N. 62/05 TLMC
N. 2082/05 RGNR Venezia
Il Tribunale in composizione collegiale formato da:
dott. Angelo Risi Presidente
dott.ssa Priscilla Valgimigli Giudice
dott.ssa Roberta Poirè Giudice
pronunciandosi:
sul riesame proposto da XXXXX, nato a...... il......, avverso il decreto del GIP di Venezia che, in data
24.2.2005, ha disposto il sequestro del personal computer e delle relative
periferiche in relazione al reato ex art. 600 ter comma 3 c.p.
OSSERVA
Nell'ambito di una complessa indagine svolta in collaborazione con le Polizie
Giudiziarie di altri paesi europei e, altresì, su sollecitazione di privati
che, utilizzando programmi di file sharing, si erano imbattuti in files recanti
immagini di pornografia minorile, la Polizia Postale, accertava, con attività
sottocopertura regolarmente autorizzata, che alcuni programmi di files sharing
denominati Kazaa, Imesh e Grokster venivano utilizzati, altresì, per la
condivisione di immagini di bambini ripresi in atteggiamenti o comportamenti
sessuali.
L'odierno ricorrente veniva individuato in base alle informazioni tecniche
fornite dalla Polizia norvegese, informazioni che, elaborate secondo le
modalità compiutamente spiegate nell'informativa del 14.2.2005, consentivano
di identificare l'utente XYZ quale soggetto che in data 24 marzo e 28
marzo 2004 aveva messo in condivisione - e quindi divulgato - tre files e
ventisette fotografie pornografiche riproducenti bambini, scaricandole dalla
rete e collocandole sul proprio hard disk mediante il programma KAZAA.
Attraverso gli indirizzi utilizzati in quelle occasioni dall'utente si
risaliva ai "file di log" (acquisiti mediante i rituali provvedimenti del
Giudice per le Indagini Preliminari) dell'utente stesso e quindi, all'utenza
telefonica di cui è titolare YYYYY, padre dell'odierno ricorrente XXXXXX..
Il provvedimento oggetto del presente riesame è il decreto del PM con cui, in
data 24.2.2005, è stata disposta la perquisizione locale dell'abitazione, e
pertinenze, dell'indagato con conseguente sequestro del p.c., delle relative
periferiche e dei supporti informatici in quanto necessari ai fini della prova.
Il suddetto decreto veniva eseguito in data 17.3.2005; in quella occasione XXXXX indicava alla P.G. le directory su cui erano archiviate immagini e filmati
del genere e consegnava 11 CD ROM contenenti materiali dello stesso genere anch'essi
sequestrati.
Con il presente ricorso XXXXX, osservato che il computer sequestrato era stato acquistato in epoca
successiva ai fatti contestati e che, pertanto, non poteva essere considerato
corpo di reato, contesta la sussistenza del fumus di reato (sotto il profilo che
l'impiego dei programmi di files sharing non concretizzerebbe il concetto di
divulgazione richiesto dal comma 3 dell'art. 600 ter c.p.) e la sussistenza
della finalità probatoria del sequestro esteso alle componenti ulteriori
rispetto all'hard disk.
Lamenta, poi, la carenza di motivazione del provvedimento impugnato e l'irritualità
dell'accesso al domicilio informatico senza previa autorizzazione dell'A.G.
Esaminati gli atti e ad esito della camera di consiglio il Collegio ritiene
che il ricorso sia infondato.
Sussiste il fumus del reato contestato.
I programmi di files sharing, consentendo di ricercare un file in rete e, una
volta trovatolo, di scaricarlo salvandolo sul proprio P.C., permettendo,
contestualmente, ad un numero indeterminato di altri utenti di prelevare a loro
volta, i files messi in condivisione da chi sta scaricando, sono uno strumento
di divulgazione che si rivolge ad un numero indefinito di destinatari, con la
conseguenza che l'utente di tali programmi pone senz'altro in essere la
condotta contemplata dall'art. 600 ter comma 3 c. (si vedano, in proposito,
tra le altre, le sentenze della S.C. 11.2.20/ 3.2.03 N. 4900 e 11.2.2002 n.
5397).
Premesso, poi, che in questa sede può solo dibattersi circa la sussistenza del
fumus del reato, e non già della gravità indiziaria individualizzata -
richiesta quale condizione legittimante della cautela personale ma non già di
quella reale - deve nondimeno osservarsi che nel presente caso sussistono
evidenti elementi concreti per ritenere il protagonismo delittuoso del
ricorrente, stante l'uso del nome XYZ (facilmente riconducibile al nome XXXXX) e, soprattutto, il contegno serbato in occasione della perquisizione,
quando XXXXX ha spontaneamente consegnato i Cd Rom compromettenti ed indicato
la directory contenente le immagini ricercate.
Nessuna violazione a norme procedimentali sembra, poi, sussistere atteso che
dagli atti emerge come sia l'attività sottocopertura che l'acquisizione dei
dati relativi al traffico telematico siano stati ritualmente autorizzati,
rispettivamente, ai senti dell'art. 14 L. 269/98 ed ex L. 45/04 e D.lo
196/036.
Passando a considerare la strumentalità dei beni sequestrati rispetto alle
finalità di indagine, deve, innanzi tutto, escludersi la carenza di motivazione
in capo al decreto del P.M. avendo l'inquirente spiegato sufficientemente che
"nel personal computer, nelle relative periferiche nonché nei supporti
informatici potrebbero essere conservate le immagini di pornografia infantile"
costituenti prova dell'ipotizzato reato sub indagine.
Evidente, quindi, che, contariamente a quanto assume la difesa, il computer
sequestrato è stato utilizzato per la realizzazione del reato de quo
(quantomeno su di esso sono state riversate le immagini previamente scaricate,
non essendo, comunque, decisivo lo scontrino fiscale prodotto che en potrebbe
riferirsi ad un secondo elaboratore acquistato, ad esempio, per dono o per conto
di terzi), allo stato attuale non pare accoglibile la richiesta di limitare il
sequestro al solo hard disk.
Le acquisizioni fino ad oggi effettuate, infatti, sembrano dimostrare
sufficientemente che il ricorrente abbia divulgato, in talune occasioni,
immagini di pornografia infantile avvalendosi del programma di condivisione di
files Kazaa ma, certamente, sono insufficienti a ricostruire con esattezza la
dimensione, frequenza e durata dell'attività delittuosa, ciò che potrò
essere stabilita solo attraverso un approfondito esame tecnico della
strumentazione informatica.
Un parziale restituzione è, in questa fase, prematura non potendosi escludere
che la disponibilità di tutto il materiale sequestrato possa consentire, o
comunque facilitare, operazioni tecniche più complesse quali, ad esempio, la
ricerca di tracce files già scaricati e, successivamente, cancellati con
conseguente possibilità di concretizzare e circostanziare adeguatamente l'ipotesi
investigativa.
P.Q.M.
Visto l'art. 324 c.p.p.
RIGETTA il riesame proposto da XXXXX avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal P.M. di Venezia in
data 24.2.2005 e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali di
fase.
Venezia, 31.3.2005.
|