Tribunale di Verona - Ordinanza 9 marzo 2003 (Chievo c. TIM-ANSA)
Il Giudice designato per la trattazione del
procedimento cautelare promosso ante causam,
sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 28
febbraio 2003, esaminati gli atti ed i documenti di causa,
osserva quanto segue.
L' A.C. Chievo Verona s.r.l.
ha chiesto, con un ricorso ex art. 700 c.p.c., che venisse
inibito alla Telecom Italia Mobile s.p.a. e alla A.N.S.A. la trasmissione e la diffusione sui telefoni
cellulari con tecnologia GPRS, nonché con qualsiasi altro
genere di tecnologia sui mezzi di comunicazione mobile, di
immagini, statiche e/o in movimento, della partita di calcio Chiedo/Inter del giorno 15 febbraio 2003 alle ore 18.00 e
inibiva la trasmissione e la diffusione sui telefoni cellulari
con tecnologia GPRS, nonché con qualsiasi altro genere di
tecnologia sui mezzi di comunicazione mobile, di immagini
delle partite casalinghe del Chievo Verona s.r.l.,
deducendo che la TIM -che ha acquisito, a fronte di un elevato
corrispettivo, i diritti di diffusione attraverso telefono
cellulare delle partite casalinghe del Campionato di calcio
italiano organizzate da talune squadre- ha la pretesa di fare
identico uso, senza chiedere alcuna autorizzazione al Chievo Verona
s.r.l., anche delle immagini delle partite casalinghe da
questo organizzate e, in relazione alle quali, il Chievo
Verona s.r.l., aveva ceduto in esclusiva alla MP WEB, che
era in procinto di entrare sul mercato, i diritti di
sfruttamento economico delle immagini. Peraltro, la società
ricorrente, sosteneva che la diffusione da parte della TIM di
immagini audiovisive (i c.d. MMS e, cioè, i Multimedia
Message Service su piattaforma GPRS) delle partite
casalinghe del Chievo Verona s.r.l., in formato slideshow (sequenza di fotogrammi scattati in tempi
ravvicinati tra loro) e in tempo reale (o in near live
e cioè in leggera differita), non rappresentando un legittimo
esercizio del diritto di cronaca e integrando un'ipotesi di
concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 n.2 c.c., provocava
"una turbativa nelle relazioni contrattuali altrui" e
generava "un pregiudizio patrimoniale sofferto dal titolare
del diritto di credito", esponendo "il Chievo Verona
s.r.l. a possibili azioni da parte di MB WEB, quest'ultima in
procinto di entrare sul mercato proprio facendo uso dei
diritti GPRS che impunemente TIM continua a pubblicizzare e
utilizzare".
II.
Nell'immediatezza della partita
casalinga Chievo Verona/ Inter del 15.2.2003, il Giudice
designato emetteva, inaudita altera parte, il
provvedimento cautelare richiesto e fissava l'udienza di
comparizione delle parti nel corso della quale i resistenti si
costituivano ritualmente in giudizio chiedendo il rigetto
delle domande attoree ed evidenziando le omissiva, infondata e
in veritiera prospettazione in fatto della società
ricorrente.
III.
