Legge 3 novembre 2000, n.
325
(G. U. n. 262 del 9 novembre 2000)
Disposizioni inerenti
all'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali
previste dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675
Art. 1.
(Disposizioni inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza nel
trattamento dei dati personali previste dall'articolo 15 della legge 31 dicembre
1996, n. 675).
1. In sede di prima applicazione
della disciplina contenuta nell'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n.
675, le misure di sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
luglio 1999, n. 318, possono essere adottate entro il 31 dicembre 2000 dai
soggetti che documentino per iscritto le particolari esigenze tecniche e
organizzative che rendono necessario avvalersi di un termine più ampio di
quello previsto dall'articolo 41, comma 3, della medesima legge n. 675 del 1996.
2. Il documento di cui al comma 1
deve essere redatto entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente
legge con atto avente data certa e deve contenere una esposizione sintetica
delle informazioni necessarie, da cui risultino:
a) gli accorgimenti da adottare o
già adottati e gli elementi che caratterizzano il programma di adeguamento,
nonché le singole fasi in cui esso è eventualmente ripartito;
b) le linee-guida previste per dare
piena attuazione alle misure minime di sicurezza, la cui inosservanza è
sanzionata ai sensi dell'articolo 36 della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
nonché alle più ampie misure di sicurezza previste dal comma 1 dell'articolo
15 della medesima legge n. 675 del 1996.
3. Il documento di cui ai commi 1 e
2 deve essere conservato presso di sé a cura del soggetto interessato.
4. La violazione di uno degli
obblighi di cui ai commi 2 e 3 comporta l'inapplicabilità di quanto previsto al
comma 1.
Art. 2.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |