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             Tribunale di Roma -  Ordinanza 23 marzo 2003
            (Juventus-Milan-H3G c. TIM-ANSA) 
                                    Proc.20221/2003 RG  
Tribunale di Roma   
Sez. IX civile 
  
Il G.D.    
Premesso che:  
  
·         con ricorso ex art. 700 
c.p.c. presentato ante causam in data 12/3/2003, la Juventus F.C. s.p.a. la 
Milan A.C. s.p.a. e la H3G s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti 
p.t. (... omissis...), hanno chiesto (le prime due società sportive, quali titolari 
dei diritti di sfruttamento economico sugli eventi agonistici disputati, nel 
Campionato di Calcio italiano di Serie A, dalle rispettive squadre ed organizzati 
da dette società, diritti peraltro concessi in licenza esclusiva alla H3G, e 
quest'ultima società, quale nuovo gestore di telefonia mobile della cosiddetta 
"terza generazione", in forza di acquisto della licenza UMTS (Universal Mobile 
Telecommunication System), i cui servizi sono commercializzati con il marchio 
"3") che venisse inibito alla TIM Telecom Italia Mobile spa la prosecuzione 
delle attività di trasmissione e diffusione sui telefoni cellulari, attraverso 
la tecnologia GPRS (General Racket Radio Service), UMTS e successive generazioni 
ed ogni altra tecnologia, di "dati, fotografie ed immagini relative alle gare
            (c.d casalinghe, secondo le regole sportive)", disputate dalle squadre delle 
due società Milan A.C. spa (di seguito Milan) e Juventus F.C. spa (di seguito
            Juventus), nonché dell'attività promozionale e pubblicitaria, avviata dalla 
stessa resistente, da fine ottobre 2002, relativamente, in particolare, al nuovo 
servizio per gli abbonati (potenziali e attuali) TIM, denominato "Serie A Tim 
Live", in tecnologia GPRS, il tutto in vista di un giudizio di merito instaurando 
avente ad oggetto l'azione di accertamento della illiceità della condotta posta 
in essere dalla resistente, rispetto agli art. 2043 e 2598 c.c., oltre che per 
responsabilità contrattuale, nei confronti della sola società Milan, con conferma 
del provvedimento cautelare e condanna della stessa TIM al risarcimento dei 
danni cagionati con la illecita diffusione delle immagini delle partite;  
  
·        in punto di fatto costituito 
dell'azione inibitoria cautelare promossa, le ricorrenti hanno dedotto che: 
1) la TIM ha avviato, a partire da fine ottobre 2002, una articolata campagna 
pubblicitaria nell'ambito della quale veniva offerto un servizio denominato 
"Tutto il calcio sul tuo telefonino", contemplante, tra l'altro, la trasmissione, 
sui displays dei telefoni cellulari in tecnologia GPRS, di un MMS (Multimedia 
Messaging Service) "per  ogni goal segnato in campionato", unitamente ad 
una cronaca multimediale delle azioni e dei goal di varie squadre italiane, 
tra cui quelle del Milan e della Juventus, e veniva pubblicizzato, in particolare, 
un servizio (rientrante in una articolato pacchetto di servizi calcio), a titolo 
oneroso (al costo di 1 euro a goal), denominato   "Serie A TIM Live" 
dove, secondo l'assunto delle ricorrenti, "Serie A" indica la disponibilità 
di tutte le squadre e "Live" sta per diffusione in diretta", composto da tre 
elementi multimediali (forniti a Tim dall'Ansa), un testo descrittivo dell'azione 
che ha portato al goal, un file audio, una serie di immagini digitali aggregate 
tra loro e con il testo, la cui diffusione ha luogo "circa 20' minuti dopo il 
goal"; 2) la diffusione degli MMS è iniziata a novembre 2002 ed ha riguardato 
anche partite di calcio disputate dal Milan e dalla Juventus; 3) le due società 
ricorrenti Milan e Juventus non hanno ceduto a TIM il diritto di trasmettere, 
sulla rete di telefonia mobile, con tecnologia GPRS o UMTS, le immagini degli 
eventi sportivi disputati dalle rispettive squadre, avendoli invece concessi 
in esclusiva al nuovo gestore H3G, ed hanno pertanto inoltrato a TIM diverse 
diffide; 3) dopo un breve periodo di sospensione, la TIM ha tuttavia ripreso 
a diffondere, a fine dicembre 2002, le immagini dei goal di varie squadre, tra 
cui il Milan e la Juventus, ed a svolgere attività promozionale senza fare alcuna 
distinzione tra le squadre di cui TIM ha contrattualmente acquisito il diritto 
alla trasmissione su tecnologia GPRS (le società Roma, Lazio, Torino e Inter) 
e le altre squadre che hanno conservato o ceduto a terzi, diversi da TIM, tali 
diritti, presentandosi sul mercato, secondo l'assunto delle ricorrenti, come 
"l'unico operatore di telefonia mobile in grado di offrire un pacchetto di "servizi-calcio" 
onnicomprensivo e rivolto senza distinzioni ai tifosi di tutte le squadre del 
campionato italiano di massima serie", nell'intento di fidelizzare i propri 
clienti e di sminuire, oltretutto, la novità ed appetibilità dei servizi offerti 
dal nuovo entrante H3G (il quale ha invece acquistato, oltre i diritti UMTS, 
anche i diritti GPRS da alcune squadre di calcio, tra cui Milan e Juventus); 
 
  
·        in punto di diritto e di fumus 
boni iuris, le ricorrenti lamentano una responsabilità della resistente TIM, 
extracontrattuale, verso tutte e tre le ricorrenti, per illecito concorrenziale, 
in violazione dell'art. 2598 nn.2 (appropriazione di pregi) e 3 (uso di mezzi 
scorretti, in particolare uso di in veridica pubblicità con messaggi ingannevoli) 
c.c., ovvero per illecito aquiliano, secondo l'art 2043 c.c., per indebita turbativa 
delle relazioni contrattuali altrui, e contrattuale, nei soli riguardi della 
società Milan, per violazione di una clausola, contenuta nel contratto di sponsorizzazione, 
stipulato tra Milan e TIM il 4-28/12/2000 (con effetti sino al 30/6/2004), e 
nel successivo "Addendum", concluso il ?/5/2001, con quale era pattutito che 
"TIM non ha diritto di sfruttare le immagini della squadra del Milan attraverso 
mezzi tecnologici di comunicazioni quali.le tecnologie.GPRS, UMTS o successive 
generazioni", e contestano che la condotta di TIM possa essere giustificata 
come esercizio del diritto di cronaca, non fornendo detto soggetto effettivamente 
informazione ma solo sfruttando lo stesso commercialmente (offrendo un servizio 
in favore di utenti determinati ed a pagamento) lo spettacolo del calcio, attraverso 
la riproduzione quasi contemporaneamente e comunque in un arco di tempo molto 
ravvicinato all'evento e durante lo svolgimento delle partite o poco dopo, del 
cuore dell'azione sportiva; in punto di periculum, le ricorrenti invocano lo 
sviamento di clientela, quanto essenzialmente al nuovo gestore H3G, e l'annacquamento 
dei diritti di sfruttamento economico, quanto alle società sportive Milan e
            Juventus;  
  