La Telecom Italia Mobile
s.p.a. deduceva, in rito, a)
l'incompetenza territoriale del giudice adito in quanto, avuto
riguardo a ciascuno dei diversi criteri di collegamento
suscettibili di determinare la competenza territoriale,
sussisteva rispetto a ciascuno di essi la competenza
territoriale del Tribunale di Roma, b) il difetto di
legittimazione attiva della società ricorrente in quanto, se
il diritto che il Chievo Verona s.r.l. intendeva
tutelare in via d'urgenza nel presente giudizio era il diritto
allo sfruttamento economico delle partite di calcio - come
sembrava emergere dalla confusa ricostruzione di parte
ricorrente - anziché il diritto di credito conseguente e
connesso al contratto dalla stessa sottoscritto con MB WEB, la
stessa era allora carente di legittimazione attiva, e c)
l'inammissibilità del provvedimento inibitorio ex
adverso richiesto, dato il rimedio non generale
dell'inibitoria. Sosteneva, nel merito, l'assoluta
insussistenza del fumus boni
iuris della
domanda cautelare proposta (atteso che, contrariamente a
quanto sostenuto dalla società ricorrente in una
rappresentazione dei fatti artatamente fuorviante ed in
veritiera, il servizio " SERIE A TIM LIVE" - oggetto di
censure da parte della società ricorrente- non rappresentava
lo sfruttamento economico di un evento spettacolare bensì il
legittimo esercizio del diritto di cronaca, come tale mai
censurabile. La Telecom Italia Mobile s.p.a. sosteneva
che, in virtù di uno specifico contratto, ANSAWEB forniva alla
TIM un prodotto composto da fotografie e news relative alle
partite di calcio di alcune squadre partecipanti al campionato
di calcio di serie A (attualmente solo Juventus, Torino, Inter,
Milan, Lazio e Roma) allo scopo di fornire un
aggiornamento sui risultati parziali dell'incontro in
occasione della realizzazione di ciascun goal: tecnicamente il
servizio consisteva nell'invio di una serie di frames,
quali la copertina del servizi, il risultato parziale della
partita, tre immagini fisse di diverso contenuto, non in
sequenza, relative al goal realizzato (una relativa
all'azione, una successiva al goal e un primo piano del
calciatore che ha segnato ed il commento in formato testo) e
l'assoluta insussistenza del periculum in mora (atteso
che il pregiudizio lamentato dalla società ricorrente e di cui
verrà chiesto il risarcimento nel successivo giudizio di
merito - esposizione del "Chievo Verona s.r.l. a possibili
azioni da parte di MP WEB, quest'ultima in procinto di entrare
sul mercato proprio facendo uso dei diritti GPRS che
impunemente TIM continua a pubblicizzare e utilizzare" -
era collegato alla lesione di un diritto di credito, vantato
dal Chievo Verona s.r.l. nei confronti della MP WEB in
virtù del contratto di cessione dei diritti di sfruttamento
economico delle immagini delle partite casalinghe, e
consisteva in un danno di carattere patrimoniale per sua
natura pienamente risarcibile tenuto, altresì, conto delle
dimensioni e consistenze economiche delle società
resistenti).
V.
L'ANSA
coop.a.r.l. deduceva, in rito,
l'incompetenza territoriale del giudice adito in quanto, avuto
riguardo a ciascuno dei diversi criteri di collegamento
suscettibili di determinare la competenza territoriale,
sussisteva rispetto a ciascuno di essi la competenza
territoriale del Tribunale di Roma, e, nel merito
l'insussistenza del fumus boni iuris della domanda
cautelare attorea in quanto, contrariamente a quanto affermato
dalla ricorrente la quale ha prospettato che i servizi MMS
Calcio di TIM venivano realizzati attraverso la trasmissione
di sequenze di immagini in movimento con la tecnica delle
slide-show, gli MMS oggetto della presente controversia
diffondevano una o due immagini dell'evento, statiche e non in
sequenza tra loro (non riproducenti in alcun modo l'azione) a
corredo dell'informazione testuale e venivano inviate quasi
sempre a fine partita e a notevole distanza di tempo
dell'evento raffigurato, tutto ciò nell'esercizio del diritto
di cronaca e senza alcuna lesione di diritti di sfruttamento
economico altrui. L'A.N.S.A. precisava di aver scientemente
scelto, nella realizzazione del sevizio "SERIE A TIM", di non
impiegare la tecnica degli "slideshow", ovvero
fotografie scattate in sequenza in tempi ravvicinati tra loro,
idonee queste, ad evocare il movimento e l'"evento", in quanto
potendo essere assimilate alla videoclip di un'azione
necessitavano per la loro diffusione, la titolarità del
diritto di sfruttamento economico. Deduceva, infine,
l'insussistenza del periculum in
mora per
difetto dell'irreparabilità del pregiudizio avendo, il diritto
vantato dal Chievo Verona s.r.l. nei confronti della
cessionaria dei diritti allo sfruttamento economico, contenuto
patrimoniale con conseguente piena risarcibilità dei danni
conseguenti e non essendo stato prospettato alcun rischio di
lesione interessi non patrimoniali.
