Legge 18 agosto 2000, n.
248
Nuove norme di tutela del diritto
d'autore
(G. U. n. 206 del 4 settembre 2000)
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
1. L'articolo
16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«Art. 16.
- 1. Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l'impiego di
uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la
radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la
comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonché
quella codificata con condizioni di accesso particolari».
Art. 2
1. Il
secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è
sostituito dal seguente:
«È libera
la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della
biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui ai commi quarto e quinto, per
uso personale».
2. All'articolo
68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunti i seguenti commi:
«È
consentita, conformemente alla convenzione di Berna per la protezione delle
opere letterarie ed artistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge
20 giugno 1978, n. 399, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume
o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per
uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o
sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali
utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche
gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di
riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle
opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi
vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente comma. La
misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione
sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della
presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle
categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna
pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per
i libri. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159, sono
abrogati.
Le
riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno
delle stesse con i mezzi di cui al quarto comma, possono essere effettuate
liberamente, nei limiti stabiliti dal medesimo comma, salvo che si tratti di
opera rara fuori dai cataloghi editoriali, con corresponsione di un compenso in
forma forfettaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2 dell'articolo
181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del
medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni
anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio,
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali
le biblioteche dipendono».
3. Al primo
comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le
parole: «articolo 171-bis» sono inserite le seguenti: «e dall'articolo
171-ter».
4. All'articolo
171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente comma:
«La
violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo
68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo
sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione
amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire».
5. Dopo l'articolo
181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo
10 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 181-ter.
- 1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo
68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Società
italiana degli autori ed editori (SIAE). In mancanza di accordi tra la SIAE e le
associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalità di pagamento
dei detti compensi, nonché la misura della provvigione spettante alla Società,
sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite
le parti interessate e il comitato consultivo di cui all'articolo 190. L'efficacia
delle disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 68 decorre
dalla data di stipulazione dei detti accordi ovvero dalla data di entrata in
vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. La
ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolga già
attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 180, può avvenire anche
tramite le principali associazioni delle categorie interessate, individuate con
proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato
consultivo di cui all'articolo 190, in base ad apposite convenzioni».
Art. 3
1. Alla
lettera b) del comma 1 dell'articolo 69 della legge 22 aprile 1941,
n. 633, sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero, non essendo stato
esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla
realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini».
2. All'articolo
69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente comma:
«1-bis.
Per i servizi delle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici
è consentita la riproduzione in unico esemplare dei fonogrammi e videogrammi
contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in
movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche e
discoteche dello Stato e degli enti pubblici».
Art. 4
1. Nell'articolo
161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il primo comma è sostituito dal
seguente:
«Agli
effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti,
possono essere ordinati dall'autorità giudiziaria la descrizione, l'accertamento,
la perizia od il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del
diritto di utilizzazione».
Art. 5
1. L'articolo
162 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«Art. 162.
- 1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, i
procedimenti di cui all'articolo 161 sono disciplinati dalle norme del codice
di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari di sequestro e di
istruzione preventiva per quanto riguarda la descrizione, l'accertamento e la
perizia.
2. La
descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario,
con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego
di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Nel caso di
pubblici spettacoli non si applicano le limitazioni di giorni e di ore previste
per atti di questa natura dal codice di procedura civile.
3.
Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a
mezzo di propri rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.
4.
Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 693
del codice di procedura civile. Ai fini dell'articolo 697 del codice di
procedura civile, il carattere dell'eccezionale urgenza deve valutarsi anche
alla stregua dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del
provvedimento. Si applica anche alla descrizione il disposto degli articoli 669-octies,
669-undecies e 675 del codice di procedura civile.
5.
Decorso il termine di cui all'articolo 675 del codice di procedura civile,
possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro già
iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso
provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre
ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di
merito.
6. Descrizione e
sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non
identificati nel ricorso, purché si tratti di oggetti prodotti, offerti,
importati o distribuiti dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i
suddetti provvedimenti e purché tali oggetti non siano adibiti ad uso
personale, ovvero si tratti di opere diffuse con qualunque mezzo. Il verbale
delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il
provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui
quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla
conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia».
Art. 6
1. L'articolo 163 della
legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«Art. 163. - 1.
Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere che sia
disposta l'inibitoria di qualsiasi attività che costituisca violazione del
diritto stesso, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i
procedimenti cautelari.
2. Pronunciando l'inibitoria,
il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza
successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del
provvedimento».
Art. 7
1. Il numero 3) dell'articolo
164 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«3) l'ente di diritto
pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere attestazioni di credito per
diritto d'autore nonchè ai fini della legge 5 febbraio 1992, n. 93; dette
attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell'articolo
474 del codice di procedura civile».
Art. 8
1. Dopo l'articolo 174
della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono inseriti i seguenti:
«Art. 174-bis. - 1.
Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste
nella presente sezione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari
al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della
violazione, in misura comunque non inferiore a lire duecentomila. Se il prezzo
non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni. La sanzione
amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni
esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.
2. I proventi
derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate ai sensi del presente
articolo, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica:
a)
in misura pari al cinquanta per cento ad un fondo iscritto allo stato di
previsione del Ministero della giustizia destinato al potenziamento delle
strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell'accertamento
dei reati previsti dalla presente legge. Il fondo è istituito con decreto
adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione;
b) nella restante
misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per la promozione delle campagne
informative di cui al comma 3-bis dell'articolo 26 della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
Art. 174-ter. - 1. Quando
esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti nella
presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività
soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al
questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui
al comma 2.
2. Valutati gli
elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti
gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio
o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non
superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente
adottato.
3. In caso di
condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di
sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o
dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata
della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della
legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta
la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento
dell'attività.
4. Le disposizioni
di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti
di sviluppo e stampa, di sincronizzazione o di postproduzione nonché di
masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione
industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei
confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le
agevolazioni di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213,
e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione
penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente
concesse per almeno un biennio».
2. Dopo l'articolo 75
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, è inserito il seguente:
«Art. 75-bis. - 1.
Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, di
duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi
titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto
contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o
sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini
dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al
questore che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in
apposito registro. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno».
3. Al comma 1 dell'articolo
17-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dall'articolo 3 del
decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, dopo le parole: «articoli 59,
60, 75,» sono inserite le seguenti: «75-bis,».
Art. 9
1. Nel testo della legge
22 aprile 1941, n. 633, l'espressione «Ente italiano per il diritto d'autore»
ovunque ricorra è sostituita dall'espressione: «Società italiana degli
autori ed editori (SIAE)».
Art. 10
1. Dopo l'articolo 181
della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:
«Art. 181-bis. - 1. Ai
sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-bis e
171-ter, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un
contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o
multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in
movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle
indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in
commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema
tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all'articolo 68 potrà
essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla
base di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate.
2. Il
contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela
dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del
richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul
diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE
verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.
3. Fermo restando
l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla presente legge,
il contrassegno, secondo modalità e nelle ipotesi previste nel regolamento di
cui al comma 4, che tiene conto di apposite convenzioni stipulate tra la SIAE e
le categorie interessate, può non essere apposto sui supporti contenenti
programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992,
n. 518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre
che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in
movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive
intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero
loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui
sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle
opere medesime. In tali ipotesi la legittimità dei prodotti, anche ai fini
della tutela penale di cui all'articolo 171-bis, è comprovata da
apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori
preventivamente rendono alla SIAE.
4. I tempi, le
caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati da un
regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sentite la SIAE e le associazioni di categoria
interessate, nei termini più idonei a consentirne la agevole applicabilità, la
facile visibilità e a prevenire l'alterazione e la falsificazione delle
opere. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta
operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della
collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente. Le
spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la
loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE e le categorie interessate, è
determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il
comitato consultivo permanente per il diritto di autore.
5. Il
contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere
trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la
identificazione del titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, del
nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore. Deve
contenere altresì l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola
opera riprodotta o registrata nonché della sua destinazione alla vendita, al
noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.
6. L'apposizione
materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al richiedente o
ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilità
a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE
circa l'attività svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai
fini della tempestiva apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista
apposita convenzione tra il produttore e la SIAE, l'importatore ha l'obbligo
di dare alla SIAE preventiva notizia dell'ingresso nel territorio nazionale
dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al comma 4.
7. Nei casi di cui
al comma 6, la SIAE e il richiedente possono concordare che l'apposizione del
contrassegno sia sostituita da attestazione temporanea resa ai sensi del comma
2, corredata dalla presa d'atto della SIAE.
8. Agli effetti
dell'applicazione della legge penale, il contrassegno è considerato segno
distintivo di opera dell'ingegno».
Art. 11
1. Dopo l'articolo 182
della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono inseriti i seguenti:
«Art. 182-bis. - 1.
All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Società
italiana degli autori ed editori (SIAE) è attribuita, nell'ambito delle
rispettive competenze previste dalla legge, al fine di prevenire ed accertare le
violazioni della presente legge, la vigilanza:
a) sull'attività
di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su supporto
audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro supporto nonchè su impianti di
utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo, nonchè sull'attività di
diffusione radiotelevisiva con qualsiasi mezzo effettuata;
b)
sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni tutelate
dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio;
c)
sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l'emissione e l'utilizzazione
in qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera a).
d) sui
centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano nel proprio ambito
o mettono a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per
fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione.