·        respinta dal giudice designato 
la richiesta di emissione di decreto inaudita altera parte, si è costituita, 
all'udienza del 20/3/2003 la resistente TIM spa, in persona del legale rappresentante 
p.t. (con gli Avv.ti Prof. Ruffolo, Libonati, Mincato, Banorri, Pappalardo, 
Berruti e Rendo), contestando in toto la fondatezza del ricorso cautelare e 
chiedendone il rigetto;  
  
·        la resistente ha dedotto, in 
punto di fatto, che  1) essa ha avviato, negli ultimi anni, vari servizi, ricevibili 
sul displays dei telefoni cellulari, connessi al mondo del calcio, diversi tra 
loro, alcuni riconducibili alla tecnologia GSM, consistenti in servizi di Short 
message (c.s. SMS), brevi messaggi di testo, in servizi Voice, vocali, ed altri 
riconducibili alla tecnologia GPRS, servizi di messaggistica multimediale (c.s.
            MMS), di tre tipi, "Diretta Stadio", consistente nella trasmissione di figure 
disegnate, "Squadre in campo", consistente nella trasmissione di immagini in 
sequenza degli eventi sportivi relativi a quattro squadre di serie A (Roma, 
Lazio, Inter e Torino), con la quale essa ha stipulato appositi accordi di autorizzazione 
alle riprese sul campo di operatori autorizzati, e "Serie A TIM Live";  2) quest'ultimo 
servizio consiste nella trasmissione, con un MMS, di informazioni dei soli goal 
segnati, non prima di 25'-30' dalla loro realizzazione, rappresentate da una 
fotografia del goal, scattata da fotografi dell'ANSA, cooperativa di editori 
che svolge attività di raccolta e distribuzione di ogni informazione giornalistica 
o altro servizio connesso all'informazione (in forza di un contratto stipulato 
con Ansaweb il 3/2/2003), espressamente autorizzati dalle relative squadre e 
posizionati a bordo campo o sugli spalti, con un brevissimo scoramento, e più 
precisamente si compone "di frames, quali la copertina, il risultato parziale 
della partita, due immagini fisse di diverso contenuto relative al goal realizzato 
(una relativa all'azione, una successiva al goal), un primo piano del calciatore 
che ha segnato, di repertorio, e un solo commento in formato testo";  3) le immagini 
fornite sono quindi fisse,uno o due fotogrammi, e non in sequenza;  4) la campagna 
pubblicitaria avviata, con specifico riferimento a tale servizio "Seria A TIM 
Live", non presenta caratteri né di ingannevolezza né di illiceità:  
  
·        la resistente, in punto di diritto, 
ha quindi dedotto che :  1) le immagini statiche trasmesse su tecnologia GPRS, 
in MMS, con il servizio "Serie A TIM Live" non costituiscono rappresentazione 
dello "spettacolo agonistico" del calcio ma "mera cronaca giornalistica sportiva 
multimediale ridotta all'osso", sulla base del diritto costituzionalmente garantito 
dall'art. 21 Cost.;  2) non sussiste rapporto concorrenziale né tra TIM e le 
due società sportive ricorrenti (per diversità dei prodotti offerti e perché 
le stesse hanno ceduto i diritti di sfruttamento economico degli incontri sportivi 
su tecnologia GPRS e UMTS a terzi) né tra 
TIM e H3G (essendo quest'ultimo un soggetto ancora non operativo sul mercato 
e che opererà in futuro sulla nuova tecnologia UMTS, che TIM non è ancora pronta 
a lanciare, tecnologia che consente la diffusione di veri e propri filmati video, 
con modalità e caratteristiche del tutto diverse dal servizio "Serie A Tim Live" 
attualmente offerto da TIM su tecnologia GPRS);  3) non sussiste inadempimento 
contrattuale di TIM rispetto al contratto di sponsorizzazione in essere con 
la società Milan;  4) non sussiste il periculum in mora dedotto;  
  
·        alla stessa udienza del 20/03/2003, 
sono intervenute volontariamente le società Ansa-Agenzia Nazionale Stampa Associata 
soc. coop. a. r.l. e Ansaweb, in persona dei rispettivi legali rappresentanti 
p.t. (con gli Avv.ti Prof. Claudio Consolo, Cicconi e Valli), aderendo alla 
difesa svolta da TIM e concludendo per il rigetto del ricorso cautelare e/o 
perché risulti comunque "assicurato per qualità e quantità l'esercizio del diritto 
di cronaca giornalistica, esplicatesi anche per immagini fotografiche, in ordine 
all'andamento delle partite di calcio";  
  
·        le intervenienti hanno, in particolare, 
dedotto che:  1) esse hanno concluso un accordo non esclusivo con TIM, alla fine 
di settembre 2002, iniziando a realizzare, nell'ambito della loro attività editoriale 
e di cronaca, i servizi MMS diffuse sui telefoni cellulari, aventi ad oggetto 
partite del campionato italiano di calcio di serie A, inizialmente distribuiti 
in via sperimentale e poi commercializzati al costo di un euro per ogni MMS, 
sotto la denominazione "Serie A Tim Live";  2) in pratica, un fotografo dell'Ansa, 
con accesso allo stadio di calcio, perché accreditato dalla Società ospitante 
l'incontro agonistico, scatta le fotografie, collegate ad un PC connesso via 
rete, fissa o mobile alla rete di Ansa, quale server, che le trasmette ad
            Ansaweb, 
la quale le organizza in "pacchetti" MMS (formati da testo + immagini + audio) 
e li invia, attraverso il server Ansa, via Internet, all'operatore di telefonia 
mobile, il quale li trasmette in automatico agli utenti che hanno richiesto 
il servizio; 3) Juventus e Milan difettano di legittimazione ad agire, avendo 
ceduto in via esclusiva a H3G il diritto di sfruttare le immagini delle partite 
di calcio giocate in casa;  4) il servizio offerto da Ansa e Ansaweb tramite 
TIM è cronaca giornalistica in formato digitale, in quanto, a differenza degli 
MMS realizzabili, in modo efficiente, con la tecnologia UMTS, veri e propri 
videoclip o filmati, con immagini, in sequenza tra loro, che riproducono lo 
spettacolo della partita, previo acquisto, da parte dell'operatore di telefonia 
mobile dei diritti dalle società sportive organizzatrici dell'evento, in relazione 
agli MMS realizzati, su tecnologia GPRS, in formato slideshow (che consiste 
in una sequenza di fotogrammi scattati in tempi ravvicinati tra loro) e near 
live ( quasi in diretta o in differita di qualche minuto), laddove sia limitato 
(come avviene, quanto al servizio Serie A Tim Live, dal 7/12/2002) il numero 
di fotografie, immagini statiche, trasmesse a   non più di una o due 
e non in sequenza tra loro, non può parlarsi di riproduzione dello spettacolo 
calcistico ma di mera informazione sull'andamento della partita;  
  
·        nei termini concessi, sono state 
depositate dalle parti ulteriori memorie scritte, unitamente ad ulteriore documentazione, 
ed, all'udienza del 25/3/2003, si è proceduto ad ampia discussione orale, con 
visualizzazione, oltre di un telefono cellulare con marchio "3", allestante, 
secondo l'assunto delle ricorrenti, l'entrata in servizio dei cellulari in tecnologia
            UMTS, anche di alcuni MMS relativi ai servizi offerti dalla Tim, "Serie A Time 
Live" e "Squadre in campo", e sono stati depositati ulteriori documenti;  
  