V.
La ricorrente, sollecitata nel corso
dell'udienza di comparizione a prendere posizione sulle
eccezioni avversarie di incompetenza territoriale del giudice
adito ed a fornire chiarimenti, uscendo dell'ambiguità, sulla
natura del diritto a cautela del quale aveva chiesto la tutela
d'urgenza - diritto di credito avente la sua fonte nel
rapporto contrattuale concluso con la MP WEB, cessionaria del
diritto di sfruttamento economico delle immagini delle partite
casalinghe del Chievo Verona s.r.l., oppure proprio
diritto assoluto allo sfruttamento economico delle predette
immagini - e sulla natura del pregiudizio lamentato, nella
memoria autorizzata del 3.3.2003 ha dedotto, in ordine a
questi ultimi due profili, a) la sussistenza in capo a sé di
un diritto assoluto ed esclusivo - allo
sfruttamento commerciale delle immagini degli eventi sportivi
da esso organizzati - leso dalla TIM e dall'A.N.S.A. le quali,
ponendo in essere atti di concorrenza sleale ai sensi
dell'art. 2598 n. 2 c.c. (appropriazione dei pregi sotto forma
di appropriazione dei prodotti altrui) e n. 3 (contrarietà
alla correttezza professionale), non facevano cronaca ma
svolgevano attività di sfruttamento commerciale delle partite
di calcio organizzate dal Chievo Verona s.r.l., da
quest'ultimo non autorizzata e quindi lesiva del suo diritto
assoluto e b) la irreparabilità del danno che coincideva con
la perdita definitiva dell'esclusiva con preclusione per "il Chievo Verona s.r.l., in via definitiva ed
irreparabile, della facoltà di scegliere il soggetto cui
cedere il diritto esclusivo per il futuro" (cfr.
pag. 22 della memoria 3.3.2003).
VI.
Alla luce di quanto emerso dagli
scritti difensivi delle parti questo giudicante ritiene che
non ricorrono i presupposti, in ragione della infondatezza
della domanda cautelare proposta, per la conferma del
provvedimento cautelare emesso inaudita altera
parte.
VII.
Preliminarmente e pregiudizialmente
deve affermarsi la competenza territoriale del giudice adito
quale giudice del locum commissi delicti in relazione
al fatto illecito dedotto dalla ricorrente. Al riguardo si
osserva che, in termini generali, la competenza territoriale
nel caso di fatto illecito è disciplinata, nel nostro
ordinamento, dal codice di procedura civile che prevede, in
capo all'attore, la facoltà di scegliere di adire il giudice
del luogo in cui il danneggiante ha la residenza, il domicilio
o in via residuale, la dimora (art. 18 e 19), ovvero,
alternativamente, quello del luogo in cui l'obbligazione "è
sorta o deve eseguirsi" (art. 20). Ai sensi di
quest'ultimo articolo l'attore, in caso di fatto illecito, ha
a disposizione due criteri alternativi: quello del forum
commissi delicti e quello del forum destinatae solutionis. Questo secondo criterio si rivela peraltro
inutile in quanto comporta la competenza del giudice del luogo
in cui il debitore ha il domicilio al tempo della scadenza
dell'obbligazione (operando, in proposito, l'art. 1182 comma 4
c.c.), così come nella maggior parte dei casi ai sensi degli artt. 18 e 19
c.p.c.. Pertanto, il solo criterio che consente,
in caso di fatto illecito, la individuazione di un foro
territoriale alternativo al domicilio del danneggiante è
quello del forum commissi delicti, in relazione al
quale la Suprema Corte, in un recente ordinanza emessa in
occasione della proposizione di un regolamento di competenza
in materia di diffamazione a mezzo Internet (8 Maggio 2002 n.
