente la violazione asserita dalla reclamante, In particolare non si ritiene censurabile l'attività svolta da TIM in collaborazione con ANSA ed ANSA WEB con riferimento ai servizi "Serie A Live"e "Diretta Stadio". La prima consiste nell'invio, per MMS, di un fotogramma di un momento culminante della partita casalinga disputata dal Parma (l'azione del goal), corredata dall'immagine del giocatore autore del goal e di un succinto resoconto dell'azione conclusasi con il goal stesso. La seconda consiste nella riproduzione grafica ed animata dell'azione di goal, senza alcuna immagine né statica né animata di personaggi o scene reali.
Il collegio ritiene che debba condividersi, in linea generale, la motivazione del giudice del cautelare secondo cui l'attività della TIM debba rientrare nel diritto di informazione consentito ex art. 21 Cost. Trattasi certamente di informazione del tutto succinta e tutt'altro che completa, ma certamente detta attività ha come risultato quello di porre a conoscenza degli utenti TIM che lo hanno richiesto una specifica notizia riguardante un evento sportivo. Non è seriamente dubitabile, poiché l'evento sportivo rappresentato dalla disputa di una partita di calcio non sia di interesse pubblico rilevante e ciò anche quando coinvolta sia una squadra di campionato e non la nazionale di calcio. Ne è prova la notevole attenzione dedicata al campionato di calcio dai Media, attenzione che si sviluppa per tutta la settimana, in attesa od a commento delle partite disputate o da disputare nel fine settimana. Tale attenzione e dispendio di energie informative non può che derivare dal gradimento dimostrato dal pubblico per questo tipo di informazione e, quindi, dall'interesse che lo spettacolo calcio comunque suscita.
Del tutto irrilevante si ritiene che le informazioni oggetto di "Serie A Live" e "Diretta Stadio" abbiano un costo che le stesse siano fornite da chi non eserciti in modo imprenditoriale l'attività di informazione. Sul primo punto si ribadisce che l'attività di informazione ha quasi sempre un riscontro economico ( sia esso immediato ovvero indiretto) Sul secondo punto, poi, si rileva che non sussiste alcuna preclusione per l'applicazione dell'art 21 Cost. a chi non svolga imprenditorialmente l'attività di informazione e, comunque, nel caso di specie TIM è solo il tramite per la divulgazione della notizia, acquisita ed elaborata da Ansa ed Ansa Web che, certamente, operano in modo imprenditoriale nel campo dell'informazione.
Quanto, poi, agli obblighi incombenti su chi esercita attività di informazione, si ritiene che, nel caso di specie, gli stessi non siano violati. Non lo sono certamente per "Diretta Stadio", che altro non è se non una cronaca dell'evento sportivo paragonabile alla cronaca orale. Ma non lo è neppure per "Serie A Live", che non è la proposizione di un filmato in diretta dell'evento, bensì la trasmissione, neppure immediata, di un'immagine statica (e, per quanto si dirà infra, per nulla riduttivo dei diritti di sfruttamento dello spettacolo) e di un succinto resoconto scritto di un momento della partita stessa.
Ma anche a non voler riconoscere che le suddette attività rientrino nell' ambito costituzionalmente garantito del diritto dell'informazione, si ritiene che l'attività in contestazione non rilevi in quanto concorrenzialmente illecita.
Deve considerarsi che MP Web non può vantare maggiori diritti di quelli che competerebbero al titolare del diritto di sfruttamento dello spettacolo come sopra individuato ed i servizi "Serie A Live" e "Diretta Stadio" non sembrano pregiudicare tale ultimo diritto.

Va premesso che le fotografie del momento culminante della partita inviate dalla resistente tramite tecnologia GPRS sono state scattate da un fotografo Ansa autorizzato dalla società della squadra ospitante e secondo le modalità concordate o comunque da queste consentite (circostanza mai contestata in causa); la sessione di dette fotografie a terzi, peraltro, sembra addirittura una conseguenza ovvia dell'attività di Ansa.