·        nelle memorie autorizzate depositate 
dalle ricorrenti e dalle due intervenienti, rispettivamente il 22/3/2003 ed 
il 24/03/2003, in particolare, le ricorrenti hanno contestato l'ammissibilità 
dell'intervento delle due società Ansa e Ansaweb, per carenza di un interesse 
giuridico correlato ad un possibile loro pregiudizio in rapporto causale dell'emanando 
provvedimento cautelare, mentre dette intervenienti hanno eccepito l'inammissibilità 
delle domande cautelari ex adverso avanzate per difetto di competenza funzionale 
del Tribunale adito, dovendo ritenersi, ai sensi dell'art 33 L.287/1990 c.d. 
Legge "antitrust", competente la Corte d'Appello, essendo contestati comportamenti 
di TIM qualificabili come "abusi di posizione dominante, anche con riguardo 
alla disciplina dettata dal D.lgs 74/1992 in materia di pubblicità ingannevole, 
e pertanto riconducibili nell'ambito dell'art.3 della L.287/1990;  
  
tanto premesso, ritenuto preliminarmente che:  
  
·        può ritenersi ammissibile, nell'ambito 
del presente procedimento cautelare, l'intervento volontario, ex art.105 c.p.c., 
della società Ansa e Ansaweb, trattandosi di società che, in forza del contratto 
in essere con la TIM, distribuiscono il loro prodotto tramite la TIM, apponendo 
il logo ANSAWEB sull'ultima schermata del messaggio MMS trasmesso, e che quindi 
sono portatrici di un interesse giuridico, e non di mero fatto, a non essere 
pregiudicati dal provvedimento cautelare richiesto in danno di TIM (vale  a 
dire, l'inibitoria all'ulteriore diffusione e trasmissione sui telefoni cellulari 
delle immagini delle partite di calcio casalinghe disputate da Milan e Juventus, 
i cui diritti di sfruttamento economico sono nella titolarità delle rispettive 
società sportive e sono stati ceduti in esclusiva ad H3G);  
  
·        non meritano poi di essere condivise 
le eccezioni, in rito, sollevate dalle parti intervenienti, e precisamente: 
 1)l'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale ordinario adito, per 
essere competente la Corte d'Appello ex art.33 L.287/1990, atteso che le istanze 
cautelari sono state proposte dalle ricorrenti espressamente invocando la tutela 
contemplata, avverso gli illeciti concorrenziali, dall'art.2598 nn. 2 e 3 c.c., 
sotto i due profili della appropriazione di pregi e dell'uso di mezzi scorretti, 
e non anche la tutela offerta dalla L.287/1990 ed in particolare dall'art. 3 
contemplante il divieto di posizioni dominanti, dirette ad attuare le condotte 
descritte dai punti a), b), c) della norma, all'interno del mercato nazionale 
o di una sua parte rilevante, per cui non si pone neppure una questione di possibile 
coincidenza degli elementi costitutivi dell'illecito antitrust e dell'illecito 
concorrenziale e di opzione tra la scelta della cumulabilità dei due rimedi 
(A.Milano 25/9/1995, G.A.D.I., 1996, 3434) e quella della prevalenza del rimedio 
speciale di cui alla L.287/1990, per il carattere sussidiario dell'azione ex 
art.2598 c.c. (T. Roma 31/3/2000, AIDA, 2000,959);  2) l'eccezione di incompetenza 
del Tribunale adito, con riguardo al D.lgs. 74/1992, disciplinante la pubblicità 
ingannevole (normativa peraltro essenzialmente alla tutela del consumatore), 
atteso che la competenza, ivi prevista, riservata, per la tutela amministrativa, 
all'Autorità Garante che applica la legge antitrust, lascia sempre salva "la 
giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, 
a norma dell'art.2598 c.c., ai sensi dell'art.7 comma 13 D.lgs. 74/1992, con 
conseguente applicabilità da parte del giudice ordinario della medesima legge 
ai soli fini di accertare l'ingannevolezza del messaggio pubblicitario e di 
verificare la sussistenza di una condotta di concorrenza sleale per pubblicità 
sleale (T. Roma 25/2/1998, G.I., 1990, 335);  
  
·        non merita neppure accoglimento 
l'eccezione, sollevata dalla resistente e dalle intervenienti, di carenza di 
legittimazione attiva delle ricorrenti società sportive Milan e Juventus, per 
avere le stesse ceduto a H3G il diritto di sfruttare le immagini delle partite 
casalinghe disputate dalle corrispondenti squadre di calcio, atteso che:  1) 
le società sportive sono da tempo qualificate come imprese in quanto esse svolgono, 
sopportando i relativi costi ed effettuando investimenti (rispetto ai giocatori 
di calcio, alla gestione dello stadio, il luogo chiuso ove viene svolta la partita, 
ed al personale), ed assumendo il conseguente rischio d'impresa, attività economiche, 
di organizzazione e promozione di manifestazioni agonistiche (le partite), che 
si traducono, nei confronti del pubblico cui sono destinate, nella produzione 
e nell'offerta di spettacoli o eventi sportivi, suscettibili di sfruttamento 
economico (C.C. 2118/1963; C.C. S.U. 174/1971; C.C. 374/1998);  2) i ricavi delle 
società sportive discendono essenzialmente da detto sfruttamento economico degli 
spettacoli sportivi, consistente nella vendita dei biglietti di ammissione allo 
stadio, nella vendita dei diritti radiofonici e televisivi, nelle sponsorizzazioni 
tecniche e commerciali e nel merchandising;  3) la titolarità dei diritti economici 
connessi alle manifestazioni sportive spetta quindi alla società che giuridicamente 
ha la disponibilità del luogo chiuso ove viene svolta la partita e che organizza 
l'evento e, nell'ambito del settore del calcio, più precisamente, alla squadra 
ospitante;  4) il prodotto di impresa (nella specie, si ripete lo spettacolo 
agonistico), in tutte le sue possibili forme di utilizzazione economica, può 
essere gestito direttamente dalla società sportiva ovvero, come accade peraltro 
in tutte le ipotesi di titolarità di un diritto di privativa su bene immateriale 
(si pensi, ad es., ai diritti connessi in materia di opere dell'ingegno), il 
relativo esercizio (delle attività di utilizzazione economica) può essere trasferito 
meglio concesso, in tutto o in parte, in capo a terzi, in via esclusiva o meno, 
in genere per un arco temporale ben definito, attraverso gli strumenti delle 
concessioni o licenze (Cons. Stato 17/2/199? n.172, F.Am., 1999, 395);  5) con 
la licenza o concessione di una o più facoltà di utilizzazione economica non 
passa anche la titolarità del diritto di privativa, in quanto il titolare può 
in ogni tempo condizionare l'esercizio da parte del terzo fino al punto di porre 
termine a questo, quando non ricorrano le condizioni;  6) nella fattispecie, 
le stesse ricorrenti società Milan e Juvnetus hanno permesso in ricorso di avere 
concesso in licenza esclusiva a H3G (società assegnataria di una delle cinque 
licenze UMTS italiane), nel gennaio 2001, per un periodo di sette anni, il diritto 
di effettuare riprese visive e sonore delle partite e di trasmissione sui telefoni 
cellulari, di seconda e terza generazione, a mezzo quindi delle tecnologie GPRS 
e UMTS, delle immagini delle partite di calcio casalinghe del Campionato di 
Serie A, per quello che qui interessa (vedasi, in assenza degli specifici contratti 
di licenza, non prodotti, i doc.ti sub 55 e 65 atti-ricorrenti, quest'ultimo 
consistente nel Prospetto informativo della società Juventus relativo all'Offerta 
Pubblica di vendita e sottoscrizione ed all'ammissione alla quotazione sul Mercato 
Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana spa, conforme 
a quello depositato presso la CONSOB il 5/12/2001);  7) ne deriva  che la 
titolarità del diritto sul prodotto-spettacolo, bene immateriale, continua a 
permanere in capo alle società sportive ricorrenti Milan e Juventus, mentre 
è stato trasferito, in capo ad H3G, il solo diritto secondario, di natura patrimoniale, 
di uso temporaneo delle immagini dello spettacolo stesso sugli apparecchi di 
telefonia mobile;  8) le due società sportive ricorrenti sono pertanto legittimate 
ad agire in giudizio a tutela del relativo diritto sullo spettacolo calcistico, 
contro l'asserito uso abusivo attuato da TIM (anche perché la condotta di TIM, 
di sfruttamento in live o near live delle immagini, sia pure statiche, dei momenti 
salienti (i goal) delle partite casalinghe di Mila e Juventus, al di fuori di 
una specifica acquisizione contrattuale dei relativi diritti, sul presupposto 
dell'invocata sussistenza di un diritto di cronaca, potrebbe determinare meccanismi 
a catena di "imitazione", anche in settori di sfruttamento diversi, come in 
quello della ripresa televisiva da parte delle emittenti televisive, vedasi 
lettera 8/3/2003, trasmessa dalla emittente locale Teletutto ad altra società 
sportiva, prodotta dai ricorrenti, all'udienza del 25/3/2003);  
  