6591), ha sancito una serie di principi suscettibile di
applicazione generale in tema di competenza territoriale a
conoscere di tutte le fattispecie di illecito
extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c.. Prima di tale
autorevole intervento giurisprudenziale in materia di fatto
illecito commesso in rete - particolarmente significativo in
un momento storico caratterizzato da una massiccia diffusione
di nuove tecnologie della comunicazione (in particolare la
diffusione attraverso Internet di immagini, testi scritti,
filmati, materiali sonori consente di raggiungere in pochi
istanti milioni di personale collegate ad un terminale ed
ubicate in ogni parte del mondo), dal conseguente verificarsi
di fatti illeciti con danni territorialmente diffusi e dalla
inadeguatezza degli strumenti normativi tradizionali a
regolamentare tutti gli aspetti di tali complessi fenomeni
telematici - la giurisprudenza si era divisa tra quanti
sostenevano che in virtù del predetto criterio, "la
competenza spetta al giudice del luogo in cui si trova il
server sul quale sono caricate la pagine contenenti le
dichiarazioni diffamanti, salvo che manchino prove certe
riguardo all'ubicazione del server, nel qual caso la
competenza va radicata presso il foro del luogo di residenza
del danneggiante" (cfr. Trib. Lecce 24.2.2001), "il
comportamento da reprimere non consiste nella disponibilità
sulla rete del sito in cui perpetra la violazione, ma nella
predisposizione del sito stesso e nella sua gestione" (cfr. Trib. Verona 22.6.2001). La Suprema Corte, ponendo fine
alle incertezze ed adottando una soluzione interpretativa
ampiamente motivata, articolata e condivisibile, ha ritenuto
che "in materia civile il luogo rilevante, ai fini del
sorgere dell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, e
quindi del foro facoltativo di cui all'art. 20 c.p.c., non è
il luogo dell'evento illecito ma il luogo del danno
conseguente (o se si vuole del successivo evento di danno),
per cui proprio dal coordinamento dell'art. 20 c.p.c. e degli artt. 2043 e 2059 c.c., si giunge alla suddetta
interpretazione, senza la necessità di un ulteriore intervento
legislativo". Pertanto il locus commissi delicti
coincide con il luogo in cui il fatto illecito genera
realmente il danno economico (inteso quale danno-conseguenza o
evento di danno patrimoniale o non patrimoniale) cosicché, in
caso di danneggiato-imprenditore, tale luogo coincide con il
luogo in cui ha sede l'impresa in cui si sono verosimilmente
prodotti i danni. Tale soluzione interpretativa a) fa sì che
la causa venga incardinata dove l'illecito è giunto a
compimento causando concretamente il danno; b) impedisce ad
entrambe le parti in causa di compiere attività di forum
shopping e si precostituisce il giudice naturale
territorialmente competente e c) evita che il danneggiato
debba sopportare spese legate alla necessità di individuare il
luogo di gestione del sito nonché il rischio di non riuscire
in tale individuazione, e appare pienamente in linea e armonia
con l'evoluzione normativa comunitaria - v. il riferimento al
"luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto" utilizzato
dall'art. 5 n. 3 della convenzione di Lugano 16(?).9.1988
sulla giurisdizione ratificata dalla L. 10.2.1992 n. 198
analogamente all'art. 5 n. 3 della convenzione di Bruxelles
del 27.9.1968 concernente la competenza giurisdizionale e
l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
e, recentemente, l'art. 5 n. 3 del regolamento comunitario n.
44/2001 che ha previsto che la persona domiciliata nel
territorio di uno stato membro può essere convenuta in un
altro stato membro "in materia di illeciti civili dolosi o
colposi, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso
è avvenuto o può avvenire". Nel caso sottoposto all'esame
di questo giudicante si ritiene che sebbene la società
ricorrente abbia dedotto, dapprima, che la condotta lesiva
delle società resistenti potrebbe causare dei danni sotto
forma di possibili reazioni contrattuali della MP WEB -
esponendo " il Chievo Verona s.r.l. a possibili azioni da
parte di MP WEB, quest'ultima in procinto di entrare sul
mercato proprio facendo uso dei diritti GPRS che impunemente
TIM continua a pubblicizzare e utilizzare" (cfr. pag. 22
della memoria 3.3.2003), deve comunque affermarsi che
competente a conoscere della domanda risarcitoria per i
danni-conseguenze è il Tribunale di Verona, città dove ha sede
la società del Chievo Verona s.r.l., luogo in cui
dovrebbero verosimilmente verificarsi i danni futuri paventati
dalla società ricorrente.
