Legge 8 aprile 2002, n. 59
Disciplina relativa alla fornitura di servizi di
accesso ad INTERNET
(GU n. 86 del 12.4.2002)
Art. 1
1. Gli operatori autorizzati ai servizi di trasmissione
dati e accesso ad INTERNET (Internet service provider) ai sensi del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, nonchč ai sensi
della delibera dell'Autoritą per le garanzie nelle comunicazioni
n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 184 dell'8 agosto 2000, e delle successive delibere, hanno diritto di
fruire delle condizioni economiche applicate agli organismi di telecomunicazioni
titolari di licenza individuale sulla base dell'offerta di interconnessione di
riferimento pubblicata da un organismo di telecomunicazioni notificato quale
avente significativo potere di mercato (SPM), secondo criteri definiti dalla
medesima Autoritą per le garanzie nelle comunicazioni entro due mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Entro il medesimo termine l'Autoritą
per le garanzie nelle comunicazioni č tenuta ad aggiornare l'elenco degli
operatori aventi significativo potere di mercato sul mercato dell'accesso ad
INTERNET per gli effetti di cui agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.
2. Gli accordi di interconnessione tra i fornitori di
servizi INTERNET e un organismo avente significativo potere di mercato sono
stipulati in conformitą alla normativa vigente e alle delibere dell'Autoritą
per le garanzie nelle comunicazioni.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano per ogni tipo di
tariffa applicata dagli operatori autorizzati ai servizi di trasmissione dati e
accesso ad INTERNET.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano
per il periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
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