                   venendo 
all'esame delle specifiche richieste cautelari avanzate dalle tre ricorrenti, 
ritenuto che, in ordine al fumus boni iuris dell'altrui illecito concorrenziale 
lamento, consistente nell'uso, da parte della resistente TIM, di mezzi contrari 
alla correttezza professionale, ex art.2598nn. 2e 3 c.c., sotto il profilo della 
pubblicità ingannevole o meglio sleale, non appare sufficientemente dimostrato, 
nei limiti della suddeta cognizione sommaria, l'illecito in questione, in quanto: 
 
  
1) pur nella distinzione necessaria tra pubblicità ingannevole, disciplinata 
dal D.lgs. 74/1992, illecito lesivo dell'interesse dei consumatori, e pubblicità 
sleale ex art.2598 nn.2 (appropriazione di pregi inesistenti o presentazione 
del proprio prodotto in modo recettivo) e 3 (uso di mezzi non conformi alla 
correttezza professionale) c.c. (C.C. 2020/1982, GADI, 1982, 1585), illecito 
lesivo dell'interesse del concorrente, il carattere ingannevole di un messaggio 
pubblicitario, sia nel suo profilo informativo sia in quello persuasivo, che 
si invochi integrare gli estremi di una condotta di concorrenza sleale ai sensi 
dell'art. 2598 nn.2 e 3 c.c, deve essere individuato alla stregua dei parametri 
e dei criteri fissati dal D.lgs. 74/1992, con l'ulteriore conseguenza che la 
mancanza dell'ingannevolezza preclude ogni ulteriore indagine sulla lesione 
reale o potenziale del concorrente (T:Roma 2/2/1999, G.C. 2000, 1189);  
  
2) secondo l'art.2 lett. B) del D.lgs. 74/1992, è ingannevole "qualsiasi 
pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in errore 
o possa indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta 
o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare 
il loro comportamento economico ovvero che per questo motivo leda o possa ledere 
un concorrnte";  
  
3) è quindi sufficiente l'idoneità del messaggio in primis ad ingannare il 
consumatore ed, in via riflessa, a ledere il concorrente, sotto il profilo dello 
sviamento di clientela e dell'immagine aziendale, e l'ingannevolezza può riguardare 
il contenuto della pubblicità o la sua modalità di presentazione;  
  
4) nell'espletamento dell'attività di controllo e repressione della pubblicità 
ingannevole, l'Autorità Garante ha indubbiamente assunto una posizione di centralità 
in detta materia ed, in particolare, con riguardo alle offerte commerciali tra 
imprese di telecomunicazioni, ha richiesto ripetutamente che, nella prospettazione 
del prezzo dei servizi della telefonia mobile, tutte le informazioni rilevanti 
siano di immediata percezione, complete negli estremi e comunque di agevole 
comprensione (provvedimento n. 7359 del 1/7/1999; provvedimento n. 10239 del 
13/12/2001; provvedimento n. 8455 del 28/6/2000, sub doc.to 60 atti-ricorrenti); 
 
  
5) nella fattispecie, i documenti prodotti dalle ricorrenti a sostegno del 
proprio assunto consistono in a) una brochure o volantino (doc.to 1) diffuso 
da TIM dal titolo "Tutto il calcio sul tuo telefonino", ove sotto la voce "Serie 
A TIM Live" è scritto riceverai le immagini di ogni goal della tua squadra: 
foto, audio e testi per emozioni da rivivere ogni giorno; le squadre disponibili 
sono: Roma, Lazio, Inter, orino, Milan, Juventus", mentre sotto la voce "Squadre 
in campo", si legge "per che preferisce un riassunto complessivo della partita 
TIM offre la sintesi per immagini degli episodi cruciali, con un vivace commento 
giornalistico. Un MMS per ogni tempo di gioco. Le squadre disponibili sono: 
Roma, Lazio, Inter, Torino; b)nella pubblicità comparsa sui siti Internet della 
TIM (doc.ti 2 e 3 in allegato al ricorso) e dell'ANSA (doc.to 4), dove viene 
pubblicizzato il servizio "Serie A TIM Live", con indicazione della possibilità 
di ricevere "in tempo reali" sul telefonino i goal di alcune squadre di calcio, 
tra cui il Milan e la Jucentus; c) nella promozione, sempre da parte di TIM, 
di un pacchetto di vari servizi-calcio (doc.to 9); d) nella sponsorizzazione 
della trasmissione "Mai dire Domenica" del 2/3/2003 (doc.to 20), con lo spot 
"MMS Calcio TIM i goal e le azioni della tua squadra in diretta sul tuo telefonino"; 
e) nello spot televisivo TIM trascritto sub doc.to21 (colloquio tra una intervistatrice 
ed un V.I.P., ove compare il messaggio promozionale "MMS Calcio in tempo reale 
direttamente sul tuo telefonino le immagini dei goal fatti e subiti dalla tua 
squadra del cuore. Una sequenza di foto e testi da rivivere ogni giorno); f) 
nello spot televisivo avente come protagonista il calciatore interista Batistuta; 
g) le ricorrenti lamentano che in dette campagne pubblicitarie la TIM si presenta 
sul mercato come "l'unico operatore di telefonia mobile in grado di offrire 
un pacchetto di "servizi-calcio" onnicomprensivo e rivolto senza distinzioni 
ai tifosi di tutte le squadre del campionato italiano di massima serie", nell'intento 
di fidelizzare i propri clienti e di sminuire, oltretutto, la novità e l'appetibilità 
dei servizi offerti dal nuovo entrante H3G;  
  