2. La SIAE, nei
limiti dei propri compiti istituzionali, si coordina, a norma del comma 1, con l'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni.
3. Per lo
svolgimento dei compiti indicati nel comma 1, l'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni può conferire funzioni ispettive a propri funzionari ed
agire in coordinamento con gli ispettori della SIAE. Gli ispettori possono
accedere ai locali dove vengono svolte le attività di riproduzione,
duplicazione, vendita, emissione via etere e via cavo o proiezione
cinematografica nonchè le attività ad esse connesse. Possono richiedere l'esibizione
della documentazione relativa all'attività svolta, agli strumenti e al
materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso
l'emissione o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione
cinematografica. Nel caso in cui i suddetti locali non siano luoghi aperti al
pubblico, stabilimenti industriali o esercizi commerciali o emittenti
radiotelevisive, l'accesso degli ispettori deve essere autorizzato dall'autorità
giudiziaria.
Art. 182-ter. - 1. Gli
ispettori, in caso di accertamento di violazione delle norme di legge, compilano
processo verbale, da trasmettere immediatamente agli organi di polizia
giudiziaria per il compimento degli atti previsti dagli articoli 347 e seguenti
del codice di procedura penale».
2. Alla lettera b) del
comma 6 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il
numero 4) è inserito il seguente:
«4-bis) svolge i
compiti attribuiti dall'articolo 182-bis della legge 22 aprile 1941,
n. 633, e successive modificazioni;».
Art. 12
1. All'articolo 26
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono aggiunti i seguenti commi:
«3-bis. Il
dipartimento, nei limiti delle disponibilità derivanti dall'applicazione del
comma 3-ter, realizza e promuove campagne informative attraverso la
televisione, la radio, il cinema e la stampa quotidiana e periodica, volte a
sensibilizzare l'opinione pubblica sulla illiceità dell'acquisto di
prodotti delle opere dell'ingegno abusivi o contraffatti.
3-ter. Per le
finalità di cui al comma 3-bis sono utilizzate le somme affluite nel
capitolo di cui all'articolo 174-bis, comma 2, lettera b), della
legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni».
Capo II
DISPOSIZIONI PENALI
Art. 13
1. L'articolo 171-bis
della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«Art. 171-bis. - 1.
Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o
ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o
imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non
contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è
soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire
cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto
concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la
rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a
protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo
a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di
rilevante gravità.
2. Chiunque, al
fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce,
trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in
pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di
cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione
o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli
articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede
in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei
mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La
pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire
trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità».
Art. 14
1. L'articolo 171-ter
della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«Art. 171-ter. - 1. È
punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a
fini di lucro:
a)
abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con
qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata
al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi,
nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o
videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o
sequenze di immagini in movimento;
b)
abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi
procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o
didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se
inserite in opere collettive o composite o banche dati;
c)
pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel
territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce,
pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo,
proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi
procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le
duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
d)
detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende,
noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della
radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette,
musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere
musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od
altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione
di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE),
privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato
ovvero produce, utilizza, importa, detiene per la vendita, pone in commercio,
vende, noleggia o cede a qualsiasi titolo sistemi atti ad eludere, a
decodificare o a rimuovere le misure di protezione del diritto d'autore o dei
diritti connessi;
e)
in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde
con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti
di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
f)
introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la
distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi
titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di
decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato
senza il pagamento del canone dovuto.
2. È punito con
la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di
lire chiunque:
a)
riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone
altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre
cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da
diritti connessi;
b)
esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione,
distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal
diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti
dal comma 1;
c)
promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3. La pena è
diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. La condanna per
uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a)
l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis
del codice penale;
b)
la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno
a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
c)
la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione
di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o
commerciale.
5. Gli importi derivanti
dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono
versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e
scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici».
Art. 15
1. Dopo l'articolo 171-quater
della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:
«Art. 171-quinquies.
- 1. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge è equiparata
alla concessione in noleggio la vendita con patto di riscatto ovvero sotto
condizione risolutiva quando sia previsto che nel caso di riscatto o di
avveramento della condizione il venditore restituisca una somma comunque
inferiore a quella pagata oppure quando sia previsto da parte dell'acquirente,
al momento della consegna, il pagamento di una somma a titolo di acconto o ad
altro titolo comunque inferiore al prezzo di vendita».
Art. 16
1. Chiunque abusivamente
utilizza con qualsiasi procedimento, anche via etere o via cavo, duplica,
riproduce, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno tutelata dalla
normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio, oppure
acquista o noleggia supporti audiovisivi fonografici o informatici o
multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge è punito,
purché il fatto non costituisca concorso nei reati di cui agli articoli 171,
171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies
e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificati
o introdotti dalla presente legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria di
lire trecentomila e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e
della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione
nazionale.