D'altra parte non vi è prova che Ansa incontri limiti nell'utilizzo delle suddette fotografie lecitamente scattate ed in particolare, che ciò non possa avvenire per la distribuzione mediante la telefonia mobile, ammesso che non risulti concordata tra le sociètà organizzatrice dello spettacolo ed Ansa alcuna preclusione con riferimento ai mezzi di diffusione delle fotografie scattate.
Del tutto irrilevante, dunque è anche il mezzo di diffusione di dette fotografie.
La diffusione di detti fotogrammi, peraltro, non pare incidere in alcun modo negativamente sull'effetto - spettacolo della partita di calcio disputata. Non si condivide sul punto l'impostazione della reclamante relativamente alla turbativa che il servizio TIM comporterebbe rispetto alla sua attività imprenditoriale. Pare davvero eccessivo asserire che l'invio di un fotogramma del momento culminante dell'azione di goal e del succinto o graficamente riprodotto resoconto dell'azione stessa elimini o riduca fortemente nel pubblico dei tifosi il pathos che l'evento sportivo naturalmente suscita. E', invece, ragionevole ritenere che detto pathos si sviluppi, soprattutto, nell'ansia e nelle aspettative che permeano l'intera partita e tutte o gran parte delle azioni in gioco, di cui il goal rappresenta solo la fase culminante e, spesso, neppure la più rilevante, se non sotto il profilo del punteggio. Non può trascurasi lo spettacolo rappresentato dallo sviluppo delle azioni, delle prestazioni dei giocatori, coordinate od isolate, positive o negative che siano, gli interventi arbitrali e quant'altro incida imprevedibilmente sullo svolgimento delle varie fasi della disputa sportiva. Una fotografia dell'azione-goal, dunque, non solamente non può in alcun modo colmare o sminuire il bisogno del tifoso di partecipare direttamente a tutte le fasi dell'evento sportivo, ma neppure quello di conoscere ed osservare e seguire i momenti più rilevanti della partita anche quando questa si è conclusa. Qualora poi si consideri che sia il servizio "Serie A Live" che "Diretta Stadio" necessitano di tempi (per quanto stringati) per la realizzazione, ne deriva che l'utente interessato al servizio potrà giovarsene solo quando ormai l'azione-goal non è più attuale e, comunque, già di dominio pubblico. L'utente, dunque, si gioverà di un servizio che per nulla svilisce o comprime l'effetto emozionale o l'interesse sportivo che suscita lo svolgimento della partita, nella sua interezza o nella proposizione dinamica dei momenti più rilevanti.
La resistente, pertanto, non risulta essersi appropriata illecitamente di immagini dello spettacolo, i cui diritti di sfruttamento sono stati ceduti alla reclamante, né si ritiene che abbia pregiudicato o svilito l'attività imprenditoriale di organizzazione e sfruttamento dello spettacolo stesso.
Quanto, poi, alla sostenuta concorrenza parassitaria da parte di TIM si osserva che mancano, nel caso di specie, i presupposti integranti tale illecito, MP Web, infatti, non risulta abbia predisposto servizi analoghi a quelli in contestazione prima di TIM ovvero che quest'ultima abbia limitato le iniziative o sfruttato il lavoro e la creatività della reclamante, mentre per quanto riguarda l'utilizzo delle immagini della partita non può che ribadirsi la liceità dell'operazione commerciale lanciata da TIM.
Infine nessun rilievo assume la scelta di MP WEB di assicurarsi dalla Società Parma, con costi non indifferenti, il diritto di trasmettere tramite telefonia mobile le immagini statiche della partita casalinga del Parma. Stante la ritenuta legittimità dell'attività TIM consistente nei servizi "Serie A Live" e "Diretta Stadio", l'eventuale cessione di diritti di esclusiva non sussistenti non può che ricadere sui rapporti tra la MP Web e la società calcistica.
Il reclamo, dunque, deve essere rigettato e le spese di questo procedimento di reclamo devono essere rimesse alla fase di merito.
P.Q.M.
Visto l'art. 669 terdecies c.p.c
Conferma

L'ordinanza impugnata depositata in data 11.07.2003 dal G.D. dott. Claudio Marangoni nel procedimento ex art. 700 c.p.c. n 18639-1/03.
Si comunichi:
Milano, 3 settembre 2003