          ritenuto che, 
in tutti i messaggi pubblicitari di TIM sopra elencati, vi è per lo più una 
panoramica complessiva dei diversi servizi offerti da TIM (la quale è anche 
sponsor ufficiale, giusta contratto di sponsorizzazione stipulato sin dal 1998 
con la Lega Calcio, del Campionato di Calcio di Serie A, in forza del quale 
la suddetta manifestazione calcistica viene denominata a fini pubblicitari, 
come si può notare sul sito Internet dalla TIM e sul sito Internet della Lega 
Calcio, "Serie A Tim", da non confondere, quindi, con il servizio di telefonia 
mobile "Serie A Tim Live", oggetto del presente giudizio cautelare), in relazione 
al mondo del calcio sui telefoni cellulari ("Voice", messaggi vocali, "SMS", 
messaggi di solo testo, "Diretta Stadio", immagini grafiche, e "MMS", messaggi 
multimediali, immagini+testi+audio, offerti sui soli cellulari GPRS, con immagini 
fotografiche statiche (Serie A TIM Live o in sequenza ("Squadre in campo")) 
e detti messaggi, necessariamente sintetici, salvo specificazione della possibilità 
di acquisire ulteriori informazioni presso i punti vendita TIM sugli specifici 
contenuti (e non sul costo dei servizi, espresso chiaramente), non appaiono 
in sé recettivi e ingannevoli per il consumatore, così da indurlo in errore 
sul contenuto dei vari servizio sul loro costo e sottrarlo, quale potenziale 
cliente alla diretta concorrente H3G, in particolare;  
  
           ritenuto 
che inoltre, in nessuno di detti messaggi promozionali la TIM, la quale da alcuni 
anni offre servizi telefonici sul mondo del calcio, si propone come "unico operatore 
di telefonia mobile in grado di offrire un pacchetto di servizi calcio onnicomprensivo" 
(vedasi peraltro la analoga pubblicità "Videogoal" della H3G, doc.to 32 dei 
ricorrenti) e pertanto le pubblicità relative al servizio "Serie A TIM Live", 
non sono in sé ingannevoli o sleali, in quanto effettivamente, ad oggi, con 
detto sevizio viene offerto all'utente, al costo di un euro, IVA inclusa, un 
MMS contenente l'immagine dei goal delle squadre (un MMS per ogni goal), tra 
cui Milan e Juventus, sul presupposto, quanto a dette due squadre calcistiche, 
del legittimo esercizio del diritto di cronaca;  
  
          ritenuto, anzitutto, 
che non appaiono fondate le eccezioni sollevate dalla resistente e dalle intervenienti, 
inerenti il difetto di rapporto di concorrenza, necessario ai fini dell'applicabilità 
dell'art.2598 c.c., tra la TIM e le due società sportive Milan e Juventus, da 
un lato, e tra la TIM e la società H3G, dall'altro lato:  1) invero, da tempo, 
la stessa giurisprudenza della Suprema Corte ha adottato una nozione allargata 
del requisito del "rapporto di concorrenza", riconoscendone l'esistenza anche 
tra imprenditori che operino in diversi stadi della catena produttivo-distributiva, 
ove la loro attività incida comunque sulla medesima cerchia di clienti finali 
e quindi l'atto compiuto da uno dei concorrenti sia idoneo ad operare uno sviamento 
di clientela in danno dell'altro (C.C. 4458/1997, D.I., 1997, 668), intendendo 
per clientela finale "l'insieme delle domande che il mercato esprime ovvero 
è potenzialmente in grado di esprimere rispetto ad un determinato bisogno o 
a bisogni analoghi" (C.C. 1617/2000);  2) si ha rapporto di concorrenza non solo 
in presenza di una interferenza attuale tra l'oggetto delle rispettive attività 
delle due imprese ma anche di fronte a sviluppi potenziali e prevedibili, in 
termini di rilevante probabilità, che costituiscano le naturali conseguenze 
dello svolgimento di una determinata attività commerciale, considerata nella 
sua naturale dinamicità, ovvero nell'ipotesi di attività preparatoria all'esercizio 
dell'impresa, quando si pongano in essere fatti diretti a dare inizio all'attività 
produttiva (C.C. 1617/2000; C.C. 697/1999; C.C. 10728/1994);  3) Nella fattispecie 
e, con riguardo alle società sportive ricorrenti, sussiste rapporto di concorrenza 
con TIM, in quanto destinatari finali del servizio telefonico offerto a TIM, 
quello "Serie A Tim Live", in particolare intendono soddisfare lo stesso bisogno 
di fruizione (sia pure anche a livello di ricezione dell'informazione corrispondente, 
corredata però dall'immagine visiva) dello spettacolo agonistico, offerto dalle 
società organizzatrici dell'incontro di calcio ai propri consumatori finali, 
sia quelli che hanno pagato il biglietto per accedere allo stadio sia quelli 
che assistono all'incontro attraverso i vari strumenti tecnologici di riproduzione 
visiva, in diretta dell'evento, i cui diritti vengono ceduti, dietro corrispettivo, 
dalle prime;  4) con riguardo poi alla ricorrente H3G è stato documentato che 
la stessa società:      a) ha pacificamente acquisito una delle licenze per la trasmissione 
su telefonia della terza generazione, in tecnologia UMTS;      b) è, come tale, legittimata 
anche ad utilizzare la rete GPRS, evoluzione e sviluppo della rete GSM, per 
lanciare i propri prodotti (sfruttando quindi l'elemento visivo. Principalmente), 
avendo diritto (delibera 2/01/CONS del 10/1/2001 dell'Autorità Garante delle 
Comunicazioni) ad ottenere "il roaming nazionale sulle reti di servizio radiomobile 
di seconda generazione secondo quanto previsto dall'art 5 della delibera n. 
388/00/CONS" (in base al quale gli operatori esistenti aggiudicatari concedono 
ai nuovi entranti il roaming nazionale, vale a dire l'ospitalità sulla propria 
rete mobile che copre una determinata area con il proprio segnale, a condizione 
eque e trasparenti) ed avendone fatto richiesta a TIM in data 11/2/2003;   
   c) 
ha iniziato a raccogliere sottoscrizioni di abbonamenti per i propri servizi 
ed ha cominciato già a fornire ai propri clienti, tra la fine del 2002 ed i 
primi mesi del 2003, su terminali mobili in vendita, alcuni servizi, per quanto 
dedotto anche in sede di udienza del 25/3/2003;      d) in ogni caso, per quanto 
detto sopra, non è necessario, per ritenere sussistente un rapporto di concorrenza, 
che uno dei due imprenditori abbia effettivamente iniziato la propria attività 
ed essendo sufficiente. Al più, che abbia già posto in essere atti preparatori 
all'esercizio dell'attività imprenditoriale;      e) la clientela cui si rivolgono 
TIM e H3G è la medesima, in quanto, anche a volere considerare assolutamente 
diversi i prodotti offerti su tecnologia GPRS (immagini statiche o al più in 
slideshow, veri e propri videoclips) e si tecnologia UMTS (veri e propri filmati 
di qualità e visibilità superiore), H3G, per quanto detto sopra, oltre ad essere 
legittimata ad operare su tecnologia UMTS, ha anche diritto di operare su tecnologia 
GPRS ed ha provveduto già a richiedere ad uno degli operatori già esistenti 
ed operanti sul territorio, la TIM, il roaming nazionale;  
  
          ritenuto poi, 
con riguardo specifico all'esercizio del diritto di cronaca, opposto dalla resistente 
e dalle intervenienti, al fine di legittimare, limitatamente al servizio "Serie 
A TIM Live", l'uso, in assenza di cessione, da parte delle società sportive 
Milan e Juventus titolari, dei relativi diritti di diffusione, su tecnologia 
GPRS e UMTS, delle immagini, in numero, attualmente, limitato (due fotogrammi), 
delle azioni salienti delle partite di calcio c.d. "casalinghe", disputate, 
nel Campionato di Serie A, dalle squadre del Milan e della Juventus, che:  
  