2. In caso di recidiva o
di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o
noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata sino a lire due milioni e il
fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la
pubblicazione della sentenza su due o più giornali quotidiani a diffusione
nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo
e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o
autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività
produttiva o commerciale.
Art. 17
1. Dopo l'articolo 171-quinquies
della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 15 della
presente legge, sono inseriti i seguenti:
«Art. 171-sexies. -
1. Quando il materiale sequestrato è, per entità, di difficile custodia, l'autorità
giudiziaria può ordinarne la distruzione, osservate le disposizioni di cui all'articolo
83 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
2. È sempre
ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a
commettere i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater
nonché delle videocassette, degli altri supporti audiovisivi o fonografici o
informatici o multimediali abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti,
commerciati, detenuti o introdotti sul territorio nazionale, ovvero non
provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE
contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa. La confisca è ordinata
anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo
444 del codice di procedura penale.
3. Le disposizioni
di cui ai precedenti commi si applicano anche se i beni appartengono ad un
soggetto giuridico diverso, nel cui interesse abbia agito uno dei partecipanti
al reato.
Art. 171-septies. -
1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:
a)
ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo
181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data
di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati
necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
b)
salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari
falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis,
comma 2, della presente legge.
Art. 171-octies. -
1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire
cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa,
promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o
parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad
accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia
analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali
audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere
gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal
soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla
imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
2. La pena non è
inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto
è di rilevante gravità.
Art. 171-novies. -
1. La pena principale per i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter
e 171-quater è diminuita da un terzo alla metà e non si applicano le
pene accessorie a colui che, prima che la violazione gli sia stata
specificatamente contestata in un atto dell'autorità giudiziaria, la denuncia
spontaneamente o, fornendo tutte le informazioni in suo possesso, consente l'individuazione
del promotore o organizzatore dell'attività illecita di cui agli articoli
171-ter e 171-quater, di altro duplicatore o di altro
distributore, ovvero il sequestro di notevoli quantità di supporti audiovisivi
e fonografici o di strumenti o materiali serviti o destinati alla commissione
dei reati.
2. Le disposizioni
del presente articolo non si applicano al promotore o organizzatore delle
attività illecite previste dall'articolo 171-bis, comma 1, e dall'articolo
171-ter, comma 1».
Art. 18
1. All'articolo 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 93, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. I
soggetti indicati nel comma 3 devono presentare alla SIAE, ogni tre mesi, una
dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate ai sensi del comma 1
ed il compenso conseguentemente dovuto ai sensi del medesimo comma 1 e,
contestualmente, devono corrispondere il compenso dovuto a norma dei commi 1 e
3.
6-ter. Nel caso di
inadempimento dell'obbligo di cui al comma 6-bis, ovvero se sussistono
seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda alla realtà, la
SIAE può ottenere che il giudice disponga l'esibizione delle scritture
contabili del soggetto obbligato oppure che acquisisca da questi le necessarie
informazioni».
Art. 19
1. Presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato per la tutela della
proprietà intellettuale, di seguito denominato «Comitato».
2. Il Comitato è
composto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
avente delega, che lo presiede, e da quattro esperti di riconosciuta competenza
di cui uno indicato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e uno
dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri. Gli esperti, il cui mandato è a titolo
gratuito, restano in carica per due anni e possono essere confermati una sola
volta.
3. Il Comitato è organo
di consulenza tecnica e documentale della Presidenza del Consiglio dei ministri
e, in tale veste, può elaborare proposte per rendere più efficace l'attività
di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale.
4. Ai fini dell'esercizio
dei propri compiti, il Comitato può richiedere copie di atti e informazioni
utili alle pubbliche amministrazioni, alle imprese e alle associazioni di
categoria, che le forniscono, salvo che siano coperti dal segreto industriale ed
aziendale; può richiedere, altresì, all'autorità giudiziaria il rilascio di
copie, estratti o certificati, che sono rilasciati, senza spese, ai sensi e nei
limiti dell'articolo 116 del codice di procedura penale.
5. Gli atti e le
informazioni acquisiti ai sensi del comma 4 sono coperti dal segreto d'ufficio.
I dati possono essere elaborati in forma anonima per mezzo di un apposito
sistema informatico e telematico.
6. Fermo restando l'obbligo
di denuncia di reato, il Comitato segnala all'autorità giudiziaria e agli
organi che svolgono funzioni di vigilanza in materia i fatti e le circostanze
comunque utili ai fini dell'attività di prevenzione e di repressione degli
illeciti.
7. L'Ufficio per il
diritto d'autore e la promozione delle attività culturali provvede alle
funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria del Comitato,
avvalendosi del servizio per l'antipirateria. L'istituzione e il
funzionamento del Comitato non comportano oneri finanziari aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato.
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