VIII.
Dall'esame della memoria autorizzata
di parte ricorrente del 3.3.2003 si evince che il Chievo
Verona s.r.l. ha posto alla base della domanda cautelare
proposta ante causam la lesione, ad opera delle
condotte di concorrenza sleale delle società resistenti, del
suo diritto, assoluto ed esclusivo, allo sfruttamento
commerciale delle immagini delle partite di calcio da esso
organizzate allo stadio "Bentegodi" di Verona. In realtà,
dall'esame della stessa documentazione prodotta dalla società
ricorrente, emerge l'infondatezza di una simile domanda in
ragione dell'insussistenza, attuale, del predetto diritto in
capo al Chievo Verona s.r.l. Al riguardo si osserva che
in data 22(?).9.2002 la Plusmedia Trading s.r.l. (PMT)
ha stipulato, per se stessa e in nome e per conto dell'A.C.
Chievo Calcio s.r.l., un contratto (cfr. doc. 13 fasc. ricorr.) con cui PMT ha ceduto a MP WEB la licenza esclusiva
d'uso dei diritti concernenti le clips delle partite del Chievo Verona s.r.l. "disputate nel periodo di durata
compreso tra le stagioni 2002/2003 e 2007/2008, al fine di
utilizzarle e sfruttarle liberamente mediante Tecnologia di
Comunicazione Mobile, anche mediante la concessione in
sublicenza a terzi. In qualità di licenziatario esclusivo dei
suddetti diritti, MP WEB avrà pertanto il libero esercizio di
ogni facoltà e diritto (ma non l'obbligo) di sfruttale le
immagini delle Partite per produrre clips e distribuirle a
terzi, al fine di consentirne la ricezione finale su terminali
mobili.i diritti licenziati alla sola MP WEB e ai suoi aventi
causa ai sensi del presente contratto includono senza
limitazioni anche tutti i diritti riferiti a: le immagini
fisse e/o i commenti audio delle Partite; (ii) le immagini
delle partite destinate a scopi informativi o di cronaca che
potranno essere gestiti dalla sola MP WEB o di suoi
cessionari" (cfr. clausole n. 2.1 cit. contratto). In
forza di tale contratto la Plusmedia Trading s.r.l. ha
assunto un preciso obbligo di garanzia per fatto di terzi -
"a tutela di tale esclusiva PMT garantisce che le squadre
vieteranno espressamente ai terzi (agenzie, emittenti,
fotografie, ecc.) qualsiasi diffusione, distribuzione o
veicolazione di morta, mediante Terminali Mobili, di immagini
trasmesse con modalità in contrasto con i diritti oggetto del
presente contratto, compresa la veicolazione a Terminali
Mobili di immagini delle partite fisse o in movimento anche
solo a titolo sperimentale, gratuito o di cronaca o di
immagini delle partite realizzati in forma grafica, animata e
non" - nei confronti della MP Web mentre le squadre di
calcio, nella specie il Chievo Verona s.r.l., si sono
unicamente impegnate "a non tollerare in alcun modo
l'operato di terzi che possa in alcun modo risultare in
concorrenza con i legittimi utilizzi delle clips da parte di
MP WEB e dei suoi aventi causa e ad assistere MP WEB nelle
azioni da essi intraprese a tutela dei propri Diritti" (cfr. clausola n. 23 cit. contratto). E' evidente che con la
conclusione del predetto contratto l'unico titolare del
diritto allo sfruttamento commerciale delle immagini delle
partite di calcio casalinghe del Chievo Verona s.r.l. è
la MP WEB o i suoi aventi causa, dovendo il Chievo Verona
s.r.l. soltanto non tollerare l'operato di terzi in
concorrenza con i predetti cessionari (il Chievo Verona
s.r.l., deve dunque, in caso di ritenuti atti di
concorrenza sleale, porre in essere iniziative stragiudiziali
di divieto e diffida ma non può in alcun modo agire in
giudizio per la tutela di diritti di cui con ha, al momento