1)  da quando si è avviata la diffusione 
delle gare sportive, dapprima attraverso mezzi radiofonici e poi televisivi 
(ed oggi la telefonia mobile o la Rete Internet), è sorto un dibattito sul conflitto 
tra gli organizzatori, legittimati al loro sfruttamento economico, in via esclusiva, 
primaria e secondaria e quindi anche nelle varie forme di produzione e trasmissione, 
ed i terzi, che intendono sfruttare, a scopo commerciale, la manifestazione 
sportiva attraverso riprese televisive o radiofoniche ovvero che intendono riprendere 
e diffondere l'evento a scopo meramente informativo, nell'esercizio del diritto 
di cronaca;  2) gli organizzatori degli incontri, quali imprese, e quindi, con 
riguardo al Campionato nazionale, le società titolari delle squadre ospitanti 
che gareggiano in luoghi chiusi, gli stadi (accessibili ad un pubblico pagante), 
hanno indubbiamente, in base al generale principio consacrato dall'art.41 Cost., 
un potere dispositivo sullo spettacolo sportivo, che rappresenta, oltre che 
un fatto agonistico, il prodotto principale della loro attività economica (C.C. 
2188/1963; T. Roma 21/7/1978, F.I., 1978, 2318; A.Roma 10/11/1980, F.I. 1981, 
520; P.Roma 3/7/1981, D. Aut. 1982, 280; T. Catania 20/10/1988, Riv. Dir. Comm. 
1990, II, 251; P. Roma 10/12/1992, AIDA, 1994, II, 222/1) ;  3) Secondo una certa 
interpretazione il diritto dell'organizzatore dello spettacolo sportivo calcistico 
sarebbe assimilabile al diritto dell'autore di un'opera dell'ingegno e quindi 
si configura come diritto assoluto, con estensione della relativa tutela anche 
nelle forme secondarie di utilizzazione, per cui deve ritenersi comunque illecita 
l'appropriazione dell'opera altrui, a prescindere dalla quantità e dalle modalità 
di diffusione, essendo lecita solo « la notizia della programmazione delle partite 
e del risultato finale » (P.Roma 18/9/1987, Riv. Dir. Sport. 1989, 72; su posizioni 
analoghe anche P.Roma 10/12/1992, AIDA, 1994, II, 222/1 ed in Riv.Dir.Sport. 
1993, 512);  4) l'accostamento della gara sportiva all'opera dell'ingegno viene 
però contestato da chi osserva che, al di là della sua mancata inserzione negli 
artt. 1 e 2 L.633/1941, elencazione questa non tassativa, lo schema di gioco 
consiste in regole articolate in forma essenziale e non in un progetto ideativi 
in sé compiuto (C.C. 1264/1988), nel cui ambito l'attività dei giocatori si 
sviluppa, sul campo, in maniera non del tutto prevedibile, in gran parte affidata 
al caso, per cui ciò che manca, rispetto all'opera teatrale, "è la finzione, 
che implica preordinazione";  5) peraltro le gare sportive di calcio, a determinati 
livelli. Costituiscono anche avvenimenti di vasta risonanza nel pubblico e non 
possono sottrarsi alle esigenze della cronaca giornalistica, tutelato direttamente 
dall'art. 21 Cost., e si è cercato quindi di trovare un contemperamento, in 
difetto di convenzione tra le parti o di disciplina legislativa, tra i due diritti, 
che trovano entrambi riconoscimento in sede di Carta Costituzionale, con gli 
artt. 41 e 21, principalmente con riferimento alla cronaca visiva (in quanto 
la radiocronaca sportiva ha indubbiamente una minore capacità di riproduzione 
dello spettacolo agonistico, implicando una forte capacità di immaginazione 
nell'ascoltatore);  6) così, a livello giurisprudenziale, contrariamente all'orientamento 
sopra  richiamato sub 3 (che configura in capo alla società sportiva un 
diritto assoluto erga omnes, impermeabile rispetto a qualsiasi tipo di limitazione 
o di interferenza) è stata ritenuta lecita: a) una "cronaca cinegiornalistica 
e televisiva.contenuta in un sintetico resoconto della manifestazione, sufficiente 
a darne notizia al teleutente dellavvenimento sportivo", purchè sempre "in 
differita" e mai in contemporanea allo svolgimento dell'incontro, non potendo 
essa consistere "nella diffusione dell'intero spettacolo o di una larga parte 
di esso.o di una serie di sequenze eccedente una rapida sintesi", con necessità 
quindi di precisi limiti sia relativi alla durata delle riprese visive sia relativi 
al momento della loro trasmissione (T.Roma 21/7/1978; F.I., 1978, 2318; P.Roma 
26/11/1977, Temi Romana, 1977, 630);      b) una cronaca televisiva dell'evento corredata 
da solo "immagini statiche"  e non attuata mediante "la telediffusione 
dello spettacolo nella dinamica del suo svolgimento", così da "informare il 
pubblico.circa la manifestazione da altri organizzata, senza però offrirgli 
nel contempo, in proprio, a proprio intuitivo profilo, lo spettacolo frutto 
dell'attività altrui", offrendo "la notizia dello spettacolo e non lo spettacolo 
come notizia" (A.Roma 10/11/1980, F.I. 1981, 520, da notare che in detta pronuncia 
non venisse affrontato il problema della differita o diretta della ripresa televisiva, 
trattandosi di un appello promosso, rispetto alla sentenza del Tribunale di 
Roma del 21/7/1978, sopra richiamata, dall'emittente televisiva che si doleva 
soltanto di no potere trasmettere, pur in differita, l'intero avvenimento sportivo 
e di doverne trasmettere, sulla base delle sentenza di primo grado solo una 
breve sintesi);  
  
          rilevato che 
la Lega Calcio (salva naturalmente la cessione di singoli diritti da parte delle 
varie società sportive ospitanti le gare) ha regolamentato (da ultimo per la 
stagione sportiva 2002-2003, doc.ti 49-50 atti ricorrenti):  1) l'esercizio della 
cronaca radiofonica, fissando una "finestra informativa di tre minuti ogni quindici 
minuti di gioco, fino ad un massimo di tre finestre per ognuno dei due tempi 
di gara", finestre non frazionabili e non cumulabili;  2) l'esercizio della cronaca 
televisiva per ogni giorno di calendario solare nel quale si svolgono incontri 
del campionato di calcio di Serie A TIM e di Serie B TIM (sponsor ufficiale), 
fissando limiti all'utilizzazione delle riprese audiovisive autorizzate "esclusivamente 
in differita nell'ambito dei telegiornali e delle trasmissioni che abbiano contenuto 
informativo dopo le 20.30 se riferite alle partite pomeridiane con orario di 
inizio entro le 15.00, dopo le 22.30 se riferite alle partite pomeridiane con 
orario di inizio entro le ore 18.00; dopo le 24.00 se riferite a quelle serali", 
con durata massima di utilizzo delle immagini di tre minuti per singola partita, 
nonché divieto per le emittenti televisive di fare uso delle riprese visive 
e sonore per la commercializzazione in generale nel settore multimediale;  3) 
l'accesso gratuito allo stadio per i fotografi accreditati dalla Società ospitante, 
in occasione delle gare ufficiali, ed anche l'accesso al recinto di gioco;  
  
          rilevato che 
non risulta invece regolamentato, neppure a livello di Lega Calcio, il settore 
dello sfruttamento delle immagini sui dispositivi di telefonia mobile, ma è 
stata prodotta dai ricorrenti, all'udienza del 25/3/2003, una bozza dei "New 
Media Rights", elaborata dalla UEFA, ancora in via di definitiva approvazione 
da parte degli organi competenti, dove sotto la voce "Wireless segment principles", 
viene prevista una disciplina dello sfruttamento, in capo alla UEFA ed ai singoli 
Club, quanto alle partite UCL, delle immagini "fisse o in movimento su dispositivi 
mobili", in diretta o in quasi diretta ("still images and moving images on mobile 
divices" "live" o "near live");  
  
          rilevato che 
il legislatore nazionale è poi intervenuto, in materia radiotelevisiva e con 
riguardo alle emittenti televisive in ambito locale, con il D.L. 323/1993 e 
quindi con la Legge di conversione 422/1993, dove all'art.5 è stato previsto 
che "è consentita, ai fini e nei limiti dell'esercizio del diritto di cronaca, 
l'acquisizione e la diffusione di immagini materiali o sonore e di informazione 
su tutte le manifestazioni di interesse generale che interessano il bacino di 
utenza oggetto della concessione", mentre il legislatore comunitario con la 
Direttiva 97/36/CE del Consiglio del 30/6/1997 ha stabilito, all'art.3 bis, 
che ogni Stato membro può adottare misure volte ad assicurare la trasmissione 
non in esclusiva", da parte delle emittenti televisive, di eventi di "particolare 
rilevanza per la società" e l'Autorità Garante delle Comunicazioni, con delibera 
n.??2/1999, ha fissato una lista di eventi considerati "di particolare importanza 
per la società", non inserendovi peraltro le partite del campionato nazionale 
di Serie A (da notare che invece A.Roma 15/1/2001, nella vicenda Strema-Telepiù, 
ha ritenuto, in ambito però di applicazione dell'antitrust, mercato rilevante 
proprio quello dell'acquisizione dei diritti televisivi delle partite di calcio 
riguardanti il Campionato nazionale soprattutto di Serie A");  
  
         ritenuto che:  1) va 
condivisa quell'opinione dottrinale secondo la quale il diritto d'informazione 
non ricomprende necessariamente il libero accesso alle fonti di informazione, 
in quanto la libertà di informazione come forma di espressione della libertà 
di manifestazione del pensiero viene tutelata dalla Costituzione non come diritto 
ad ottenere informazioni anche invito domino ma come diritto ad essere informati 
limitatamente alle sole fonti accessibili;  2) il diritto di cronaca non comporta 
pertanto la possibilità di esercitare un autonomo potere giuridico sulla fonte 
materiale del fatto oggetto di interesse, laddove tale oggetto appartenga alla 
sfera giuridica o privata di un altro soggetto, in quanto la ratio del diritto 
costituzionalmente garantito sta nel diritto all'informazione dell'utente e 
non in uno sfruttamento commerciale di tipo concorrenziale;  3) quindi va riconosciuto 
all'ente organizzatore della partita di calcio il diritto di stabilire le modalità 
di accesso strumentale alla diffusione della manifestazione sportiva;  4) con 
riguardo alla trasmissione di immagini della manifestazione sportiva, non espressamente 
convenuta con accordi negoziali o accordi collettivi tra associazioni di categoria, 
importanza fondamentale assume la ratio dell'utilizzazione (ad es. l'inserzione 
all'interno di un notiziario, alieno da fini di promozione commerciale, o di 
un programma comico, del tutto distante dall'ambito sportivo) e la tempistica 
sia della durata degli spezzoni utilizzati sia della collocazione temporale 
degli stessi rispetto all'evento;  5) il diritto di informazione non può essere 
utilizzato per giustificare l'utilizzazione dello spettacolo sportivo da parte 
di soggetti estranei all'organizzazione sportiva e spinto sino al punto di assicurare 
la libera diffusione in diretta di estratti significativi della manifestazione 
e della competizione sportiva, in quanto esso è finalizzato ad informare il 
pubblico dell'avvenimento, delle modalità del suo svolgimento, del suo esito 
ma non può consentire la riproduzione della manifestazione sportiva attraverso 
riprese filmate ed immagini diffuse durante lo svolgimento della gara;  6) non 
è sufficiente distinguere tra cronaca consentita, se realizzata con immagini 
statiche ( a prescindere dalla loro qualità o visibilità), e spettacolo, realizzato 
con immagini dinamiche, in quanto anche immagini statiche possono essere spettacolari, 
soprattutto laddove raffigurino l'azione cruciale del goal e vengano ricevute 
e visionate quando ancora è vivo il pathos creato dall'evento sportivo;  7) può 
essere utile il richiamo all'art.70 della L.633/1941, norma che consente "il 
riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera, per 
scopi di critica, di discussione ed anche di insegnamento" ma "nei limiti giustificati 
da tali finalità e purchè non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica 
dell'opera";  8) nell'ambito della normativa sulla concorrenza sleale per appropriazione 
di pregi, consistenti nella realizzazione stessa dello spettacolo agonistico, 
deve essere quindi considerata illegittima la appropriazione integrale del servizio 
spettacolo o di brani dell'evento sportivo che pur brevi non vengano diffusi 
successivamente alla manifestazione ma contestualmente al suo svolgimento, con 
modalità tali da interferire con la normale attività di sfruttamento delle immagini 
da parte del titolare; 8) la concorrenza sleale per appropriazione di pregi 
dei prodotti e dell'impresa altrui, di cui al n.2 dell'art.2598 c.c., ricorre 
infatti quando un imprenditore "in forme pubblicitarie od equivalenti attribuisce 
ai propri prodotti od alla propria impresa pregi, quali ad esempio medaglie, 
riconoscimenti, qualità indicazioni, requisiti, virtù, da essi non posseduti, 
ma appartenenti a prodotti od all'impresa di un concorrente, in modo da perturbare 
la scelta dei consumatori" (C.C. 9387/1994; C.C. 6928/1983), peraltro pur mantenendo 
ferma la distinzione d'identità tra i diversi prodotti (a differenza di quanto 
si verifica nella condotto, con fusoria, dell'imprenditore che, utilizzando 
segni distintivi altrui, viene a confondere la propria attività con quella del 
concorrente, come descritto dall'art.2598 n.1 c.c, C.C. 1310/1986);  
  