del ricorso, alcuna titolarità) e potendo, eventualmente,
assistere MP WEB o i suoi aventi causa nelle azioni da questi
ultimi, e solo da questi, intraprese a tutela dei propri
Diritti. Dunque, attesa l'attuale inesistenza del dedotto
diritto allo sfruttamento commerciale delle immagini delle
proprie partite casalinghe in capo alla società ricorrente
deve procedersi al rigetto, nel merito, della domanda
cautelare proposta -e non alla declaratoria, in rito, di
difetto di legittimazione attiva come richiesto dai resistenti
in quanto sussiste carenza di legittimazione attiva (la
quale, insieme con l'esistenza del diritto e l'interesse ad
agire, costituisce una delle condizioni per la proposizione di
un'azione giudiziaria) allorquando taluno, al di fuori dai
casi si sostituzione processuale espressamente previsti dalla
legge, faccia valere in nome proprio un diritto altrui, ma non
anche quando agisca a tutela di un diritto altrui
prospettandolo come proprio. Sicchè, in tale ultimo caso,
quando già nella domanda risulti l'inesistenza in capo
all'attore del diritto da lui vantato, la domanda deve essere
rigettata come infondata per inesistenza del diritto
dell'attore e non per mancanza di legittimazione ad agire. Cfr. Cass.civ. sez. I, 29 aprile 1998, n.4364). Quanto alla
prospettazione della domanda cautelare contenuta nel ricorso
introduttivo - lesione del diritto di credito vantato dal Chievo Verona s.r.l. nei confronti della MP WEB -
questo giudicante osserva che, anche qualora la società
ricorrente non avesse precisato la proprio domanda nei termini
di cui sopra, la domanda cautelare sarebbe stata comunque
rigettata, senza bisogno di entrare nel merito del fumus
boni iuris della stessa, per insussistenza del periculum in mora in quanto i danni futuri ed incerti
prospettati dalla ricorrente -eventuali reazioni contrattuali
della MP WEB- sono ipotetici, generici e neppure precisati
dalla successiva memori integrativa autorizzata (peraltro, ai
sensi della clausola n. 2.3 del cit. contratto, la MP WEB
potrà eventualmente reagire nei confronti della sola PTM, che
ivi ha assunto un preciso obbligo di garanzia per fatto di
terzi, mentre nessuna violazione contrattuale potrà essere
imputata al Chievo Verona s.r.l. tanto più che, nel
caso in esame, quest'ultimo non ha certo tollerato -avendo
espresso stragiudizialmente la propria contrarietà alla
raccolta e diffusione delle immagini de quibus - la
condotta da esso ritenuta integrante atti di concorrenza
sleale posta in essere dalle società resistenti).
IX.
In ragione della soccombenza, la
società ricorrente deve essere condannata rifondere alla Telecom Italia Mobile s.p.a ed all'A.N.S.A. le
spese del presente procedimento che, tenuto conto del valore
della causa, dell'attività processuale svolte e alla natura e
complessità delle questioni trattate, si stima congruo
liquidare in complessivi euro 5.240,00 di cui euro 4.500,00
per onorari, oltre IVA E CPA, in favore di ciascuno dei
resistenti.
P.Q.M.
1.
Rigetta la domanda cautelare
proposta del Chievo Verona s.r.l. nei confronti della Telecom Italia Mobile s.p.a e dell'A.N.S.A. e
per l'effetto revoca il provvedimento emesso inaudita
altera parte in data 14 febbraio 2003;
2.
condanna il Chievo Verona
s.r.l. a rifondere a Telecom Italia Mobile ed all'A.N.S.A. le spese del procedimento che si liquidano
in complessivi euro 5.240,00 di cui euro 4.500,00 per onorari,
oltre IVA e CPA,
in favore di ciascuno dei resistenti.
Verona, 9 Marzo 2003
Il Giudice
Dott.ssa Agnese Di Girolamo
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