          ritenuto che 
pertanto, nella fattispecie, la riduzione operata da TIM, a partire dal 7/12/2002, 
nell'ambito del servizio di telefonia mobile denominato "Serie A TIM Live", 
del numero di fotogrammi (due), ritraesti immagini salienti (l'azione del goal 
ed una azione di gioco successiva) della partita di calcio, disputata in casa, 
nel Campionato nazionale di serie A, dalle squadre del Milan e della Juventus, 
da cui essa TIM non ha acquisito i diritti di sfruttamento economico, non è 
sufficiente ad escludere l'illiceità della condotta, ai sensi dell'art.2598 
nn.2 c.c. (con riguardo alle società sportive, organizzatrici degli incontri 
agonistici e titolari del diritto di sfruttamento economico con le più varie 
tecnologie, ed alla società H3G, licenziataria in esclusiva del relativo diritto 
di trasmissione su tecnologia GPRS  e UMTS), attesa la spettacolarità intrinseca 
alle immagini in questione, raffiguranti aspetti salienti della partita (anzi 
l'azione cruciale del goal) e la tempistica stessa della trasmissione delle 
immagini, effettuate a 20'-30' dal goal ma comunque, salvo casi particolari 
(documentati dalle intervenienti), durante lo svolgimento dell'incontro e prima 
della sua chiusura, il che determina una illegittima anteprima dello spettacolo 
calcistico, rispetto ai tradizionali e convenzionali canali di diffusione, ed 
esclude che si verta in ipotesi di legittimo esercizio del diritto di cronaca 
e di mera informazione sul risultato;  
  
          ritenuto che 
inoltre la condotta di TIM appare anche illecita, nei limiti della presente 
cognizione sommaria, sotto il profilo contrattuale, con riferimento alle società 
Milan, in quanto l'utilizzo sui telefoni cellulari, attraverso la tecnologia 
GPRS, a fini di sfruttamento commerciale, da parte di TIM delle immagini delle 
partite casalinghe disputate dal Milan nel Campionato di Serie A, integra anche 
una violazione della clausola, contenuta nel contratto di sponsorizzazione, 
stipulato tra Milan e TIM il 4-28/12/2000 (con effetti sino al 30/6/2004), o 
meglio nel successivo "Addendum", concluso il 7/5/200?, con il quale è stato 
pattuito espressamente che "TIM non ha diritto di sfruttare le immagini della 
squadra del Milan attraverso mezzi tecnologici di comunicazione quali.le tecnologie.GPRS, 
UMTS o successive generazioni", considerato che, da un lato, non si ravvisa, 
nell'ampiezza della clausola, un limite del divieto, nel senso voluto da TIM, 
vale a dire il suo riferirsi al solo utilizzo delle immagini per scopi pubblicitari 
diversi da quelli descritti nel contratto e, dall'altro lato, non si verte, 
per quanto detto sopra, in tema di diritto di informazione;  
  
         tanto premesso in punto 
di fumus, deve osservarsi che ricorre anche il requisito del periculum, richiesto 
dall'art.700 c.p.c., atteso che, da un lato, permane il pericolo di aggravamento 
del pregiudizio lamentato dalle ricorrenti (tuttora in itinere), di difficile 
quantificazione economica, consistente nel possibile annacquamento del diritto 
di sfruttamento degli eventi agonistici, nello sviamento di clientela, nella 
perdita di avviamento e di immagine e, quanto in particolare alla H3G, nella 
possibile perdita di interesse e di appetibilità della clientela verso un servizio 
innovativo quale quello offerto da detto nuovo gestore di telefonia della terza 
generazione (in presenza dell'offerta di TIM, già presente da tempo sul mercato 
della telefonia mobile, di un servizio "live" di immagini di squadre, sia pure 
in tecnologia, qualitativamente inferiore, GPRS, comprensivo, tra le altre, 
anche delle squadre del Milan e della Juventus), e, dall'altro lato, la sussistenza 
dello stesso requisito non può essere negata per il solo fatto che la condotta 
asseritamene illecita è iniziata oltre sei mesi addietro, poiché essa non è 
avvenuta, per quanto sopra detto, con la tolleranza ed il conseguente disinteresse 
degli aventi diritto ma a fronte e malgrado la loro precisa opposizione (rectius, 
in particolare delle società Milan e Juventus, titolari dei diritti di sfruttamento 
economico, concessi in licenza esclusiva a H3G, sin dalla iniziale pubblicità 
ed attivazione del servizio da parte di TIM);  
  
          ritenuto che 
pertanto, allo stato, in attesa dell'istaurazione del giudizio di merito, è 
opportuno inibire, in via provvisoria, proprio per impedire un potenziale aggravarsi 
degli effetti pregiudizievoli lamentati dalle ricorrenti, alla resistente TIM: 
a) la trasmissione e diffusione sui telefoni cellulari, con il servizio denominato 
"Serie A TIM Live", attraverso la tecnologia GPRS (non ravvisandosi la necessità 
di estensione della inibitoria alla tecnologia UMTS, implicante pacificamente 
la trasmissione non di immagini statiche ma di filmati, necessitanti, per ammissione 
della stessa TIM, di specifica cessione dei diritti da parte delle società sportive, 
o tanto più alle "successive generazioni ed ad ogni altra tecnologia", per difetto 
di determinatezza), delle immagini relative alle azioni salienti delle gare 
(c.d. casalinghe, secondo le regole sportive), disputate dalle squadre delle 
due società Milan A.C. spa e Juventus F.C. spa, con le attuali modalità sopra 
descritte e principalmente durante lo svolgimento dell'incontro di calcio e 
non prima della sua chiusura (non possono essere fissati dal giudice, in positivo, 
specifici limiti temporali di trasmissione dopo il termine della partita, in 
difetto,a l riguardo, di regolamentazione patrizia o legislativa); b) l'indicazione, 
in conseguenza, nella pubblicità e promozione del relativo servizio di telefonia 
mobile denominato "Serie A Tim Live", tra le "squadre disponibili" all'interno 
degli MMS (Multimedia Messaginig Service), delle squadre del Milan e della Juventus; 
 
  
          ritenuto che 
le spese andranno liquidate all'esito del giudizio di merito, da instaurare 
nel termine perentorio di gg. Trenta;  
  
PQM  
  
          In parziale accoglimento 
del ricorso ex art.700 c.pc., presentato ante causam in data ?2/3/2003, dalla 
Juventus F.C. sspa, dalla Milan A.C. spa e dalla H3G spa, in persona dei rispettivi 
legali rappresentanti p.t. (...omissis...), nei confronti della resistente TIM 
spa, in persona del legale rappresentante p.t. (...omissis...), e con l'intervanto 
volontario delle società Ansa-Agenzia Nazionale Stampa Associata soc.coop. a.r.l. 
e Ansaweb spa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. (...omissis...), 
nel contraddittorio delle parti:  
  
I)                    inibisce 
alla resistente TIM spa la trasmissione e diffusione sui telefoni cellulari, 
con il servizio denominato "Serie A TIM Live", attraverso la tecnologia GPRS, 
delle immagini relative alle azioni salienti delle gare (c.d. casalinghe, secondo 
le regole sportive), disputate dalle squadre delle due società Milan A.C. spa 
e Juventus F.C. spa, con le attuali modalità, descritte in motivazione, e principalmente 
durante lo svolgimento dell'incontro di calcio e non prima della sua chiusura; 
 
  
II)                  inibisce 
altresì alla resistente TIM spa l'indicazione, nella pubblicità e promozione 
del relativo servizio di telefonia mobile denominato "Serie A Tim Live", tra 
le "squadre disponibili" all'interno degli MMS (Multimedia Messaging Service), 
delle squadre del Milan e della Juventus;  
  
III)               rigetta 
il ricorso relativamente alla richiesta di inibitoria provvisoria concernete 
una asserita pubblicità sleale attuata dalla resistente;  
  
IV)               spese 
all'esito del giudizio di merito, da instaurare nel termine perentorio di gg. 
Trenta.  
  
Si comunichi.  
  
Roma 29/3/2003  
  
Il G.D. 
  
Depositato in cancelleria  
  
Roma, lì 31/3/2003 
             
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